Mancato pagamento del Gratta e vinci, tabaccaio definito “ladro e truffatore”: è diffamazione

I giudici dichiarano estinto il reato. Resta però la condanna a risarcire i danni subiti dal commerciante offeso. Parole inequivocabili, quelle utilizzate, e non valutabili come reazione a una provocazione.

Scontro verbale per il pagamento mancato di un ‘Gratta e vinci’. Il comportamento del tabaccaio provoca la rabbia del cliente giocatore, che, a scoppio ritardato, si sfoga definendolo ladro e truffatore”. Logico parlare di diffamazione Corte di Cassazione, sentenza n. 21226/17, sez. V Penale, depositata il 4 maggio . Rabbia. Facilmente ricostruita la vicenda. L’uomo, dopo il confronto serrato col tabaccaio in merito al pagamento – non ottenuto – di un Gratta e vinci, scarica la propria rabbia verbalmente, definendolo ladro e truffatore . Tutto ciò avviene a qualche giorno di distanza dalla discussione e, per giunta, alla presenza della moglie e della suocera del commerciante. Inevitabile l’accusa di diffamazione. E su questo fronte i giudici ritengono inequivocabili le parole impiegate ci si trova, a loro avviso, di fronte a un uso consapevole di parole ed espressioni socialmente interpretabili come offensive . Non possono esistere equivoci, difatti, sui termini ladro e truffatore con cui è stato identificato il tabaccaio, termini che erano finalizzati a metterne in dubbio l’onestà . Respinta l’ipotesi che lo sfogo verbale sia considerabile una reazione , seppure spropositata, a una provocazione. Decisivo, in questa ottica, il fatto che le parole ingiuriose sono state pronunciate non nella immediatezza dei fatti, ma qualche giorno dopo . A salvare il giocatore, però, è l’estinzione del reato. Ciò però non cancella la sua condanna al risarcimento dei danni in favore del commerciante.

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 15 settembre 2016 – 4 maggio 2017, n. 21226 Presidente Fumo – Relatore Miccoli Fatto e diritto 1. Con atto sottoscritto personalmente con autentica di firma del difensore , Vi. DI GI. propone ricorso avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Catania, con la quale è stata parzialmente riformata la pronunzia di primo grado, dichiarando la estinzione del reato di diffamazione, così diversamente qualificato l'originario fatto di ingiurie contestato al suddetto imputato. Con la stessa sentenza sono state confermate anche le statuizioni civili, relative alla condanna generica al risarcimento dei danni. Nel ricorso sono stati denunziati violazione di legge e vizi motivazionali in relazione alla correlazione tra accusa e sentenza in ragione della diversa qualificazione giuridica dei fatti contestati , alla sussistenza dell'elemento soggettivo e all'omessa applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 599 cod. pen 2. Il ricorso non è meritevole di accoglimento. In primo luogo va detto che infondata è la doglianza del ricorrente in ordine alla violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza. Invero, il fatto addebitato all'imputato con l'originaria imputazione ex art. 594 cod. pen. era quello di aver offeso l'onore e il decoro di Ge. An., appellandolo ladro e truffatore. Con l'aggravante di aver commesso il fatto in presenza di più persone . Il giudice di primo grado ha accertato che le suddette offese erano state pronunziate dall'imputato in assenza del Ge. An. dopo qualche giorno dalla discussione avuta con costui e alla presenza della suocera e della moglie della persona offesa. In ragione di ciò ha correttamente riqualificato il fatto ai sensi dell'art. 595 cod. pen. Va, quindi, esclusa la violazione del principio di correlazione tra imputazione e sentenza, di cui all'art. 521 cod. proc. pen., giacché la presenza del requisito della comunicazione con più persone diverse dalla persona offesa propria del reato di diffamazione , non ha modificato gli aspetti essenziali del fatto commesso dall'imputato si veda in materia, per il caso esattamente inverso, Sez. 5, n. 42681 del 11/05/2005, Na., Rv. 232847 , peraltro contestato anche con l'aggravante di aver commesso il fatto in presenza di più persone . E, in proposito, si deve precisare che il principio di correlazione tra sentenza e accusa contestata è violato soltanto quando il fatto ritenuto in sentenza si trovi rispetto a quello contestato in rapporto di eterogeneità o di incompatibilità sostanziale, nel senso che si sia realizzata una vera e propria trasformazione, sostituzione o variazione dei contenuti essenziali dell'addebito nei confronti dell'imputato, posto così, a sorpresa, di fronte ad un fatto del tutto nuovo senza avere avuto nessuna possibilità di effettiva difesa tra le tante, si veda in materia la recente Sez. U, n. 31617 del 26/06/2015, Lu., Rv. 264438, nonché Sez. U, n. 36551 del 15/07/2010, Ca., Rv. 248051 . Va inoltre ricordato come non sia ravvisabile alcuna incertezza sulla imputazione, quando il fatto sia stato contestato nei suoi elementi strutturali e sostanziali, in modo da consentire un completo, contraddittorio ed il pieno esercizio del diritto di difesa. La contestazione poi non va riferita soltanto al capo d'imputazione in senso stretto, ma anche a tutti quegli atti, che, inseriti nel fascicolo processuale, pongono l'imputato in condizione di conoscere in modo ampio l'addebito Sez. F, n. 43481 del 7 agosto 2012, Ec. e altri, Rv. 253582 . In tal senso, dunque, secondo il consolidato insegnamento di questa Corte non vi è incertezza sui fatti descritti nella imputazione quando questa contenga, con adeguata specificità, i tratti essenziali del fatto di reato contestato, in modo da consentire all'imputato di difendersi, mentre non è necessaria un'indicazione assolutamente dettagliata dell'oggetto della contestazione Sez. 5, n. 6335/14 del 18 ottobre 2013, Mo., Rv. 258948 Sez. 2, n. 16817 del 27 marzo 2008, Mu. e altri, Rv. 239758 . 3. Manifestamente infondati sono gli altri motivi di ricorso, dovendo in proposito rilevarsi che essi sono meramente reiterativi di quelli di appello e che su di essi il giudice di secondo grado ha fornito esaustiva e coerente risposta. Va qui solo detto che nessun dubbio può nutrirsi sulla sussistenza dell'elemento soggettivo, integrato dal solo dolo generico, che può anche assumere la forma del dolo eventuale, e che comunque implica l'uso consapevole, da parte dell'agente, di parole ed espressioni socialmente interpretabili come offensive, ossia adoperate in base al significato che esse vengono oggettivamente ad assumere. L'imputato, nell'appellare il Ge. An. come ladro e truffatore , ha avuto la piena consapevolezza di mettere in dubbio l'onestà di costui, che riteneva lo avesse raggirato a causa del mancato riconoscimento di una vincita nel gioco Gratta e vinci - sette e mezzo . Sebbene fosse adirato per quanto accaduto in precedenza, non può ritenersi che ricorra nel caso di specie la causa di non punibilità ex art. 599 cod. pen., giacché le parole ingiuriose sono state pronunziate non nella immediatezza dei fatti, ma qualche giorno dopo. In proposito va ribadito che, ai fini del riconoscimento dell'esimente della provocazione nei delitti contro l'onore, sebbene sia sufficiente che la reazione abbia luogo finché duri lo stato d'ira suscitato dal fatto provocatorio, non essendo necessaria una reazione istantanea, è richiesta tuttavia l'immediatezza della reazione, intesa come legame di interdipendenza tra reazione irata e fatto ingiusto subito, sicché il passaggio di un lasso di tempo considerevole può assumere rilevanza al fine di escludere il rapporto causale e riferire la reazione ad un sentimento differente, quale l'odio o il rancore Sez. 5, n. 7244 del 06/07/2015, Presta, Rv. 26713701 . 4. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., si impone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.