Nuovamente alla Sezioni Unite la questione sull’interesse a impugnare il sequestro di dati informatici

Va sottoposta alla Suprema Corte nel suo massimo consesso la questione in ordine alla permanenza o meno dell’interesse a impugnare il provvedimento di sequestro di dati informatici nel caso in cui sia stata disposta la restituzione al ricorrente dei supporti originali preventivamente duplicati.

Così ha stabilito la Suprema Corte di Cassazione, Sezione Sesta Penale, con la ordinanza n. 21121, depositata il 3 maggio 2017. Il sequestro informatico la copia dei dati e la restituzione degli originali. La polizia giudiziaria procede di propria iniziativa al sequestro di un personal computer, effettua una copia integrale di tutto il suo contenuto e lo restituisce al proprietario. Il decreto di sequestro è convalidato dal PM e il difensore del soggetto cui è stato sequestrato propone riesame. Rigettato quest’ultimo, è interposto ricorso per cassazione, specificando la permanenza dell’interesse a impugnare, nonostante l’avvenuta restituzione del supporto originale, in vista di una possibile inutilizzabilità di documenti elettronici indiscriminatamente acquisiti. La questione sollevata presuppone la valutazione della sussistenza – o dell’insussistenza – dell’interesse a proporre impugnazione avverso un provvedimento appositivo di un vincolo che, a tutta prima, parrebbe aver cessato di produrre effetti. Due orientamenti si contendono la scena l’inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse. Non si tratta di una questione nuova nelle aule di giustizia si è già proposta anni fa, ed è stata già sottoposta al vaglio delle Sezioni Unite. Infatti, nel 2008 queste ultime si erano già impegnate a dirimere il contrasto insorto sulla presenza o carenza di interesse all’impugnazione del sequestro informatico di supporti frattanto restituiti all’avente diritto, affermando il principio secondo cui l’impugnazione del decreto di sequestro, una volta restituiti gli originali” dei documenti sequestrati, dei quali è stata eseguita copia, non sarebbe più ammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. Le ragioni di questo orientamento, espresso appunto a Sezioni Unite, erano anche ravvisabili nella inoppugnabilità del separato provvedimento con cui si dispone la copia dei file. Il principio di tassatività delle impugnazioni, invero, esclude la possibilità che questo specifico ordine” di effettuazione della copia di backup sia opponibile in qualsiasi modo. Si rilevava, inoltre, che la restituzione del bene segnava anche il momento in cui il sequestro esauriva i propri effetti. Ciò privava in partenza l’eventuale impugnazione del suo naturale effetto l’ottenimento potenziale di una situazione di fatto più favorevole. Precisato che l’interesse all’impugnazione non può coincidere con la pretesa ad una mera esattezza giuridica del provvedimento gravato, si concludeva quindi per ritenere inammissibile il ricorso proposto avverso un sequestro in cui l’oggetto fosse stato già restituito. Un orientamento recente la difesa della esclusiva disponibilità dei dati informatici. Due sentenze del 2015, pronunciate entrambe dalle sezioni semplici, si sono però discostate dalla apparente pacificità dell’orientamento espresso dalle Sezioni Unite nel 2008. Esse hanno diversamente sostenuto la tesi secondo cui la estrazione di copia di dati informatici non fa venir meno il vincolo del sequestro nemmeno in caso di avvenuta restituzione dei supporti originali, poiché la copia dei dati pregiudica il diritto alla esclusiva disponibilità delle informazioni contenute nei file originali. Di conseguenza, restituito il supporto sequestrato, permarrebbe l’interesse a impugnare il provvedimento appositivo del vincolo reale. L’effettuazione del backup, specie se questo è eseguito senza previa selezione dei soli file d’interesse investigativo, sorreggerebbe l’interesse ad impugnare il sequestro anche perché questo potrebbe aver avuto ad oggetto informazioni strettamente private e personali, processualmente inutili. La specificità, cioè la immaterialità, del dato informatico, fra l’altro, non inciderebbe più di tanto sul tenore della questione, che parrebbe aver rilievo rispetto ad ogni categoria di documento. La ragione che spinge la Sesta Sezione della Cassazione ad invocare l’intervento delle Sezioni Unite è semmai quella di affrontare il problema della tutela del diritto alla esclusiva disponibilità del patrimonio informativo” , la cui lesione è possibile permanga anche in caso di estrazione di copia di dati particolarmente sensibili. Una nuova sensibilità si affaccia all’orizzonte? Ciò che colpisce positivamente, e che lascia ben sperare, nell’ordinanza in commento è la consapevolezza del fatto che il sequestro di documenti, siano essi digitali o cartacei, non comprime soltanto il diritto reale di chi li possiede, ma anche quello – personalissimo – alla riservatezza, al segreto, di cui ampiamente si parla nella giurisprudenza europea. Del resto, il problema della privacy è al centro del contestatissimo progetto di riforma delle intercettazioni ciò dimostra che esso è un tema attuale, e che le istanze della sua tutela sono ormai universalmente avvertite. Staremo a vedere.

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, ordinanza 29 marzo – 3 maggio 2017, n. 21121 Presidente Ippolito – Relatore Bassi Ritenuto in fatto 1. Con il provvedimento in epigrafe, il Tribunale di Terni, sezione specializzata per il riesame, ha confermato il decreto del 16 novembre 2016, col quale il P.M. presso il Tribunale di Terni ha convalidato il sequestro disposto d’iniziativa dalla P.G., all’esito della perquisizione personale e locale disposta nei confronti di A.C. , avente ad oggetto il personal computer dell’indagato, successivamente restituitogli all’esito della copia integrale dei dati informatici ivi memorizzati. 2. Avverso il provvedimento ha presentato ricorso A.C. , a mezzo del difensore di fiducia Avv. Massimo Proietti, e ne ha chiesto l’annullamento per violazione di legge penale per erronea applicazione dell’art. 258, comma 4, cod. proc. pen Il ricorrente evidenzia, per un verso, che gli inquirenti hanno proceduto indiscriminatamente al sequestro dell’intero archivio del pc, limitandosi a svolgere una motivazione solo apparente sulla necessaria sussistenza del vincolo di pertinenzialità tra il reato e tutti i beni sequestrati per altro verso, che nulla rileva la circostanza che il pc sia stato restituito, avendo l’indagato ancora interesse al c.d. controllo della cautela reale o probatoria e, dunque, alla verifica dell’eventuale illegittimità dell’acquisizione in copia della documentazione informatica e della conseguente inutilizzabilità di essa a fini processuali. Considerato in diritto 1. Ritiene il Collegio che la decisione del ricorso vada rimessa alle Sezioni Unite, là dove presuppone la soluzione della questione preliminare se se sia o meno inammissibile, per sopravvenuta carenza di interesse, il ricorso per cassazione proposto avverso l’ordinanza del tribunale del riesame, nel caso i cui, prima o comunque nelle more della celebrazione della impugnazione, sia già stata disposta la restituzione al ricorrente degli originali dei documenti e dei supporti informatici sottoposti a sequestro probatorio previa estrazione di copia dei dati informatici. Si tratta di questione ermeneutica sulla quale si registra un contrasto fra gli orientamenti espressi da questa Corte, certamente rilevante nel caso di specie, nel quale - come dato conto in premessa dal Tribunale di Terni - tutto il materiale rinvenuto presso il ricorrente è stato totalmente restituito . 2. Mette conto di rilevare come, in passato, nella giurisprudenza di legittimità si fosse già venuta a creare una contrapposizione sulla medesima questione ermeneutica e come, della soluzione della controversia interpretativa, fosse stata investita questa Corte. 2.1. Nella pronuncia resa nel 2008, le Sezioni Unite questa Corte ebbero ad affermare il principio di diritto secondo il quale, una volta restituita la cosa sequestrata, la richiesta di riesame del sequestro, o l’eventuale ricorso per cassazione contro la decisione del tribunale del riesame è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, che non è configurabile neanche qualora l’autorità giudiziaria disponga, all’atto della restituzione, l’estrazione di copia degli atti o documenti sequestrati, dal momento che il relativo provvedimento è autonomo rispetto al decreto di sequestro e non è soggetto ad alcuna forma di gravame, stante il principio di tassatività delle impugnazioni Fattispecie relativa a sequestro di un computer e di alcuni documenti Sez. U, n. 18253 del 24/04/2008, Tchmil, Rv. 239397 . Nel pervenire a tale conclusione, le Sezioni Unite prendevano le mosse dall’osservazione che, sulla scorta del dato normativo degli artt. 258, comma 1, e 262, comma 1, cod. proc. pen., con l’estrazione di una copia autentica del compendio già sequestrato e con la restituzione al privato del documento originale, si è ormai esaurita l’efficacia del provvedimento di sequestro probatorio e, conseguentemente, l’interesse a coltivare i ricorsi ex art. 324 e 325 avverso di esso. In particolare, la Corte rilevava come l’ordine di estrazione di copia costituisca un provvedimento ulteriore rispetto alla misura del sequestro probatorio non indefettibilmente collegato al sequestro, potendo anche avvenire all’esito di consegna spontanea o in adempimento al dovere di esibizione come l’estrazione di copia, pure quando sia collegata al sequestro probatorio, si presenti come frutto di un’autonoma determinazione discrezionale , che richiede una giustificazione della rilevanza probatoria dell’acquisizione, che non può certo esaurirsi nella menzione dell’esistenza di un pregresso provvedimento con cui si è resa temporaneamente indisponibile a fini probatori la cosa oggetto di copia . Provvedimento di acquisizione di copia che, stante il principio di tassatività delle impugnazioni, la Corte riteneva non suscettibile di riesame o di altre forme di gravame. 2.2. Sotto il diverso profilo, le Sezioni Unite rimarcavano come il riesame non sfugga al principio generale espresso dal comma 4 dell’art. 568 cod. proc. pen., secondo il quale l’impugnazione deve essere sempre sorretta da un interesse, ravvisabile nella domanda di un possibile ripristino di una posizione giuridica soggettiva che si prospetta come lesa , ma non in una pretesa alla astratta legittimità del provvedimento . Ne inferivano, pertanto, che l’interesse immediato ed attuale al riesame del sequestro può ravvisarsi soltanto con riferimento alla restituzione del bene e non anche con riguardo alla espunzione dal patrimonio probatorio di un’acquisizione documentale di cui non è in atto l’utilizzazione, utilizzazione che poi non è nemmeno certa, dipendendo dalle future strategie che le parti riterranno opportuno adottare secondo lo sviluppo ulteriore delle indagini e l’andamento del successivo giudizio . Si osservava ancora che la soluzione che il Tribunale del riesame è in grado di offrire circa la validità del sequestro probatorio, mentre ha indubbi riflessi concreti sulla restituzione della cosa sequestrata, ne avrebbe soltanto di teorici in ordine all’acquisizione della prova, i profili di legittimità e di utilizzabilità della quale non sarebbero in alcun modo pregiudicati da pronunzie assunte in sede incidentale, rispetto alle decisioni che si potranno adottare nel giudizio . Concludevano, dunque, le Sezioni Unite che l’interesse concreto ed attuale al riesame deve correlarsi ad una menomazione di una qualunque situazione giuridica soggettiva sulla cosa, apportata con il vincolo impresso dal sequestro, menomazione che cessa con la restituzione della cosa medesima ai sensi dell’art. 262 cod. proc. pen 2.3. Su questa scia, le Sezioni semplici di questa Corte hanno ribadito che, una volta restituita la cosa sequestrata, la richiesta di riesame del sequestro o l’eventuale ricorso per cassazione contro la decisione del tribunale del riesame è inammissibile per sopravvenuta mancanza di interesse, che non è configurabile neanche qualora l’autorità giudiziaria disponga, all’atto della restituzione, l’estrazione di copia degli atti o documenti sequestrati, dal momento che il relativo provvedimento è autonomo rispetto al decreto di sequestro, né è soggetto ad alcuna forma di gravame, stante il principio di tassatività delle impugnazioni. Fattispecie relativa a sequestro di computer e documenti informatici, restituiti previa estrazione di copia . Sez. 6, n. 29846 del 24/04/2012, Addona, Rv. 253251 . Ancora, si è affermato che è inammissibile, per sopravvenuta carenza di interesse, il ricorso per cassazione proposto avverso l’ordinanza del tribunale del riesame che abbia disposto la restituzione al ricorrente degli originali dei documenti e dei supporti informatici sottoposti a sequestro probatorio previa estrazione di copia, in quanto avverso di essa, che costituisce provvedimento autonomo rispetto al decreto di sequestro, non è ammissibile alcuna forma di gravame, stante il principio di tassatività delle impugnazioni Sez. 3, n. 27503 del 30/05/2014, Peselli Rv. 259197 . 3. A tale indirizzo ermeneutico si è di recente contrapposta una diversa linea interpretativa, secondo la quale integra il sequestro probatorio l’acquisizione, mediante estrazione di copia informatica o riproduzione su supporto cartaceo, dei dati contenuti in un archivio informatico visionato nel corso di una perquisizione legittimamente eseguita ai sensi dell’art. 247 cod. proc. pen., quando il trattenimento della copia determina la sottrazione all’interessato della esclusiva disponibilità dell’informazione Sez. 6, n. 24617 del 24/02/2015, Rizzo, Rv. 264093 . Nel medesimo solco, si è ribadito che, in tema di sequestro probatorio, la restituzione, previo trattenimento di copia dei dati informatici estratti, dei beni materiali server, computer e hard disk coercitivamente acquisiti per effettuare le operazioni di trasferimento dei dati non comporta il venir meno del vincolo, con la conseguenza che permane l’interesse a richiedere il controllo giurisdizionale sulla legittimità del sequestro al competente tribunale del riesame Sez. 3, n. 38148 del 23/06/2015, Cellino, Rv. 265181 . Nella motivazione delle prima decisione, ripresa nella seconda, la Corte ha osservato che le disposizioni introdotte dalla legge 48/2008 riconoscono al dato informatico in quanto tale, e non solo al supporto che lo contiene, la caratteristica di oggetto del sequestro, là dove la riproduzione realizza un clone identico ed indistinguibile dall’originale, sicché, in caso di copia dei dati informatici con restituzione del pc all’avente diritto, detti dati - in tutto eguali a quello originale - rimangono ormai sottratti al titolare v. nella motivazione della sentenza Sez. 6, n. 24617 del 2015 . Viene dunque meno la differenza concettuale fra il dato informatico riprodotto ed il suo originale v. nella motivazione della sentenza Sez. 3, n. 38148 del 23/06/2015 . Se ne è dunque inferito che i dati informatici acquisiti mediante l’integrale riproduzione di quelli presenti sulla memoria del computer rimangono sotto sequestro anche se il supporto fisico di memorizzazione sia restituito, in quanto permane, sul piano del diritto sostanziale, una perdita autonomamente valutabile per il titolare del dato, che perde la disponibilità esclusiva della informazione . Con l’ulteriore corollario che la restituzione del computer, previa estrazione di copia informatica c.d. back-up o riproduzione su supporto cartaceo dei dati contenuti nell’archivio informatico del medesimo, non fa venire meno l’interesse a coltivare i ricorsi per riesame e per cassazione. Interesse che emerge con evidenza nei casi di sequestro a fini c.d. esplorativi nei quali sia fatta la back-up integrale del contenuto del computer, senza isolare i soli dati conoscitivi utili ai fini del procedimento come nel caso preso in considerazione nella sentenza n. 38148 del 2015 , cioè in violazione del principio di pertinenza e di proporzionalità operanti in tema di sequestro probatorio. 4. L’orientamento col quale si patrocina l’interesse a coltivare il ricorso anche in caso di restituzione del computer già oggetto di sequestro previa riproduzione integrale o parziale della relativa memoria muove dalla considerazione della specificità del dato informatico rispetto a qualunque altra res suscettibile di ablazione. È, d’altronde, innegabile che l’estrazione di copia informatica consenta l’acquisizione di un clone indistinguibile dall’originale rimasto sulla memoria del computer restituito e, dunque, realizzi gli stessi effetti - almeno dal punto di vista dell’inquirente - del mantenimento del vincolo sul materiale originale. Rileva il Collegio come, tuttavia, la contrapposizione ermeneutica non discenda dalla mera presa d’atto delle opportunità offerte dal progresso tecnologico, che appunto consentono di ottenere copie del dato da acquisire identiche ed indistinguibili dall’originale. Ed invero, siffatta situazione - con i dovuti distinguo legati alla immaterialità della res di cui si tratta - è certamente assimilabile alla estrazione di copie di documenti cartacei mediante una fotocopia o una scansione che sia tale da realizzare una riproduzione perfettamente fedele ed indistinguibile dall’originale restituito all’avente diritto. Situazione nella quale la giurisprudenza di questa Corte ha sempre escluso la persistenza di un interesse concreto ed attuale a coltivare i ricorsi ex artt. 324 e 325 cod. proc. pen A ben vedere, il secondo orientamento interpretativo, nel valorizzare la peculiarità del dato informatico, compie un passo avanti nella definizione delle finalità dei mezzi d’impugnazione previsti dai citati artt. 324 e 325 ed introduce nell’ambito di tutela di tali strumenti di reazione un ulteriore aspetto, attinente al diritto alla disponibilità esclusiva del patrimonio informativo da parte dell’avente diritto, la cui lesione può ritenersi persistente anche qualora l’inquirente trattenga la copia pedissequa dei dati informatici e restituisca il pc al titolare. Tutela del diritto alla esclusiva disponibilità del patrimonio informativo che si è evidenziato essere tanto più pressante quando si tratti di documenti contenenti informazioni coperte da diritto alla riservatezza o al segreto come nella fattispecie presa in esame nella sentenza n. 24617 del 2015, nella quale si trattava delle fonti di un giornalista . Il contrasto fra gli opposti orientamenti va dunque oltre la peculiarità del dato informatico e verte su di un aspetto più generale, quello dell’ambito del controllo espletabile da parte giudici della impugnazione di merito e di legittimità in caso di sequestro probatorio. Il nodo ermeneutico concerne, invero, il tema se la verifica della legittimità della intrusione nella sfera patrimoniale privata e della legalità dell’acquisizione espletabile nel procedimento incidentale si esaurisca nell’orizzonte circoscritto della mera reintegrazione del rapporto fisico, materiale, fra il titolare e l’oggetto dell’ablazione id est della restituzione del contenitore con l’intero contenuto ovvero se essa si proietti anche verso la tutela del rapporto di disponibilità esclusiva dell’informazione acquisita facente capo all’avente diritto, dunque, verso la soddisfazione di un interesse che non si riduce alla restituzione materiale della res e che tende al ripristino del diritto all’esclusiva su quella informazione, alla reintegrazione della privacy o del diritto al segreto violati dal provvedimento ablativo, che solo l’eliminazione dei dati acquisiti dal patrimonio d’indagine può realizzare. Dall’una e dall’altra soluzione quanto all’ambito del sindacato espletabile nel giudizio incidentale in quanto finalizzato al mero ripristino della relazione materiale con la res ovvero alla reintegrazione del diritto all’esclusiva sull’informazione oggetto di ablazione discendono riverberi diversi sul piano dell’interesse a coltivare il ricorso in caso di restituzione del compendio all’avente diritto. Secondo la prima impostazione, in tale caso, l’interesse deve invero ritenersi venuto meno, essendosi ristabilita la relazione materiale con la res, sia pure previa estrazione di copia integrale o parziale poco rileva secondo l’altra linea interpretativa, l’interesse deve invece ritenersi persistente, essendo il ricorso volto alla verifica della legittimità dello spossessamento del diritto all’esclusiva del dato informativo, nella prospettiva della espunzione del clone di esso dal patrimonio d’indagine. 6. Delineati i termini del contrasto giurisprudenziale, risulta chiaro come esso sia frutto non solo e soltanto dello specifico oggetto dell’ablazione dati informatici , ma anche e soprattutto di una diversa concezione di fondo dell’istituto, figlia della mutata sensibilità rispetto alla sfera dei diritti che fanno capo alla persona e che possono essere lesi dai provvedimenti ablativi quali il diritto alla privacy, alla segretezza delle fonti informative, alla libertà d’informazione , anche sulla scia delle affermazioni di principio della giurisprudenza della Corte EDU. Questioni sulle quali è necessario un chiarimento da parte delle Sezioni Unite, cui va dunque rimessa la soluzione del seguente quesito di diritto se sia o meno inammissibile, per sopravvenuta carenza di interesse, il ricorso per cassazione proposto avverso l’ordinanza del tribunale del riesame nel caso in cui sia stata disposta la restituzione al ricorrente degli originali dei documenti e dei supporti informatici sottoposti a sequestro probatorio previa estrazione di copia dei dati informatici . P.Q.M. Rimette alle Sezioni Unite la decisione del ricorso.