In macchina con una prostituta, ma nessun ragazzino in zona: solo una multa

Cancellata la condanna decisa in appello a tre mesi di reclusione. Inequivocabile la situazione in cui è stato beccato l’uomo. A salvarlo è il fatto che la zona non sia abitualmente frequentata da minori.

Beccato in macchina con una prostituta. Inevitabile l’accusa per atti osceni. A salvare il cliente è il fatto che il veicolo era sì parcheggiato in una strada pubblica, ma non in una zona abitualmente frequentata da minorenni. Ciò rende corretta l’applicazione della depenalizzazione sancita col d.lgs. n. 8/2016. Per l’uomo, quindi, solo una multa Cassazione, sentenza n. 24598, sez. III Penale, depositata il 18 maggio 2017 . Luogo. Ricostruito facilmente l’episodio. L’uomo, ora sotto accusa per atti osceni, era impegnato in un rapporto con una prostituta straniera, in ora notturna, a bordo della propria vettura e sulla pubblica via . Ciò è sufficiente, secondo i giudici del Tribunale e quelli della Corte d’appello, per una condanna a tre mesi di reclusione . Per i magistrati della Cassazione, però, non può essere trascurata la depenalizzazione prevista col d.lgs. n. 8/2016. Anche perché non è emerso che l’episodio si sia svolto nelle immediate vicinanze di luoghi abitualmente frequentati da minori . Di conseguenza, viene meno la condanna. E l’uomo dovrà solo pagare una multa. Al Prefetto il compito di fissare la cifra, che può oscillare tra 5mila e 30mila euro.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, ordinanza 26 aprile – 18 maggio 2017, n. 12495 Presidente Travaglino – Relatore Tatangelo Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 5 ottobre 2015 la Corte di Appello di L’Aquila ha confermato la sentenza del 17 aprile 2012 del Tribunale di Teramo sezione distaccata di Atri, in forza della quale D.F.F. era stato condannato alla pena di mesi tre di reclusione per il reato di cui agli artt. 110 e 527 cod. pen., in concorso con prostituta straniera. 2. Avverso il predetto provvedimento l’imputato ha proposto ricorso per cassazione con unico articolato motivo. 2.1. Il ricorrente ha complessivamente contestato la ricostruzione dei fatti siccome contestati, non essendo stato provato il grado di percettibilità degli atti compiuti nell’autovettura ed ancora prima il fatto che gli imputati si trovavano sulla pubblica via. Era altresì negata la sussistenza dell’elemento soggettivo. 3. Il Procuratore generale ha concluso nel senso dell’annullamento senza rinvio perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. Considerato in diritto 4. La sentenza impugnata va annullata senza rinvio, in quanto il fatto non è più previsto dalla legge come reato. 4.1. Al riguardo, l’art. 527 cod. pen., nel testo infine novellato dall’art. 2, comma 1, lett. a e lett. b del d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, prevede infatti che chiunque, in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, compie atti osceni è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 5.000 a Euro 30.000, applicandosi invece la pena della reclusione da quattro mesi a quattro anni e sei mesi se il fatto è commesso all’interno o nelle immediate vicinanze di luoghi abitualmente frequentati da minori e se da ciò deriva il pericolo che essi vi assistano. A seguito della novella di depenalizzazione, pertanto, rimane come reato, punibile con la reclusione, l’atto osceno commesso all’interno o nelle immediate vicinanze di luoghi abitualmente frequentati da minori , se da ciò deriva il pericolo che essi vi assistano. 4.2. In specie è stato dato conto che il ricorrente era impegnato, in ora notturna, in coito orale con una prostituta a bordo della propria autovettura e sulla pubblica via. Ma non vi è alcuna specificazione in ordine al fatto che l’episodio si sia svolto nelle immediate vicinanze di luoghi abitualmente frequentati da minori. A nulla rilevano, quindi, le modalità dell’episodio, nell’oggettiva carenza degli altri elementi della fattispecie penalmente incriminatrice. Atteso ciò, ed ai sensi dell’art. 8 del medesimo decreto legislativo, le disposizioni di quest’ultimo, che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative, si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto stesso, sempre che il procedimento penale non sia stato definito con sentenza o con decreto divenuti irrevocabili caso nel quale provvederà il giudice dell’esecuzione alla revoca della sentenza o del decreto . 4.3. La sentenza va quindi annullata senza rinvio perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, con trasmissione infine degli atti al Prefetto di Teramo. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, con trasmissione degli atti al Prefetto di Teramo.