Una sola norma penale violata e più ipotetici decorsi causali alternativi: può esserci condanna

Pur quando è dubbia la reale dinamica del fatto di reato ad esempio in caso di sinistri stradali , non risulterebbe superata la correlazione tra accusa e sentenza di condanna ex art. 521 c.p.p C’è un limite non è possibile condannare quando i decorsi causali alternativi conducono alla prospettazione di reati distinti.

Così la Cassazione, Quarta Sezione Penale, n. 19028/2017, depositata il 20 aprile. Dubbi di eziologia del fatto che le consulenze tecniche disposte non avevano risolto. Più ombre su una condanna per omicidio colposo ex art. 589 c.p. con violazione delle norme sulla precedenza veicolare ex art. 145, codice della strada. La consulenza tecnica d’ufficio non aveva consentito di appurare l’esatta dinamica del fatto di reato – in particolare, i tempi di immissione dell’imputato sulla strada principale, poi a ridosso del malcapitato guidatore poi deceduto. I giudici d’appello avevano preso atto delle impossibilità di esatta ricostruzione eziologica del fatto di reato ritenendo i prospettati decorsi causali alternativi in pari modo conducenti ad un giudizio di colpevolezza dell’imputato. Questi ricorre, deducendo la violazione del principio di correlazione fra accusa e sentenza ex art. 521 c.p.p. – l’alternatività dei decorsi causali ipotizzati avrebbe impedito alla difesa di poter compiutamente argomentare a discarico dell’imputato – e la violazione dell’art. 533 c.p.p. che consente la condanna dell’imputato al di là di ogni ragionevole dubbio”– si deve intendere, per la difesa dell’imputato sullo specifico ed unico decorso causale individuato del fatto di reato in contestazione -. La premessa. Le strettoie dell’art. 521 c.p.p., oltre il dato statico e cristallizzato dell’imputazione. Il principio di correlazione fra accusa e sentenza non va inteso in senso formale. Occorre che la difesa abbia avuto la possibilità di prendere cognizione e di argomentare in ordine ad ogni elemento interno alla contestazione penale ed altresì emerso nei lavori processuali e dibattimentali, che abbia costituito fondamento della decisione giudiziale. Nei reati colposi il quadro da circostanziare è più complesso. Occorre individuare il fatto di reato, il comportamento colpevole dell’imputato e la regola cautelare violata che se rispettata, nel caso di contestazioni di reati omissivi impropri colposi, avrebbe evitato l’evento di reato. Lo scivolamento fra i distinti piani di indagini giudiziale consente il costituirsi di una c.d. contestazione mobile, in cui all’elemento formale della imputazione penale s’aggiungono le narrazioni processuali emerse nel proscenio processuale, sulle quali la difesa deve aver avuto la possibilità di argomentare. La giurisprudenza comunitaria ha invece coniato la terminologia di sviluppo prevedibile dell’imputazione , ad evidenziare che il perimetro della contestazione penale – nei cui confronti l’imputato deve potersi difendere - si estende oltre al dato formale e cristallizzato dell’imputazione. Quanto sopra premesso, quando la difesa ha avuto possibilità di difesa, non sussiste violazione del dettato ex art. 521 c.p.p Quando il decorso causale alternativo non impedisce la condanna. Tale è il punto focale della pronuncia in commento. La condanna può costituire l’esito della prospettazione di decorsi causali alternativi, purché entrambi conducano alla contestazione del medesimo fatto di reato – nel caso l’omicidio colposo - ed escludano fattori eziologici indipendenti dalla volontà dell’imputato ex art. 41, comma 2, c.p Qualche buco” nella concatenazione causale, quando non incidente sull’ossatura del decorso causale, non esclude la condanna. Altro è il caso in cui i decorsi causali alternativi conducano alla prospettazione di reati distinti – ad esempio, per i reati contro la pubblica amministrazione corruzione, concussione o nuova induzione indebita -. In tal caso sussiste il ragionevole dubbio ex art. 533 c.p.p. impeditivo di una pronuncia di condanna.

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 1 dicembre 2016 – 20 aprile 2017, n. 19028 Presidente Bianchi – Relatore Dovere Ritenuto in fatto 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello di Firenze ha parzialmente riformato la pronuncia del Tribunale di Arezzo con la quale C.M. era stato giudicato responsabile di aver cagionato per colpa la morte di A.G. e condannato alla pena ritenuta equa nonché al risarcimento dei danni in favore della parte civile. Il giudice di secondo grado, infatti, ha ritenuto che l’evento fosse stato determinato anche dalla condotta della vittima, quantificando nel 50% la misura del contributo causale della stessa, ed ha pertanto ridotto la pena inflitta al C. , previo giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche sull’aggravante contestata. 2. La ricostruzione dell’accaduto operata dai giudici di merito è stata concorde. Il omissis il motociclo condotto dall’A. impattava da tergo quello condotto dal C. lungo la SR e per effetto della collisione l’A. subiva lesioni personali che lo conducevano a morte. Parimenti concorde nelle pronunce di merito è il giudizio della impossibilità di risolvere l’alternativa identificazione delle cause della collisione sulla scorta dei materiali probatori disponibili secondo una prima ricostruzione, il C. si era immesso sulla strada regionale provenendo da una stradina laterale a destra e l’aveva attraversata per raggiungere una stradina laterale posta a sinistra, senza dare la prescritta precedenza all’A. per una seconda ricostruzione, il C. si era immesso sulla strada regionale, si era portato nei pressi della linea di mezzeria per svoltare a sinistra ed aveva intrapreso la manovra di svolta omettendo di assicurarsi di compiere tale manovra senza creare pericoli per altri utenti della strada. Tanto però non ha precluso le pronunce di condanna, ravvisandosi in ognuna delle due ricostruzioni un comportamento colposo del C. , eziologicamente rilevante nella produzione dell’evento illecito. 3. Avverso tale decisione ricorre per cassazione l’imputato a mezzo del difensore di fiducia, avv. Fernanda Cherubini. 3.1. Con un primo motivo deduce violazione di legge in relazione agli artt. 530, 521, 522, co. 1 cod. proc. pen. e all’art. 6 CEDU. Rileva l’esponente che accogliendo indifferentemente due diverse modalità di realizzazione del fatto storico, da un canto non è consentito alla difesa di poter argomentare e controbattere puntualmente agli addebiti mossi e, dall’altro, che tale situazione di incertezza avrebbe dovuto condurre ad un’assoluzione ai sensi dell’art. 530 cod. proc. pen. sussistendo un più che ragionevole dubbio circa la responsabilità dell’imputato ovvero risultando la prova insufficiente e contraddittoria. Inoltre le due ricostruzioni alternative differiscono tra di loro per aspetti decisivi quali le concrete circostanze di fatto, sicché la difesa non può vagliarne la coerenza con i dati oggettivi offerti dai rilevamenti effettuati, ed è posta di fronte a differenti norme, la cui violazione può fondare la colpa specifica segnatamente l’art. 154 Cod. str., ove l’attraversamento sia avvenuto tenendo regolarmente la destra per alcuni metri addirittura 15 o 20 metri o l’art. 145 Cod. str., nel caso si ritenesse che l’imputato abbia tagliato la strada asfaltata portandosi subito verso la sinistra della propria corsia di marcia, già diretto verso la strada secondaria . Dal che deriva, per l’esponente, la violazione del diritto dell’imputato ad una informazione precisa e completa delle accuse, come inteso dalla giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell’uomo sentenza Drassich/Italia . 3.2. Con un secondo motivo si lamenta ancora la violazione dell’art. 522 cod. proc. pen. e dell’art. 6 CEDU nonché il vizio motivazionale derivante dal fatto che la imputazione sortita dal primo grado ascrive al C. la violazione dell’art. 145 Cod. str. per aver intrapreso la svolta a sinistra senza dare la precedenza ai veicoli che procedevano sulla strada regionale per l’esponente si tratta di imputazione generica, contraddittoria ed illogica perché l’art. 145 Cod. str. presuppone l’approssimarsi ad una intersezione ed è compatibile solo con l’ipotesi dell’immediato attraversamento. Di qui la ritenuta violazione del diritto dell’imputato ad un’informazione precisa e completa in ordine alle accuse rivoltegli. 3.3. Con un terzo motivo si lamenta vizio motivazionale e violazione dell’art. 530 cod. proc. pen Rileva l’esponente che nella sentenza impugnata si afferma in un passo che l’unica ricostruzione compatibile con i rilievi oggettivi, compresi i punti di impatto tra i due veicoli, individuati dai Carabinieri e dai consulenti nella corona della ruota posteriore del C. ed anche compatibile con l’affermazione dell’imputato stesso di essersi immesso sulla strada provinciale provenendo da una stradina sterrata sulla sua destra e di avere poi iniziato la svolta a sinistra verso un’altra stradina analoga, venendo in qual momento colpito da tergo dall’A. , è quella sopra indicata . e subito dopo che in assenza di elementi di prova certi e decisivi, non possono ritenersi accertate le modalità con cui il C. ha compiuto tale manovra, e cioè se egli, come ha detto, si è immesso sulla strada asfaltata tenendo regolarmente la destra per alcuni metri addirittura 15 o 20 metri e poi, previa segnalazione con il braccio, ha svoltato verso sinistra, oppure se egli ha tagliato la strada asfaltata portandosi subito verso la sinistra della propria corsia di marcia, già diretto verso la strada secondaria . Poiché si afferma al contempo che l’unica ricostruzione compatibile con i rilievi dei carabinieri, con le conclusioni dei periti e con le affermazioni dell’imputato è quella che contempla la svolta a sinistra del C. e poi si afferma che non vi sono prove attendibili in merito alle modalità con le quali il C. ha compiuto l’attraversamento della strada, la sentenza è manifestamente illogica. 3.4. Con un quarto motivo si deduce violazione dell’art. 43 cod. pen. in relazione all’art. 589 cod. pen., dell’art. 530 cod. proc. pen. e vizio motivazionale. La sentenza impugnata ha trascurato diversi elementi emergenti dagli atti processuali e risulta in contraddizione con alcuni di essi. L’esponente contesta il giudizio di inattendibilità del teste M. , ritenendo plausibile sul piano logico la narrazione da questi fatta, assumendo che essa è confortata dalle dichiarazioni della teste B. e non contrasta con le dichiarazioni del teste Bi. . La Corte di Appello non ha poi preso in considerazione la dichiarazione del teste R. , concernente le condizioni di visibilità nelle quali si era trovato l’A. al momento del sinistro esse spiegano perché questi non si accorse del C. . Per altro profilo, l’esponente assume che non poteva essere richiesto al C. di continuare a controllare la strada una volta iniziata la manovra di svolta a sinistra. 3.5. Con un quinto motivo si deduce l’errata applicazione dell’art. 41 cod. pen. per essere stata riconosciuta una colpa dell’imputato pari al 50%. 3.6. Con un sesto motivo si censura che, in connessione alla riduzione della percentuale di colpa dell’imputato e della riduzione delle pene, non si sia ridotta anche la misura della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida. Considerato in diritto 4. Il ricorso è infondato, nei termini di seguito precisati. 4.1. Il primo motivo, pur evocando una manifesta illogicità della motivazione, risulta incentrato sulla pretesa violazione del principio di corrispondenza tra imputazione e sentenza nonché sulla ritenuta imprecisione dell’imputazione. Nella giurisprudenza di legittimità è del tutto consolidata una interpretazione teleologica del principio di correlazione tra accusa e sentenza art. 521 cod. proc. pen. , per la quale questo non impone una conformità formale tra i termini in comparazione ma implica la necessità che il diritto di difesa dell’imputato abbia avuto modo di dispiegarsi effettivamente, risultando quindi preclusi dal divieto di immutazione quegli interventi sull’addebito che gli attribuiscano contenuti in ordine ai quali le parti - e in particolare l’imputato - non abbiano avuto modo di dare vita al contraddittorio, anche solo dialettico. Sia pure a mero titolo di esempio può citarsi la massima per la quale ai fini della valutazione di corrispondenza tra pronuncia e contestazione di cui all’art. 521 cod. proc. pen. deve tenersi conto non solo del fatto descritto in imputazione, ma anche di tutte le ulteriori risultanze probatorie portate a conoscenza dell’imputato e che hanno formato oggetto di sostanziale contestazione, sicché questi abbia avuto modo di esercitare le sue difese sul materiale probatorio posto a fondamento della decisione Sez. 6, n. 47527 del 13/11/2013 - dep. 29/11/2013, Di Guglielmi e altro, Rv. 257278 . Nella specifica materia dei reati colposi la concreta applicazione delle indicazioni giurisprudenziali incorre in alcune peculiari difficoltà, derivanti dal fatto che la condotta colposa - in specie omissiva e massimamente se commissiva mediante omissione - può essere identificata solo attraverso la integrazione del dato fattuale e di quello normativo, con un continuo trascorrere dal primo al secondo e viceversa. Mentre nei reati dolosi - in specie commissivi la condotta tipica risulta identificabile per la sua corrispondenza alla descrizione fattane dalla fattispecie incriminatrice reati di pura condotta o per la sua valenza eziologica reati di evento , nei reati omissivi impropri colposi la condotta tipica può essere individuata solo a patto di identificare la norma dalla quale scaturisce l’obbligo di facere e la regola cautelare che avrebbe dovuto essere osservata. Quest’ultima, in particolare, può rinvenirsi in leggi, ordini e discipline colpa specifica , oppure in regole sociali generalmente osservate o prodotte da giudizi di prevedibilità ed evitabilità colpa generica . Com’è evidente, l’una e l’altra operazione sono fortemente tributarie della precisa identificazione del quadro fattuale determinatosi e nel quale si è trovato inserito l’agente/omittente tanto che una modifica anche marginale dello scenario fattuale può importare lo stravolgimento del quadro nomologico da considerare. Di qui il ricorrente richiamo da parte della giurisprudenza di legittimità alla necessità di tener conto della complessiva condotta addebitata come colposa e di quanto è emerso dagli atti processuali ove risulti corrispondenza tra tali termini, al giudice è consentito di aggiungere agli elementi di fatto contestati altri estremi di comportamento colposo o di specificazione della colpa, perché sostanzialmente non sottratti al concreto esercizio del diritto di difesa ex multis, Sez. 4, n. 51516 del 21/06/2013 - dep. 20/12/2013, Miniscalco e altro, Rv. 257902 . L’accento posto sul concreto svolgimento del giudizio marginalizza - nella ricerca di criteri guida nella verifica del rispetto del principio di correlazione - un approccio fondato sulla tipologia dell’intervento dispiegato dal giudice ad esempio, quello che si rifà alla presenza di una contestazione di colpa generica per affermare l’ammissibilità di una dichiarazione di responsabilità a titolo di colpa specifica . Si può aggiungere che la centralità della proiezione teleologica del principio in parola conduce a ritenere che, ai fini della verifica del suo rispetto, è decisivo che la ricostruzione fatta propria dal giudice sia annoverabile tra le solitamente molteplici narrazioni emerse sul proscenio processuale ferma restando l’estraneità al tema in esame della qualificazione giuridica del fatto . Una simile ricostruzione del principio di correlazione è del tutto coerente con la giurisprudenza della Corte edu, che ricava dal combinato disposto dell’art. 6, paragrafi 1 e 3, lett. a e b della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo il diritto dell’imputato ad essere informato in modo dettagliato della natura dell’accusa nei suoi confronti, nonché quello di disporre del tempo e dei mezzi necessari a preparare la propria difesa Corte edu, 11.12.2007, Drassich c. Italia . Infatti, secondo la giurisprudenza della Corte di Strasburgo la violazione di quel diritto non è integrata in ogni caso di modifica dell’accusa, compresa la qualificazione giuridica attribuita in origine al fatto, ma solo ove tali modifiche non siano prevedibili per l’imputato da ultimo sul tema, pur sotto diversa angolazione, Corte edu, 14.4.2015, Contrada c. Italia . Può quindi formularsi il seguente principio di diritto non viola il principio di correlazione, assunto quale espressione del giusto processo, anche come delineato dall’art. 6 CEDU, nell’interpretazione datane dalla Corte Europea dei diritti dell’uomo, la sentenza che afferma la responsabilità per reato commissivo colposo sulla base di una irrisolta alternativa condotta colposa, comunque efficiente, quando l’imputato sia stato in condizione di far valere le proprie ragioni in merito ad entrambe le ipotesi . 4.2. Come si è già scritto, nel caso che occupa, già il giudizio di primo grado ha avuto ad oggetto la verifica delle due ipotesi ricostruttive della dinamica del sinistro e non vi è alcun dubbio, già nella prospettazione del ricorrente medesimo, in ordine alla corrispondenza tra quanto oggetto dell’istruttoria dibattimentale e quanto ritenuto dal giudice. L’imputazione faceva riferimento alla violazione dell’art. 145 Cod. str., per aver il C. omesso di fornire la precedenza al veicolo dell’A. nel corso del giudizio di primo grado era stata indagata l’esatta dinamica del sinistro, ed era emersa la possibile alternativa tra immissione sull’arteria principale senza osservare l’altrui diritto di precedenza e esecuzione di una manovra di svolta a sinistra senza assicurarsi che la medesima non risultasse pericolosa per gli altri utenti della strada. Risultando dettagliatamente descritte le condotte motivo di rimprovero non appare rilevante che sia stata indicata l’una o l’altra norma di legge per significare la natura trasgressiva di quelle condotte. Va quindi escluso che sia ravvisabile nella specie un qualche difetto informativo a riguardo delle accuse mosse al C. , che vi sia stata una violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza di condanna e che l’imputato non sia stato posto nelle condizioni di esercitare i diritti di difesa. Essendo note all’imputato le diverse ipotizzate modalità di causazione dell’evento, egli ha potuto svolgere le proprie difese senza pregiudizio alcuno ed infatti la critica avanzata dall’esponente è puramente astratta, non individuando specifici profili di pregiudizio dei diritti di difesa , sia pure con il maggior aggravio derivante dalla necessità di fronteggiare due prospettazioni accusatorie. Ponendo poi attenzione alle ricadute di tale persistente duplicità sulla tenuta logica della decisione, è agevole rilevare che il principio della ammissibilità di una condanna solo ove la responsabilità dell’imputato possa essere affermata oltre ogni ragionevole dubbio evoca l’esistenza di ragionevoli alternative conducenti alla negazione della responsabilità non al caso, come quello qui in esame, nel quale tutte le ricostruzioni sostengano la condanna. Riposa anche su tale considerazione il principio espresso da questa Corte, allorquando ha affermato che la dipendenza di un evento da una determinata condotta deve essere affermata anche quando le prove raccolte non chiariscano ogni passaggio della concatenazione causale e possano essere configurate sequenze alternative di produzione dell’evento, purché ciascuna tra esse sia riconducibile all’agente e possa essere esclusa l’incidenza di meccanismi eziologici indipendenti Sez. 4, n. 22147 del 11/02/2016, dep. 26/05/2016, Morini, Rv. 266858 . 4.3. Per completezza appare opportuno rammentare che la giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente affrontato la diversa - ma contigua - questione della ammissibilità di una contestazione alternativa con il decreto che dispone il giudizio univocamente ammessa da questa Corte si veda tra le ultime, Sez. 5, n. 51252 del 11/11/2014 - dep. 10/12/2014, Saccomani e altro, Rv. 262121 , assumendo che la prospettazione di più ipotesi ricostruttive è funzionale al migliore esercizio del diritto di difesa. In alcune, più risalenti decisioni, il principio risulta completato da una puntualizzazione che in questa sede rileva in modo peculiare si sostiene, infatti, che in tal caso quella alternativa troverà all’esito del dibattimento la risoluzione della questione attraverso la successiva riduzione dell’imputazione originaria, secondo lo schema previsto dall’art. 521 c.p.p. Sez. 5, n. 6018 del 23/01/1997 - dep. 21/06/1997, Montanelli ed altri, Rv. 208084 Sez. 3, n. 7623 del 22/05/1998 - dep. 01/07/1998, Regis L, Rv. 211430 Sez. 1, n. 10795 del 25/06/1999 - dep. 22/09/1999, Gusinu e altri, Rv. 214107 . Sulla scorta di tale specificazione si è annullata una sentenza di condanna che, a fronte di fatti contestati come di concussione e di omissione in atti di ufficio, riqualificava il fatto di concussione come corruzione ex art. 319 c.p. pur nella riconosciuta impossibilità di stabilire con esattezza la vicenda storica e formulando tre ipotesi alternative corruzione o rifiuto atti d’ufficio, concussione, concussione e rifiuto atti d’ufficio , fra le quali era stata scelta quella considerata più favorevole al prevenuto. Secondo questa Corte, tale modo di procedere si colloca palesemente fuori dei meccanismi disciplinati nel capo 4 del Titolo 2 del codice di rito ed è radicalmente contrario al principio di cui al primo periodo di cui all’art. 533 c.p.p., comma 1, che consente la pronuncia di condanna solo se la colpevolezza dell’imputato risulti al di là di ogni ragionevole dubbio situazione che, per stessa ammissione del giudice di merito, non si è verificata nel caso di specie . Richiamandosi il principio evocato anche in questa sede, si è assunto che non si pone in discussione che l’alternatività deve essere sciolta in sede di decisione mentre nel caso all’esame a fronte di una contestazione definita, si è invece pervenuti a una inammissibile declaratoria di responsabilità sulla base di ipotesi fattuali alternative e, come tali, connotate ciascuna da oggettiva incertezza, fra le quali si è ritenuto di poter scegliere la più favorevole al prevenuto, anziché concludere doverosamente per una pronuncia assolutoria Sez. 6, n. 3550 del 27/01/2012 - dep. 30/01/2012, Rollo, Rv. 251654 . Il descritto precedente va doverosamente rammentato ma non costituisce termine di riferimento per la corretta definizione del tema posto dalla vicenda qui in esame. La sentenza della Corte di Appello di Firenze non giustappone condotte che valgono ad integrare reati diversi piuttosto individua due diverse ipotetiche condotte colpose, ciascuna delle quali vale ad integrare il reato di omicidio colposo. L’incertezza, quindi, non attiene alla identificazione dell’illecito e pertanto al corredo di effetti che all’uno o all’altro si accompagna ma alla specifica condotta trasgressiva avente efficienza causale l’alternativa non è tra condotta lecita e condotta illecita ma tra due condotte parimenti illecite. 4.4. Quanto al secondo motivo di ricorso, il ricorrente appare confondere i requisiti di completezza dell’accusa necessari a garantire il diritto di difesa con il tema della sua fondatezza. Infatti, nel ricorso si sostiene la non pertinenza al caso dell’art. 145 Cod. str., che si applicherebbe solo nell’ipotesi di immediato attraversamento di un’intersezione. Quand’anche così fosse non ne risulterebbe una violazione del principio di correlazione. 4.5. Il terzo motivo è manifestamente infondato il ricorrente giustappone due passi della motivazione ritenendo di rinvenire tra essi un rapporto di contraddizione. Ma, per vero, nel primo la Corte di Appello richiama quanto ritenuto dal Tribunale, mentre nel secondo esplicita la propria valutazione. 4.6. Parimenti inammissibile è il motivo concernente la motivazione in ordine alla attendibilità dei testi. La censura elevata dal ricorrente, infatti, si concreta in una valutazione alternativa della prova, giustapposta a quella del giudice come tale non individua un vizio del ragionamento ed è quindi inammissibile perché non consentita in sede di legittimità. Giova rammentare che compito di questa Corte non è quello di ripetere l’esperienza conoscitiva del Giudice di merito, bensì quello di verificare se il ricorrente sia riuscito a dimostrare, in questa sede di legittimità, l’incompiutezza strutturale della motivazione della Corte di merito incompiutezza che derivi dalla presenza di argomenti viziati da evidenti errori di applicazione delle regole della logica, o fondati su dati contrastanti con il senso della realtà degli appartenenti alla collettività, o connotati da vistose e insormontabili incongruenze tra loro ovvero dal non aver il decidente tenuto presente fatti decisivi, di rilievo dirompente dell’equilibrio della decisione impugnata, oppure dall’aver assunto dati inconciliabili con atti del processo , specificamente indicati dal ricorrente e che siano dotati autonomamente di forza esplicativa o dimostrativa tale che la loro rappresentazione disarticoli l’intero ragionamento svolto, determinando al suo interno radicali incompatibilità cosi da vanificare o da rendere manifestamente incongrua la motivazione Cass. Sez. 2, n. 13994 del 23/03/2006, P.M. in proc. Napoli, Rv. 233460 Cass. Sez. 1, n. 20370 del 20/04/2006, Simonetti ed altri, Rv. 233778 Cass. Sez. 2, n. 19584 del 05/05/2006, Capri ed altri, Rv. 233775 Cass. Sez. 6, n. 38698 del 26/09/2006, imp. Moschetti ed altri, Rv. 234989 . 4.7. Il motivo concernente la quantificazione del concorso di colpa della vittima è inammissibile siccome meramente assertivo e generico. 4.8. L’ultimo motivo è manifestamente infondato perché postula una inesistente relazione di proporzione diretta tra pena principale e sanzione amministrativa accessoria, le quali rispondono a funzioni e criteri commisurative non coincidenti. Come precisato dalle S.U., sia pure con riferimento alla sentenza di patteggiamento ma ciò non appare limitare la portata del principio , il giudice, nel determinare la durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, deve far riferimento alla gravità della violazione commessa, all’entità del danno apportato ed al pericolo che l’ulteriore circolazione potrebbe cagionare, secondo i criteri fissati in via generale dal secondo comma dell’art. 218 del codice della strada, e cioè deve avvalersi del criterio predeterminato in generale per l’autorità amministrativa prefetto che disponga la sospensione della patente Sez. U, n. 8488 del 27/05/1998, dep. 21/07/1998, Bosio, Rv. 210982 . 5. Da quanto sin qui esposto deriva che il ricorso deve essere rigettato ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.