Tasso alcolemico non consentito e incidente stradale: automobilista assolto

I giudici fanno cadere ogni accusa, valutando l’episodio di particolare tenuità. Decisivi il dato riscontrato dall’etilometro e il comportamento tenuto alla guida della vettura.

Inequivocabile il responso dell’etilometro tasso alcolemico pari a 0,9 grammi per litro. Ciò nonostante, l’automobilista se la cava, e viene assolto dall’accusa di avere guidato in stato di ebbrezza Cassazione, sentenza n. 18159/2017, Sezione Quarta Penale, depositata oggi . Impatto. A dare il ‘la’ alla vicenda è l’impatto tra due vetture. Una volta accorsi sul luogo dell’incidente, i carabinieri effettuano i necessari accertamenti, riscontrando un tasso alcolemico illegale nell’automobilista che ha subito l’imprudenza dell’altro conducente. Logico ipotizzare il reato di guida in stato di ebbrezza alcolica . A sorpresa, però, i giudici del Tribunale fanno cadere l’accusa, optando per l’assoluzione per particolare tenuità del fatto . In sostanza, viene riconosciuta la non punibilità , alla luce di 3 elementi primo, l’uomo non presentava alcuna sintomatologia tipica dello stato di ebbrezza secondo, il tasso alcolemico riscontrato era pari a 0,9 grammi per litro, di poco superiore rispetto al limite di rilevanza penale terzo, non si trattava di un comportamento abituale . Condotta. Pronta la reazione del Procuratore, con tanto di ricorso in Cassazione, finalizzato a censurare la decisione del Tribunale. Ciò alla luce di una semplice considerazione il solo quantitativo di alcool rilevato nel sangue dell’automobilista non è sufficiente per ritenere particolarmente tenue il fatto . Questa obiezione, però, non spinge i magistrati del ‘Palazzaccio’ a modificare la decisione assolutoria pronunciata in Tribunale. Ciò significa che l’uomo sotto accusa può finalmente tirare un sospiro di sollievo e considerare chiusa definitivamente la vicenda giudiziaria. Per i giudici, difatti, decisivo non è stato solo ed esclusivamente il lieve superamento del tasso alcolemico accertato rispetto al limite di rilevanza penale , ma anche il fatto che l’automobilista non manifestava la sintomatologia tipica dello stato di ebbrezza , tale cioè da rappresentare pericolo per la sicurezza della circolazione stradale . A sostegno di questa valutazione, poi, un ulteriore elemento. Una volta ricostruita la dinamica dell’incidente, difatti, è emerso che l’uomo, accusato di guida in stato di ebbrezza , una volta trovatosi di fronte l’autovettura antagonista che aveva invaso la sua corsia di pertinenza , aveva tentato di evitare l’impatto con una brusca frenata, ponendo in essere una manovra di immediata reattività e controllo nella guida .

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 8 marzo – 11 aprile 2017, numero 18159 Presidente Izzo – Relatore Menichetti Ritenuto in fatto 1. Il Tribunale di Asti con sentenza in data 5 maggio 2016 assolveva P. F. dal reato di guida in stato di ebbrezza alcolica, aggravato dall'orario notturno, ritenendo la particolare tenuità del fatto. A motivo della pronuncia, in primo luogo l'esclusione dell'aggravante dell'aver provocato un sinistro stradale, originariamente contestata, sul rilievo che in base agli accertamenti svolti dagli operanti carabinieri della Stazione di Carmagnola, era emerso che l'incidente in cui era rimasto coinvolto il P. era dipeso dall'esclusiva condotta colposa dell'altro conducente, il quale aveva ammesso di aver effettuato un'azzardata manovra di conversione senza accorgersi del sopraggiungere di un'altra vettura ed invadendone la corsia di pertinenza. Valorizzava poi il primo giudice, ai fini della esclusione della punibilità, la circostanza che l'imputato non presentava alcuna sintomatologia tipica dello stato di ebbrezza, che il tasso alcolemico riscontrato era pari a 0,9 g/l, di poco superiore rispetto al limite di rilevanza penale, e che non si trattava di un comportamento abituale. 2. Ha proposto ricorso immediato il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Asti per inosservanza o erronea applicazione della legge penale e processuale. Deduce che il motivo sostanziale che ha portato all'applicazione dell'esimente di cui all'articolo 131 bis c.p. è costituito dal modesto superamento del tasso alcolemico, dato di per sé non sufficiente dovendo sempre farsi riferimento ad altri elementi concreti della condotta. Di nessun rilievo poi la mancata segnalazione da parte degli operanti della presenza degli elementi sintomatici tipici dello stato di ebbrezza, poiché la materialità del reato non comprende anche la sopravvenuta incapacità di guida del veicolo. Il fatto poi che l'imputato sia stato meramente coinvolto in un sinistro stradale, senza provocarlo, riguarda unicamente la esclusione dell'aggravante ma non può ridondare a favore del prevenuto sotto il profilo della tenuità del fatto base contestato. Di qui la richiesta di annullamento dell'impugnata sentenza. Considerato in diritto 1. Il ricorso è manifestamente infondato. 2. Deduce il Procuratore ricorrente che il Tribunale avrebbe erroneamente applicato la norma di cui all'articolo 131 bis c.p., discostandosi anche da quanto statuito dalle Sezioni Unite di questa Corte sent.26/2/2016, numero 13681, T. che, senza escludere la possibilità di valorizzare il quantitativo di alcol rilevato nel sangue, hanno messo in evidenza che per ritenere particolarmente tenue il fatto questo dato da solo non è sufficiente, dovendosi sempre far riferimento ad altri elementi concreti della condotta. Orbene, la motivazione dell'impugnata sentenza appare completa il Tribunale infatti non si è limitato a valorizzare il lieve superamento del tasso alcolemico accertato rispetto al limite di rilevanza penale, ma ha anche evidenziato che l'imputato non manifestava la sintomatologia tipica dello stato di ebbrezza, tale da rappresentare pericolo per la sicurezza della circolazione stradale, e che, trovatosi di fronte l'autovettura antagonista che aveva invaso la corsia di sua pertinenza, aveva tentato di evitare l'impatto con una brusca frenata, ponendo in essere una manovra di immediata reattività e controllo nella guida. 3. Per tali considerazioni il ricorso va dichiarato inammissibile. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso.