Rumori da un’abitazione, ignoto il numero delle persone lamentatesi: assolto

A protestare sono stati i vicini di casa dell’uomo ora sotto accusa. Il relativo procedimento si conclude però con un’assoluzione, perché manca l’indicazione relativa ai soggetti che hanno segnalato il fastidio.

Polemiche e processo per i rumori fastidiosi provenienti da un’abitazione. Il responsabile, però, riesce a cavarsela, grazie alla mancata specificazione sul numero di persone che si sono lamentate per il fastidio Cassazione, sentenza n. 18416/17, sez. VI Penale, depositata il 12 aprile . Vicini di casa. A dare il ‘la’ alla vicenda sono stati i vicini di casa dell’uomo, che hanno protestato vivacemente per i rumori provenienti dalla sua abitazione. Per poter parlare di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone , però, è necessario un dettaglio fondamentale il numero dei soggetti infastiditi dai rumori. E su questo fronte i giudici fanno riferimento alla omessa indicazione, da parte del pubblico ufficiale denunziante, se la segnalazione di rumori molesti fosse venuta da uno solo o da più abitanti della zona . Questa lacuna conduce alla conferma dell’assoluzione pronunciata in appello. Ciò perché i rumori devono avere una tale diffusività che l’evento di disturbo sia potenzialmente idoneo ad essere risentito da un numero indeterminato di persone, pur se poi concretamente solo taluna se ne possa lamentare .

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 15 marzo – 12 aprile 2017, n. 18416 Presidente Rotundo – Relatore Villoni Ritenuto in fatto Con la sentenza impugnata il Tribunale di Firenze ha mandato assolto M. B. dalle accuse di resistenza a pubblico ufficiale art. 337 cod. pen., capo A e di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone art. 659 cod. pen., capo B con la formula perché il fatto non sussiste. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso diretto per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Firenze, che deduce assenza e illogicità della motivazione per avere il giudice ritenuto la condotta di cui al capo A 'deprecabile' ma non finalizzata ad una resistenza diretta ad impedire il compimento dell'atto d'ufficio, argomentazione che reputa apodittica. Il PM deduce, inoltre, violazione di legge riguardo alla contravvenzione di cui al capo B, la cui sussistenza il giudice avrebbe fatto erroneamente dipendere dal numero delle lamentele espresse dai vicini di casa dell'imputato. Considerato in diritto 1. Il primo motivo del ricorso riguarda la motivazione del provvedimento impugnato ed è pertanto improponibile per violazione del disposto dell'art. 569, comma 3 cod. proc. pen. né si verte in ipotesi di conversione del ricorso in appello, dal momento che la motivazione censurata appare congrua rispetto a fattispecie del tutto peculiare, correttamente apprezzata dal giudice come 'condotta isolata, d'istinto e non finalizzata ad una resistenza diretta ad impedire il dell'atto di ufficio'. 2. Il secondo motivo d'impugnazione è, invece, infondato, poiché il giudice ha correttamente evocato l'assenza di diffusività del rumore in ipotesi cagionato dall'imputato per escludere la ricorrenza della contravvenzione di cui all'art. 659, comma 2 cod. pen. e in tal senso va letto il riferimento all'omessa specificazione da parte del pubblico ufficiale denunziante se la segnalazione di rumori molesti fosse venuta da uno solo o da più abitanti della zona. La rilevanza penale della condotta produttiva di rumori, censurati come fonte di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone, richiede infatti l'incidenza sulla tranquillità pubblica, in quanto l'interesse tutelato dal legislatore è la pubblica quiete, sicché i rumori devono avere una tale diffusività che l'evento di disturbo sia potenzialmente idoneo ad essere risentito da un numero indeterminato di persone, pur se poi concretamente solo taluna se ne possa lamentare Sez. 1, sent. n. 47298 del 29/11/2011, I., Rv. 251406 e conf. con precisazioni Sez. 1, sent. n. 45616 del 14/10/2013, V. e altro, Rv. 257345 . P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso.