Il detenuto non può richiedere l’isolamento notturno per mitigare i disagi del sovraffollamento penitenziario

La Cassazione ritorna ad occuparsi di diritto penitenziario, affrontando la disciplina dal punto di vista, affatto peculiare, sollecitato dal ricorrente.

Con la sentenza n. 21309, depositata lo scorso 4 maggio, la Cassazione ritorna ad occuparsi di diritto penitenziario, affrontando la disciplina dal punto di vista, affatto peculiare, sollecitato dal ricorrente. In particolare, interviene in relazione all’attuale regolamentazione del c.d. isolamento notturno per i condannati alla pena dell’ergastolo. Colpisce che lo faccia – ad esito della conversione in ricorso del reclamo impropriamente proposto – non in ordine ad una protesta per l’inasprimento del regime di espiazione, ma ad una richiesta di applicazione della più afflittiva modalità di detenzione, finalizzata, per paradosso, ad ottenere sollievo dalle sofferenze patite a causa della condivisione di una cella singola con altre 5 o 6 persone. Il caso. Il procedimento si sviluppa in Calabria, nascendo dal reclamo inoltrato da un detenuto che stava scontando la pena dell’ergastolo presso la casa di reclusione di Rossano. Costui si rivolgeva al Magistrato di Sorveglianza, censurando la mancata applicazione, nei suoi confronti, dell’isolamento notturno ed insistendo affinché fosse collocato in una cella adibita ad ospitare un singolo ristretto. L’istanza era rigettata, valorizzando il fatto che l’isolamento costituisce non una sanzione penale, ma una modalità di esecuzione più severa – eccezione all’ordinario principio di socialità del regime intramurario – dell’ergastolo e, in quest’ottica, certamente non può assurgere a diritto soggettivo azionabile infine, si faceva presente che le caratteristiche concrete del carcere, sul piano logistico, non consentivano la previsione di camere di detenzione singole. Il reclamo proposto al Tribunale di Sorveglianza, con cui s’invocava la violazione dei criteri dettati dalla legislazione europea in materia di sovraffollamento, non perviene al vaglio dei Giudici territoriali, poiché lo stesso organo monocratico, reputando non reclamabile il proprio provvedimento, convertiva in ricorso il gravame. La Corte – su parere difforme del Procuratore generale, che ne aveva chiesto il rigetto in ragione della pretesa intervenuta abolizione dell’istituto – dichiara inammissibile l’impugnazione, condannando il ricorrente – in difetto di esclusione di colpa nella proposizione – a versare 1.500 euro in favore della Cassa delle Ammende. L’Estensore, prima di entrare nel vivo, esamina il profilo procedurale, inerente le modalità con cui era stato radicato il giudizio di ultima istanza va annullato senza rinvio, infatti, il provvedimento di conversione emesso dal Magistrato di sorveglianza, che avrebbe dovuto lasciare il campo” al Giudice cui era diretto il reclamo tuttavia, sussistendone i presupposti, ritiene di operare direttamente la riqualificazione dell’atto, procedendo poi al rituale sindacato di legittimità. Si arriva così ad esaminare il nodo centrale della decisione, a partire dall’esegesi promossa dal Requirente. La supposta abolizione del c.d. isolamento diurno. Il Procuratore generale, infatti, aveva insistito per l’inammissibilità, richiamando un precedente che, a suo dire, avrebbe confermato l’avvenuta abolizione, ad opera della legge n. 354/1975, dell’isolamento notturno, che risulterebbe, quindi, semplice residuo della previgente normativa penitenziaria in specie, si riporta, sul punto, a Cass., Sez. I Pen., n. 22072/2011, Ric. Pafumi . La I Sezione, però, non condivide tale premessa, ritenendo che, da un lato, ogni argomento fondato su norme riguardanti l’edilizia penitenziaria provi troppo e, dall’altro, il mero dato testuale – in realtà equivoco l’invocato art. 89 o.p. prescrive espressamente l’abrogazione di numerose disposizioni, sostanziali e procedurali, mentre nulla prevede rispetto agli artt. 22, 23 e 25 c.p. – non possa legittimamente giustificare una simile interpretazione. Conseguentemente, il Collegio arriva a conformarsi all’indirizzo preesistente per cui non è configurabile un interesse giuridicamente apprezzabile del detenuto a instare per l’inasprimento del proprio trattamento penitenziario e a dolersi, mediante ricorso per cassazione, del provvedimento del magistrato di sorveglianza che ne abbia respinto il reclamo per l’omessa attuazione citando, in proposito, Cass., Sez. I Pen., n. 50005/2009, Ric. Cantarella conforme Cass., Sez. I Pen., n. 16400/2007, Ric. Stilo . Le fonti europee ed internazionali. Secondo gli Ermellini, peraltro, nessun pregio può attribuirsi, in subiecta materia , alle regole sovranazionali. Invero, come già chiarito dalla Corte di legittimità, la Raccomandazione del Comitato dei Ministri della Comunità Europea del 12 febbraio 1987 e le Regole minime per il trattamento dei detenuti della Risoluzione O.N.U. del 30 agosto 1955 non spiegano effetti obbligatori negli ordinamenti domestici e, perciò, possono subire deroghe, anche a causa di difficoltà strutturali od organizzative così come statuito, qualche anno fa, da Cass., Sez. I Pen., 25.2.2011, n. 20142, Ric. Spampinato . L’impostazione può essere condivisa solo in parte se è vero che le fonti normative in questione non esprimono forza cogente nei confronti degli Stati parte delle rispettive organizzazioni, non possono sottovalutarsi le numerose condanne che il nostro Paese ha ricevuto da Strasburgo – pur sotto diverso profilo – in relazione alle condizioni detentive condanne riguardanti criticità che, perlomeno, meriterebbero una riflessione più approfondita. Conclusioni. La pronuncia in commento dipana in modo organico e lineare i diversi punti nevralgici, giungendo rapidamente a ribadire un orientamento che, pur non costituendo jus receptum , va via via consolidandosi. La parte motiva è interessante, inoltre, per la preliminare questione relativa alla qualificazione del mezzo di impugnazione, risolta prima di precisare le diverse posizioni ermeneutiche una delle quali, poi soccombente, sostenuta dallo stesso Pubblico Ministero d’udienza . Da ultimo, merita d’essere sottolineato un aspetto di ordine pratico è significativo, infatti, che quella che sino a poco tempo fa era considerata una misura di maggior afflizione, tesa a punire i casi più gravi meritevoli della pena perpetua, diviene oggi, per i detenuti, una delle poche vie d’uscita da un regime d’espiazione in cui l’effetto retributivo deriva, in larga parte, non come dovrebbe dalla privazione della libertà personale, ma dalla forma in cui le persone vengono confinate in istituti ormai ben oltre il limite della capienza regolamentare.

Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza 21 ottobre 2016 – 4 maggio 2017, n. 21309 Presidente Vecchio – Relatore Minchella Rilevato in fatto 1. Con decreto in data 8 luglio 2015, deliberato ai sensi dell’art. 666, comma 2, cod. proc. pen., il Magistrato di sorveglianza di Cosenza dichiarava inammissibile il reclamo proposto da R.A. , detenuto in espiazione della pena dell’ergastolo, per la mancata applicazione dell’isolamento notturno. Il giudice osservava che l’isolamento notturno non era una sanzione penale, bensì costituiva modalità di esecuzione dell’ergastolo in termini di maggiore afflittività modalità che l’amministrazione penitenziaria poteva anche non applicare sulla base di una valutazione discrezionale che l’isolamento in parola non era un diritto soggettivo azionabile che l’ordinamento penitenziario prevede la socialità quale strumento di rieducazione e l’isolamento come eccezione che la situazione di sovraffollamento carcerario e l’inidoneità della struttura detentiva non consentivano l’allocazione dell’ergastolano in una cella singola. 2. Avverso detto decreto l’interessato proponeva reclamo al Tribunale di Sorveglianza di Catanzaro, invocando la legislazione Europea e sostenendo che il sovraffollamento carcerario può costituire una forma di pena disumana. Il reclamante richiamava i principi che prevedono l’impedimento di ingresso in carcere quando ivi è raggiunto il limite massimo di capienza, la costruzione di istituti di pena a celle singole, la limitazione della condivisione degli spazi. Lamentava, quindi, che non ostante l’istituto di pena di Rossano sia stato realizzato a celle singole, in ogni stanza vengano collocati cinque o sei detenuti. Insisteva, infine, perché il Tribunale di sorveglianza ordinasse l’allocazione in cella singola. 3. Il Magistrato di Sorveglianza di Cosenza prendeva in esame il reclamo e, con provvedimento in data 14 agosto 2015, ritenuto che si trattava di impugnazione avverso un decreto emesso ex art. 666, comma 2, cod. proc. pen., qualificava la impugnazione come ricorso per cassazione. Considerato in diritto 1. La Corte rileva preliminarmente che non spettava al giudice a quo qualificare come ricorso per cassazione il reclamo proposto avverso il suo provvedimento , poiché la decisione in proposito competeva al giudice cui era diretta l’impugnazione e, cioè, al Tribunale di sorveglianza di Cosenza. Infatti, in coerenza con l’unicità dell’atto di impugnazione, nel quale si comprendono tanto la dichiarazione quanto i motivi a sostegno, solo il giudice ad quem , dovendo innanzitutto deliberare in ordine alla propria competenza funzionale a conoscere il gravame, è abilitato alla eventuale qualificazione del mezzo di impugnazione e alla investitura del giudice competente, à sensi dell’art. 568, comma 5, cod. proc. pen. v. da ultimo Sez. 1, n. 14845 del 25/01/2016, Stellato, Rv. 26669301 . La incompetenza funzionale del Magistrato di sorveglianza a provvedere alla qualificazione della impugnazione è, pertanto, rilevata dalla Corte, ai sensi dell’art. 609, comma 2, cod. proc. pen Consegue l’annullamento, senza rinvio, del provvedimento del 14 agosto 2015. In esito alla ridetta deliberazione rescindente, la Corte provvede direttamente alla qualificazione in ricorso per cassazione del proposto reclamo al tribunale di sorveglianza, in quanto il decreto adottato ai sensi dell’art. 666, comma 2, cod. proc. pen. dal magistrato di sorveglianza è provvedimento non reclamabile, bensì ricorribile, secondo quanto prevede l’ultimo inciso dello stesso comma. E, ritenuta la impugnazione, procede al relativo scrutinio. 2. Il ricorso è inammissibile. 2.1. La giurisprudenza di legittimità è concorde e affatto consolidata nel senso che l’ordinamento non riconosce la pretesa del detenuto alla applicazione dell’isolamento notturno in termini di situazione giuridica attiva suscettibile di tutela giurisdizionale. 2.2. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso mediante adesivo richiamo alla sentenza di questa Corte, Sez. 1, n. 22072 del 25 febbraio 2011, Pafumi, n.m. peraltro conforme - e pressoché sovrapponibile anche testualmente - alla coeva Sez. 1, n. 20142 del 25/02/2011, Spampinato, Rv. 25023501 e, cioè, sul presupposto della intervenuta abolizione per effetto della entrata in vigore della L. 26 luglio 1975, n. 354, recante norme sull’ordinamento penitenziario dell’isolamento notturno del quale il ricorrente invoca la applicazione. Siffatta premessa non pare irrefutabile. La tesi abolizionista pretende di trarre fondamento disposizione dell’art. 6, secondo comma, Ord. pen. la quale stabilisce I locali degli istituti di pena destinati al pernottamento consistono in camere dotate di uno o più posti osserva, quindi, che la legge non distingue la pena da eseguire e argomenta che, in base alla disposizione finale dell’art. 89, primo comma, Ord. pen., contenente la abrogazione di . ogni altra norma incompatibile con l’ordinamento penitenziario, gli articoli 22, 23 e 25 cod. pen. devono reputarsi implicitamente modificati nel senso della abrogazione della previsione dell’isolamento notturno in essi contenuta. L’assunto non è condivisibile. L’argomento - al pari di ogni altro fondato su disposizioni concernenti la edilizia penitenziaria - appare, per vero, alquanto debole in quanto prova troppo. Dopotutto, a differenza dell’ abrogato art. 23 del r.d. 18 giugno 1931, n. 787, recante il Regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena , che contemplava espressamente tra gli stabilimenti di pena ordinari anche gli ergastoli , il vigente art. 61, primo comma, Ord. pen. non annovera più gli ergastoli tra gli istituti per la esecuzione delle pene, senza che per ciò, evidentemente, la intervenuta soppressione degli stabilimenti penitenziari in parola consenta di accreditare la conclusione della abolizione della pena perpetua v. art. 110, comma 5, d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230 . Sul piano del dato positivo deve, piuttosto, rilevarsi che proprio il citato art. 89, primo comma, Ord. pen. contiene nella prima parte l’abrogazione espressa di varie disposizioni del codice penale e del codice di rito all’epoca vigente Sono abrogati gli articoli . del codice penale etc . . Mentre nessuna menzione opera in relazione agli artt. 22, 23 e 25 cod. pen. per stabilire la abolizione dell’isolamento notturno. Ma, anche a voler trascurare l’argomento a silentio, la supposta incompatibilità tra gli artt. 22, 23 e 25 cod. pen., nella parte in cui prescrivono l’isolamento, e l’art. 6 Ord. pen. appare francamente discutibile. La disposizione in parola, contenuta nel Capo II Condizioni generali del Titolo I Principi direttivi dell’Ord. pen., riguarda tutti gli edifici penitenziari e non i soli istituti per la esecuzione delle pene principali detentive Titolo II, Capo I, art. 61 Ord. pen. . Orbene la generale previsione anche di camere dotate di un solo posto risulta affatto compatibile con la applicazione dell’isolamento notturno come stabilito dagli artt. 22, 23 e 25 cod. pen Sicché dal combinato disposto degli artt. 6 e 89 Ord. pen. non pare possano inferirsi la abrogazione delle succitate disposizioni codicistiche in parte de qua e la abolizione dell’isolamento notturno. 2.3. Tanto precisato, la Corte reputa di dover ribadire il principio di diritto conferendo continuità al relativo indirizzo - secondo il quale l’isolamento notturno . si configura come modalità di esecuzione della pena in termini di maggiore afflittività . sicché non è configurabile un interesse giuridicamente apprezzabile del detenuto a instare per l’inasprimento del proprio trattamento penitenziario e a dolersi, mediante ricorso per cassazione, del provvedimento del magistrato di sorveglianza che ne abbia respinto il reclamo per l’omessa attuazione Sez. 1, n. 50005 del 01/12/2009, Cantarella, Rv. 24597801 cui adde Sez. 1, n. 16400 del 27/02/2007, Stilo, Rv. 23615801 . E affatto calzante si rivela, in proposito, la considerazione che la logica sanzionatoria alla base della previsione dell’isolamento notturno non può, con effetti di conclamata distonia sistemica, trasformarsi in una logica contraria nella prospettiva, cioè, della richiesta di tutela del detenuto Sez. 1, n. 20142 del 25/02/2011, Spampinato, cit. . 2.4. Né, infine, ha giuridico pregio il concorrente richiamo del ricorrente alla legislazione Europea per suffragare la pretesa di allocazione in cella singola. La giurisprudenza di legittimità non ignora che la Raccomandazione del Comitato dei Ministri della Comunità Europea, del 12 febbraio 1987, al punto 8 della seconda parte delle Regole minime per il trattamento dei detenuti, recita I detenuti devono in linea di principio essere alloggiati durante la notte in camere individuali, salvo nel caso in cui sia considerata vantaggiosa una sistemazione in comune con altri detenuti. Quando una camera è in comune, deve essere occupata da detenuti riconosciuti adatti ad essere alloggiati in queste condizioni . . La disposizione - al pari delle analoghe Regole minime per il trattamento dei detenuti della Risoluzione O.N.U. del 30 agosto 1955 - non ha, tuttavia - come la Corte di cassazione ha ben chiarito - carattere cogente e, dunque, ben può sopportare eccezioni anche a causa di difficoltà strutturali od organizzative Sez. 1, n. 20142 del 25/02/2011, Spampinato, cit. . 2.5. In conclusione la rilevata carenza di qualsivoglia situazione giuridica attiva, tutelabile in sede giurisdizionale, in capo al detenuto per la allocazione in cella singola, e, nel resto, la genericità delle doglianze di merito circa il sovraffollamento intramurario comportano la inammissibilità del ricorso. 2.5. Alla relativa dichiarazione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - in difetto di esclusione di colpa nella proposizione della impugnazione - della somma di Euro 1.500,00 alla cassa delle ammende. P.Q.M. Annulla, senza rinvio, il provvedimento del Magistrato di Sorveglianza di Cosenza del 14 agosto 2015, di qualificazione della impugnazione come ricorso per cassazione, e, qualificata l’impugnazione medesima in tal senso, la dichiara inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.500,00 alla cassa delle ammende.