Posto di blocco, sparge la coca su seggiolino e tappetini: escluso il consumo personale

Definitiva la condanna per l’uomo alla guida dell’auto controllata dalle forze dell’ordine. Decisivo non solo il quantitativo della droga rinvenuta, cioè oltre 4 grammi di cocaina, ma anche il comportamento da lui tenuto.

Fatale il posto di blocco un rapido controllo della vettura ha portato al rinvenimento di oltre 4 grammi di cocaina. Definitiva la condanna per l’automobilista. Respinta la tesi che la droga fosse destinata ad un uso esclusivamente personale Cassazione, sentenza n. 24863, sez. VI Penale, depositata oggi . Consumo. Linea di pensiero comune per i giudici del Tribunale e per quelli della Corte d’appello ci si trova di fronte a un chiaro caso di illecita detenzione di sostanza stupefacente . Consequenziale la condanna per l’uomo che, fermato alla guida della propria vettura, è stato beccato in possesso di 4,3 grammi di cocaina, da cui erano ricavabili undici dosi medie singole , e viene ora punito con un anno di reclusione e 3mila euro di multa . Ultima carta a disposizione della difesa è il consumo personale . Su questo elemento è centrato il ricorso in Cassazione. Il legale richiama, dinanzi ai giudici, la buona capacità finanziaria del suo cliente – che gestisce un negozio di detersivi –, e il fatto che egli abbia ammesso in Prefettura di aver detenuto stupefacente per uso personale . Finanze. Per i magistrati del Palazzaccio”, però, le considerazioni difensive non scalfiscono la solidità della condanna pronunciata in appello. Innanzitutto perché è rilevante il quantitativo di droga rinvenuto nella vettura, pari a undici dosi medie giornaliere . Allo stesso tempo, è significativa, secondo i giudici, la condotta dell’automobilista che, all’atto del controllo , ha optato per la dispersione della sostanza sui tappetini e sul sedile della vettura . Secondaria, invece, viene ritenuta l’ammissione dello stato di tossicodipendenza , anche perché arrivata ben due anni dopo il controllo avvenuto in strada. E poco plausibile è considerato il richiamo alla capacità finanziaria , rimasta priva di indicazioni relative ai redditi percepiti . Senza dimenticare, viene aggiunto poi, che l’uomo è gravato da numerosi precedenti penali, anche per reati contro il patrimonio , sicché, concludono i giudici, è improbabile che egli viva abitualmente del solo frutto di attività lecite , come la gestione di un negozio di detersivi .

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 19 aprile – 18 maggio 2017, n. 24863 Presidente Conti – Relatore Corbo Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Con sentenza emessa il 19 novembre 2015, la Corte di appello di Caltanissetta ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Gela che aveva condannato Ba. Ni. per il delitto di cui all'art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309 del 1990, per l'illecita detenzione di sostanza stupefacente del tipo, cocaina, per grammi 4,3 circa, e da cui erano ricavabili 11 dosi medie singole, commesso in data 15 aprile 2011, e gli aveva irrogato la pena di anni uno di reclusione ed Euro 3.000,00 di multa, senza applicazione delle circostanze attenuanti generiche. 2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello indicata in epigrafe l'avvocato Cristina Alfieri, quale difensore di fiducia del Ni., articolando due motivi. Con il primo motivo, si lamenta violazione di legge, in riferimento agli artt. 73, D.P.R. n. 309 del 1990 e 125, comma 3, cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b ed e , cod. proc. pen, avendo riguardo alla configurabilità e sussistenza del reato. Si deduce che la motivazione della sentenza impugnata è logicamente incompatibile con tutti gli elementi emersi nel corso del giudizio, in particolare laddove affermava l'irrilevanza ai fini del riconoscimento dell'uso personale della cocaina sia della documentata buona capacità finanziaria del ricorrente, sia dell'ammissione effettuata dal medesimo, in data 31 maggio 2013, nei locali della Prefettura di Caltanissetta, di aver detenuto stupefacente per uso personale in data 11 ottobre 2011, ossia in epoca coeva a quella per cui è processo. Con il secondo motivo, si lamenta violazione di legge, in riferimento agli artt. 62-bis cod. pen. e 125, comma 3, cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b ed e , cod. proc. pen, avendo riguardo alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. Si deduce che la Corte di appello nulla ha osservato in proposito, nonostante l'esplicita doglianza formulata nei motivi di appello, nei quali, per di più, si lamentava l'assenza di qualunque motivazione sul punto già nella sentenza di primo grado. 3. Il ricorso è infondato in relazione alle doglianze esposte nel primo motivo, mentre deve essere accolto con riferimento al secondo motivo, con conseguente annullamento con rinvio per nuovo giudizio sul punto. Le censure formulate nel primo motivo, attinenti alla configurabilità e sussistenza del reato di detenzione illecita di sostanza stupefacente, a norma dell'art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309 del 1990, non evidenziano lacune o vizi logici nella motivazione della sentenza impugnata. Quest'ultima, in linea con quella di primo grado, ha ritenuto, innanzitutto, che il quantitativo di sostanza stupefacente rinvenuto nella disponibilità del ricorrente è rilevante, avendo ad oggetto l'equivalente di undici dosi medie giornaliere secondo le tabelle vigenti, per essere nella sostanza una percentuale di principio attivo pari al 57,2 %, e che è inoltre significativa la condotta del Ni. all'atto del controllo, consistita nella dispersione della sostanza sui tappetini e sul sedile della sua vettura alla vista degli agenti. I giudici di appello, inoltre, hanno motivatamente affermato l'irrilevanza sia dell'ammissione dello stato di tossicodipendenza, sia dell'allegazione di una congruente capacità finanziaria. Da un lato, infatti, si è rilevato che lo stato di tossicodipendenza è stato ammesso dal Ni. in relazione ad altro controllo, di molto successivo al fatto in contestazione dal ricorso si evince che l'ammissione risale al 31 maggio 2013 e concerne un controllo in data 11 ottobre 2011, mentre il fatto in contestazione è avvenuto il 15 aprile 2011 si è anche aggiunto, in proposito, che il medesimo ricorrente, al momento del sequestro della cocaina, non solo non dichiarò di essere tossicodipendente, ma non evidenziava in alcun modo segni di tossicodipendenza. Dall'altro, si è osservato che l'asserita capacità finanziaria, derivante dalla gestione di un negozio di detersivi, è rimasta priva di indicazioni relative ai redditi percepiti, e che, anzi, il Ni. è gravato da numerosi precedenti penali, anche per reati contro il patrimonio, sicché è improbabile che egli viva abitualmente del solo frutto di attività lecite. Può quindi concludersi che la Corte d'appello fornisce una ricostruzione in ordine alla sussistenza del fatto attenta a tutti gli elementi acquisiti, contenente una puntuale risposta a ciascuna delle osservazioni della difesa, e formulata in termini non manifestamente irragionevoli o contraddittori anche nella prospettiva dell'affermazione della colpevolezza solo al di là del ragionevole dubbio. Le doglianze dedotte nel secondo motivo, concernenti l'assenza di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, sono fondate, come emerge già dalla semplice lettura della sentenza della Corte d'appello. Il provvedimento impugnato, infatti, pur dando atto nella parte relativa allo svolgimento del processo di tale ragione di gravame, omette poi ogni considerazione sul punto nella parte relativa ai motivi della decisione. 4. In conclusione, pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata per nuovo giudizio affinché si proceda a valutare se sussistono i presupposti per la concessione delle circostanze attenuanti generiche, e, in caso positivo, perché si ridetermini la pena da applicare. Il ricorso deve essere rigettato nel resto. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata sul punto relativo al trattamento sanzionatorio e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Caltanissetta. Rigetta nel resto il ricorso.