Nessun diritto alla restituzione nel termine per l’imputato contumace, salvo che…

Il diritto alla restituzione nel termine per impugnare è riconosciuto al contumace solo se questi dimostra l’assenza dell’effettiva conoscenza del procedimento e del provvedimento conclusivo. Non solo, deve provare anche la mancanza di una volontaria rinunzia a comparire e a proporre impugnazione.

Lo ha deciso la Corte di Cassazione con sentenza n. 23722/17 depositata il 12 maggio. Il caso. Il difensori dell’imputato adiscono la Corte di Cassazione proponendo istanza di restituzione nel termine per proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa dalla Corte d’appello. L’imputato, infatti, non era potuto comparire in secondo grado poiché, stante il repentino spostamento della residenza e il trasferimento in India, i difensori non erano riusciti a contattarlo. Restituzione nei termini in caso di giudizio contumaciale. La Cassazione afferma che, nel caso di specie, non può operare il favor cui si ispirava il previgente testo dell’art. 175 c.p.p. recante Restituzione nel termine in caso di giudizio contumaciale, con obbligo di verifica della conoscenza effettiva. La Corte ricorda che detta norma riconosceva al contumace il diritto alla restituzione nel termine per impugnare solo se questi dimostrava l’assenza dell’effettiva conoscenza sia del procedimento, sia del provvedimento conclusivo e, ancora, la mancanza di una volontaria rinunzia a comparire e a proporre impugnazione. Per contro, il soggetto che risulti essere a conoscenza del procedimento, nei suoi tratti essenziali di contestazione dell’addebito, non può ritenersi legittimato ad ottenere la restituzione nei termini per impugnare, lamentando la sola mancata conoscenza degli esiti di tale procedimento. Nella fattispecie, non vi è dubbio circa la piena conoscenza dell’esistenza del procedimento a suo carico da parte dell’imputato, anche in virtù del fatto che quest’ultimo durante le indagini preliminari era stato sottoposto a misura cautelare personale e aveva conferito procura speciale per a proposizione del rito abbreviato in primo grado. Per tutti questi motivi, gli Ermellini rigettano l’istanza.

Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza 19 gennaio – 12 maggio 2017, n. 23722 Presidente Sandrini – Relatore Magi In fatto e in diritto 1. In data 10.9.2015 i difensori di S.M. hanno depositato a questa Corte di Cassazione - giudice della possibile impugnazione, ai sensi dell’art. 175 co.4 cod.proc.pen. - istanza di restituzione nel termine per proporre ricorso per cassazione relativamente alla sentenza emessa dalla Corte di Appello di Brescia n. 1202/2014 in data 8.4.2014 proc.to a carico di B.G. ed altri con cui veniva rideterminato il trattamento sanzionatorio a favore dell’imputato anni due, mesi nove e giorni dieci di reclusione ed Euro 234.600,00 di multa . Nell’istanza si evidenzia che a il difensore avv. Paloschi ha patrocinato la difesa del S. sino alla proposizione dell’atto di appello, con successiva rinuncia al mandato vi è stata successiva nomina di difensore di ufficio nella persona dell’avv. Piemonti, che non ha avuto modo di conferire con l’imputato b la notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello è stata operata ai sensi dell’art. 161 co.4 cod.proc.pen. al difensore avv. Paloschi in data 14.3.2014 vi era stata elezione di domicilio da parte del S. nella fase iniziale del procedimento c l’imputato, non comparso in secondo grado, ha modificato più volte la propria residenza e si è recato in omissis d non essendo stato possibile per il difensore di ufficio avv. Piemonti contattare l’imputato, quest’ultimo non è stato posto a conoscenza né della data di celebrazione dell’appello né dell’avvenuto deposito della decisione, di cui si sconosce la modalità di notifica. Si rappresenta che la conoscenza del deposito della sentenza si sarebbe verificata in virtù delle nuove iniziative difensive, con risposta del difensore di ufficio avv. Piemonti del 31.8.2015. 2. L’istanza, pur se ammissibile - non essendovi motivo di porre in dubbio la ricostruzione proposta nella domanda sul punto della sua tempestività -, è infondata e va respinta, per le ragioni che seguono. 2.1 Non vi è dubbio alcuno, infatti, circa la piena conoscenza della esistenza del procedimento e dei contenuti fattuali dell’accusa in capo al S.M. , posto che - come risulta dalla sentenza emessa dalla Corte di Appello di Brescia costui oltre ad aver compiuto l’elezione di domicilio è stato sottoposto - durante la fase delle indagini - alla misura cautelare personale ed ha, successivamente, conferito procura speciale per la proposizione del rito abbreviato in primo grado. L’esercizio della facoltà di impugnazione in appello rassicura ulteriormente circa la piena conoscenza anche degli esiti del giudizio di primo grado. 2.2 Ciò posto, nessuna questione di validità formale può, ovviamente, porsi sia per la notifica del decreto di citazione che per quella dell’avviso di deposito della sentenza di secondo grado che risulta avvenuta, ai sensi dell’art. 161 co.4 cod.proc.pen. al difensore in data 28.8.2014 . L’avvenuta elezione di domicilio, assistita da piena conoscenza dell’addebito, ha inoltre determinato la venuta in essere dell’obbligo, a carico dell’imputato, di comunicare le relative variazioni art. 161 co. 1 cod.proc.pen. , obbligo di cui il S. era da ritenersi pienamente informato. Non può, pertanto, evitarsi di addebitare allo stesso imputato un profilo di negligenza, non essendo stata comunicata all’autorità procedente alcuna delle variazioni indicate nell’odierna istanza, né appare rilevante la temporanea assenza dal territorio nazionale peraltro terminata prima della notificazione dell’avviso a comparire per l’udienza di secondo grado . 2.3 In descritte condizioni non può operare il favor cui era ispirato il previgente rispetto all’intervento di novellazione operato con legge n. 67/2014 sul tema del giudizio contimaciale ma nel caso in esame ancora applicabile, testo dell’art. 175 cod.proc.pen. in caso di giudizio contumaciale, con obbligo di verifica della conoscenza effettiva. Richiamando i contenuti della sentenza emessa da questa I Sezione, n. 20862 del 30.3.2010, rv 247403, va ricordato che detta norma, l’art. 175 c.p.p., comma 2, come sostituito dal D.L. 21 febbraio 2005, n. 17, convertito con modificazioni nella L. 22 aprile 2005, n. 60, riconosce va al contumace il diritto alla restituzione nel termine per impugnare salvo che lo stesso abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento o del provvedimento e abbia volontariamente rinunciato a comparire ovvero a proporre impugnazione o opposizione . Presupposti della restituzione nel termine per impugnare - in rapporto a tale precetto - sono dunque - assenza di effettiva conoscenza sia del procedimento dunque contumacia non informata” sia del provvedimento conclusivo - mancanza di una volontaria rinunzia a comparire e a proporre impugnazione. La norma è confezionata difatti in guisa da escludere il rimedio considerato ove risulti la conoscenza del procedimento ovvero del provvedimento e la volontaria rinunzia riferibile, alternativamente, al procedimento dunque rinunzia a partecipare o al provvedimento conclusivo dunque rinunzia ad impugnare . Il dato testuale è da interpretarsi nel senso che la mancanza di conoscenza del procedimento, accompagnata da mancata volontaria rinunzia a comparire, e del provvedimento, accompagnata da mancanza di volontaria rinunzia a impugnare, costituiscono condizioni che devono sussistere cumulativamente per ottenere la restituzione in termini in modo agevolato . Dunque il soggetto che risulti essere a conoscenza del procedimento - nei suoi tratti essenziali di contestazione dell’addebito - non può ritenersi legittimato ad ottenere la restituzione nei termini per impugnare lamentando una mancata conoscenza effettiva dei soli suoi esiti. Che la conoscenza del procedimento con volontaria perché informata rinunzia a comparire ben possa essere sufficiente ad escludere la restituzione in termini emerge inoltre chiaramente dalla stessa giurisprudenza della Corte EDU che ha dato causa alla previsione in esame. Ben noto è difatti che la previsione invocata nel caso in esame, l’art. 175 c.p.p., comma 2, sulla restituzione nel termine per proporre impugnazione avverso la condanna in contumacia, è norma introdotta nel testo vigente proprio a seguito del comando di legislazione che la Corte Europea ha rivolto all’Italia con la sentenza Sejdovic c. Italia, emessa dalla prima sezione in data 10.11.04 e successivamente confermata dalla Grande Camera a seguito di impugnazione. E secondo la Corte Europea la legittimità del procedimento in absentia può ritenersi solo ove risulti che l’imputato ha avuto effettiva conoscenza del processo a suo carico e delle conseguenze che potevano scaturirne e ha rinunziato ad avvalersi del suo diritto di essere presente in udienza e di partecipare effettivamente al processo a suo carico, tale livello di garanzia dovendo desumersi dall’art. 6 della Convenzione, che codifica il principio del giusto processo v. già Colozza c. Italia, sentenza del 12 febbraio 1985, p. 27 F.C.B. c. Italia, sentenza del 28 agosto 1991, p. 33 T. c. Italia, sentenza del 12 ottobre 1992, p. 26 Yavuz c. Austria, 27 maggio 2004, p. 45 Novoselov c. Russia, decisione dell’8 luglio 2004 . Per stabilire se vi sia stata o meno rinuncia inequivoca a comparire, la condizione preliminare ed essenziale è ovviamente sapere se l’imputato abbia avuto conoscenza, non soltanto della possibilità di un procedimento a suo carico, ma dell’esistenza effettiva di un processo e del contenuto dell’accusa sulla quale era chiamato a difendersi in giudizio. Ed occorre che tale conoscenza sia stata effettiva Somogyi c. Italia del 18.4.04, p. 75 , ossia che la comunicazione del procedimento sia stata veicolata attraverso un atto giuridico rispondente a precise condizioni formali e sostanziali, idonee a permettere all’imputato l’esercizio concreto dei suoi diritti. Dunque la Corte Europea ha sempre posto l’accento - essenzialmente - sulle condizioni di instaurazione del giudizio contumaciale, nel senso che l’assenza dell’imputato deve esser frutto - per essere validamente considerata - di una consapevole scelta di rinunzia all’esercizio in prima persona dei diritti difensivi. E la scelta è consapevole quando è informata ovvero preceduta da una effettiva conoscenza della esistenza del procedimento e dei suoi essenziali contenuti. 2.4 Nel caso in esame, dunque, non vi è dubbio circa l’effettiva e piena conoscenza del procedimento e dei contenuti essenziali dell’addebito, sì da ritenersi assente ogni profilo di illegittimità anche sotto il profilo convenzionale” sin qui esaminato. Dunque la sequenza di eventi descritta nell’istanza non può porsi a fondamento di un provvedimento restitutorio, trattandosi di soggetto che - come si è detto - versa in una condizione di negligenza, posto che pur avendo avuto piena contezza dell’accusa ed avendo eletto domicilio per le notificazioni, non si è curato di comunicare le variazioni del domicilio né si è attivato per conoscere l’esito del giudizio di secondo grado, pur essendo in condizioni per farlo. L’istanza va pertanto respinta. P.Q.M. Rigetta l’istanza.