Il giudice può negare l’attenuante allo spacciatore, ma deve darne adeguata giustificazione

Nella valutazione dell’applicabilità o meno al caso di specie dell’attenuante del danno economico di speciale tenuità, serve un’adeguata motivazione del giudice e una verifica in concreto che dia consistenza, per grado e qualità, alla lesione del bene tutelato dalla norma penale.

Così si è espressa la Corte di Cassazione con la sentenza n. 24533/17 depositata il 17 maggio. Il caso. Un soggetto veniva condannato dal GUP per il reato ex art. 73 d.P.R. n. 309/1990 produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope . Egli ricorreva in Cassazione, lamentando violazione di legge e omessa motivazione nel disconoscimento delle circostanze attenuanti ai sensi degli artt. 62, n. 4, e 62- bis c.p L’attenuante della speciale tenuità”. L’attenuante del danno economico di speciale tenuità è applicabile ad ogni delitto che risulti commesso per motivi di lucro, cioè per acquisire, mediante azione delittuosa, un vantaggio patrimoniale . La tenuità deve comunque riguardare sia il lucro che l’evento dannoso o pericoloso. Il giudice di merito ha valutato in maniera negativa l’applicabilità di suddetta attenuante al caso di specie, ma, a detta della Corte di Cassazione, non ha dato alcun tipo di giustificazione. Serve, infatti, una verifica in concreto che dia consistenza, per grado e qualità, alla lesione del bene tutelato dalla norma penale. Non essendo stato fatto ciò, il ricorso è fondato e la sentenza è annullata dalla Suprema Corte.

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 15 marzo – 17 maggio 2017, numero 24533 Presidente Rotundo – Relatore Costanzo Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. La sentenza numero 1137/2016 della Corte di appello di Salerno ha confermato la condanna inflitta dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Nocera Inferiore a P.M. per il reato ex articolo 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 numero 309. 2. Nel ricorso di P. si chiede l’annullamento della sentenza deducendo violazione di legge e omessa motivazione nel disconoscimento delle circostanze attenuanti ex artt. degli artt. 62 numero 4 e 62-bis cod. penumero pur oggetto di appello. 3. Il ricorso è fondato. 3.1. Il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è giudizio di fatto lasciato alla discrezionalità del giudice, che però, in presenza di una specifica richiesta di loro applicazione, deve chiarire le ragioni della sua reiezione Sez.6, numero 41365 del 28/10/2010, Rv.248737 Sez.1, 46954 del 04/11/2004, Rv.230591 . 3.2. La circostanza attenuante del danno economico di speciale tenuità ex articolo 62, numero 4, cod. pen è applicabile a ogni tipo di delitto, indipendentemente dalla natura giuridica del bene oggetto di tutela, purché il fatto risulti commesso per motivi di lucro - e cioè per acquisire, mediante l’azione delittuosa, un vantaggio patrimoniale - e purché la speciale tenuità riguardi sia il lucro prefigurato o conseguito sia l’evento dannoso o pericoloso ex multis Sez. 5, numero 27874 del 27/01/2016, Rv. 267357 Sez. 5, numero 44829 del 12/06/2014, Rv. 262193 Sez. 5, numero 36790 del 22/06/2015 Sez. 5, numero 26807 del 19/03/2013, Rv. 257545 . È applicabile anche al reato di cessione di sostanze stupefacenti in presenza di un evento dannoso o pericoloso connotato da un ridotto grado di offensività o disvalore sociale e risulta anche compatibile con la fattispecie del fatto di lieve entità, prevista dall’articolo 73, comma 5, d. P.R. numero 309/1990, stante la differente natura giuridica delle due fattispecie circostanza e titolo autonomo di reato e la non piena coincidenza dei loro elementi costituivi, che esclude che dallo stesso dato materiale discenda una duplicazione di benefici sanzionatori Sez. 6, numero 20937 del 18/01/2011, Rv. 250028 Sez. 6, numero 5812 del 24/11/2016, dep. 2017, Rv. 269032 . Sulla sussistenza di tale elemento circostanziale il giudice di merito deve offrire adeguata giustificazione, mediante una verifica in concreto che dia consistenza, per grado e qualità, alla lesione del bene tutelato dalla norma penale, sia sotto il profilo dell’entità del lucro conseguendo o conseguito dall’agente che dell’entità della stessa lesione, cioè dell’evento dannoso o pericoloso prodotto dalla condotta considerata. 3.3. Nel caso in esame, la sentenza impugnata dà atto dei motivi di appello concernenti il disconoscimento delle suindicate circostanze attenuanti ma non motiva in alcun modo - neanche implicitamente - circa la loro reiezione. Pertanto va annullata con rinvio per nuovo giudizio sul punto. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alle attenuanti di cui agli artt. 62 numero 4 e 62-bis cod. penumero e rinvia per nuovo giudizio sui predetti punti alla Corte di appello di Napoli.