L’auto parcheggiata al centro commerciale è “esposta alla pubblica fede”

La ratio della circostanza aggravante di cui al n. 7 dell’art. 625 c.p. non è correlata alla natura pubblica o privata del luogo in cui si trovi la cosa, quanto piuttosto alla sua condizione di esposizione alla pubblica fede che ricorre quando la cosa trovi protezione solo grazie al senso di rispetto per l’altrui bene da parte di ciascun consociato .

Lo ha precisato la Corte di Cassazione con la sentenza n. 24131/17 depositata il 16 maggio. Il fatto. Il Tribunale di Spoleto assolveva l’imputato dal reato di danneggiamento perché il fatto non è previsto dalla legge come reato essendo intervenuta la depenalizzazione del reato da parte del d.lgs. n. 7/2016. Il Procuratore Generale impugna il provvedimento in Cassazione sottolineando come, essendo qualificata la condotta contestata all’imputato quale danneggiamento aggravato per esposizione della cosa a pubblica fede, non poteva ritenersi operante l’ abolitio criminis . L’uomo era infatti stato tratto a giudizio per aver violentemente colpito un’autovettura ferma in sosta nel parcheggio di un esercizio commerciale mentre la conducente si trovava all’interno dell’auto stessa. Depenalizzazione. La Corte di legittimità condivide la prospettazione del ricorrente e sottolinea come la fattispecie contestata nel caso di specie non sia interessata dalla portata del d.lgs. n. 7/2016, permanendo nell’ordinamento il reato di cui all’art. 635, comma 2, n. 1, c.p. Danneggiamento nelle ipotesi aggravate ai sensi del n. 7 dell’art. 625 c.p. Circostanze aggravanti , relativa appunto all’esposizione della cosa alla pubblica fede. Esposizione alla pubblica fede. Viene poi escluso ogni dubbio sulla configurabilità dell’aggravante in parola posto che la ratio della norma summenzionata non è correlata alla natura pubblica o privata del luogo in cui si trovi la cosa, quanto piuttosto alla sua condizione di esposizione alla pubblica fede che ricorre quando la cosa trovi protezione solo grazie al senso di rispetto per l’altrui bene da parte di ciascun consociato e dunque anche nel caso in cui la cosa si trovi in un luogo privato in cui chiunque possa liberamente accedere per mancanza di recinzione o altre misure di sorveglianza. Per questi motivi, la Corte accoglie il ricorso e annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale per un nuovo giudizio.

Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 19 aprile – 16 maggio 2017, n. 24131 Presidente Fiandanese – Relatore Pazzi Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Il Tribunale di Spoleto, con sentenza pronunciata ai sensi dell’art. 469 c.p.p. in data 20 luglio 2016, ha assolto P.R. dal reato di cui all’art. 635, comma 2, c.p. a lui ascritto perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. 2. Ha proposto ricorso per Cassazione avverso il predetto provvedimento il Procuratore generale di Perugia deducendo con un unico motivo di ricorso, ai sensi dell’art. 606, comma 1, c.p.p., l’inosservanza e l’erronea applicazione della legge penale in quanto il fatto in contestazione, correttamente qualificato come fattispecie aggravata di danneggiamento al momento del rinvio a giudizio poiché era stata colpita una vettura in sosta nel parcheggio di un esercizio commerciale e dunque esposta alla pubblica fede, non era interessato dall’abolitio criminis prevista dal d.lgs. 7/2016. 3. Il difensore di P.R. ha depositato in data 11 aprile 2017 una memoria con cui ha sollecitato la reiezione del ricorso, trattandosi di un reato oramai abrogato e comunque non essendo stato accertato se nel caso di specie esistesse un servizio di custodia o di videosorveglianza. 3. P.R. è stato tratto a giudizio per rispondere del reato di cui all’art. 635, comma 2, n. 3 , c.p. nella formulazione all’epoca vigente, per aver violentemente colpito la vettura di V.V. mentre la stessa era in sosta all’interno del parcheggio di un esercizio commerciale sulla superstrada omissis . Una simile condotta, per come risulta formalmente contestata, non è affatto interessata dalle disposizioni in materia di abrogazione di reati previste dal d.lgs. 7/2016, a seguito della cui introduzione continua a essere previsto come reato, ai sensi dell’art. 635, comma 2, n. 1, c.p. nella sua attuale formulazione, il danneggiamento delle cose altrui indicate nel numero 7 dell’art. 625 c.p Non vi dubbio poi sul fatto che un’ imputazione del tenore sopra indicato riguardi il danneggiamento di una cosa esposta alla pubblica fede. La giurisprudenza di questa corte ha infatti chiarito che la ratio dell’aggravamento della pena previsto dall’art. 625 n. 7, terza ipotesi, c.p., non è correlata alla natura - pubblica o privata - del luogo ove si trova la cosa, ma alla sua condizione di esposizione alla pubblica fede, che ricorre quando la cosa trovi protezione solo grazie al senso di rispetto per l’altrui bene da parte di ciascun consociato è perciò possibile ritenere che questa condizione possa sussistere anche se la cosa si trovi in un luogo privato a cui, per mancanza di recinzioni o sorveglianza, si possa liberamente accedere si veda in questo senso Sez. 5, n. 9022 del 08/02/2006 - dep. 15/03/2006, Giuliano, Rv. 23397801 . A fronte della contestazione dell’imputazione in parola il giudice dibattimentale doveva perciò constatare come la condotta in contestazione continui a essere prevista come reato dando corso al dibattimento. Per le considerazioni appena esposte la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Spoleto per la prosecuzione del giudizio, che terrà conto dei principi sopra riportati. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Spoleto per il giudizio. Sentenza a motivazione semplificata.