Limiti all’applicabilità delle disposizioni sul processo in absentia

In tema di sospensione del processo per assenza dell’imputato, le disposizioni previste dalla l. n. 67/2014 non si applicano, in virtù del regime transitorio di cui all’art. 15-bis, ai processi in corso nei quali, nel momento in cui la predetta legge è entrata in vigore, era già stata emessa la sentenza di primo grado né a quelli ancora pendenti in primo grado in cui non era stato emesso il decreto di irreperibilità dell’imputato contumace.

Così si è espressa la Corte di Cassazione con la sentenza n. 18813/17 depositata il 18 aprile. La vicenda. La Corte d’appello di Venezia rigettava la richiesta di rinvio del processo formulata dal difensore d’ufficio dell’imputato al fine di consentire un nuovo tentativo di notifica a quest’ultimo personalmente e pervenire, in caso di impossibilità della notificazione, alla sospensione del processo ai sensi dell’art. 15- bis l. n. 67/2014, normativa ritenuta dalla Corte applicabile solo al giudizio di primo grado. Contestualmente i Giudici confermavano la sentenza di condanna impugnata. La difesa dell’imputato ricorre dunque in Cassazione evidenziando come la normativa invocata era applicabile anche ai procedimenti pendenti in appello a condizione che la dichiarazione di contumacia fosse preceduta dal decreto di irreperibilità, come accaduto proprio nel caso di specie. Orientamenti a confronto. Gli Ermellini evidenziano che dall’esegesi testuale dell’art. 15- bis l. n. 67/2014 introdotto dalla l. n. 118/2014 deve essere affermato che in tema di sospensione del processo per assenza dell’imputato le disposizioni ivi previste non si applicano, proprio in virtù del regime transitorio di cui all’art. 15- bis , ai processi in corso nei quali era già stata emessa la sentenza di primo grado nel momento in cui la l. n. 67/2014 è entrata in vigore, né a quelli ancora pendenti in primo grado in cui, nei confronti dell’imputato contumace, non era stato emesso il decreto di irreperibilità. Ne consegue dunque che le disposizioni sul processo in absentia di cui agli artt. 420- bis e quater c.p.p., novellate appunto dalla l. n. 67/2014, non possono trovare applicazione nei confronti dei processi già in corso e nei quali si sia ormai concluso il primo grado di giudizio Cass. nn. 27540/15, 44988/16 e 37756/15 . Innegabile però l’esistenza di un orientamento contrario che ammette l’applicabilità della disciplina sopravvenuta anche nei giudizi per i quali sia stata pronunciata la sentenza di primo grado ma per i quali non sia stata dichiarata l’irreperibilità dell’imputato, conclusione che risponde alla finalità di estendere le garanzie previste dalla l. n. 67 cit. Cass. nn. 28787/16 e 44177/15 . Un’interpretazione letterale. Pur dando atto dell’esistenza di tale contrasto interpretativo, la Corte condivide la prima ipotesi ermeneutica valorizzando in primo luogo il tenore testuale della norma. Ribadendo come le norme transitorie non ammettano interpretazioni estensive né analogiche, la Corte osserva che proprio il tenore letterale delle nuove norme porta a propendere per un’esegesi nel senso che la lettura del dispositivo della sentenza di primo grado rappresenta la chiara linea di discrimine per l’applicazione delle nuove norme . Resta dunque fermo che, nel caso in cui alla data di entrata in vigore della l. n. 67 cit. non fosse stato pronunciato il dispositivo di prime cure, il discrimen deve essere individuato nel duplice requisito della dichiarazione di contumacia e di irreperibilità dell’imputato. La voluntas legis. La S.C. invoca inoltre il criterio della voluntas legis e dell’interpretazione teleologica di natura soggettiva, richiamando un passaggio dei contenuti dei lavori preparatori all’introduzione dell’art. 15- bis in cui è dato leggere che le nuove applicazioni ben possono trovare applicazione anche nei giudizi in corso, comportando per il giudice l’obbligo di verificare se la dichiarazione di contumacia nel caso sottoposto alla sua cognizione, abbia avuto riguardo ad un’assenza consapevole dell’imputato o, piuttosto, ad una situazione di irreperibilità dalla quale sia conseguita la mancata conoscenza del procedimento . Per questi motivi, la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 10 gennaio – 18 aprile 2017, n. 18813 Presidente Fiandanese – Relatore Di Pisa Ritenuto in fatto 1. Il difensore di P.L.F. ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia in data 16/07/2015 ed il provvedimento in pari data in forza del quale la corte territoriale ha rigettato la richiesta di rinvio del processo, formulata dal difensore d’ufficio dell’imputato, ai sensi dell’art. 420 quater cod. proc. pen. ed art. 15 bis L. n. 67 del 2014, per tentare una nuova notifica all’imputato personalmente al fine di pervenire, nel caso di impossibilità di notificazione, alla sospensione del processo a carico di P.L.F. , ritenendo che tale disciplina trovava applicazione solamente nel giudizio di primo grado ed ha deciso, in pari data, nel merito, con conferma della sentenza di condanna emessa in primo grado dal Tribunale di Padova in data 09/12/2008. 1.1. La difesa dell’imputato, con un unico motivo, evidenzia che la normativa recentemente introdotta doveva trovare applicazione, ai sensi dell’art. 15 bis del L. n. 67/2014, anche se il procedimento era pendente in appello a condizione che la dichiarazione di contumacia fosse stata preceduta dal decreto di irreperibilità come accaduto nella fattispecie in esame e che non vi era prova alcuna che il ricorrente fosse venuto a conoscenza del procedimento in questione, sicché era stato violato l’incomprimibile diritto del ricorrente di intervenire nel processo per difendersi. Considerato in diritto 1. Il ricorso deve ritenersi infondato. 2. Occorre evidenziare che con la L. 11 agosto 2014, n. 118, il legislatore ha introdotto, nel corpo della L. 28 aprile 2014, n. 67 concernente norme transitorie per l’applicazione della disciplina della sospensione del procedimento penale nei confronti degli irreperibili , l’art. 15 bis Norme transitorie il quale è diviso in due commi nel primo si prevede che le disposizioni di cui al Capo III della legge 67 del 2014 si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, a condizione che nei medesimi procedimenti non sia stato pronunciato il dispositivo della sentenza di primo grado mentre il secondo stabilisce che in deroga a quanto previsto dal comma 1, le disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge quando l’imputato è stato dichiarato contumace e non è stato emesso il decreto di irreperibilità . 3. Va, quindi, osservato che appare condivisibile l’orientamento secondo cui In tema di sospensione del processo per assenza dell’imputato, le disposizioni introdotte dalla L. 28 aprile 2014, n. 67, non si applicano - ai sensi della normativa transitoria di cui all’art. 15- bis della stessa legge, introdotto dalla L. 11 agosto 2014, n. 118 - ai processi in corso nei quali, alla data di entrata in vigore della legge n. 67, era già stata emessa la sentenza di primo grado, né a quelli ancora pendenti in primo grado in cui, nei confronti dell’imputato dichiarato contumace, non era stato emesso il decreto di irreperibilità Sez. 6, n. 27540 del 03/06/2015 - dep. 30/06/2015, P.G. in proc. Tolentino Werastegui, Rv. 26405201 vedi in senso conforme Cass. nn. 44988/ 2016 e 37756/2015 , dovendosi, quindi, escludere che le disposizioni degli artt. 420 bis e quater cod. proc. pen. sul cosiddetto processo in absentia, come novellate dalla legge n. 67 del 2014, possano trovare applicazione nei processi che siano già in corso e nei quali sia stato già stato pronunziato il dispositivo in primo grado. 3.1. Questo Collegio non ignora l’orientamento di segno opposto circa l’applicabilità della disciplina sopravvenuta anche ai giudizi per i quali sia intervenuta la sentenza di primo grado ma per i quali sia stata dichiarata la irreperibilità dell’imputato. Si è, in particolare, sostenuto che In tema di sospensione del processo per assenza dell’imputato, la deroga prevista per i processi in corso dall’art. 15 bis , comma secondo, L. 28 aprile 2014, n. 67, che consente l’applicazione delle disposizioni vigenti prima dell’entrata in vigore dell’indicata legge, è operativa solo se l’imputato sia stato dichiarato contumace e non sia stato emesso il decreto di irreperibilità, anche quando il dispositivo della sentenza di primo grado sia stato letto in epoca antecedente alla riforma Sez. 5, n. 44177 del 01/10/2015 - dep. 02/11/2015, El Harbaoui, Rv. 26513301 precisandosi, in particolare come la finalità di estendere le garanzie introdotte dalla nuova disciplina giustifichi la conclusione che la deroga alla quale si riferisce il comma 2 attiene proprio al presupposto della lettura del dispositivo in primo grado. In altre parole, anche se tale dispositivo sia stato letto, il giudice evidentemente, nel caso di specie, il giudice dell’appello - applicherà la vecchia disciplina solo quando l’imputato è stato dichiarato contumace e non è stato emesso il decreto di irreperibilità, in caso contrario essendo tenuto a verificare la posizione dell’imputato alla stregua della nuova disciplina , orientamento seguito in altre pronunzie v., nello stesso senso, Cass. Sez. 2 n. 28787/2016 . 4. A fronte di tale contrasto deve ritenersi, tuttavia, preferibile la prima tesi sulla base delle seguenti considerazioni. 5. In primo luogo una simile interpretazione appare più conforme al tenore testuale della norma tenuto, peraltro, conto che le norme transitorie, com’è noto, non tollerano interpretazioni estensive né tantomeno analogiche. Va, infatti, osservato che il tenore letterale delle nuove disposizioni porta a propendere per un’esegesi nel senso che la lettura del dispositivo della sentenza di primo grado rappresenta la chiara linea di discrimine per l’applicazione delle nuove norme. Ove, però, alla data di entrata in vigore della legge n. 67 del 2014 17 maggio non fosse stato pronunciato il dispositivo di primo grado risulta indicato un ulteriore spartiacque costituito dal duplice requisito della avvenuta dichiarazione di contumacia e di irreperibilità. Nel caso in cui non fosse stata ancora dichiarata la contumacia dell’imputato, trovano applicazione le nuove norme invece, ove l’imputato fosse già stato dichiarato contumace occorre un’ulteriore valutazione qualora, oltre alla dichiarazione di contumacia vi sia stata anche l’emissione di un decreto di irreperibilità, il legislatore ha previsto l’immediata applicazione delle nuove norme in tema di sospensione del procedimento. Al contrario, ove l’imputato sia già stato dichiarato contumace, ma senza l’emissione di un decreto d’irreperibilità, continua ad applicarsi la disciplina previgente, con la conseguenza per cui la contumacia manterrà la sua efficacia e con essa gli istituti a questa collegati. Per i gradi successivi al primo anche in sede di rinvio , invece, il regime previgente rimane applicabile sia per il contumace non irreperibile che per quello irreperibile . 6. Non può non considerarsi, del resto, come una interpretazione alternativa e parallela dell’art. 15- bis I. n. 67/2014 condurrebbe a ritenere che la deroga portata dal suo comma 2 alla previsione del comma 1, concernente l’immediata applicabilità della riforma per l’irreperibile, non sarebbe limitata al giudizio di primo grado, ma riguarderebbe la figura, in sé, del contumace irreperibile , in qualsivoglia fase o grado egli si trovi, nei processi pendenti al 17 maggio 2014 si potrebbe, quindi applicare la novella a tale soggetto, immediatamente, dall’udienza preliminare al giudizio di legittimità, soluzione che appare illogica ed irragionevole, finendo per creare notevoli problemi in difetto di coordinamento delle nuove norme con altri istituti inseriti nel nostro codice di rito. 7. A parte il criterio interpretativo letterale nel senso anzidetto militano anche ragioni legate ad una interpretazione della norma conforme alla voluntas legis , come correttamente evidenziato dalla citata Cass. n. 27540/2015 cit. nonché da Cass. Sez. 2 n. 47582/2016. Occorre rilevare, infatti, che fra i criteri di interpretazione della legge, cristallizzati dalla norma contenuta nell’art. 12 delle preleggi, assume rilievo centrale il criterio teleologico di natura soggettiva, risultando evidente che un ruolo non indifferente nell’attività ermeneutica deve svolgere l’indagine sull’intenzione concretamente perseguita dal legislatore storico con la emanazione della legge. 7.1. Appare, invero, utile richiamare il contenuto dei lavori preparatori di detta disposizione Introduzione dell’articolo 15- bis della legge 28 aprile 2014, n. 67, Camera dei Deputati n. 2344 ove si dice testualmente L’intervento normativo qui proposto è necessario per evitare che la nuova e organica disciplina del giudizio nei casi di irreperibilità dell’imputato, introdotta dalla legge 28 aprile 2014, n. 67, che ha interamente sostituito il precedente rito contumaciale, determini incertezze applicative soprattutto connesse al regime delle impugnazioni avverso le sentenze emesse in passato nel corso di processi celebrati in absentia . Le nuove disposizioni ben possono trovare applicazione anche nei giudizi in corso, comportando per il giudice l’obbligo di verificare se la dichiarazione di contumacia nel caso sottoposto alla sua cognizione, abbia avuto riguardo ad un’assenza consapevole dell’imputato o, piuttosto, ad una situazione di irreperibilità dalla quale sia conseguita la mancata conoscenza del procedimento. Non è così qualora sia stata già emessa la sentenza conclusiva del processo in primo grado, perché in tal caso non v’è più modo di adeguare la pregressa dichiarazione di contumacia ai nuovi parametri del processo nei confronti dell’irreperibile e la disciplina delle impugnazioni deve necessariamente restare ancorata a quel presupposto . 7.2. La scelta legislativa risulta, dunque, chiara ed univoca nel senso che qualora sia stata emessa sentenza di primo grado le nuove norme non possano trovare applicazione sicché una interpretazione di segno diverso finirebbe, in modo illogico ed ingiustificato, per contrastare con la ratio legis oltre che risultare poco coerente con l’applicazione del brocardo tempus regit actum di cui all’art. 11 delle Preleggi. 8. Di tali disposizioni ha fatto corretta applicazione il giudice d’appello stante la intervenuta pacifica pronuncia della sentenza di primo grado alla data di entrata in vigore nella nuova disciplina normativa 09/12/2008 , correttamente rigettando la istanza di sospensione del processo a carico di P.L.F. , dovendosi, precisare, che l’ordinamento offre, sempre e comunque, strumenti a tutela del soggetto che senza sua colpa non abbia partecipato al processo. 9. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere rigettato ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.