Tasso alcolemico: superiore o no alla soglia, il Giudice non può presumerlo

In relazione al reato di cui all’art. 590- bis c.p., per poter essere riconosciutal’aggravante speciale prevista per l’applicazione della misura cautelare custodiale vi è come presupposto l’accertamento positivo dell’effettivo tasso alcolemico, che deve essere superiore al limite di 1,5 g/L, ovvero dello stato di alterazione derivante dall’uso di sostanze stupefacenti.

Così si è espresso il Collegio di legittimità con sentenza n. 20373/17 depositata il 28 aprile. Il caso. Il Tribunale del riesame di Roma confermava l’ordinanza impugnata dall’indagato con la quale veniva convalidato il suo arresto e gli veniva irrogata la misura degli arresti domiciliari. L’indagato ricorre in Cassazione deducendo l’insussistenza del presupposto applicativo fondante l’irrogazione della misura coercitiva emessa nei suoi confronti. In particolare, egli ritiene illegittimamente invocato, in quanto non provato, lo stato relativo all’assunzione di sostanze stupefacenti e allo stato d’ebbrezza alcolica, in quanto accertati ben 8 ore dopo i fatti. Lo stato di alterazione psico-fisica. La Corte di Cassazione, relativamente all’esame della sussistenza delle aggravanti previste dall’art. 590-bis, comma 2, c.p. recante lesioni personali stradali gravi o gravissima e, in particolare, all’emissione del provvedimento cautelare custodiale, afferma che l’aggravante speciale per poter essere riconosciuta presuppone l’accertamento positivo dell’effettivo tasso alcolemico, che deve essere superiore al limite di 1,5 g/l, ovvero dallo stato di alterazione derivante dall’uso di sostanze stupefacenti. Nella fattispecie, afferma il Collegio, la presunzione del Giudice del riesame è erronea poiché si fonda sul fatto che il tasso alcolemico pari a 0,7 g/l all’esito degli accertamenti biologici effettuati a 8 ore di distanza dal fatto doveva necessariamente essere ben superiore, al momento del fatto, rispetto a quello riscontrato dando così per scontato che al momento del fatto il tasso alcolemico fosse, con elevata probabilità, superiore al limite di 1,5 g/l. Il medesimo errore è stato compiuto anche in relazione all’uso di sostanze stupefacenti e in particolare, se è pur vero che tale uso può essere dedotto anche dalle modalità di guida o dell’incidente, nel caso di specie, tali modalità non sono necessariamente ricollegabili allo stato di alterazione in questione. Per tutti questi motivi, gli Ermellini annullano con rinvio l’ordinanza impugnata per nuovo esame.

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 7 marzo – 28 aprile 2017, n. 20338 Presidente Blaiotta – Relatore Gianniti Ritenuto in fatto 1. Il Tribunale di Ascoli con la sentenza impugnata ha assolto V.U. dall’imputazione di guida senza patente, accertata in San Benedetto del Tronto in data 16 e 29 marzo 2013 perché il fatto non è previsto dalla legge come reato ed ha disposto la trasmissione degli atti alla Prefettura di Ascoli per quanto di competenza. 2. Avverso la suddetta sentenza propone ricorso il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Ancona denunciando violazione di legge. Il Pubblico Ministero ricorrente fa presente che il Tribunale è pervenuto al giudizio assolutorio senza considerare che, nel caso in cui sia contestata la recidiva nel biennio, non opera la depenalizzazione di cui al d.l. del 15 gennaio 2016 n. 8. Considerato in diritto 1. Il ricorso del Pubblico Ministero è fondato. 2. Può essere utile ripercorrere brevemente le disposizioni in materia di depenalizzazione introdotte ad opera del d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, attuativo dell’articolo 2, comma 2, della L. 28 aprile 2014, n 67, e finalizzato a rispondere alla scelta di politica criminale di deflazionare il sistema penale, sostanziale e processuale, in ossequio ai principi di frammentarietà, offensività e sussidiarietà della sanzione penale. In particolare, con specifico riferimento all’ipotesi contravvenzionale di guida senza patente, l’articolo 116 comma 15 già comma 13 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, prevede va la pena dell’ammenda per colui che guida veicoli senza aver conseguito la patente ovvero essendo stata questa revocata o non rinnovata. Nell’ipotesi di recidiva nel biennio dispone che si applica altresì la pena dell’arresto fino ad un anno. Tale contravvenzione, nelle ipotesi punite con la sola pena pecuniaria, è stata trasformata in illecito amministrativo dall’articolo 1 comma 1 d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, in vigore dal 6 febbraio 2016. Tuttavia, dalla abolitio criminis è stata esclusa l’ipotesi punita anche con la pena detentiva, giacché l’articolo 1 comma 2 del d.lgs. n. 8/2016 - dopo aver affermato la depenalizzazione anche dei reati che, nelle ipotesi aggravate , sono puniti con la pena detentiva, sola, alternativa o congiunta a quella pecuniaria - precisa che, in tal caso, le ipotesi aggravate sono da ritenersi fattispecie autonome di reato . Dunque, la contravvenzione di guida senza patente - di cui all’articolo 116, comma 15, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 - dal 6 febbraio 2016 costituisce illecito amministrativo. Resta invece sanzionata penalmente la guida senza patente in caso di recidiva/reiterazione nel biennio il fatto assume carattere penale, configurandosi come autonoma fattispecie di reato, punita con l’arresto fino a 1 anno. 3. Occorre aggiungere che l’articolo 5 - nel prevedere che Quando i reati trasformati in illeciti amministrativi ai sensi del presente decreto prevedono ipotesi aggravate fondate sulla recidiva ed escluse dalla depenalizzazione, per recidiva è da intendersi la reiterazione dell’illecito depenalizzato - ha integrato la fattispecie contravvenzionale di guida senza patente di cui all’articolo 116, comma 15 Cod. strad. il nuovo reato di guida senza patente contempla una nozione di recidiva che attribuisce rilevanza agli episodi di guida senza patente non più aventi rilievo penale, i quali devono essere accertati dall’autorità amministrativa con provvedimento esecutivo. Al riguardo di detta previsione normativa questa Sezione, di recente sent. n. 48779 del 21/09/2016, PM in proc. S., Rv. 268247 , ha avuto modo di precisare che - trattasi di norma che ha la funzione di integrazione della fattispecie contravvenzionale, rispetto alla quale concorre alla definizione di recidiva tale conclusione poggia sul dato testuale, laddove la disposizione menziona l’illecito depenalizzato , ovvero quello che può esser commesso solo dopo l’entrata in vigore della legge di depenalizzazione - per i fatti commessi successivamente all’entrata in vigore del decreto in argomento, la recidiva risulta integrata non più solo quando risulti il precedente giudiziario specifico ma anche solo quando risulti una precedente violazione amministrativa definitivamente accertata - non è coerente ritenere, in relazione ai fatti commessi anteriormente al 6.02.2016, data di entrata in vigore delle nuove disposizioni, che ove manchi il giudicato nel biennio relativo a fatto pregresso di analoga natura debba o possa tenersi conto di un eventuale provvedimento amministrativo divenuto esecutivo che attesti comunque l’avvenuta violazione. D’altra parte, resta sempre fermo il principio, già affermato da questa Corte nella vigenza della precedente normativa, in base al quale, ai fini della configurabilità della circostanza aggravante della recidiva nel biennio , rileva la data del passaggio in giudicato della sentenza relativa al fatto-reato precedente rispetto a quello per il quale si procede sent. n. 40617 del 30/04/2014, PM e Mauro, Rv. 26030401 . 4. Di tale quadro normativo non ha tenuto conto il Tribunale di Ascoli Piceno, laddove, nella sentenza impugnata, ha assolto S.S. dalla imputazione di guida senza patente, perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato, senza considerare che, nella specie, è stata contestata la recidiva nel biennio e senza farsi carico di motivare se la contestata recidiva andava o no esclusa alla luce dei principi di diritto affermati da questa Corte. Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Ascoli Piceno, che, nel procedere a nuovo giudizio, terrà conto dei principi di diritto sopra richiamati. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Ascoli Piceno.