Cambia domicilio e non si presenta in aula, come superare la presunzione di conoscenza del processo?

Dalla elezione o dichiarazione di domicilio dell’imputato deriva una presunzione di conoscenza del processo che legittima il giudice a procedere in assenza dell’imputato e, pertanto, a concludere il processo anche con una sentenza di condanna idonea a passare in giudicato.

Lo ha ribadito il Collegio di legittimità con sentenza n. 24073/17 depositata il 15 maggio. Il caso. L’imputato ricorre in cassazione contro la sentenza resa in primo grado lamentando il fatto di non essere a conoscenza del procedimento a suo carico. In particolare, egli deduce che il Tribunale lo ha erroneamente dichiarato assente dopo aver dato atto che la notifica fosse stata eseguita regolarmente. Conoscenza del processo. La Cassazione rileva che dalla documentazione in atti risulta che il ricorrente, sottoposto ad indagini preliminari, era stato invitato a nominare un difensore di fiducia e a dichiarare o far eleggere il domicilio legale, cosa che, fra l’altro, egli aveva fatto. Sulla scorta di detti fatti, la Corte ribadisce che dalla elezione o dichiarazione di domicilio deriva una presunzione di conoscenza del processo che legittima il giudice a procedere in assenza dell’imputato e, pertanto, a concludere il processo anche con una sentenza di condanna idonea a passare in giudicato . Il condannato potrà far valere l’eventuale mancata conoscenza della celebrazione del giudizio a suo carico ma avrà l’onere di provare che il difetto di informazione non dipenda da una causa a lui imputabile a titolo di colpa. Nella fattispecie, il ricorrente è stato ritualmente messo a conoscenza del procedimento a suo carico e ha, oltretutto, dichiarato il domicilio presso la sua abitazione. Il fatto che poi egli se ne sia allontanato, senza comunicare il nuovo indirizzo, non rileva ai fini della nullità della notifica del decreto di citazione. Pertanto, la Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 3 febbraio – 15 maggio 2017, n. 24073 Presidente Davigo – Relatore Rago Ritenuto in fatto 1. O.M. ha proposto ricorso per cassazione, ex art. 625 ter cod. proc. pen., contro la sentenza pronunciata in data 03/11/2015 dal Tribunale di Velletri, deducendo di non avere mai avuto conoscenza del suddetto processo e che erroneamente il tribunale lo aveva dichiarato assente dopo avere dato atto che la notifica era stata regolarmente eseguita. Sotto questo profilo, il ricorrente ha dedotto a che la dichiarazione di domicilio che egli aveva effettuato era nulla sia perché priva di data sia perché non conteneva indicazioni sul titolo del reato commesso b egli, comunque, non aveva mai avuto alcuna notifica personale. Questa Corte, con ordinanza del 03/02/2017, disponeva indagini per verificare la fondatezza o meno di quanto dedotto dal ricorrente, indagini, però, che non davano esito alcuno. Considerato in diritto 1. Il ricorso - sulla base della documentazione in atti - deve ritenersi inammissibile per le ragioni di seguito indicate. Dalla documentazione in atti, risulta che la Polizia di Stato, comunicava al ricorrente - dopo averlo identificato - che era sottoposto ad indagini dalla Procura della Repubblica di Roma - sostituto proc. dott. G. D. nell’ambito del procedimento penale 56702/10 di conseguenza, veniva invitato oltre che a nominare un difensore di fiducia, anche a dichiarare o ad eleggere il domicilio legale, che il ricorrente dichiarava in presso l’abitazione di via omissis . Tanto basta per ritenere manifestamente infondata la censura sub a in quanto la mancanza di data non è prevista a pena di nullità, così come non è previsto che debba essere indicato il reato per cui si procede ex art. 161 cod. proc. pen Il ricorrente, infatti, venne reso edotto che a suo carico pendeva un procedimento penale del quale gli vennero comunicati gli estremi, sicché era perfettamente in grado di informarsi e seguirne tutte le vicende comprese le vicende relative alla competenza territoriale ma nulla risulta avere fatto essendosi completamente disinteressato del processo tant’è che, ad un certo punto, si trasferì a , e non comunicò mai all’autorità procedente il suo eventuale cambio di domicilio nonostante ne avesse l’obbligo come gli era stato espressamente comunicato nel verbale predetto in terminis Cass. 21069/2016 Rv. 266798. Ai fini dell’impugnazione dell’art. 625 ter cod. proc. pen. sono, poi, irrilevanti le successive vicende processuali dedotte con la censura sub b in quanto risulta che a furono eseguite ricerche presso il domicilio dichiarato ma la madre del ricorrente, O.M.E. , riferiva che il figlio dal mese di marzo 2014 risulta essersi trasferito per attività lavorativa in omissis nella città di non sapendone però indicare il recapito esatto b il decreto di citazione a giudizio fu notificato il 21/10/2014 a mani dell’avv.to Barbara Morbinati nominata d’ufficio la quale nulla eccepì in ordine ad eventuali irregolarità o nullità delle notifiche. Infatti, in punto di diritto, questa Corte ha chiarito che, ex art. 420 bis/2-3 cod. proc. pen., dalla elezione o dichiarazione di domicilio deriva una presunzione di conoscenza del processo, che legittima il giudice a procedere in assenza dell’imputato e, pertanto, a concludere il processo anche con una sentenza di condanna idonea a passare in giudicato, contro la quale il condannato potrà far valere l’eventuale mancata conoscenza della celebrazione del giudizio a suo carico solo nei limiti previsti dall’art. 625 ter, c.p.p., gravando su quest’ultimo l’onere di provare che il difetto di informazione non dipenda da una causa allo stesso imputato ascrivibile a titolo di colpa. Se ciò è vero, come è vero, non appare revocabile in dubbio che nel caso in cui, come quello in esame, l’imputato sia stato consapevole dell’esistenza di un procedimento penale a suo carico e di essere assistito da un difensore di ufficio, il quale ha partecipato regolarmente al processo conclusosi con la sentenza di condanna passata in giudicato oggetto di ricorso, non sia possibile invocare, ai fini di ottenere la rescissione del giudicato, la mancata conoscenza incolpevole da parte del prevenuto delle celebrazione del processo a suo carico Cass. 12445/2016 riv 266368 Cass. 21069/2016 rv. 266798 Cass. 33574/2016 Rv. 267499 Cass. 40286/2016 Rv. 268076 Cass. 36855/2016. Di conseguenza, il ricorso va dichiarato inammissibile poiché non sono ravvisabili gli estremi per la declaratoria della rescissione del giudicato ex art. 625 ter cod. proc. pen. incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo , posto che il ricorrente era stato ritualmente informato del processo a suo carico aveva dichiarato il domicilio presso la sua abitazione dalla quale poi si allontanò senza indicare o comunicare un nuovo domicilio il decreto di citazione a giudizio fu notificato al difensore di ufficio che nulla eccepì in ordine alla eventuale nullità della notifica del suddetto decreto non fu proposto appello. 2. Alla declaratoria d’inammissibilità consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in Euro 1.500,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro millecinquecento a favore della Cassa delle Ammende. Sentenza a motivazione semplificata.