La sospensione della patente non può formare oggetto di accordo tra le parti nel patteggiamento

La sanzione amministrativa quale la sospensione della patente di guida deve essere irrogata anche quando vi sia applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 c.p.p

Così si è espressa la Corte di Cassazione con la sentenza n. 18810/17 depositata il 18 aprile. Il caso. Il GUP del Tribunale di Mantova applicava la sanzione concordata tra le parti ad un soggetto colpevole di omicidio colposo in stato d’ebbrezza, ma ometteva di irrogare la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida. Secondo il Procuratore della Repubblica presso la Corte d’appello di Brescia, il giudice, così facendo, aveva violato un’espressa disposizione normativa ex art. 222, commi 2 e 2- bis , d.lgs. n. 285/1992 e successive modifiche. Le sanzioni amministrative e il patteggiamento. La Corte di Cassazione ritiene fondato il ricorso. Secondo il Giudice di legittimità, infatti, il divieto dell’art. 445 c.p.p. è limitato alle pene accessorie e alle misure di sicurezza diverse dalla confisca. A nulla rileva il fatto che nella richiesta di patteggiamento non sia fatta menzione della sanzione amministrativa, giacché essa non può formare oggetto di accordo tra le parti, limitato alla pena, e consegue di diritto alla sollecitata pronuncia . Nel patteggiamento, anche se non si fa luogo all’affermazione della responsabilità dell’imputato, si procede comunque all’accertamento del reato, sia pure sui generis , essendo fondato sulla descrizione del fatto reato, nei suoi elementi, soggettivo ed oggettivo, contenuta nel capo di imputazione, e non contestata dalle parti nel formulare la richiesta, perché stimata rispondente al vero o, quanto meno, non contestabile . Pertanto viene disposto l’annullamento della sentenza con rinvio limitatamente al punto dell’omessa sospensione della patente di guida.

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 6 – 18 aprile 2017, numero 18810 Presidente Romis – Relatore Miccichè Ritenuto in fatto 1. Il Procuratore della Repubblica presso la Corte d’Appello di Brescia ricorre avverso la sentenza resa dal G.U.P. del Tribunale di Mantova che, nel definire ex articolo 444 cod. proc. penumero il processo a carico di G.R. per il reato di cui agli articolo 589, commi 1 e 2, c.p. applicando la sanzione concordata tra le parti, ometteva la irrogazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, così violando la espressa disposizione normativa di cui all’articolo 222, commi 2 e 2 bis , D.Lgs.numero 285/1992 e succ. modif 2. Il P.G. ha concluso per l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente al punto oggetto di censura. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato. 2. Con la sentenza di patteggiamento vanno infatti applicate le sanzioni amministrative accessorie, essendo il divieto eccezionale dell’articolo 445 cod. proc. penumero limitato alle pene accessorie ed alle misure di sicurezza diverse dalla confisca Sez. Unumero , 27 maggio-21 luglio 1998, numero 8488, Rv 201982, Bosio . 3. Ne consegue che con la sentenza ex articolo 444 c.p.p. deve essere disposta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida prevista dall’articolo 222 C.d.S. e ciò perfino se essa sia stata già disposta dal prefetto, posto che una volta stabilita dal giudice la durata della sospensione, da questa dovrà detrarsi il periodo di tempo eventualmente già scontato. Non rileva che nella richiesta di patteggiamento non sia stata fatta menzione della sanzione amministrativa, giacché essa non puo’ formare oggetto dell’accordo delle parti, limitato alla pena, e consegue di diritto alla sollecitata pronuncia. Né potrebbe opporsi che la sanzione amministrativa verrebbe applicata in difetto di accertamento del reato, in quanto nel patteggiamento, anche se non si fa luogo all’affermazione della responsabilità dell’imputato, si procede comunque all’accertamento del reato, sia pure sui generis, essendo fondato sulla descrizione del fatto reato, nei suoi elementi, soggettivo ed oggettivo, contenuta nel capo di imputazione, e non contestata dalle parti nel formulare la richiesta, perché stimata rispondente al vero o, quanto meno, non contestabile Sez. 4, 27.7.2005, numero 27931, Rv. 232015 Sez. 4, 8.10.2007, numero 36868, Rv. 237231 Sez. 6, 29.5.2008, numero 40591, Rv. 241359 . 4. Stante la violazione di legge in relazione al trattamento sanzionatorio, va disposto di conseguenza l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla omessa sospensione della patente di guida. P.Q.M. annulla la sentenza impugnata limitatamente alla mancata applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida e rinvia sul punto al Tribunale di Mantova.