Per la consegna dell’estradando è indispensabile l’applicazione della custodia cautelare in carcere

Il giudice al quale venga richiesta l’applicazione della misura cautelare della custodia in carcere, funzionale all’esecuzione del decreto di estradizione già emesso, deve astenersi da ogni valutazione delle concrete esigenze cautelari.

Il principio è stato affermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 18622/17 depositata il 14 aprile. Il caso. La Corte d’appello di Firenze respingeva la richiesta di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di un imputato per il quale il medersimo organo giudicante aveva già concesso l’estradizione in favore delle autorità della Georgia, provvedimento non ancora eseguito a causa della resistenza attiva dell’estradando. Il Procuratore Generale ricorre avverso detto provvedimento dinanzi alla Corte di Cassazione deducendo la violazione dell’art. 714 c.p.p Esecuzione dell’estradizione. In tema di estradizione, la giurisprudenza di legittimità afferma che il sindacato giurisdizionale sulla sussistenza e permanenza delle esigenze cautelari, ammesso nella fase compresa tra la conclusione della fase c.d. giurisdizionale ed il momento di esecuzione dell’estradizione, risulta successivamente precluso nella fase amministrativa in cui la misura di coercizione personale viene emessa in funzione della materiale consegna dell’estradando alle autorità dello Stato richiedente. Il decreto di estradizione costituisce dunque in questa fase l’unico titolo a cui il giudice debba fare riferimento nell’adozione della misura cautelare che prescinde totalmente dall’apprezzamento delle concrete esigenze cautelari. L’ordinanza impugnata deve dunque essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Firenze.

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 23 marzo – 14 aprile 2017, n. 18622 Presidente Paoloni – Relatore De Amicis Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 18 novembre 2016 la Corte d’appello di Firenze ha respinto la richiesta di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere formulata dal Ministro della Giustizia in data 8 novembre 2016 nei confronti di B.K. , per il quale aveva già concesso l’estradizione in favore delle competenti Autorità della Georgia con sentenza del 9 marzo 2015, in ragione della ritenuta assenza di un programma concreto e funzionale alla effettiva realizzazione della consegna, non verificatasi in precedenza per la resistenza attiva in due occasioni opposta dall’estradando. 2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il P.G. presso la Corte d’appello di Firenze, deducendo la violazione del disposto di cui all’art. 714 cod. proc. pen. sul rilievo che la Corte d’appello non aveva la facoltà di respingere la richiesta, ma doveva accoglierla, preso atto della domanda cautelare e della esistenza del decreto di estradizione. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato e va accolto, irrilevanti dovendosi ritenere, a seguito della richiesta di emissione di una misura cautelare di tipo custodiale - dal Ministro della Giustizia nuovamente formulata, in data 8 novembre 2016, al fine di assicurare la materiale esecuzione del decreto di estradizione -, i motivi del mancato espletamento degli adempimenti materiali relativi a precedenti, e non riusciti, tentativi di esecuzione della medesima consegna. In tema di estradizione per l’estero, come affermato da questa Suprema Corte da ultimo, v. Sez. 6, n. 7144 del 12/02/2016, Kovalevskiy, Rv. 266188 , il sindacato giurisdizionale sulla sussistenza e permanenza delle esigenze cautelari, consentito nella fase che intercorre tra la conclusione della fase c.d. giurisdizionale ed il momento in cui il Ministro della Giustizia pone in esecuzione il decreto di estradizione, è, invece, precluso nella successiva fase amministrativa in cui la misura di coercizione personale viene emessa in funzione della materiale consegna dell’estradando allo Stato istante. L’adozione della misura in questa fase, infatti, è volta esclusivamente a dare attuazione alle concrete modalità della consegna, costituendo il decreto di estradizione il titolo cui occorre riferirsi, senza che possa rilevare l’apprezzamento delle esigenze cautelari Sez. 6, n. 1881 del 27/11/2008, dep. 2009, Imperiale Rv. 242403 , ovvero di motivi diversi dal rispetto dei termini e delle condizioni di cui all’art. 708, commi 5 e 6, cod. proc. pen 2. Sulla base delle su esposte considerazioni, conclusivamente, l’ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio alla Corte d’appello in dispositivo indicata, affinché provveda ad eliminare i vizi sopra indicati, uniformandosi ai principii di diritto in questa Sede stabiliti. La Cancelleria provvederà all’espletamento degli incombenti ex art. 203, disp. att., cod. proc. pen P.Q.M. Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame ad altra Sezione della Corte d’appello di Firenze. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 203 disp. att. cod. proc. pen