Se il reo muore il reato si estingue… e gli effetti civili?

Cosa succede quando la morte del reo interviene prima che la sentenza sia diventata irrevocabile? Cosa accade alle eventuali statuizioni civilistiche?

Lo ribadisce il Collegio di legittimità con sentenza n. 20864/17 depositata il 2 maggio. La morte del reo. Gli Ermellini si trovano ad affrontare la questione della morte dell’imputato intervenuta successivamente la proposizione del ricorso dinanzi la Corte di Cassazione. La giurisprudenza è pacifica ormai nel ritenere che la morte dell’imputato, intervenuta prima dell’irrevocabilità della sentenza, comporta la cessazione sia del rapporto processuale in sede penale che del rapporto processuale civile inserito nel processo penale . L’unica conseguenza possibile è la dichiarazione dell’estinzione del reato per morte del reo e il relativo annullamento della sentenza impugnata. Resta da capire cosa accade per le eventuali statuizioni civilistiche, ma la Corte non tarda ad affermare che queste restano caducate ex lege senza la necessità di un’apposita dichiarazione da parte del giudice penale . Pertanto, i Giudici di legittimità, nel caso di specie, annullano senza rinvio la sentenza impugnata dichiarando il reato estinto per morte del reo.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 1° marzo – 2 maggio 2017, numero 20864 Presidente Savani – Relatore Di Stasi Ritenuto in fatto 1. Con sentenza emessa in data 3.4.2013 il Tribunale di Viterbo, sez. dist. di Civita Castellana assolveva F.A. dal reato di cui agli artt. 589 commi 1 e 2 e 590 cod.penumero ascrittogli al capo a e dichiarava non doversi procedere in ordine ai residui reati contestatigli ai capi b , c , d , e , f , g, h, i, j, k perché estinti per prescrizione con sentenza del 20.1.2014, la Corte di appello di Roma dichiarava la nullità della predetta sentenza a seguito di ricorsi presentati dal Procuratore Generale presso la Corte di appello di Roma, dall’imputato e dalle parti civili, con sentenza numero 11228/2015 della 4 sezione di questa Suprema Corte, in accoglimento dei ricorsi del PG e dell’imputato si annullava la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Roma per l’ulteriore corso, dichiarandosi altresì inammissibile il ricorso delle parti civili con sentenza del 22.3.2016, a seguito del giudizio di rinvio, la Corte di appello di Roma dichiarava non doversi procedere nei confronti di F.A. in ordine al reato di cui all’art. 590 cod.penumero commesso in danno di S.A. perché estinto per prescrizione e condannava F.A. , previa concessione delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante di cui all’art. 589, comma 2 cod.penumero alla pena di anni uno di reclusione in ordine al reato di cui al capo a commesso in danno di S.S. nonché al risarcimento dei danni in favore delle parti civili costituite con liquidazione di provvisionale. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione F.A. , per il tramite del difensore di fiducia. Successivamente l’imputato è deceduto in data 29.12.2016 come da certificato di morte del Comune di Civita Castellana. In data 20.2.2017 il difensore di parte civile ha depositato memoria difensiva nella quale chiede rileva l’esistenza di un contrasto in seno alla giurisprudenza di legittimità in ordine alla formula da adottarsi in casi di morte dell’imputato e chiede dichiararsi l’improcedibilità del ricorso in subordine chiede rimettersi la questione alle Sezioni Unite ovvero sollevarsi questione di legittimità costituzionale per violazione dell’art. 3 della Cost. in relazione all’art. 578 cod. proc. penumero nella parte in cui non prevede che il Giudice, in caso di morte del reo, debba comunque decidere sulle statuizioni civili. Considerato in diritto 1. L’intervenuta morte dell’imputato successivamente alla proposizione del presente ricorso, come da certificazione prodotta dal difensore, comporta l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essersi estinto il reato per morte del reo. 2. Secondo la giurisprudenza assolutamente pacifica di questa Corte, infatti, la morte dell’imputato, intervenuta prima dell’irrevocabilità della sentenza, comporta la cessazione sia del rapporto processuale in sede penale che del rapporto processuale civile inserito nel processo penale, con la conseguenza che va dichiarata l’estinzione del reato per morte del reato con conseguente annullamento della sentenza impugnata e le eventuali statuizioni civilistiche restano caducate ex lege senza la necessità di una apposita dichiarazione da parte del giudice penale. Sez. 3, numero 5870 del 02/12/2011, dep. 15/02/2012, Rv.251981 Sez.2, numero 11073 del 17/02/2009, Rv. 243865 Sez. 4, numero 44663 del 14/10/2005, Rv. 232620 Sez. 4, numero 58 del 08/11/2000, dep. 09/01/2001, Rv. 219149 . 3. In particolare, è stato osservato, per quanto attiene all’azione civile esercitata nel processo penale, che la esistenza e permanenza in vita dell’imputato, costituisce il presupposto processuale della sentenza e della sussistenza del rapporto processuale anche civilistico, essendo certamente inapplicabili in sede penale gli istituti civilistici della successione nel processo art. 110 c.p.c. , della interruzione del processo artt. 299 e seg. c.p.c. e della sua estinzione artt. 307 e seg. c.p.c. cessando, quindi, ogni rapporto processuale nei confronti dell’imputato nel processo penale per il suo venir fisicamente meno , viene a cessare anche quell’elemento di collegamento che consentiva di far accedere a quello il rapporto processuale civile nei suoi confronti conseguenza, questa, che esplica i suoi effetti anche nei confronti del responsabile civile, atteso che la posizione di questo è intimamente connessa e collegata a quella dell’imputato Sez. 4, numero 58 del 08/11/2000, dep. 09/01/2001, Rv. 219149, cit. . Ed ancora, si è osservato che il giudice dell’impugnazione penale, anche in sede di legittimità, non può decidere ai soli effetti civili ex art. 578 cod. proc. penumero nel caso di morte dell’imputato, atteso che la possibilità di deliberare sulla pretesa civilistica fatta valere nel processo è limitata soltanto all’estinzione del reato per amnistia o prescrizione e, per il carattere speciale della disciplina, non può essere analogicamente estesa ad altre cause estintive Sez. 4, numero 31314 del 23/06/2005, Rv. 231745 . 4. Le sentenze richiamate dalla parte civile nella memoria difensiva, nella quale, si chiede, a tutela delle statuizioni civili, in via principale la declaratoria di improcedibilità del ricorso e, in via subordinata, la rimessione della relativa questione alle Sezioni Unite per rilevato contrasto di giurisprudenza, attengono a fattispecie diverse da quella in esame e non integrano alcun contrasto giurisprudenziale. In particolare, la pronuncia delle Sez. U, numero 30 del 25/10/2000, Rv. 217245, è relativa a procedimento incidentale di impugnazione delle misure cautelari reali, in relazione al quale, si è osservato, che la morte dell’imputato, determinando il venir meno di uno dei soggetti del rapporto processuale sottostante al procedimento incidentale, impedisce qualsiasi pronuncia sui motivi dell’impugnazione, presupponendo la relativa decisione l’esistenza del soggetto che ha proposto il gravame, del quale pertanto deve essere dichiarata l’improcedibilità. La pronuncia della Sez. 6, numero 27309 del 03/06/2010, Rv. 247782 è relativa a ricorsi per cassazione proposti dal Pubblico Ministero e dalla parte civile avverso una sentenza di assoluzione tali ricorsi sono stati dichiarati inammissibili perché l’imputato nelle more era deceduto si è osservato, quanto al ricorso del PM che, non potendosi instaurare il contraddittorio tra le parti, conseguiva la sopravvenuta carenza di legittimazione al gravame, e, quanto al ricorso della parte civile per i soli effetti civili, che, essendo l’azione civile inserita nel processo penale, non potevano trovare applicazione le regole processualcivilistiche che disciplinano l’evento morte. 5. Manifestamente infondata è, poi, l’eccezione di illegittimità costituzionale sollevata dalla parte civile in relazione all’art. 578 cod.proc.pen per violazione del disposto dell’art. 3 della Costituzione, sotto il profilo che, statuendo tale norma che solo in caso di declaratoria di estinzione del reato per amnistia e prescrizione il giudice decide sull’impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili, si profilerebbe una disparità di trattamento rispetto alla ipotesi, non contemplata, di estinzione del reato per morte dell’imputato, nella quale la parte civile rimarrebbe priva di tale tutela. Deve, infatti, osservarsi che la previsione dell’art. 578 cod.proc. risponde ad una scelta legislativa del tutto legittima e non viola l’art. 3 Cost. sotto il profilo prospettato, in quanto non comporta disparità di trattamento tra la parte civile in giudizio nel quale venga dichiarata l’estinzione del reato per prescrizione o per amnistia e la parte civile in giudizio nel quale venga dichiarata l’estinzione per morte del reo, per l’ovvio motivo che si tratta di situazioni diverse che il legislatore aveva il potere di regolare in modo diverso. Va, innanzitutto, evidenziato che il principio stabilito dall’art. 578 cod.proc., secondo cui il giudice penale può occuparsi delle statuizioni civili è correlato al contestuale accertamento della responsabilità penale dell’autore dell’illecito, accertamento che non può esplicarsi nella diversa ipotesi di estinzione del reato per morte dell’imputato. Inoltre, mentre, nel caso di estinzione del reato per prescrizione o per amnistia il rapporto processuale civile inserito nel processo penale non cessa, l’estinzione del reato per morte del reo comporta, invece, anche la cessazione del rapporto processuale civile. Va, poi, osservato che anche in caso di estinzione del reato per morte dell’imputato non v’è difetto di tutela giuridica perché non è precluso iniziare l’azione davanti al giudice civile, in quanto se la morte del reo estingue il reato permangono a carico degli eredi le obbligazioni civili nascenti dal reato. Va, infine, ricordato che il vigente codice di procedura penale ha stabilito con l’art. 75 il principio, sia pure nell’ambito della riconosciuta unitarietà della giurisdizione, della separazione delle giurisdizioni civile e penale prevedendo solo alcune ipotesi tassative nelle quali il giudicato penale ha efficacia nel giudizio civile su determinati oggetti accertati o soltanto contro determinati soggetti v. artt. 2, 3, comma 4, 651, 652, 653, 654, cod. proc. penumero ne consegue che la scelta di agire in sede penale è rimessa alla scelta discrezionale della parte e l’azione civile inserita nel processo penale assume carattere eventuale, accessorio e subordinato rispetto all’azione penale, sicché essa deve subire tutte le conseguenze e gli adattamenti derivanti dalla funzione e struttura del processo penale, cioè le esigenze, di interesse pubblico, connesse all’accertamento dei reati ed alla rapida definizione del processo ne consegue, da un verso, che l’azione civile mantiene la sua natura e caratteristiche civilistiche e che, al di fuori di quanto attiene alla natura civilistica dell’azione, i poteri ed i comportamenti processuali della parte civile sono disciplinati dal codice di procedura penale in tal senso, Sez. U, numero 35599 del 21/06/2012, Rv. 253242 . P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per morte del reo.