Indagato ai domiciliari esce per una chiacchierata: inevitabile la custodia in carcere

La trasgressione del divieto di allontanamento della propria abitazione disposto in riferimento alla misura cautelare degli arresti domiciliari, comporta l’automatica sostituzione della misura stessa con la custodia cautelare in carcere.

Lo ha ribadito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 18760/17 depositata il 14 aprile. La vicenda. Il Tribunale del riesame di Palermo rigettava l’appello proposto avverso la sentenza con cui era stata disposta la custodia cautelare in carcere dell’indagato in aggravamento della misura degli arresti domiciliari, provvedimento basata sulla circostanza per cui egli era stato sorpreso fuori dalla sua abitazione in conversazione con altri soggetti. Avverso tale pronuncia ricorre per cassazione l’indagato sostenendo il vizio di motivazione in relazione all’aggravamento delle esigenze cautelari. Esigenze cautelari. La Corte di Cassazione rifiuta la prospettazione del ricorrente sottolineando come sia pacifico che la trasgressione della prescrizione principale di non allontanarsi dalla propria abitazione comporta un sostanziale automatismo alla sostituzione nei confronti dell’interessato dalla misura degli arresti domiciliari con quella della custodia cautelare in carcere. Sottolineano gli Ermellini che tale è il risultato dell’esegesi testuale dell’art 276, comma 1, c.p.p. che non lascia margini alla discrezionalità del giudice, conformemente al consolidato indirizzo giurisprudenziale sul tema secondo il quale, la trasgressione alle prescrizioni relative al divieto di allontanarsi dal luogo di esecuzione degli arresti domiciliari determina la revoca obbligatoria degli arresti domiciliari con il conseguente ripristino della custodia cautelare in carcere. Evasione. In tema di evasione dagli arresti domiciliari, la giurisprudenza ha inoltre affermato che il concetto di abitazione deve intendersi come riferito al luogo in cui la persona conduce la propria vita domestica e privata con esclusione di ogni altra appartenenza, quale aree condominiali, dipendenze, giardini, cortili e simili, che non siano di stretta pertinenza all’abitazione medesima. In tal modo viene assicurata la possibilità di agevoli controlli da parte della polizia sulla reperibilità dell’imputato, che devono essere caratterizzati da prontezza e non aleatorietà in rispondenza al fine primario dell’impedire contatti con l’esterno e il libero movimento della persona. In conclusione, la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 3 febbraio – 14 aprile 2017, n. 18760 Presidente Fumu – Relatore Verga Motivi della decisione Con ordinanza in data25.10.2016 il Tribunale del Riesame di Palermo rigettava l’appello proposto da L.R.A. avverso l’ordinanza emessa dalla Corte d’appello di Palermo in data 3 ottobre 2016 con la quale era stato disposto in aggravamento la misura della custodia cautelare in carcere a seguito dell’accertamento del fatto che l’imputato era stato sorpreso fuori dalla sua abitazione in conversazione con alcuni soggetti. Ricorre per cassazione l’indagato deducendo che il provvedimento impugnato è incorso in vizio della motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dei presupposti fondanti l’intervenuta modifica del trattamento cautelare. Sostiene che l’ordinanze impugnata manca di motivazione in ordine all’aggravamento delle esigenze cautelari e della conseguente necessità di aggravamento delle misure. Il ricorso è manifestamente infondato. Con riguardo alla valutazione sull’aggravamento della misura cautelare, non vi sono dubbi sul fatto che, accertata la trasgressione alla prescrizione principale di non allontanarsi dalla propria abitazione, ciò comporti un sostanziale automatismo alla sostituzione nei confronti dell’interessato della misura degli arresti domiciliari con quella più grave della misura della custodia cautelare in carcere. A tale risultato esegetico si perviene sulla base della interpretazione letterale e sistematica della norma prevista dall’art. 276 c.p.p., comma 1 ter, atteso che il legislatore ha usato la formula indicativa dispone la revoca e la sua sostituzione , senza lasciare alcun margine di discrezionalità al giudice della cautela, come si evince anche dall’inciso iniziale del comma 1 ter In deroga a quanto previsto dal comma 1 che vale ad escludere la necessità che quel giudice, ai fini del decidere, operi una verifica dell’entità, dei motivi e delle circostanze della violazione . L’interpretazione indicata è conforme all’indirizzo nettamente prevalente nella giurisprudenza di questa Corte, secondo il quale la trasgressione alle prescrizioni concernenti il divieto di allontanarsi dal luogo di esecuzione degli arresti domiciliari determina, ex art. 276 c.p.p., comma 1 ter, la revoca obbligatoria degli arresti domiciliari, seguita dal ripristino della custodia cautelare in carcere, senza che al giudice, una volta accertata la trasgressione, sia riconosciuto un potere di rivalutazione delle esigenze cautelari così, tra le molte, Sez. 5, n. 15053 del 22/02/2012, Nesta, Rv. 252478 Sez. 5, Sentenza n. 1821/12 del 29/09/2011, Algieri, Rv. 251715 Sez. 6, n. 3882 del 14/01/2010, P.G. in proc. Dierna, Rv. 245811 Sez. 5, n. 42017 del 22/09/2009, Della Rocca, Rv. 245381 Sez. 6, Sentenza n. 5690/08 del 19/12/2007, Mastrovito, Rv. 238734 Sez. 6, n. 12313/08 del 27/11/2007, Cucinella, Rv. 239327 Sez. 6, n. 44977 del 18/11/2005, Ruggero, Rv. 233507 Sez. 6, n. 21975 del 12/05/2006, P.M. in proc. Sculli, Rv. 234510 Sez. 5, n. 47643 del 17/11/2004, P.M. in proc. Gregorat, Rv. 230242 . Deve aggiungersi che questa Corte, pronunciandosi in tema di evasione dagli arresti domiciliari, ha avuto modo di affermare che per abitazione deve intendersi il luogo in cui la persona conduce la propria vita domestica e privata con esclusione di ogni altra appartenenza aree condominiali, dipendenze, giardini, cortili e spazi simili che non sia di stretta pertinenza dell’abitazione e non ne costituisca parte integrante, ciò al fine di agevolare i controlli di polizia sulla reperibilità dell’imputato, che devono avere il carattere della prontezza e della non aleatorietà perché fine primario e sostanziale della misura è quello di impedire i contatti con l’esterno ed il libero movimento della persona, quale mezzo di tutela delle esigenze cautelari, che può essere vanificato anche dal trattenersi negli spazi condominiali comuni in tal senso Sez. VI 21 ottobre 2014, n. 4830/2015, P.M. in proc. Capkevica, rv. 262155 Sez. VI, 18 dicembre 2007, n. 3212/2008, P.M. in proc. Perrone, rv. 238413 Sez. VI, 7 gennaio 2003, n. 15741, Favero, rv. 226808 principi che, da ultimo, sono stati ribaditi da Sez. III, 8 gennaio 2015, n. 11662, Hoxha . Nel caso in esame il L.R. agli arresti domiciliari presso la sua abitazione è stato trovato conversare con quattro soggetti nel cortile del palazzo. Correttamente pertanto è stata ritenuta la sussistenza dei presupposti fondanti l’intervenuta modifica del trattamento cautelare. Il ricorso è pertanto inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1500,00 da versare alla Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro millecinquecento alla Cassa delle Ammende. Si provveda ai sensi dell’art. 94.1 Ter Disp Att. C.p.p