Riceve un acconto per la vendita della minicar, ma non la consegna all’acquirente. E’ truffa contrattuale

La sussistenza del dolo iniziale nel reato di truffa in caso di mancata consegna di merce offerta in vendita ed acquistata sul web può essere desunta da una serie di condotte o omissioni ad opera del venditore, quali ad esempio la non rintracciabilità a seguito dell’omessa consegna del bene.

Così si è espressa la Corte di Cassazione con la sentenza n. 18821/17 depositata il 18 aprile. Il caso. Un soggetto metteva in offerta una minicar su un sito internet e, dopo aver convenuto la cessione con la persona offesa, riceveva un acconto di 500 € senza però consegnare il veicolo e rendendosi irrintracciabile. Il Tribunale lo condannava per truffa, mentre la Corte d’appello cambiava la qualificazione giuridica della condotta in insolvenza fraudolenta ex art. 641 c.p La qualificazione giuridica del fatto. Il condannato ricorreva in Cassazione, lamentando l’omessa motivazione in ordine agli elementi da cui si deduceva il suo iniziale stato di insolvenza e il consequenziale proposito di inadempimento. Egli riteneva che il giudice dovesse considerare la sua condotta come penalmente irrilevante. Secondo la Corte di Cassazione, la Corte d’appello è partita dall’assunto che nella condotta del ricorrente mancassero gli elementi dell’artificio e del raggiro. L’ipotesi di truffa sussiste, invece di quella dell’insolvenza fraudolenta, o del mero illecito civile quando l’inadempimento contrattuale sia l’effetto di un precostituito proposito fraudolento . Deve quindi ritenersi integrata la truffa contrattuale qualora la condotta dell’agente sia scandita in questa sequenza mancata consegna della merce offerta e successivamente acquistata da terzi con versamento di acconto, nonché successiva non rintracciabilità del venditore. Secondo la Suprema Corte da ciò si deduce la presenza del dolo in iniziale del reato, consistente nella volontà di non adempiere all’esecuzione del contratto sin dal momento dell’offerta online . Pertanto la sentenza viene annullata senza rinvio.

Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 2 marzo – 18 aprile 2017, n. 18821 Presidente Fiandanese – Relatore De Santis Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Con sentenza in data 7.11.2012 il Tribunale di Locri, Sezione Distaccata di Siderno, dichiarava lo S. colpevole del delitto di truffa in danno di Sg.Pe. consistita nell’offerta in vendita su un sito internet del veicolo Aixan 50 al prezzo di Euro 3.000 e nella convenuta cessione alla p.o., da cui riceveva l’acconto di Euro 500 sul conto corrente postale a suo nome, omettendo - tuttavia - di adempiere alla consegna del veicolo e rendendosi irrintracciabile. La Corte d’Appello con l’impugnata sentenza qualificava il fatto ex art. 641 cod.pen. e rideterminava la pena in mesi 4 di reclusione in luogo di mesi 6 di reclusione ed Euro 500 di multa. 2. Ha proposto ricorso per Cassazione l’imputato personalmente, deducendo l’inosservanza o erronea applicazione della legge penale e correlato vizio della motivazione in relazione alla ritenuta insolvenza fraudolenta, avendo la Corte territoriale omesso di motivare in ordine agli elementi dai quali ha desunto l’iniziale stato di insolvenza dello S. e il consequenziale proposito di inadempimento, vertendosi in ipotesi di condotta penalmente irrilevante. 3. La Corte d’appello ha ritenuto di dover qualificare la pacifica condotta del prevenuto, consistita nella vendita di un veicolo per via telematica, nella ricezione dell’acconto e nella successiva mancata consegna del bene, quale insolvenza fraudolenta sull’assunto della mancata ravvisabilità di artifizi e raggiri, valorizzando la pretesa dissimulazione da parte del ricorrente di uno stato d’insolvenza. Nella giurisprudenza di legittimità è pacifica l’affermazione che sussiste l’ipotesi della truffa e non dell’insolvenza fraudolenta, o del mero illecito civile, quando l’inadempimento contrattuale sia l’effetto di un precostituito proposito fraudolento Sez. 2, n. 43660 del 19/07/2016, P.M. in proc. Cristaldi, Rv. 268448 Sez. 6, n. 10136 del 17/02/2015 Sabetta, Rv. 262801 Sez. 2, n. 14674 del 26/02/2010, Salord, Rv. 246921 . Pertanto deve ritenersi integrata la truffa contrattuale in caso di mancata consegna di merce offerta in vendita ed acquistata sul web, allorché al versamento di un acconto non faccia seguito la consegna del bene compravenduto e il venditore risulti non più rintracciabile giacché tale circostanza evidenzia sintomaticamente la presenza del dolo iniziale del reato, da ravvisarsi nella volontà di non adempiere all’esecuzione del contratto sin dal momento dell’offerta on-line. Il fatto deve essere, dunque, riqualificato ex art. 640 cod.pen. con conseguente annullamento senza rinvio e rigetto nel resto. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata sul punto della qualificazione giuridica del fatto che deve essere riqualificato ai sensi dell’art. 640 c.p. e rigetta nel resto il ricorso.