La mera regolarità della notifica non rivela la volontà di non impugnare dell’imputato

La presunzione iuris tantum vigente in ambito della restituzione nel termine per proporre impugnazione pone in capo al giudice l’onere di provare l’effettiva conoscenza, da parte dell’imputato, del provvedimento di condanna, a nulla rilevando la mera regolarità della notifica eseguita presso il difensore d’ufficio.

Così si è espresso il Collegio di legittimità con sentenza n. 19951/17 depositata il 26 aprile. Il caso. Il GIP del Tribunale di Udine respingeva, con ordinanza, l’istanza di restituzione nel termine proposta dall’imputato per proporre opposizione al decreto penale di condanna, affermando la regolarità sia della notifica allo stesso affinché egli provvedesse all’elezione del domicilio, sia la notificazione del decreto penale effettuata al suo difensore d’ufficio. Il difensore dell’imputato ricorre in Cassazione per ottenere l’annullamento di detta ordinanza. La restituzione nel termine e la presunzione iuris tantum. La Corte di Cassazione, ritenendo il ricorso meritevole di accoglimento, rileva la giurisprudenza relativa alla restituzione nel termine per proporre impugnazione nell’ambito del procedimento penale e afferma che l’art. 175, comma 2, c.p.p. restituzione nel termine prevede una sorta di presunzione iuris tantum presunzione giuridica che ammette una prova contraria di mancata conoscenza da parte dell’imputato della pendenza del procedimento . Con tale assunto si pone a carico del giudice l’onere di provare l’effettiva conoscenza del provvedimento di condanna da parte dell’imputato, con la conseguenza che la mera regolarità della notifica eseguita presso il difensore d’ufficio nominato dallo stesso non può essere considerata dimostrativa della conoscenza del giudizio o rivelatrice della volontà del destinatario di non impugnare la sentenza contumaciale o di non opporre il decreto penale di condanna . Sull’istante grava solamente il mero onere di allegazione delle ragioni sottese alla mancata conoscenza del provvedimento regolarmente notificato, a fronte del quale il giudice è tenuto a verificare che l’interessato non ne abbia avuto effettiva conoscenza . Qualora l’istante abbia adempiuto al proprio onere e il giudice non abbia potuto dimostrare la sua conoscenza del provvedimento, come nel caso di specie, quest’ultimo è tenuto a disporre la restituzione nel termine per l’opposizione. Per tutti questi motivi, la Suprema Corte accoglie il ricorso e annulla senza rinvio il provvedimento impugnato, rimettendo l’imputato nel termine per proporre opposizione.

Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 4 – 26 aprile 2017, n. 19951 Presidente Fiandanese – Relatore Iasillo Osserva Con istanza del 27/10/2016 S.F. chiedeva al G.I.P. del Tribunale di Udine la restituzione nel termine per proporre opposizione a decreto penale di condanna del G.I.P. del Tribunale di Udine del 07/03/2013 per il reato di cui agli artt. 81 e 641 del c.p. . Il G.I.P. del Tribunale di Udine, con ordinanza del 07/11/2016, respinse la richiesta di restituzione nel termine ritenendo regolare sia la notifica effettuata all’imputato affinché egli provvedesse all’elezione di domicilio sia la notificazione del decreto penale effettuata al difensore di ufficio ex art. 169 del cod. proc. penale. Avverso l’ordinanza di cui sopra propone ricorso per Cassazione il difensore di S.F. evidenziando tutte le ragioni per le quali il provvedimento del G.I.P. del Tribunale di Udine deve essere annullato violazione degli artt. 169 e 175 del c.p.p. . Motivi della decisione 1. Il ricorso è fondato. 1.1. Si deve, infatti, rilevare che questa Suprema Corte ha più volte affermato che in tema di restituzione nel termine per proporre impugnazione, la previgente formulazione dell’art. 175, comma secondo, cod. proc. pen. introdotta dall’art. 1 D.L. n. 17 del 2005, conv. in legge n. 60 del 2005 , avendo previsto una sorta di presunzione iuris tantum di mancata conoscenza da parte dell’imputato della pendenza del procedimento, ha posto a carico del giudice l’onere di reperire in atti l’esistenza di una eventuale prova positiva da cui possa desumersi la effettiva conoscenza del provvedimento di condanna, con la conseguenza che la mera regolarità formale della notifica non può essere considerata dimostrativa della conoscenza del giudizio o rivelatrice della volontà del destinatario di non impugnare la sentenza contumaciale o di non opporre il decreto penale di condanna Sez. 2, Sentenza n. 21393 del 15/04/2015 Cc. - dep. 21/05/2015 - Rv. 264219 Sez. 3, Ordinanza n. 38295 del 03/06/2014 Cc. - dep. 18/09/2014 - Rv. 260151 . Inoltre, in tema di restituzione nel termine per l’impugnazione della sentenza di condanna contumaciale, ai sensi dell’art. 175, secondo comma, cod. proc. pen. nel testo vigente prima delle modifiche apportate dalla I. 28 aprile 2014, n. 67 , è illegittimo il provvedimento di rigetto della relativa istanza, che, sul rilievo della regolarità meramente formale della notificazione dell’atto, assegni al comportamento dell’imputato, che abbia omesso di comunicare all’Autorità giudiziaria il mutamento del domicilio a suo tempo dichiarato, il significato di una volontaria sua scelta di sottrarsi alla conoscenza legale del processo e delle sentenze Sez. 1, Sentenza n. 38817 del 10/07/2015 Cc. - dep. 24/09/2015 - Rv. 264538 . Inoltre, in tema di restituzione nel termine per proporre impugnazione, la previgente formulazione dell’art. 175, comma secondo, cod. proc. pen. introdotta dall’art. 1 D.L. n. 17 del 2005, conv. in L. n. 60 del 2005 , avendo previsto una sorta di presunzione iuris tantum di mancata conoscenza da parte dell’imputato della pendenza del procedimento, ha posto a carico del giudice l’onere di reperire in atti l’esistenza di una eventuale prova positiva da cui possa desumersi la effettiva conoscenza del provvedimento di condanna, con la conseguenza che la mera regolarità formale della notifica, eseguita, ai sensi dell’art. 161 cod. proc. pen., presso il difensore d’ufficio nominato all’imputato, non può essere considerata dimostrativa della conoscenza del giudizio o rivelatrice della volontà del destinatario di non impugnare la sentenza contumaciale o di non opporre il decreto penale di condanna Sez. 2, Sentenza n. 21393 del 15/04/2015 Cc. - dep. 21/05/2015 - Rv. 264219 . Infine, in tema di restituzione nel termine per proporre opposizione a decreto penale di condanna, grava sull’istante un mero onere di allegazione in ordine alle ragioni sottese alla mancata conoscenza del provvedimento regolarmente notificato, a fronte del quale il giudice è tenuto a verificare, ai sensi dell’art. 175, comma secondo, cod. proc. pen., in forza dei poteri di accertamento che gli competono, che l’interessato non ne abbia avuto effettiva conoscenza ne deriva che, qualora non venga superata una situazione di obiettiva incertezza circa la tempestiva conoscenza del provvedimento, e l’istante abbia adempiuto al proprio onere, il giudice è tenuto a disporre la restituzione nel termine per l’opposizione Sez. 2, Sentenza n. 51107 del 09/11/2016 Cc. - dep. 30/11/2016 - Rv. 268855 . 2. Orbene, il S. ha evidenziato circostanze specifiche che non consentono di ritenere la conoscenza effettiva del provvedimento. Infatti, il ricorrente ha rilevato che non aveva mai eletto o dichiarato il domicilio che la firma, apposta in data 11/07/2013, sulla ricevuta di ritorno della raccomandata inviata dal G.I.P. per l’invito ad eleggere il domicilio ex art. 169 del c.p.p. non è la sua, come emerge con chiarezza dal confronto con altre sue firme apposte su vari documenti richiamati nel ricorso che su tale ricevuta di ritorno della raccomandata non vi è alcuna attestazione dell’ufficiale postale e che in quel periodo egli era residente in Udine in via della Valle n. 16 è stato ivi residente dal 15/10/2003 al 12/12/2011 che egli non ha mai avuto comunicazione dal difensore di ufficio della avvenuta emissione del decreto penale di condanna che ha avuto conoscenza del decreto penale di condanna solo in forza della notifica della cartella di Equitalia, relativa al pagamento della sanzione pecuniaria derivante dallo stesso decreto penale, effettuata in data 12/10/2016. 2.1. Dunque alla luce dei principi di diritto di cui sopra è evidente la fondatezza del ricorso la restituzione in termine per proporre opposizione al decreto penale di condanna del G.I.P. del Tribunale di Udine del 07/03/2013 viene ammessa direttamente da questa Corte di Cassazione poiché, per quanto sopra, già emerge la mancanza di prova della conoscenza effettiva da parte del richiedente del provvedimento. P.Q.M. Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e rimette S.F. nel termine per proporre opposizione avverso il decreto penale di condanna del G.I.P. del Tribunale di Udine in data 07/03/2013. Manda alla Cancelleria per la notifica del presente provvedimento all’imputato, al suo difensore e al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Udine.