La mancata restituzione di somme di denaro concesse in mutuo non integra reato di appropriazione indebita

In tema di appropriazione indebita, ex art. 646 c.p., non può configurarsi il suddetto reato qualora le somme siano state date in prestito senza un vincolo di uso o destinazione.

Così si è espressa la Corte di Cassazione con la sentenza n. 24857/17 depositata il 18 maggio. Il caso. La Corte d’appello di Salerno in parziale riforma della sentenza di primo grado, confermava la colpevolezza degl’imputati, riducendo le pene inflitte in ordine al reato a loro ascritto di appropriazione indebita. Avverso tale sentenza gli imputati ricorrevano in Cassazione deducendo, come unico motivo, la non configurabilità del reato di appropriazione indebita per quelle somme che erano state date in prestito come mutuo e come tali, quindi, devono ritenersi acquisite al patrimonio dei mutuatari con la conseguenza di rendere impossibile l’inversione nel possesso . Sussistenza del reato. Nel caso di specie la Cassazione accoglie il ricorso rigettando la tesi della sussistenza del reato di appropriazione indebita di cui all’art. 646 c.p La Corte afferma, infatti, che il denaro possa essere oggetto di appropriazione indebita solo qualora sia stato consegnato dal legittimo proprietario, ad altri con specifica destinazione di scopo che venga poi violata attraverso l’utilizzo personale da parte dell’agente . E’ solo la violazione del vincolo fiduciario da parte del mandatario, quindi, che può integrare una condotta di appropriazione indebita.

Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 21 aprile – 18 maggio 2017, n. 24857 Presidente Diotallevi – Relatore Pardo Ritenuto in fatto 1.1 Con sentenza in data 11 luglio 2016 la Corte di appello di Salerno, in parziale riforma della pronuncia di primo grado del Tribunale monocratico di Salerno, riduceva le pene inflitte a F.D. , G.P. e F.G. , in ordine al reato loro in concorso ascritto di appropriazione indebita. 1.2 Riteneva il giudice di appello dovere confermare l’affermazione di responsabilità dei tre imputati in relazione alla condotta di appropriazione di una somma di denaro pari ad Euro 30.000,00 che era stata loro precedentemente prestata dalla congiunta G.A. . 1.3 Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore degli imputati deducendo, con unico motivo, violazione di legge in relazione ai presupposti del delitto di appropriazione indebita non configurabile nei confronti di somme date in prestito e, pertanto, concesse in mutuo le quali, per definizione, devono ritenersi acquisite al patrimonio dei mutuatari con la conseguenza di rendere impossibile l’interversione nel possesso. Considerato in diritto 2.1 Il ricorso è fondato e deve pertanto essere accolto. Ed infatti in tema di prestito di somme di denaro questa Corte con affermazione risalente nel tempo ma ancora valida stante l’immutabilità del quadro normativo di riferimento ha affermato che la specifica indicazione del denaro”, contenuta nell’art. 646 cod pen, rende evidente che il legislatore ha inteso espressamente precisare, allo scopo di evitare incertezze e di reprimere gli abusi e le violazioni del possesso del danaro, che anche questo può costituire oggetto del reato di appropriazione indebita, in conseguenza del fatto che anche il danaro, nonostante la sua ontologica fungibilità, può trasferirsi nel semplice possesso, senza che al trasferimento del possesso si accompagni anche quello della proprietà. Ciò di norma si verifica, oltre che nei casi in cui sussista o si instauri un rapporto di deposito o un obbligo di custodia, nei casi di consegna del danaro con espressa limitazione del suo uso o con un preciso incarico di dare allo stesso una specifica destinazione o di impiegarlo per un determinato uso in tutti questi casi il possesso del danaro non conferisce il potere di compiere atti di disposizione non autorizzati o, comunque, incompatibili con il diritto poziore del proprietario e, ove ciò avvenga si commette il delitto di appropriazione indebita Sez. 2, n. 4584 del 25/10/1972, Rv. 124301 . Ne deriva affermare che il denaro può essere oggetto di interversione nel possesso, e conseguente appropriazione indebita solo quando sia consegnato dal legittimo proprietario, ad altri con specifica destinazione di scopo che venga poi violata attraverso l’utilizzo personale da parte dell’agente solo ove il mandatario violi quindi il vincolo fiduciario che lo lega al mandante e destini le somme a scopi differenti da quelli predeterminati può integrarsi una condotta di appropriazione indebita. Viceversa, ove si sia in presenza della mancata restituzione di somme date o concesse in qualunque forma di prestito, l’inadempimento dell’obbligo non determina l’integrazione della fattispecie delittuosa di cui all’art. 646 cod.pen. poiché il contratto di mutuo pur se stipulato tra soggetti appartenenti allo stesso nucleo familiare non comporta alcuna destinazione di scopo del denaro versato. Difatti con il mutuo, per definizione, il denaro versato transita dalla proprietà del mutuante a quella del mutuatario, che è libero di disporne secondo i propri voleri tale è infatti l’inequivocabile contenuto dell’art. 1814 codice civile secondo cui le cose date a mutuo passano di proprietà al mutuatario sicché, ne consegue, che la mancata restituzione non comporta alcuna interversione nel possesso proprio perché il trasferimento è antecedente al momento di trasferimento del denaro. E poiché nel caso di specie risulta pacificamente dalla lettura dell’imputazione, dall’analisi degli atti del giudizio di primo e secondo grado, che la parte offesa aveva dato in prestito quella somma di denaro agli imputati, i quali ne avevano bisogno per sostenere alcune spese personali, la mancata restituzione della stessa non è idonea ad integrare una ipotesi delittuosa riconducibile alla fattispecie penale di cui all’art. 646 cod.pen Pertanto, pur essendo indiscutibile ed incontestato in questa sede l’inadempimento all’obbligo di restituzione commesso dagli imputati, gli stessi devono andare assolti dal delitto loro contestato perché il fatto non sussiste. P.Q.M. annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.