Le dimissioni non salvano l’amministratore dall’omessa dichiarazione IVA

Il termine dilatorio di 90 giorni concesso al contribuente per la presentazione della dichiarazione dei redditi successivamente alla scadenza del termine ordinario, non è configurabile come elemento di una causa di non punibilità, ma è un termine ulteriore per adempiere all’obbligo non avendo dunque alcuna portata scriminante” per chi, alla scadenza del termine ordinario, era tenuto a presentare la dichiarazione.

Questo il principio affermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 19196/17 depositata il 21 aprile. Il caso. La Corte d’appello riformava solo in parte la pronuncia con cui l’amministratore di una s.p.a. era stato condannato per dichiarazione infedele ai sensi dell’art. 4 d.lgs. n. 74/2000. L’imputato ricorre in Cassazione dolendosi per violazione di legge ed illogicità della motivazione posto che egli aveva dismesso la carica di amministratore prima della presentazione della dichiarazione fiscale infedele per cui era stato condannato ed aveva in quel momento consegnato tutta la documentazione fiscale alla nuova amministratrice che neppure poteva considerarsi una cd. testa di legno”, in quanto socio fondatore della società. Termine dilatorio. Analizzando la vicenda dal punto di vista della sequenza temporale, la Cassazione nega ogni fondamento alle pretese del ricorrente. Sul tema la Corte ricorda che il termine di 90 giorni dalla scadenza per la presentazione della dichiarazione annuale relativa all’imposta sui redditi o all’IVA, individuato quale momento consumativo del reato ex art. 5 d.lgs. n. 74/2000, decorre dall’ultima scadenza prevista dalle leggi tributarie nel caso in cui le scadenze siano diverse a seconda delle modalità prescelte per la presentazione della dichiarazione. Ne consegue che il termine di cui al comma 2 della norma citata è operativo solo se la dichiarazione sia effettivamente presentata in ritardo di 90 giorni come afferma chiaramente il testo della disposizione. Nel caso in cui dunque, dopo il decorso di 90 giorni dalla scadenza la dichiarazione non sia stata presentata, se ne deve riscontrare l’omissione. In conclusione, il Collegio afferma il principio per cui il termine dilatorio di giorni 90, concesso al contribuente per presentare la dichiarazione dei redditi successivamente alla scadenza del termine ordinario art. 5, comma 2, d.lgs. n. 74/2000 , non si configura quale elemento di una causa di non punibilità, ma costituisce un termine ulteriore per adempiere all’obbligo dichiarativo, e per individuare il momento consumativo, ma non scrimina chi alla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione era tenuto a presentare la dichiarazione, eventualmente anche in concorso con il nuovo obbligato nei 90 giorni di proroga . Posto dunque che nel caso di specie, il ricorrente si era dimesso dalla società appena dopo la scadenza del termine ordinario per presentare la dichiarazione, deve riscontrarsi il suo concorso con il nuovo obbligato. Per questi motivi, la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 24 febbraio – 21 aprile 2017, n. 19196 Presidente Cavallo – Relatore Socci Ritenuto in fatto 1. La Corte d’Appello di Ancona con sentenza del 11 marzo 2016, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Macerata - G.U.P. - 1 aprile 2015 dichiarava di non doversi procedere per estinzione dei reati per prescrizione nei confronti di P.G. per l’annualità 2007 art. 4 d.lgs. 74/2000- e rideterminava la pena per i residui reati art. 4, per l’anno 2008, e art. 5, d.lgs. 74 del 2000, relativo alla dichiarazione IVA del 2009, con IVA evasa di Euro 865.887,40 in mesi 10 di reclusione, confermava nel resto. 2. L’imputato propone ricorso per Cassazione, tramite il difensore, deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’art. 173, comma 1, disp. att., c.p.p 2. 1. Violazione di legge e illogicità della motivazione e travisamento della prova relativamente all’elemento soggettivo dei reati. Al 5 novembre 2010 il ricorrente ha dismesso la carica di amministratore della Thinkita s.p.a. in epoca quindi antecedente alla data di presentazione della dichiarazione fiscale. Nel cessare la carica tutta la documentazione è stata consegnata alla nuova amministratrice N.C. . Non sussistono ipotesi certe di concorso nel reato con la nuova amministratrice, essendo la società amministrata direttamente ed esclusivamente dalla nuova amministratrice, ed avendo la società trasferito anche la propria sede in omissis . La N. non può considerarsi una testa di legno come ritenuto nella sentenza impugnata. Infatti la stessa è una dei soci fondatori, non un’estranea. 2.2. Mancanza ed illogicità della motivazione con il riferimento agli atti di accertamento della Guardia di Finanza. La sentenza impugnata ritiene piena prova tutta l’attività compiuta e verbalizzata dalla Guardia di finanza, attività compiuta a distanza di tre anni dalla cessazione della carica del ricorrente. Ha chiesto pertanto l’annullamento della sentenza impugnata. Considerato in diritto 3. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi e per genericità. Il ricorrente non presenta alcun motivo per il reato di cui all’art. 4, d.lgs. 74 del 2000, anno 2008, non prescritto, poiché gli unici anni dichiarati prescritti sono quelli del 2007 e del 2006. Relativamente alla fattispecie dell’art. 5, d.lgs. 74 del 2000, omessa dichiarazione, il ricorrente genericamente si limita a sostenere di aver cessato la carica di amministratore della Thinkita s.p.a. al 5 novembre 2010, e quindi non risponderebbe dell’omessa dichiarazione, in quanto obbligata sarebbe la nuova amministratrice. La sentenza impugnata con motivazione adeguata immune da contraddizioni e da manifesta illogicità rileva che a presentare la dichiarazione era obbligato il ricorrente che rimase in carica almeno fino al 5 ottobre 2010. La dichiarazione IVA per l’anno 2009 nel caso in cui il contribuente sia tenuto alla presentazione in via autonoma andava presentata nel periodo tra il 1 febbraio e il 30 settembre 2010, ovvero entro il 30 settembre 2010 nel caso in cui il contribuente sia tenuto a comprendere la dichiarazione IVA nella dichiarazione unificata. Pertanto il termine scadeva nella piena vigenza della carica. Il termine di novanta giorni dalla scadenza per la presentazione della dichiarazione annuale relativa all’imposta sui redditi od I.V.A., individuato ex lege quale momento consumativo del delitto di cui all’art. 5 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, decorre, ove le scadenze siano diverse a seconda della modalità prescelta dal contribuente per la presentazione della dichiarazione, dall’ultima scadenza prevista dalle leggi tributarie. Sez. 3, n. 48304 del 20/09/2016 - dep. 16/11/2016, Gioia, Rv. 26857601 . Il termine del comma 2, dell’art. 5, d.lgs. n. 74 del 2000 deve ritenersi operativo solo se la dichiarazione sia effettivamente presentata in ritardo di 90 giorni, infatti la norma prevede che non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto . Se la dichiarazione non è presentata anche dopo 90 giorni la stessa è quindi omessa. Infatti Il termine dilatorio di giorni novanta, concesso al contribuente per presentare la dichiarazione dei redditi successivamente alla scadenza del termine ordinario art. 5, comma secondo, D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74 , non si configura quale elemento di una causa di non punibilità, ma costituisce un termine ulteriore per adempiere all’obbligo dichiarativo Sez. 3, n. 43695 del 10/11/2011 - dep. 25/11/2011, Bacio Terracina Coscia, Rv. 25132801 . Può quindi affermarsi il seguente principio di diritto Il termine dilatorio di giorni novanta, concesso al contribuente per presentare la dichiarazione dei redditi successivamente alla scadenza del termine ordinario art. 5, comma secondo, D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74 , non si configura quale elemento di una causa di non punibilità, ma costituisce un termine ulteriore per adempiere all’obbligo dichiarativo, e per individuare il momento consumativo, ma non scrimina chi alla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione era tenuto a presentare la dichiarazione, eventualmente anche in concorso con il nuovo obbligato nei 90 giorni di proroga nel caso di specie il rappresentante della società si era dimesso appena dopo la scadenza del termine per presentare la dichiarazione . 4. L’ulteriore motivo risulta estremamente generico, perché lo stesso ricorrente lo ritiene marginalmente rilevante ai fini del decidere , e perché ripropone lo stesso motivo di appello senza critiche specifiche alla decisione impugnata, che sul punto ha ampiamente motivato, senza contraddizione e senza manifeste illogicità, anche in relazione al tipo di giudizio, abbreviato. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di Euro 2.000,00, e delle spese del procedimento, ex art. 616 cod. proc. pen P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2.000,00 in favore della Cassa delle ammende.