Consentita la notifica presso il difensore in caso di mera assenza dell’imputato nel domicilio eletto

anziché presso la casa comunale ai sensi dell’art. 157 c.p.p Una soluzione infrasistematica più agevole per gli organi inquirenti, l’imputato deve comunicare ogni variazione di domicilio.

Così la Cassazione, sez. VI Penale, n. 24864/2017, depositata il 18 maggio. Il dubbio processuale. Il decreto di citazione a giudizio in appello nei confronti di un imputato per fatti di lesioni e resistenza a pubblico ufficiale veniva notificato presso il domicilio del difensore nominato ai sensi dell’art. 161, comma 4, c.p.p., per l’assenza dell’imputato presso il domicilio eletto ove erano stati perfezionati i precedenti atti di notifica. L’imputato contestava in Cassazione la norma applicata a disciplinare il regime di notifica in caso di mera assenza dell’imputato presso il domicilio l’ufficiale giudiziario avrebbe dovuto, secondo la difesa, notificare l’atto presso la casa comunale ai sensi dell’art. 157, comma 8, c.p.p., anziché presso il difensore. Questi aveva comunque eccepito in tempo la nullità dell’atto di notifica prima della deliberazione della sentenza di condanna d’appello, ai sensi dell’art. 180 c.p.p., qualora la nullità non fosse stata ritenuta dal giudice assoluta ed insanabile. La Cassazione verifica lo stato di una giurisprudenza ondivaga, prima di rigettare il ricorso. Le norme da applicare in caso di elezione di domicilio dell’imputato assente. In caso di domicilio dichiarato od eletto dall’imputato, come nel caso, l’art. 161 c.p.p. fa espresso rinvio alle norme per la prima notificazione all’imputato ex art. 157 c.p.p. che prevede la consegna di copia dell’atto direttamente alla persona. In ultima istanza la norma prevede la notifica presso la casa comunale ove l’imputato ha abitazione nel caso in cui le persone individuate dalla norma – convivente o compagno di lavoro – manchino o si rifiutino di ricevere l’atto ovvero quando successive ricerche non abbiano condotto a rinvenire l’imputato nei luoghi. Invece, in caso di impossibilità di notifica presso il domicilio eletto, copia dell’atto viene più agevolmente notificata presso il difensore nominato ai sensi dell’art. 161, comma 4, c.p.p. Il dubbio giurisprudenziale sta nel comprendere a quali condizioni sia consentito il salto” dal regime normativo ex art. 157 c.p.p. alla disciplina ex art. 161 c.p.p., ai fini del perfezionamento della notifica. La soluzione della Cassazione. In caso di mera assenza dell’imputato presso il domicilio eletto, copia dell’atto può essere notificata presso il difensore nominato ex art. 161, comma 4, c.p.p. Molteplici le ragioni, pur appurata una variabilità giurisprudenziale che ha condotto ad esiti difformi. La semplice assenza dell’imputato consente la notifica presso il difensore, il che semplifica l’attività per gli organi inquirenti. Depone a favore l’onere a carico dell’imputato di dichiarare ogni successiva mutazione di domicilio ex art. 161, comma 2, c.p.p. Sussistono poi ragioni di ordine infrasistematico si procede a notifica presso la casa comunale ex art. 157, comma 8, c.p.p. nei soli casi in cui non sia possibile perfezionare la notifica ai sensi del settimo comma dell’art. 157 – come visto, in caso di rifiuto di ricevere l’atto da parte del convivente o di infruttuosità della successiva ricerca dell’imputato nei luoghi –. Siffatta modalità notificatoria non possiede dunque valenza generale. Di più non sarebbe consentito notificare presso la casa comunale in caso di domicilio eletto dall’imputato. La Cassazione espone inoltre un argomento ancora più tranciante il richiamo dell’art. 163 c.p.p. alla norma ex art. 157 c.p.p. solo in quanto applicabile, consentirebbe di escludere fra le modalità notificatorie quella del deposito presso la casa comunale. Il rinvio opererebbe solo ai fini dell’individuazione dei soggetti potenzialmente destinatari dell’atto e non ai fini dell’individuazione dei luoghi ove perfezionare l’atto di notifica. Vi è poi, per ultimo, un più semplice argomento letterale. La notifica presso il domicilio del legale ex art. 161, quarto comma, c.p.p. è consentita in caso di inidoneità dell’elezione di domicilio. Il termine, più evanescente e meno stringente di impossibilità, finirebbe per denudare uno spettro applicativo più ampio, tale da consentire questa modalità di notifica anche nei casi più blandi di difficoltà di notifica presso il domicilio eletto.

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 19 aprile – 18 maggio 2017, n. 24864 Presidente Conti – Relatore Corbo Ritenuto in fatto 1. Con sentenza emessa il 18 dicembre 2014, la Corte di appello di Ancona ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Ascoli Piceno che aveva condannato C.M. per i delitti di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali aggravate, commessi in data 18 agosto 2010, e gli aveva irrogato la pena di sette mesi di reclusione, ritenuta la continuazione tra i reati. 2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello indicata in epigrafe l’avvocato Umberto Gramenzi, quale difensore di fiducia del C. , articolando due motivi. 2.1. Con il primo motivo, si lamenta violazione di legge, in riferimento agli artt. 601, 157 e 161, comma 4, cod. proc. pen., a norma dell’art. 606, comma 1, lett. c , cod. proc. pen., avendo riguardo alla validità della notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello. Si deduce la nullità della notifica effettuata presso il difensore a norma dell’art. 161, comma 4, cod. proc. pen., posto che il C. aveva eletto domicilio in un luogo precisamente determinato, e che, del resto, in tale luogo erano già state effettuate le notifiche relative al giudizio di primo grado di conseguenza, l’irreperibilità dell’imputato presso quel domicilio, e l’assenza di persone idonee a ricevere l’atto, non consentivano la notifica presso il difensore, ma imponevano il rispetto della procedura di deposito presso la casa comunale si cita, in proposito, Sez. 3, n. 4033 del 21/02/1997 Scarlato, Rv. 207763 . Si aggiunge che tale nullità, se non assoluta ed insanabile, è comunque di ordine generale, e, siccome verificatasi in grado di appello, può essere eccepita fino alla deliberazione della sentenza nel grado successivo ex art. 180 cod. proc. pen 2.2. Con il secondo motivo, si lamenta violazione di legge, in riferimento agli artt. 601, 148, comma 2-bis 149, 150 e 152, comma 2, cod. proc. pen., a norma dell’art. 606, comma 1, lett. c , cod. proc. pen, avendo riguardo alla validità della notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello. Si deduce la nullità della notifica anche perché effettuata a mezzo fax, sia perché tale mezzo è consentito solo per le persone diverse dall’imputato, sia perché nessuna autorizzazione vi è stata da parte dell’Autorità giudiziaria. Considerato in diritto 1. Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito precisate. 2. Il primo motivo di ricorso lamenta l’invalidità della notifica del decreto di citazione all’imputato per il giudizio di appello, perché effettuata, in presenza del mero mancato reperimento dell’imputato nel domicilio eletto e dell’assenza in tale luogo di persone idonee a ricevere l’atto, presso il difensore di fiducia ex art. 161, comma 4, cod. proc. pen. invece che mediante deposito presso la casa comunale. 2.1. La questione della validità dell’esperimento della notifica presso il difensore, a norma dell’art. 161, comma 4, cod. proc. pen., in caso di assenza dell’imputato o di altre persone idonee presso il domicilio dichiarato o eletto, risulta oggetto di divergenti orientamenti giurisprudenziali. Secondo un orientamento, che appare quantitativamente maggioritario, l’impossibilità della notificazione al domicilio dichiarato o eletto, che ne legittima l’esecuzione presso il difensore di fiducia secondo la procedura prevista dall’art. 161, comma quarto, cod. proc. pen., può essere integrata anche dalla temporanea assenza dell’imputato al momento dell’accesso dell’ufficiale notificatore, senza che sia necessario procedere ad una verifica di vera e propria irreperibilità, così da qualificare come definitiva l’impossibilità di ricezione degli atti nel luogo dichiarato o eletto dall’imputato, considerati gli oneri imposti dalla legge a quest’ultimo - ove avvisato della pendenza di un procedimento a suo carico - e segnatamente l’obbligo di comunicare ogni variazione intervenuta successivamente alla dichiarazione o elezione di domicilio, resa all’avvio della vicenda processuale cfr., in questo senso, per citare le più recenti massimate Sez. 6, n. 42548 del 15/09/2016, Corradini, Rv. 268223 Sez. 3, n. 12909 del 20/01/2016, Pinto, Rv. 268158 Sez. 3, n. 21626 del 15 aprile 2015, Cetta, Rv. 263502 Sez. 4, n. 36479 del 04/07/2014, Ebbole, Rv. 260126 Sez. 5, n. 13051 del 19 dicembre 2013, Barra, Rv. 262540 Sez. 5, n. 49488 del 10/10/2013, Nicoletti, Rv. 257840 Sez. 6, n. 42699 del 27 settembre 2011, Siragusa, Rv. 251367 Sez. 5, n. 22745 del 21 aprile 2011, Poggi, Rv. 250408 . A sostegno di questa soluzione ermeneutica, si osserva, innanzitutto, che sull’imputato grava l’obbligo di comunicare ogni variazione intervenuta successivamente alla dichiarazione o elezione di domicilio così, in particolare, tra le tante, Sez. 3, n. 12902 del 2016, Pinto, cit. . Si rileva, inoltre, che, in caso di impossibilità ad eseguire la notificazione al domicilio dichiarato o eletto, l’ufficiale giudiziario non ha alcun potere o dovere di procedere ad accertamenti volti a rintracciare il nuovo domicilio del destinatario, potendo, per contro, effettuare direttamente la notifica a mani del difensore per questa osservazione, e per ulteriori richiami, cfr. Sez. 4, n. 36479 del 2014, Ebbole, cit., e Sez. 5, n. 49488 del 2013, Nicoletti, cit. . Secondo un diverso orientamento, invece, ai fini dell’integrazione di una situazione di impossibilità della notifica, non è sufficiente la semplice attestazione dell’ufficiale giudiziario di non avere trovato l’imputato, ma occorre un quid pluris concretantesi in un accertamento che l’ufficiale giudiziario deve eseguire in loco e solo a seguito del quale, ove l’elezione di domicilio sia mancante o insufficiente o l’imputato risulti essersi trasferito altrove, è possibile attivare la procedura, ex art. 161, comma quarto, cod. proc. pen., di notifica presso il difensore così, in particolare, Sez. 5, n. 35724 del 10/06/2015, L., Rv. 265872 Sez. 2, n. 48349 del 07/12/2011, Martini, Rv. 252059 Sez. 1, n. 36235 del 23/09/2010, Cannella, Rv. 248297 Sez. 4, n. 1167 del 24/10/2005, dep. 2006, Manna, Rv. 233172 . A fondamento di tale conclusione si richiama il dato letterale delle disposizioni. Si osserva, preliminarmente, che la nozione di impossibilità della notifica di cui all’art. 161, comma 4, cod. proc. pen., non può identificarsi in quella di irreperibilità, stante la complessa procedura richiesta per la constatazione di quest’ultima. Si rileva, poi, che data la mancata determinazione del significato del sintagma notificazione . impossibile nel primo periodo dell’art. 161, comma 4, cod. proc. pen., il senso dell’espressione può essere definito in considerazione dei due successivi periodi, e deve perciò ritenersi far riferimento o all’ipotesi in cui la dichiarazione o l’elezione di domicilio mancano o sono insufficienti o inidonee secondo periodo , oppure all’ipotesi in cui l’imputato abbia mutato il proprio domicilio e non abbia comunicato detto mutamento pur non versando in condizione di caso fortuito o di forza maggiore terzo periodo v., per queste osservazioni, specificamente, Sez. 2, n. 48349 del 2011, Martini, cit., poi riproposte testualmente da Sez. 5, n. 35724 del 2015, L., cit. . 2.2. In realtà, la questione, ad avviso del Collegio, deve ritenersi risolta nel senso propugnato dal primo orientamento, e, quindi, della validità della notifica effettuata presso il difensore, ex art. 161, comma 4, primo periodo cod. proc. pen., in caso di mancato reperimento presso il domicilio eletto o dichiarato dell’imputato o di persona idonea, alla luce delle argomentazioni espresse da Sez. U, n. 28451 del 28/04/2011, Pedicone, Rv. 250120. Innanzitutto, siccome talvolta la decisione appena citata è stata indicata come in linea con il secondo orientamento, verosimilmente per la fattispecie concreta, la quale risultava caratterizzata anche dalla previa assunzione da parte dell’ufficiale giudiziario di specifiche informazioni sul posto e presso il locale ufficio anagrafe, sembra opportuno evidenziare immediatamente che le sezioni unite, alla fine del § 2. del Considerato in diritto , rappresentano con chiarezza La impossibilità di procedere alla notifica nelle mani della persona designata quale domiciliatario, per il rifiuto di ricevere l’atto ovvero per il mancato reperimento del domiciliatario o dell’imputato stesso nel luogo di dichiarazione o elezione di domicilio o di altre persone idonee, integra l’ipotesi della impossibilità della notificazione ai sensi dell’art. 161, comma 4, cod. proc. pen., sicché non è consentito, in tali casi, procedere con le forme previste dall’art. 157, comma 8, cod. proc. pen. . La conclusione appena riportata, e che esplicitamente è riferita anche al mancato reperimento del domiciliatario o dell’imputato stesso nel luogo di dichiarazione o elezione di domicilio o di altre persone idonee , è enunciata muovendo dal rilievo che l’art. 163 cod. proc. pen. - secondo il quale per le notificazioni eseguite nel domicilio dichiarato o eletto a norma degli artt. 162 e 162 si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dell’art. 157 - attiene alla individuazione dei soggetti potenziali consegnatari dell’atto e non al luogo o alle modalità della notificazione , in ragione della clausola di salvaguardia in esso contenuta . Si è, in particolare, precisato . le modalità di esecuzione della notifica stabilite dall’art. 157, comma 8, cod. proc. pen. quelle relative al deposito presso la casa comunale , per il testuale riferimento della norma, sono consequenziali al verificarsi delle situazioni ipotizzate dal comma 7 del medesimo articolo mancanza, inidoneità, rifiuto di ricevere l’atto con conseguente obbligo di effettuare nuove ricerche dell’imputato situazioni di per sé preclusive della possibilità di notificazione presso il domicilio dichiarato o eletto ovvero presso il domiciliatario e idonee ad individuare l’ipotesi prevista dall’art. 161, comma 4, cod. proc. pen. . Può aggiungersi, ad ulteriore esplicitazione di quanto compiutamente osservato dalle sezioni unite, che l’inciso in quanto applicabili , previsto dall’art. 163 cod. proc. pen. ai fini dell’operatività delle disposizioni di cui all’art. 157 cod. proc. pen. in relazione alle notificazioni nel domicilio dichiarato o eletto, per avere un significato utile implica necessariamente un richiamo parziale della disciplina evocata. Ciò posto, è ragionevole ritenere che estranea al richiamo sia anche la disciplina concernente il deposito presso la casa comunale da un lato, infatti, l’art. 157, comma 1, primo periodo, cod. proc. pen. esclude l’esigenza di un contatto diretto tra organo notificatore e destinatario della notificazione nei casi di domicilio dichiarato o eletto Salvo quanto previsto dagli artt. 161 e 162, la prima notificazione all’imputato non detenuto è eseguita mediante consegna di copia alla persona , mentre il deposito presso la casa comunale costituisce l’estremo tentativo in tal senso dall’altro, e soprattutto, la disciplina in questione prevede una forma di comunicazione che, in ogni caso, rende l’atto accessibile in un luogo diverso dal domicilio dichiarato o eletto. Né appare dirimente l’argomento cardine della tesi contrapposta, che fa riferimento al dato testuale dell’art. 161, comma 4, cod. proc. pen. In effetti, da un punto di vista lessicale, il vocabolo inidoneo è generalmente definito nei dizionari come mancante di capacità specifica di conseguenza, la dichiarazione e l’elezione di domicilio possono essere ritenute inidonee , in linea con il comune significato linguistico descritto, non solo quando è praticamente impossibile la notificazione nel luogo indicato, ma anche quando, per cause diverse dal caso fortuito e dalla forza maggiore, le stesse non sono funzionali ad assicurare il pronto ed efficace esito positivo dell’adempimento comunicativo. 3. Il secondo motivo di ricorso lamenta l’invalidità della notifica del decreto di citazione all’imputato per il giudizio di appello, perché, pur a voler ritenere applicabile la disciplina di cui all’art. 161, comma 4, cod. proc. pen., e, quindi, la ritualità della consegna dell’atto al difensore, la notifica non avrebbe potuto comunque essere effettuata a mezzo fax, in quanto destinata all’imputato. La doglianza è manifestamente infondata. Invero, da tempo le sezioni unite, all’esito di un’approfondita ricognizione sistematica, attenta anche alla giurisprudenza della Corte E.D.U., hanno enunciato il seguente principio di diritto La notificazione di un atto di cui sia destinatario l’imputato o altra parte privata, in ogni caso in cui esso possa o debba essere consegnato al difensore, può essere eseguita con telefax o altri mezzi idonei a norma dell’art. 148, comma 2-bis, cod. proc. pen. così Sez. U, n. 28451 del 28/04/2011, Pedicone, Rv. 250121 . Tale principio, poi, non risulta mai messo in discussione dalla successiva giurisprudenza di legittimità ed anzi costantemente applicato cfr., ad esempio, Sez. 6, n. 39176 del 15/09/2015, EI Hassani, Rv. 264571, con riferimento all’uso della posta elettronica certificata, e Sez. 2, n. 38058 del 18/07/2014, EI Hachmi, Rv. 260853, avente specifico riguardo all’impiego del fax . Né, a fronte di tale consolidatissimo orientamento, il ricorrente offre argomenti nuovi o significativi per rimeditazioni. 4. All’infondatezza delle doglianze segue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.