È inammissibile il ricorso in Cassazione proposto dall’avvocato non iscritto all’albo speciale

Il ricorso per cassazione proposto dall'avvocato non cassazionista, ancorché risultante iscritto nell’albo speciale della Corte di Cassazione al momento della sua discussione, è inammissibile.

Lo ha stabilito la Suprema Corte con sentenza n. 19203/17 depositata il 21 aprile. Avvocato non cassazionista, inammissibilità del ricorso. Relativamente al ricorso proposto dall’imputato in cui si deducono l’eccessività della pena e il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena, la Corte di Cassazione afferma l’inammissibilità dello stesso. Tale inammissibilità si fonda sul fatto che l’atto di impugnazione risulta presentato e sottoscritto dal solo difensore d’ufficio del Foro della città di Fermo. In particolare, tale difensore risulta sì iscritto nell’albo speciale della Corte di Cassazione ma a partire da una data successiva a quella di presentazione del ricorso. Gli Ermellini, a tal proposito, ribadiscono il principio di diritto secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione proposto da avvocato non cassazionista, ancorché risultante iscritto nell’albo speciale della Corte di Cassazione al momento della sua discussione . Nella fattiapecie, l’attuale iscrizione nell’albo speciale non assume rilievo ai fini della sussistenza della legittimazione al momento della proposizione dell’impugnazione. Pertanto, la Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 15 marzo – 21 aprile, n. 19203 Presidente Amoresano – Relatore Ramacci Ritenuto in fatto 1. Il Tribunale di Fermo, con sentenza del 16/5/2014 ha affermato la responsabilità penale di M.A.I. per il reato di cui agli artt. 81 cod. pen. e 18-bis, comma 2 d.lgs. 66/2003 acc. in omissis . Avverso detta sentenza ha proposto appello l’imputato, convertito in ricorso per cassazione, deducendo l’erronea interpretazione delle risultanze processuali, contestando l’eccessività della pena, il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena. 2. Il procedimento, all’esito dell’esame preliminare, veniva assegnato alla Settima Sezione Penale di questa Corte, rilevando la manifesta infondatezza del ricorso. Con ordinanza del 9/10/2015 il procedimento veniva restituito alla Terza Sezione Penale escludendo la manifesta infondatezza del motivo di impugnazione relativo al diniego del beneficio della sospensione condizionale della pena. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile. Occorre preliminarmente rilevare che l’atto di impugnazione risulta presentato e sottoscritto dal solo difensore di ufficio, Avv. Arnaldo Salvatori del Foro di Fermo. Il suddetto difensore risulta iscritto nell’albo speciale della Corte di Cassazione a far data dal 12 dicembre 2014, quindi in data successiva a quella di presentazione dell’atto di impugnazione, che reca la data del 28 giugno 2014 e risulta depositato, secondo l’annotazione in calce alla sentenza, il successivo 30 giugno 2014. 2. Deve ricordarsi, a tale proposito, che la sottoscrizione dei motivi di impugnazione da parte di difensore non iscritto nell’albo speciale determina, ai sensi dell’art. 613 cod. proc. pen., l’inammissibilità del ricorso per cassazione Sez. 3, n. 48492 del 13/11/2013, Scolaro, Rv. 258000 Sez. 5, n. 23697 del 29/4/2003, Gentile, Rv. 224549 Sez. 3, n. 2233 del 14/7/1998, Allegretti G., Rv. 211855 . L’attuale iscrizione nell’Albo non assume, peraltro, rilievo, dovendosi avere riguardo alla sussistenza della legittimazione al momento della proposizione dell’impugnazione Sez. 6, n. 9785 del 19/6/1992, Malvezzi, Rv. 191998. V. anche Sez. 3, n. 12995 del 5/3/2015, Pelle, non massimata Sez. 1, n. 33272 del 27/6/2013, Mana, Rv. 256998 Sez. 4, n. 21552 del 2/4/2007, p.o. in proc. Bragato, Rv. 236729 Sez. 3, n. 1436 del 17/01/1995, Larotondo, Rv. 200355 . 3. Va conseguentemente ribadito il principio secondo il quale è inammissibile il ricorso per cassazione proposto da avvocato non cassazionista, ancorché risultante iscritto nell’albo speciale della corte di cassazione al momento della sua discussione. 4. Il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile e alla declaratoria di inammissibilità consegue l’onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata, di Euro 2.000,00. L’inammissibilità del ricorso per cassazione per manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e, pertanto, preclude la possibilità di dichiarare le cause di non punibilità di cui all’art. 129 cod. proc. pen., ivi compresa la prescrizione intervenuta nelle more del procedimento di legittimità cfr., da ultimo, Sez. 2, n. 28848 del 8/5/2013, Ciaffoni, Rv. 256463 . P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 2.000,00 duemila in favore della Cassa delle ammende.