Usano caschi e sciarpe durante una manifestazione, non è da escludere la particolare tenuità del fatto

Tra le disposizioni contenute nella l. n. 152/1975 sulla tutela dell’ordine pubblico vi è quella che vieta di prendere parte a manifestazioni pubbliche facendo uso di caschi protettivi e di qualunque mezzo idoneo a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona.

Così si è espressa la Corte di Cassazione con sentenza n. 18688/17 depositata il 14 aprile. Il caso. La Corte d’appello di Trento confermava la sentenza di primo grado con cui venivano condannati i due manifestanti colpevoli di essere contravvenuti alla disposizione di cui all’art. 5 l. n. 152/1975 secondo la quale è vietato prendere parte a pubbliche manifestazioni, svolgentisi in luogo pubblico o aperto al pubblico, facendo uso di caschi protettivi o con il volto in tutto o in parte coperto mediante l'impiego di qualunque mezzo atto a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona . Gli imputati, infatti, durante una manifestazione svoltasi a Riva del Garda indossavano, senza giustificato motivo, caschi protettivi e sciarpe sul viso, rendendo difficile il loro riconoscimento. I ricorrenti adiscono la Cassazione lamentando la mancata applicazione dell’art. 131- bis c.p., stante la non contestazione di alcun atto di violenza o di turbamento. La condotta dei manifestanti. Gli Ermellini ritengono che il motivo di ricorso sollevato dai ricorrenti è fondato. Secondo la Cassazione, la Corte territoriale ha infatti erroneamente escluso la particolare tenuità del fatto del caso di specie. I riferimenti osservati dai Giudici di merito relativi agli elementi utilizzati per rendere difficoltoso il riconoscimento, quali i caschi e le sciarpe per coprire il viso, e la messa in atto di una deviazione dal percorso preventivamente concordato e comunicato alla Questura non sono appropriati. La condotta posta in essere dagli imputati, anche se comprensiva di più elementi di travisamento, deve considerarsi unica. Oltretutto, l’esclusione della tenuità dell’offesa è in contrasto con il riconoscimento, da parte del Giudice di prime cure, del minimo della pena e delle circostanze attenuanti generiche, sul quale la Corte d’appello non si è neppure confrontata. Pertanto, il Collegio predispone l’annullamento della sentenza sul punto e rinvia ad altra sezione della Corte territoriale per un nuovo giudizio.

Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza 9 gennaio – 14 aprile 2017, n. 18688 Presidente Di Tomassi – Relatore Di Giuro Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Trento, per quanto in questa sede di interesse, ha confermato la sentenza del Tribunale di Rovereto in composizione monocratica, che dichiarava G.M. e T.A. colpevoli della contravvenzione di cui all’art. 5 l. n. 152 del 1975, condannandoli, con la concessione delle circostanze attenuanti generiche, alla pena di mesi otto di arresto ed Euro 800,00 di ammenda ciascuno, per avere, al fine di rendere difficoltoso il riconoscimento delle loro persone, nel corso di una manifestazione di dissenso alle politiche governative tenutasi in omissis il omissis , senza giustificato motivo fatto uso di caschi protettivi e sciarpe sul viso. 2. Avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione, personalmente, T.A. e G.M. . La sovrapponibilità dei ricorsi ne consente la trattazione congiunta. 2.1. Ci si duole che la Corte territoriale abbia ritenuto in modo errato sanata la lacuna di primo grado sulla composizione del fascicolo e abbia avallato la decisione del primo Giudice di non ammettere il teste d’accusa per poi assumerlo ex art. 507 cod. proc. pen 2.2. I ricorrenti lamentano, inoltre, che il riconoscimento sia stato fatto su fotografie irritualmente acquisite e recanti nomi e cognomi dei tre imputati anche per l’assenza in aula di un computer, come da verbale di primo grado , quindi con modalità suggestive, e che detta doglianza difensiva sia stata trascurata dalla Corte di appello e comunque che i tratti identificativi indicati, sia per il G. altezza 1.75, capelli corti, occhiali e codino che per il T. altezza più della media, giubbotto di pelle marrone, magrezza del fisico e capelli corti , a parte gli occhiali di comunissimo utilizzo, non fossero visibili dalle foto in atti in modo da potersi valutare l’attendibilità del riconoscimento. 2.3. I ricorrenti si dolgono, infine, della mancata applicazione dell’art. 131 bis cod. pen., nonostante il poco disvalore del fatto, non essendo stato contestato alcun atto di violenza o di turbamento, e della illogicità delle argomentazioni del Collegio a quo in ordine ad un’asserita pluralità di condotte. Insistono, pertanto, per l’annullamento della sentenza impugnata, con ogni consequenziale statuizione. 3. Il ricorso è fondato nei limiti che di seguito saranno specificati. 3.1. Le prime doglianze difensive sono infondate. Quanto al primo punto, invero, la Corte territoriale si confronta con la deduzione difensiva secondo cui l’unico teste di interesse per i fatti di cui è processo aveva redatto un’informativa mai portata a conoscenza della difesa in quanto non presente agli atti fino alla chiusura delle indagini, rilevando che, diversamente da quanto eccepito e ritenuto anche in primo grado, detta informativa del 13.3.2013 , costituente seguito di altra e contenente la descrizione della condotta posta in essere dagli imputati in occasione della suddetta manifestazione, cui erano allegati i fotogrammi utilizzati per il riconoscimento, veniva acquisita agli atti prima della chiusura delle indagini preliminari e che, pertanto, alcun vulnus era stato posto in essere all’attività difensiva e alle sue strategie, anche in ordine alla scelta del rito. La Corte, quindi, pone in essere una argomentazione con la quale non si confronta il ricorso, se non nei termini assolutamente generici sopra indicati. La stessa Corte con riferimento alla violazione della norma di cui all’art. 507 cod. proc. pen. lamentata dalle difese in relazione all’escussione in primo grado, ai sensi di detto articolo, del teste M.C. la richiesta di assunzione del quale era stata dichiarata inammissibile sulla base del presupposto - ritenuto, poi, erroneo dalla Corte - che l’informativa redatta dal medesimo non fosse in atti , la esclude, rilevando come si trattasse di un mezzo di prova assolutamente necessario, risultando il teste in grado di procedere all’identificazione degli imputati, e che correttamente ne fosse stata disposta l’assunzione. Argomentazione, non solo con cui non si confronta la doglianza difensiva del tutto generica sopra riportata, ma che è, altresì, conforme al consolidato orientamento di questa Corte, dal quale non ci si intende discostare, secondo cui il giudice puo’ esercitare il potere di disporre d’ufficio l’assunzione di nuovi mezzi di prova, previsto dall’art. 507 cod. proc. pen., anche con riferimento a quelle prove che le parti avrebbero potuto richiedere e non hanno richiesto Sez. U, n. 41281 del 17/10/2006 - dep. 18/12/2006, P.M. in proc. Greco, Rv. 234907 . 3.2. Inammissibili sono le doglianze sull’inaffidabilità del riconoscimento operato dal teste. Invero, in relazione allo stesso, la Corte a qua ne sottolinea l’attendibilità, mostrando il M. una conoscenza particolarmente dettagliata dell’aspetto esteriore degli imputati indicati, da lui conosciuti in ragione del ruolo istituzionale del medesimo, che ne aveva descritto i tratti somatici, riscontrandoli, poi, nei fotogrammi allo stesso mostrati, da cui emergevano, come ricalcato dalla sentenza impugnata, sufficienti elementi fisiognomici per una identificazione del tutto attendibile la medesima Corte non ritenendo sicuro il riconoscimento del coimputato B. , per il tratto fisiognomico emergente dalla fotografia troppo limitato, lo assolveva . Il provvedimento impugnato con riferimento a tale profilo dà, così, vita ad un iter argomentativo scevro da vizi logici e giuridici e come tale insindacabile in questa sede, a fronte del quale i ricorrenti insistono, in modo aspecifico, nuovamente sull’inaffidabilità di detto riconoscimento, invitando ad una non consentita rivalutazione di elementi fattuali. 3.3. Fondata è, invece, la doglianza difensiva sulla valutazione della richiesta di applicazione dell’art. 131 bis cod. pen Invero, la sentenza impugnata esclude la particolare tenuità del fatto di cui a detto articolo, osservando che nel caso specifico gli imputati utilizzavano più di un elemento per rendere difficoltoso il riconoscimento caschi e sciarpe per celare il viso e mettevano in atto una deviazione dal percorso preventivamente concordato e comunicato alla Questura . Orbene, non sono appropriati sia il riferimento ad una duplice condotta di travisamento, essendo unica la condotta posta in essere da ciascuno degli imputati anche se con più elementi di travisamento, sia il riferimento alla deviazione dal percorso, che non è oggetto di contestazione. Inoltre, la lapidaria esclusione della tenuità dell’offesa sembra in contrasto col riconoscimento, operato dal primo Giudice, del minimo della pena, quanto alla pena detentiva base, e delle circostanze attenuanti generiche, col quale la Corte territoriale non si confronta. Considerazioni, tutte, che impongono l’annullamento sul punto della sentenza impugnata ed il rinvio per nuova valutazione, alla luce delle considerazioni appena svolte, ad altra sezione della medesima Corte di appello. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla valutazione ex art. 131 bis c.p. e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Trento.