Mandato alle liti falsificato da un pseudo avvocato: è una scrittura privata

Costituisce falsità in scrittura privata la condotta di chi, fingendosi avvocato, abbia confezionato un mandato defensionale falso al quale abbia apposto le sottoscrizioni apocrife di un difensore e del cliente.

Così ha stabilito la Suprema Corte di Cassazione, Sezione Quinta Penale, con la sentenza n. 18657, depositata il 14 aprile 2017. È tutto un bluff Il caso di cui devono occuparsi gli Ermellini nella sentenza che commentiamo è – quasi – divertente un tale mette in piedi un’azione civile di recupero forzoso di un credito confezionando un mandato difensivo contenente le sottoscrizioni del cliente e dell’avvocato, entrambe rigorosamente false. La bravata – che sa tanto di truffa da B-movie” all’italiana – gli costa la denuncia sia per la falsità commessa, sia per l’abusivo esercizio della professione forense. La sentenza di condanna pronunciata in primo grado viene rimodellata in appello la Corte territoriale, infatti, stabilisce che la falsificazione del mandato difensivo deve essere inquadrata sotto la norma che punisce la falsità materiale in certificazioni commessa dal pubblico ufficiale, certamente ritenendo che l’avvocato, autenticando una firma, assuma appunto tale veste. All’esito del primo grado di giudizio, invece, la medesima condotta era stata considerata penalmente rilevante in termini di falsità ideologica commessa da esercente un servizio di pubblica necessità. A parte questa riqualificazione, l’impianto accusatorio tiene, eccezion fatta per un altro capo di imputazione falsità in scrittura privata , in relazione al quale era stata rimessa la querela. Le censure non si fanno attendere vengono contestate sia la riqualificazione operata in appello, sia la ravvisabilità nella condotta di aspetti penalmente rilevanti. Sul fronte del diritto processuale, come vedremo, la sentenza d’appello resiste, ma crolla di schianto sotto il profilo della sussunzione dei fatti sotto la norma incriminatrice. Soltanto la condanna per l’abusivo esercizio della professione resterà indenne da ogni censura. La libertà definitoria del giudice di merito. Il ricorrente sostiene che la sentenza di secondo grado sarebbe viziata da nullità per violazione del diritto di difesa il giudice d’appello, avendo dato al fatto una definizione giuridica diversa, avrebbe dovuto – secondo la prospettiva della difesa – rimettere gli atti al pubblico ministero per il riesercizio dell’azione penale. La Cassazione, però, disattende questo ragionamento ricordandoci che la definizione giuridica del fatto è liberamente determinabile in sede di giudizio di merito, purché il decidente rispetti il limite della propria competenza per materia e della composizione dell’organo giudicante. La libertà di determinazione del nomen iuris da attribuire ad un certo fatto, naturalmente, presuppone che quest’ultimo sia strutturalmente identico a quello oggetto d’imputazione. Soltanto ove vi fossero delle differenze oggettive tra imputazione e fatto oggetto di giudizio il decidente dovrebbe restituire gli atti all’accusa per esercitare nuovamente l’azione penale. Una discrasia tra imputazione e sentenza, infatti, provocherebbe la nullità di quest’ultima. La rilevanza pubblica di un atto discende dalla qualifica soggettiva del suo autore. Da ciò consegue che se l’autore di un mandato difensivo – e delle sottoscrizioni false ad esso apposte – non è in possesso dell’abilitazione forense, gli atti compiuti sono delle semplici scritture private. La censura in punto di diritto sostanziale, quindi, coglie nel segno gli Ermellini, in un sol colpo, danno torto sia al Tribunale, sia alla Corte d’appello. Ha sbagliato il giudice di primo grado nel ritenere di poter applicare la norma penale che punisce la falsità in certificati commessa da esercente un servizio di pubblica necessità ed infatti il ricorrente non ha mai conseguito l’abilitazione forense. Ha sbagliato, però, anche la Corte di appello nel riqualificare i fatti come se si trattasse di una falsità materiale commessa da pubblico ufficiale anche in questo caso fa difetto la qualifica soggettiva richiesta dalla norma che appartiene al novero dei reati propri esclusivi, non esistendo analoga previsione incriminatrice per il privato . Vince così il principio di stretta legalità e, in particolare, il suo corollario più famoso il divieto di analogia in malam partem . L’atto falso confezionato dal ricorrente, insieme alle sottoscrizioni apocrife, è una mera scrittura privata che – sebbene falsa – oggi non merita sanzione penale il recente intervento di depenalizzazione ha cancellato, infatti, la relativa norma incriminatrice.

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 3 marzo – 14 aprile 2017, numero 18657 Presidente Bruno – Relatore Scotti Ritenuto in fatto 1. La Corte di appello di Trieste con sentenza del 18/11/2015, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Pordenone del 13/3/2014, appellata dall’imputato, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di R.G. in ordine al reato di cui all’articolo 485 cod.penumero perché estinto per remissione di querela, con spese processuali a carico del querelato, ha riqualificato il reato di cui al capo A dell’imputazione in quello di cui agli articolo 477 e 482 cod.penumero e ha rideterminato la pena inflitta, considerata la già ritenuta continuazione con il reato di cui all’articolo 385 cod.penumero rectius 348 cod.penumero in quella complessiva di mesi 10 e giorni 15 di reclusione. Al R. era stato contestato sub A il reato di cui agli articolo 81/2, 476, 482, 485, 61numero 2 cod.penumero per aver con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso formato atti pubblici e scritture private false, apparentemente sottoscritte dall’avv. Ru.Fa. , quale legale, e da P.A. , quale sottoscrittore di mandato defensionale, utilizzati per avviare una procedura esecutiva ai danni di M.M. , M.V. e A.M. mandato defensionale falso con autentica di firma del 9/12/2009 apposto su atto di precetto 30/1/2010 atto di pignoramento immobiliare a firma avv. Ru. depositato presso UNEP sub B il reato di esercizio abusivo della professione di avvocato ex articolo 348 cod.penumero commesso patrocinando P.A. nell’esecuzione mobiliare ai danni di M.M. , M.V. e A.M. . Il Tribunale di Pordenone aveva derubricato il reato di cui al capo A ai sensi dell’articolo 481 cod.penumero e ha condannato il R. , riconosciuta la continuazione, alle pena di anni 1 e mesi 6 di reclusione. 2. Ha proposto ricorso il difensore di fiducia dell’imputato, avv. Luigi Rossi, con il supporto di due motivi. 2.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta violazione del diritto di difesa perché la Corte non poteva operare una semplice riqualificazione giuridica dei fatti ma avrebbe semmai dovuto annullare la sentenza appellata e trasmettere gli atti al Pubblico Ministero competente ex articolo 604 cod.proc.penumero la disputa processuale fra le parti aveva avuto tutt’altro tema e in quella prospettiva le parti si erano orientate nelle loro argomentazioni e richieste di prova. 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce vizio motivazionale e travisamento della prova. La Corte di appello aveva ravvisato nell’azione compiuta dal R. , finto avvocato, apponendo l’autentica della firma del cliente P. e falsificando la firma dell’avv.Ru. , una valenza pubblica e aveva conseguentemente configurato non già il reato di cui all’articolo 481 ma quello di cui all’articolo 477 cod.penumero era stato così trascurato il fatto che il R. non era un avvocato che falsificava la firma del cliente e la firma di autentica di un avvocato, ma era un privato che si spacciava per avvocato e che falsificava sia la firma del cliente sottoscrivente il mandato defensionale, sia la firma di autentica, utilizzando il nome di un vero avvocato erano materialmente false sia la nomina sia l’autentica e la motivazione della sentenza era inconciliabile con le norme invocate perché il precetto non aveva evidenza pubblica e non era atto esclusivo dell’avvocato e il pignoramento non era mai avvenuto, ma solo tentato. Considerato in diritto 1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta l’asserita violazione del diritto di difesa, assumendo che la Corte non avrebbe potuto operare una semplice riqualificazione giuridica dei fatti ma avrebbe semmai dovuto annullare la sentenza appellata e trasmettere gli atti al Pubblico Ministero competente ex articolo 604 cod.proc.penumero ciò in considerazione del fatto che la disputa processuale fra le parti aveva avuto tutt’altro tema e in quella prospettiva le parti si erano orientate nelle loro argomentazioni e richieste di prova. La doglianza non ha fondamento normativo. L’articolo 521 del codice di rito in tema di Correlazione tra l’imputazione contestata e la sentenza attribuisce espressamente al giudice il potere di attribuire in sentenza al fatto una definizione giuridica diversa da quella enunciata nell’imputazione, purché ciò non incida sulla competenza o non determini la composizione collegiale dell’organo giudicante. La trasmissione degli atti al pubblico ministero è invece necessaria quando si accerti la diversità del fatto rispetto alla descrizione contenuta nel decreto di citazione a giudizio ovvero nella contestazione effettuata a norma degli articoli 516, 517 e 518, comma 2. Nella fattispecie non è stata ravvisata alcuna diversità strutturale del fatto, ma il Giudice ha semplicemente attribuito una diversa qualificazione giuridica al fatto così come contestato, e ricostruito, sicché ben poteva procedere ai sensi del comma 1 del citato articolo 521 cod.proc.penumero . 2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce vizio motivazionale e travisamento della prova perché la Corte di appello, ravvisando una valenza pubblica nell’azione compiuta dal R. , finto avvocato, nell’apporre con falsa firma dell’avv.Ru. , l’autentica di firma del cliente P. , a sua volta falsa, aveva ritenuto configurabile non già il reato di cui all’articolo 481 ritenuto dal Tribunale di Pordenone ma quello di cui al combinato disposto cui agli articolo 477 e 482 cod.penumero . Il motivo è fondato. Giustamente la Corte territoriale ha escluso che il comportamento del R. configurasse il reato proprio di cui all’articolo 481 cod.penumero falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità che presuppone in capo all’agente la veste di esercente la professione forense, qualità non ravvisabile in capo al R. , contestualmente condannato per esercizio abusivo della professione forense. Secondo costante giurisprudenza di questa Corte, infatti, integra il reato di falso ideologico in certificati commesso da persona esercente un servizio di pubblica necessità nella specie avvocato , ex articolo 481 cod. penumero , la falsa attestazione dell’autenticità della sottoscrizione della procura ad litem Sez. 5, numero 15556 del 09/03/2011, Bruzzese, Rv. 25018101 Sez. 5, numero 9578 del 19/01/2006, P.C. in proc. Piras, Rv. 23422901 Sez. 5, numero 22496 del 28/04/2005, P.M. in proc. Benvestito, Rv. 23156301 Sez. 2, numero 3135 del 26/11/2002 - dep. 2003, P.M. in proc. Quattrone, Rv. 22382901 la falsa sottoscrizione di una procura ad litem configura invece il reato di falso in scrittura privata articolo 485 cod. penumero ormai depenalizzato. L’articolo 477 cod.penumero concerne la falsità, materiale, commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative ed è anch’esso reato proprio, suscettibile di essere commesso solo dal pubblico ufficiale. Non è quindi corretto qualificare la condotta della falsificazione della firma di autentica ai sensi dell’articolo 477 in luogo dell’articolo 481 cod.penumero come sopra illustrato . D’altra parte, l’articolo 482 cod.penumero sanziona penalmente solo i fatti di cui all’articolo 477 cod.penumero nonché quelli di cui agli articolo 476 e 478 se commessi da un privato, senza prevedere analoga estensione per i fatti di cui all’articolo 481 cod.penumero se commessi da un privato ne consegue, alla luce del principio di legalità, che la condotta ascritta al R. falsificazione dell’apparente firma di autentica dell’avv.Ru. del falso mandato alle liti a firma apparente P. configurava una falsità in scrittura privata ex articolo 485 cod.penumero . A tal riguardo, anche a prescindere dalla verifica dell’inclusione di tale condotta nella portata della querela rimessa dall’avv. Ru.Ni. , appare assorbente il rilievo dell’ abolitio criminis nel frattempo intervenuta, poiché il reato di cui all’articolo 485 cod.penumero così riqualificato il reato di cui al capo A dell’imputazione è stato abrogato dall’articolo 1 del d.lgs. 15 gennaio 2016 numero 7 e sostituto da un corrispondente illecito civile. L’ abolitio criminis sopravvenuta alla sentenza impugnata deve essere rilevata d’ufficio a norma dell’articolo 129 cod.proc.penumero e dell’articolo 2, comma 2, cod.penumero Ciò anche nel caso di ricorso inammissibile ed indipendentemente dall’oggetto dell’impugnazione, atteso il principio della ragionevole durata del processo, che impone di evitare una pronunzia di inammissibilità che avrebbe quale unico effetto un rinvio della soluzione alla fase esecutiva. Sez. 5, numero 44088 del 02/05/2016, Pettinaro e altri, Rv. 26775101 . 3. L’accoglimento del ricorso comporta l’annullamento della condanna con riferimento al reato di cui al capo A perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. Quanto al reato ex articolo 348 cod.penumero di cui al capo B , oggetto di capo autonomo della decisione ex articolo 581, comma 1, lett. a , cod.proc.penumero in ordine al quale non è stata proposta impugnazione, si rende necessario il rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Trieste per la determinazione del trattamento sanzionatorio. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente al capo A perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, previa qualificazione ai sensi dell’articolo 485 cod.penumero . Dispone trasmettersi gli atti ad altra Sezione della Corte di appello di Trieste per il trattamento sanzionatorio.