E’ necessario sciogliere il cumulo delle pene per valutare la concessione del beneficio al detenuto

In presenza di provvedimento di unificazione delle pene concorrenti, è legittimo nel corso dell’esecuzione lo scioglimento del cumulo quando occorre procedere al giudizio sull’ammissibilità della domanda di concessione della liberazione anticipata speciale”.

Così si è espressa la Corte di Cassazione con la sentenza n. 24104/17 depositata il 15 maggio. Il caso. Un detenuto proponeva istanza di concessione della liberazione anticipata speciale” ai sensi del d.l. n. 146/2013, convertito in l. 10/2014 cd. svuotacarceri” . Prima il Magistrato di sorveglianza, poi il Tribunale di sorveglianza rigettavano l’istanza, a causa del fatto che il soggetto era stato condannato per reati contenuti nell’elenco ex art 4- bis della l. n. 354/1975 divieto di concessione dei benefici e accertamento della pericolosità sociale dei condannati per taluni delitti . Il detenuto ricorreva in Cassazione, lamentando il mancato scioglimento del cumulo delle pene oggetto di esecuzione. Lo scioglimento del cumulo. Secondo la Corte di Cassazione il ricorso è fondato. Infatti è giurisprudenza ricorrente quella secondo cui in presenza di provvedimento di unificazione delle pene concorrenti, è legittimo nel corso dell’esecuzione lo scioglimento del cumulo quando occorre procedere al giudizio sull’ammissibilità della domanda di concessione della liberazione anticipata speciale , ostacolata dalla circostanza che nel cumulo è compreso un titolo di reato rientrante nel novero di quelli ex art. 4- bis di cui sopra, sempre che il condannato abbia espiato la parte di pena relativa al delitto ostativo . A tal proposito viene richiamata anche la Corte Costituzionale, che con sentenza n. 361/1994 ha specificato che quella norma non può essere interpretata nel senso di delineazione di uno status di detenuto pericoloso. Coerentemente con l’art. 3 Cost., infatti, possono essere concesse misure alternative alla detenzione ai condannati per i reati gravi, indicati dalla giurisprudenza, quando essi abbiano espiato per intero la pena per i reati stessi e stiano espiando pene per reati meno gravi non ostativi alla concessione delle misure alternative alla detenzione . Per questo motivo la sentenza è da annullare.

Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza 4 – 15 maggio 2017, n. 24104 Presidente Carcano – Relatore Rocchi Ritenuto in fatto 1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Sorveglianza di Catania rigettava il reclamo proposto da G.A. avverso quella del Magistrato di Sorveglianza di Siracusa che aveva respinto l’istanza di concessione della liberazione anticipata speciale di cui al decreto legge 146 del 2013, conv. con modificazioni in legge 10 del 2014. Il rigetto derivava dalle condanne per reati di cui all’art. 4 bis ord. pen Il Tribunale negava l’applicabilità dell’art. 2 cod. pen., atteso che la norma invocata ha carattere processuale inoltre, la decisione doveva tenere conto della previsione dell’art. 77 della Costituzione, secondo cui i decreti legge perdono efficacia sin dall’inizio in caso di mancata conversione. Il Tribunale affermava, inoltre, l’impossibilità di procedere allo scioglimento del cumulo delle pene oggetto di esecuzione, attesa la chiara volontà del legislatore di non concedere il beneficio ai soggetti condannati per reati particolarmente gravi, tenuto conto della natura di legge eccezionale e temporanea della previsione e non sussistendo alcuna disparità di trattamento, essendo il beneficio della liberazione anticipata riconosciuto in via generale per tutti i condannati. 2. Ricorre per cassazione G.A. , deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. Il ricorrente sottolinea che l’istanza di concessione della liberazione anticipata speciale era stata avanzata prima della conversione in legge del d.l. 146 cit. e sostiene l’ultrattività della disposizione soppressa in sede di conversione, sottolineando la disparità di trattamento tra detenuti per i quali la decisione del Magistrato di Sorveglianza era stata tempestiva e altri che avevano subito la norma aggiunta in sede di conversione. Il ricorrente sostiene la natura sostanziale della normativa e, quindi, l’ultrattività delle norme favorevoli. Il ricorrente rimarca, ancora, che in precedenti decisioni che lo riguardavano era stata operata la scissione del cumulo delle pene al fine di concedere benefici penitenziari e sottolinea che il reato ostativo era stato dichiarato espiato lamenta la violazione del diritto di difesa per la mancata traduzione all’udienza davanti al Tribunale di Sorveglianza e conclude per l’annullamento dell’ordinanza impugnata. Il ricorrente ha fatto pervenire due memorie con motivi aggiunti con cui insiste nelle conclusioni già precisate, in particolare nella seconda ricordando il pregresso scioglimento del cumulo operato nei suoi confronti in precedenti decisioni. 3. Il Procuratore Generale, nella requisitoria scritta, conclude per l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato limitatamente alla questione del mancato scioglimento del cumulo giuridico. In effetti, successivamente alla decisione in questa sede impugnata, questa Corte ha ripetutamente affermato che, in presenza di un provvedimento di unificazione di pene concorrenti, è legittimo nel corso dell’esecuzione lo scioglimento del cumulo quando occorre procedere al giudizio sull’ammissibilità della domanda di concessione della liberazione anticipata speciale, ostacolata dalla circostanza che nel cumulo è compreso un titolo di reato rientrante nel novero di quelli elencati nell’art. 4 bis L. n. 354 del 1975, sempre che il condannato abbia espiato la parte di pena relativa al delitto ostativo Sez. 1, n. 18172 del 26/01/2016 - dep. 02/05/2016, Fiandaca Scotti, Rv. 267246 Sez. 1, n. 1655 del 22/12/2014 - dep. 14/01/2015, Uccello, Rv. 261986 Sez. 1, n. 53781 del 22/12/2014 - dep. 30/12/2014, Ciriello, Rv. 261582 . Nella sentenza Ciriello cit., si osservava La Corte Costituzionale, con una fondamentale pronuncia sentenza 27 luglio 1994 n. 361 , ha affermato che la disciplina contenuta nella L. n. 354 del 1975, art. 4 bis e successive modifiche non delinea uno status di detenuto pericoloso e ha precisato che detta norma va interpretata - in conformità del principio di eguaglianza sancito dall’art. 3 Cost. - nel senso che possono essere concesse misure alternative alla detenzione ai condannati per i reati gravi, indicati dalla giurisprudenza, quando essi abbiano espiato per intero la pena per i reati stessi e stiano espiando pene per reati meno gravi non ostativi alla concessione delle misure alternative alla detenzione . Ha, pertanto, concluso per la non conformità alla Costituzione di una diversa interpretazione che porti all’esclusione della concessione di misure alternative ai condannati per un reato grave, ostativo all’applicazione delle dette misure, anche quando essi, avendo espiato per intero la pena per il reato grave, stiano eseguendo la pena per reati meno gravi, non ostativi al predetto riconoscimento. Questi principi sono stati recepiti dalla giurisprudenza di questa Corte che, nell’ambito di un’articolata elaborazione sulla natura giuridica e sulla ratio del reato continuato, ha argomentato che la disciplina del concorso formale di reati o del reato continuato persegue la finalità di mitigare l’effetto del cumulo materiale delle pene, cui viene sostituito un cumulo giuridico, e che, in particolare dopo la novella del 1974, l’estensione dell’operatività del sistema del cumulo giuridico della pena previsto dall’art. 81 cpv. cod. pen. è espressione del rifiuto dell’automatismo repressivo proprio del cumulo materiale e dell’accentuazione del carattere personale della responsabilità penale, con conseguente esaltazione del ruolo e del senso di responsabilità del giudice nell’adeguamento della pena alla personalità del reo Sez. Un. 26 febbraio 1997, n. 1 Sez. Un. 30 giugno 1999, n. 14 . Sulla base di tali premesse, la giurisprudenza di questa Corte ha sottolineato che l’unificazione legislativa dei reati deve affermarsi, qualora vi sia una disposizione apposita in tal senso ovvero la soluzione unitaria garantisca un risultato favorevole al reo, non dovendo e non potendo dimenticarsi che il trattamento di maggior favore per il reo è alla base della ratio del reato continuato Sez. un., 10 ottobre 1981, n. 10928 Sez. un., 26 novembre 1997, n. 15, in tema di scioglimento del cumulo, oltre che ai fini appena menzionati, anche in vista dell’individuazione del termine di prescrizione del reato in senso conforme Sez. un. 16 novembre 1989, n. 18 e Sez. Un., 24 gennaio 1996, Panigoni, n. 2780 in materia di applicazione dell’indulto a reati uniti sotto il vincolo della continuazione con altri che non ne possano beneficiare Sez. 1, 11 maggio 1998, n. 2624 a proposito della revoca dell’indulto condizionato in presenza dell’irrogazione di una pena unica in ordine a più delitti unificati dalla continuazione Sez. 1, 3 luglio 1998, n. 3986 sulla scissione del reato continuato ai fini dell’applicazione dell’amnistia e dell’indulto Sez. 3, 2 giugno 1999, n. 2070 in tema di applicazione della sostituzione delle pene detentive brevi, ex L. 24 novembre 1981, art. 53, u.c., in caso di reato continuato . Nella medesima prospettiva interpretativa questa Corte ha stabilito che il cumulo non si scioglie ed opera il principio della fictio iuris unificante ogniqualvolta la considerazione unitaria sia più favorevole al reo Sez. un., 21 luglio 1995, Zouine, C.E.D. n. 201549 Sez. 2, 20 novembre 1998, n. 8599 e Sez. II, 13 novembre 2000, n. 1477 in materia di concessione della sospensione condizionale della pena Sez. 2, 20 novembre 1980, n. 11774 in tema di perdono giudiziale cfr. anche Corte Cost. 5 luglio 1973, n. 108 e Corte cost., 7 luglio 1976, n. 154 . Sulla base delle argomentazioni sinora svolte, è possibile affermare che, in presenza di un provvedimento di unificazione di pene concorrenti, è legittimo, nel corso dell’esecuzione, lo scioglimento del cumulo, quando occorre procedere al giudizio sull’ammissibilità della domanda di concessione di un beneficio. La diversa tesi della inscindibilità del cumulo Sez. 1, 7 ottobre 2009, n. 41322 , oltre a porsi in contrasto con i principi illustrati al paragrafo 2 , determinerebbe un’inaccettabile diversità di trattamento a seconda della eventualità, del tutto casuale, di un rapporto esecutivo unico, conseguente al cumulo, ovvero di distinte esecuzioni dipendenti dai titoli che scaturiscono dalle singole condanne. Una conclusione del genere si porrebbe in contrasto con i principi costituzionali di ragionevolezza, di uguaglianza e della funzione risocializzante della pena e non troverebbe una giustificazione plausibile e razionale nel principio della pena unica, sancito dall’art. 76 c.p., comma 1, cfr. in tal senso Sez. Un. 30 giugno 1999, n. 14 Sez. 1, 26 marzo 1999, n. 2529 Sez. 1, 12 aprile 2006, n. 14563 cfr. anche Corte Cost. sent. n. 386 del 1989 . 2. Al contrario, le restanti deduzioni del ricorrente sono infondate. Questa Corte ha affermato che la disposizione di cui all’art. 4 del D.L. 23 dicembre 2013, n. 146, non recepita dalla legge di conversione 21 febbraio 2014, n. 10, nella parte in cui prevede un trattamento più favorevole per il condannato per uno dei delitti previsti dall’art. 4 bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, in relazione ai comportamenti pregressi alla sua pubblicazione, e consistente in una maggiore detrazione di pena ai fini della liberazione anticipata, non ha efficacia ultrattiva, neppure se apparentemente vigente al tempo della domanda di concessione del beneficio, sia perché alla materia in questione, in quanto estranea al diritto penale sostanziale, non è applicabile il principio di irretroattività della legge più sfavorevole, sia perché, in generale, le regole attinenti al fenomeno della successione di leggi nel tempo non si attagliano alla vicenda relativa alla sorte delle disposizioni di decreti-legge non recepite nella legge di conversione. Inoltre, è stata ritenuta manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del comma quarto dell’art. 4 D.L. 23 dicembre 2013 n. 146, nel testo risultante a seguito delle modifiche introdotte dalla legge di conversione legge 21 febbraio 2014, n. 10 , laddove prevede l’esclusione dei condannati per i reati di cui all’art. 416 bis cod. pen. dalla disciplina di maggiore favore in tema di entità della detrazione di pena per semestre ai fini della liberazione anticipata stabilita, in generale, per gli altri condannati, in riferimento agli artt. 3, 27 e 117 Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 3 CEDU, in quanto la disposizione censurata prefigura un regime speciale che, siccome amplia gli effetti di favore conseguibili da tutti i soggetti in espiazione di pena, può essere legittimamente sottoposto dal legislatore a limiti determinati da situazioni cui si collega una connotazione di immanente e peculiare pericolosità, e, di per sé, non è causa generatrice di trattamenti inumani o degradanti Sez. 1, n. 1650 del 22/12/2014 - dep. 14/01/2015, Mollace, Rv. 261879 e 261880 . 3. In ragione di quanto esposto al paragrafo 1, l’ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Sorveglianza di Catania. P.Q.M. Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Sorveglianza di Catania.