L’omessa notifica del decreto di citazione all’avvocato rende nullo l’intero giudizio d’appello

L’omessa notificazione dell’avviso di dibattimento al difensore di fiducia dell’imputato determina nullità di ordine generale insanabile. Non rileva, in tal senso, che la notifica sia stata eseguita al precedente difensore fiduciario revocato.

Lo ha deciso la Suprema Corte con sentenza n. 1885/17 depositata il 18 aprile. Il caso. La Corte d’appello di Palermo confermava la sentenza del Tribunale con cui l’imputato veniva condannato all’arresto e all’ammenda in ordine al reato di guida in stato d’ebbrezza. L’imputato ricorre per cassazione lamentando l’omessa notifica del decreto di citazione in appello al suo difensore di fiducia e, pertanto, deduce la nullità assoluta del procedimento di gravame. L’omessa notifica al difensore di fiducia. Gli Ermellini ritengono che il motivo sollevato dal ricorrente sia fondato. Il Collegio ribadisce, infatti, che l’omessa notificazione dell’avviso di dibattimento al difensore di fiducia dell’imputato determina nullità di ordine generale insanabile, a nulla rilevando che la notifica sia stata eseguita al precedente difensore fiduciario revocato . Diversamente, l’imputato verrebbe privato dal diritto di affidare la propria difesa alla persona che riscuote la sua fiducia. Inoltre, il difensore non avrebbe la possibilità di prepararsi adeguatamente nel termine stabilito per la comparizione. La mancanza di difesa tecnica si realizza non solo nel caso estremo in cui il dibattimento si svolga in assenza di qualunque difensore ma anche nel caso in cui il difensore di fiducia non presente, perché non avvisato, venga sostituito dal precedente difensore fiduciario revocato . Tale fatto non pone rimedio alla lesione del diritto dell’imputato di essere assistito dal suo difensore in tutti i casi in cui l’assistenza tecnica è obbligatoria. La Corte accoglie il ricorso e annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello.

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 23 marzo – 18 aprile 2017, n. 18785 Presidente Blaiotta – Relatore Tanga Ritenuto in fatto 1. Con sentenza n. 4144/2016 del giorno 27/09/2016, la Corte di Appello di Palermo confermava la sentenza n. 1548/14 del Tribunale di Trapani con la quale Q.A. era stato condannato alla pena di mesi sette di arresto ed Euro 3.000,00 di ammenda in relazione al reato di cui all’articolo 186, commi 2, lett. c , e 2- sexies D.Lgs. 285/92. 2. Avverso tale sentenza d’appello, propone ricorso per cassazione Q.A. , a mezzo del proprio difensore, lamentando in sintesi giusta il disposto di cui all’articolo 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. I violazione di legge in relazione all’articolo 601 c.p.p., per mancata notifica al difensore del decreto di citazione. Deduce che il procedimento di gravame è affetto da nullità assoluta, atteso che non risulta essere mai stato notificato al difensore di fiducia il decreto di citazione in appello. Sostiene che l’imputato in data 31/03/2015, provvedeva a nominare nuovo difensore, con revoca del precedente l’atto di nomina veniva depositato in data 08/04/2015, presso la Cancelleria Penale del Tribunale di Trapani mentre l’avviso dell’udienza di appello è stato notificato al precedente difensore, il quale, peraltro, non aveva più nessun potere di rappresentanza dell’imputato II violazione di legge in relazione al mancato avvertimento al conducente del veicolo, da sottoporre ad esame alcolimetro, della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia. Considerato in diritto 3.3. Il ricorso è fondato nei limiti e termini di cui appresso. 4. Il ricorrente, con il motivo sub I , deduce l’ipotesi di nullità dell’intero giudizio di appello e quindi della sentenza impugnata in ragione della omessa notifica dell’avviso del decreto di citazione a giudizio al difensore di fiducia dell’imputato avv. Agatino Scaringi del Foro di Trapani . 5. Sul punto la giurisprudenza di questa Corte regolatrice ha affermato, in maniera costante, che la omessa notificazione dell’avviso di dibattimento nella specie per il giudizio di appello al difensore di fiducia dell’imputato determina nullità di ordine generale insanabile a nulla rilevando che la notifica sia stata eseguita al precedente difensore fiduciario revocato, non potendo l’imputato essere privato dal diritto di affidare la propria difesa alla persona che riscuota la sua fiducia v. sez. 3, 14/01/2009, Rv 242530 e che abbia avuto la possibilità di prepararsi adeguatamente nel termine stabilito per la comparizione v. sez. 4, 06/12/2013, Rv 258615 , laddove la mancanza di difesa tecnica, sanzionata dall’articolo 179 comma primo c.p.p., si realizza non solo nel caso estremo in cui il dibattimento si svolga in assenza di qualunque difensore, ma anche nel caso in cui il difensore di fiducia non presente, perché non avvisato, venga sostituito dal precedente difensore fiduciario revocato in quanto ciò non pone rimedio alla lesione del diritto dell’imputato di essere assistito, nei casi in cui l’assistenza tecnica è obbligatoria, dal suo difensore cfr. Sez. Un. 26/03/2015 Maritan, Rv. 263598 sez. 1, 28/03/2014, Zambon Rv 259614 . 6. La sentenza impugnata va, assorbito ogni altro motivo, conseguentemente annullata per i profili di nullità sopra evidenziati e tempestivamente eccepiti, con rinvio alla Corte di Appello di Palermo cfr. sez. 4, n. 23280 del 17/03/2016 . P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Appello di Palermo.