La nullità (erroneamente dichiarata) di un atto può avere un “effetto domino” sul procedimento

La nullità di un atto di elezione di domicilio, dichiarata dal Tribunale nel caso in esame, si è trasmessa, come è d’altronde logico in una sequenza concatenata , a tutti gli atti successivi, andando a causare una situazione di stasi procedurale.

Così si è espressa la Corte di Cassazione con la sentenza n. 19620/17 depositata il 26 aprile. Il caso. Un soggetto straniero era imputato del reato ex art. 609- bis , commi 1 e 3, c.p. violenza sessuale” e il Tribunale di Bologna in composizione collegiale dichiarava la nullità del decreto di rinvio a giudizio, disponendo la restituzione degli atti al GUP, per nullità del verbale di elezione del domicilio. Nel caso di specie, infatti, il verbale era stato tradotto in inglese in varie parti, ma non riportava la specifica indicazione nella traduzione dell’articolo di legge per il quale erano state svolte le indagini né il fatto contestato. Il giudice quindi pronunciava ordinanza con cui dichiarava nulla l’elezione di domicilio effettuata dall’imputato alloglotta”, in carenza di tali elementi essenziali . Da ciò conseguiva la nullità dell’avviso di fissazione dell’udienza preliminare e gli atti successivi, ivi compreso il decreto di rinvio a giudizio . Avverso questa pronuncia ricorreva in Cassazione il Procuratore della Repubblica, poiché l’art. 161, comma 1, c.p.p. non impone alla polizia giudiziaria procedente gli obblighi di traduzione summenzionati, non risultando compresso il diritto di difesa dell’indagato. La stasi della sequenza procedurale. Secondo la Corte di Cassazione, il ricorso è fondato. L’abnormità del provvedimento del Tribunale, inoltre, è stato una causa di stasi procedurale. Infatti, l’art. 161, comma 1, c.p.p., prevede l'obbligo di comunicare ogni mutamento del domicilio dichiarato o eletto e che in mancanza di tale comunicazione o nel caso di rifiuto di dichiarare o eleggere domicilio, le notificazioni verranno eseguite mediante consegna al difensore . Nulla è detto, invece, a proposito di fattispecie del reato, né di traduzione di tale norma, né descrizione del fatto contestato. Ma poiché il giudice aveva dichiarato a questo punto erroneamente la nullità dell’atto di elezione di domicilio, la sequenza procedurale è stata posta in una condizione di stasi, nel senso che essa non potrà più, realmente, venire riavviata, nessun atto propulsivo essendo idoneo allo scopo . Così facendo la nullità si è trasmessa, come è d’altronde logico in una sequenza concatenata , a tutti gli atti successivi a quello di elezione di domicilio. Secondo la Corte questa situazione probabilmente non sarà emendabile, rendendosi impossibile, in concreto, il rinnovato esercizio dell’azione penale. La sentenza impugnata, pertanto, va annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti al Tribunale di Bologna.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 6 – 26 aprile 2017, n. 19620 Presidente Amoresano – Relatore Graziosi Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 30 settembre 2016 il Tribunale di Bologna in composizione collegiale, a seguito di eccezione, sollevata dal difensore di M.H. - imputato del reato di lui all’articolo 609 bis, commi primo e terzo, c.p. - all’udienza del 22 aprile 2016, di illegittimità costituzionale degli articoli 161, 163 e 420 bis c.p.p. in quanto non prevedenti la notifica personale dell’atto introduttivo all’imputato nel caso di elezione di domicilio presso il difensore d’ufficio e permettenti la prosecuzione del giudizio in assenza pur in difetto di prova della conoscenza della citazione a giudizio da parte dell’imputato, ha respinto l’eccezione di incostituzionalità in quanto l’articolo 420 bis c.p.p. equipara l’ipotesi della elezione di domicilio ad altre ipotesi di effettiva conoscenza del procedimento senza contrasto né con i principi costituzionali né con i principi comunitari, dichiarando peraltro la nullità del decreto di rinvio a giudizio - disponendo pertanto la restituzione degli atti al G.u.p. - dato che il verbale di elezione di domicilio, nel caso in esame tradotto in lingua inglese in varie parti , non riporta la specifica indicazione nella traduzione dell’articolo di legge 609 bis c.p. per il quale sono svolte le indagini, e neppure è tradotto il fatto contestato, onde l’elezione di domicilio effettuata dall’imputato alloglotta , in carenza di tali elementi essenziali, deve ritenersi nulla con conseguente nullità dell’avviso di fissazione dell’udienza preliminare e degli atti successivi, ivi compreso il decreto di rinvio a giudizio . 2. Ha presentato ricorso il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bologna, denunciando violazione di legge, dal momento che l’articolo 161, primo comma, c.p.p. non impone - né lo impone altra norma - alla polizia giudiziaria procedente l’obbligo, pena la nullità dell’intero verbale di elezione di domicilio, non soltanto di comunicare all’indagato alloglotta in una lingua a lui comprensibile il suo diritto di scegliere il luogo di ricezione dei futuri atti del procedimento, bensì di tradurgli l’articolo di legge che si assume violato o finanche di descrivergli mediante apposita traduzione il fatto penalmente illecito su cui si svolgono le indagini, non risultando d’altronde compresso il diritto di difesa dell’indagato. Il Procuratore Generale ha chiesto l’accoglimento del ricorso, evidenziando la abnormità dell’atto impugnato. Considerato in diritto 3.1 Il ricorso è fondato, in quanto la violazione di legge denunciata dal ricorrente ben può tradursi nell’abnormità del provvedimento del Tribunale nel senso di causa di stasi procedurale. Se, infatti, è vero che, nel disciplinare la dichiarazione o l’elezione di domicilio, l’articolo 161, primo comma, c.p.p. detta specificamente il contenuto delle indicazioni del giudice o del pubblico ministero o della polizia giudiziaria per tutelare i diritti di chi il domicilio dichiara o elegge - il quale deve essere avvertito che, come indagato o imputato, ha l’obbligo di comunicare ogni mutamento del domicilio dichiarato o eletto e che in mancanza di tal comunicazione o nel caso di rifiuto di dichiarare o eleggere domicilio, le notificazioni verranno eseguite mediante consegna al difensore -, senza alcun riferimento invece all’articolo di legge in cui è prevista la fattispecie del reato, alla traduzione di tale norma e alla descrizione, tradotta, del fatto contestato quali elementi ulteriori da inserire nell’atto pena nullità, e se è altrettanto vero che non è altrove rinvenibile sanzione di nullità per l’assenza degli elementi appena indicati nell’atto di elezione di domicilio o in un avviso prodromico alla elezione stessa, è parimenti vero che, dichiarando a questo punto erroneamente la nullità dell’atto di elezione di domicilio, il Tribunale ha posto la sequenza procedurale in una condizione di stasi, nel senso che essa non potrà più, realmente, venire riavviata, nessun atto propulsivo essendo idoneo allo scopo. Infatti, il Tribunale - come è d’altronde logico in una sequenza concatenata cfr. Cass. sez. 1, 14 maggio 2004-16 gennaio 2015, per un caso in cui fu dichiarata la nullità del decreto di citazione in giudizio per omessa traduzione nella lingua conosciuta dall’imputato dell’elezione di domicilio presso il difensore d’ufficio - ha trasmesso la nullità agli atti successivi a quello di elezione di domicilio, menzionando espressamente l’avviso di fissazione dell’udienza preliminare e gli atti a questa successivi ivi compreso il decreto di rinvio a giudizio la cui nullità dichiara nel dispositivo dell’impugnata ordinanza. Come condivisibilmente osserva il Procuratore Generale, in questo modo la situazione non sarà emendabile se non si recupera la presenza fisica del M. , il che è, nel caso in esame, chiaramente improbabile e dovendosi d’altronde individuare la sussistenza di stasi in logico rapporto di concretezza con la situazione procedurale, verrebbe così a sussistere proprio una stasi fonte di abnormità, poiché sarebbe impedito, in concreto, il rinnovato esercizio dell’azione penale. Da ciò consegue che l’impugnata ordinanza deve essere annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti al Tribunale di Bologna. P.Q.M. Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Bologna.