La rivelazione del segreto professionale è punibile anche se si agisce “a fin di bene”

In tema di contratto di franchising, il rivelare a terzi i dati relativi ai prezzi praticati e alla percentuale di ricarico operata nei confronti delle società affiliate integra il reato di rivelazione del segreto professionale, in quanto violazione dell’art. 622 c.p

Così si è espressa la Corte di Cassazione con la sentenza n. 17806/17 depositata il 7 aprile. Il caso. Il credit manager” di una famosa catena di negozi fai-da-te era stato condannato dalla Corte d’appello per il reato di rivelazione di segreto professionale”, ai sensi dell’art. 622 c.p Egli aveva comunicato ad un soggetto delle informazioni riservate, riguardanti i prezzi vantaggiosi praticati da alcuni fornitori nei confronti della società per cui lavorava, la quale poi li maggiorava a danno dei propri affiliati in franchising. Le censure del lavoratore. Il lavoratore ricorre in Cassazione deducendo erronea applicazione della legge penale, poiché difetterebbe la prova della condotta di rivelazione delle notizie riservate e mancherebbe l’elemento soggettivo del reato. Il ricorrente, infatti, sostiene di aver agito ignorando la segretezza di quelle informazioni e il divieto relativo alla loro diffusione inoltre, l’intenzione dello stesso era quella di far conseguire alla sua azienda i crediti vantati nei confronti delle società affiliate. In pratica, con la sua condotta intendeva favorire un recupero di crediti nei confronti degli affiliati, che si temeva risultasse difficoltoso. Secondo la Corte di Cassazione, però, tali motivi sono da rigettare. La censura relativa al difetto del requisito della segretezza delle informazioni divulgate non è da accogliere, in quanto il ricorrente non ha confutato in alcun modo quanto detto dal giudice di merito. Quelle informazioni erano state classificate come segrete e tali dovevano rimanere, essendo dati relativi ai prezzi praticati alle società danneggiate dai fornitori e alla percentuale di ricarico operata ai franchisee . Secondariamente, la volontà di aiutare gli affiliati della rete di franchising ad onorare i debiti con la propria azienda non configura difetto di elemento soggettivo del reato. Il ricorrente si appella quindi ad una giusta causa” della rivelazione del segreto professionale. Ma secondo la Suprema Corte, pur volendola considerare come tale, la presenza di una giusta causa non integra una causa di esclusione del dolo . Il danno causato alla società è stato accertato e consiste in un danno all’immagine nei confronti dei fornitori. Per questi motivi il ricorso viene rigettato.

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 15 marzo – 7 aprile 2017, n. 17806 Presidente Palla – Relatore Pistorelli Ritenuto in fatto 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Milano ha confermato la condanna di L.L. per il reato di rivelazione di segreto professionale di cui all’art. 622 c.p., per avere l’imputato comunicato senza giusta causa ad T.A. informazioni riservate riguardanti i prezzi praticati da alcuni fornitori alle società Bricoman e Bricocenter, prezzi vantaggiosi che le stesse maggioravano ai propri affiliati in franchising e di cui il L. era a conoscenza nella sua qualità di credit manager della menzionata Bricocenter. 2. Avverso la sentenza ricorre l’imputato a mezzo del proprio difensore articolando quattro motivi. Con il primo ed il secondo deduce erronea applicazione della legge penale in relazione all’art. 622 c.p., difettando la prova della condotta di rivelazione delle notizie secretate e del carattere riservato delle stesse, nonché dell’elemento soggettivo del reato, avendo l’imputato agito da una parte ignorando che le informazioni in questione non fossero diffondibili e dall’altro mosso dall’intenzione di far conseguire a Bricocenter i crediti vantati nei confronti delle società affiliate. Con il terzo motivo si deducono invece vizi di motivazione in ordine alla configurata partecipazione dell’imputato ad un consorzio creato tra i franchisee di Bricocenter al fine di fare concorrenza a quest’ultima ed a Bricoman, mentre con il quarto gli stessi vizi vengono denunziati con riferimento al disposto risarcimento del danno in favore delle parti civili, danno per vero inesistente o comunque in alcun modo ascrivibile alla condotta dell’imputato. Considerato in diritto 1. Il ricorso è infondato e per certi versi inammissibile. 2. Deve preliminarmente ricordarsi come sia inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice del gravame con motivazione non specificamente confutata dal ricorrente. La mancanza di specificità del motivo, infatti, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità - e cioè come indeterminatezza - ma altresì per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell’art. 591 comma 1 lett. c c.p.p., all’inammissibilità dell’impugnazione ex multis Sez. 5, n. 28011 del 15 febbraio 2013, Sammarco, Rv. 255568 Sez. 4, n. 18826 del 9 febbraio 2012, Pezzo, Rv. 253849 . Ed in tal senso, con specifico riguardo al caso in cui vengano dedotti vizi sulla tenuta logica della motivazione, la correlazione delle censure proposte con il ricorso sussiste soltanto laddove queste contengano l’indicazione delle ragioni della loro decisività rispetto al percorso logico seguito dal giudice di merito Sez. 6, n. 8700 del 21 gennaio 2013, Leonardo e altri, Rv. 254584 , giacché il ricorrente non può limitarsi a contrapporre la propria lettura del compendio probatorio di riferimento a quella sviluppata dal provvedimento impugnato, poiché, ai sensi dell’art. 606 lett. e c.p.p., questo è ricorribile esclusivamente nei limiti in cui la sua motivazione risulti manifestamente illogica. Infatti, secondo la linea interpretativa da tempo tracciata da questa Corte, l’esito del giudizio di responsabilità non può essere invalidato da prospettazioni di tipo alternativo, che si risolvono in una mirata rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nell’autonoma assunzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, da preferirsi a quelli adottati dal giudice del merito, perché illustrati come maggiormente plausibili, o perché assertivamente dotati di una migliore capacità esplicativa, nel contesto storico-fattuale in cui la condotta delittuosa si è in concreto esplicata ex multis Sez. 6, n. 22256 del 26 aprile 2006, Bosco, Rv. 234148 Sez. 6, n. 47204 del 7 ottobre 2015, Musso, Rv. 265482 . 3. Alla luce degli illustrati principi i primi due motivi di ricorso devono ritenersi generici e versati in fatto. 3.1 Invero deve innanzi tutto evidenziarsi come formalmente il ricorrente abbia in entrambi i casi dedotto l’erronea applicazione dell’art. 622 c.p., salvo poi svolgere censure tese a dimostrare l’inadeguatezza della motivazione resa dalla Corte territoriale in merito alla sussistenza della prova degli elementi costitutivi del reato. In tal senso i motivi esposti non risultano coerenti al vizio denunziato rivelandosi manifestamente infondati, giacché la sentenza non ha commesso alcun error in iudicando in iure, né, in realtà, il ricorrente ha evidenziato quale sarebbe. 3.2 Ma anche volendo prescindere da tale profilo e considerando le censure sviluppate con i motivi in esame secondo la loro intrinseca natura, deve rilevarsi come, per l’appunto, le stesse non si confrontino con l’effettivo contenuto della sentenza, limitandosi a riproporre argomenti ed obiezioni già confutate dai giudici dell’appello e contestando in maniera del tutto assertiva tale confutazione. In particolare il provvedimento impugnato ha spiegato in maniera logica ed aderente alle risultanze processuali le ragioni per cui non venne rinvenuto il file trasmesso con la email di cui è rimasta traccia nel server aziendale e per cui è coerente ritenere che l’imputato sia stato la fonte anche delle informazioni di cui il T. era già a conoscenza. Spiegazione con la quale il ricorrente non si è confrontato e di cui soprattutto non ha saputo evidenziare la manifesta illogicità, limitandosi ad apodittiche considerazioni tese ad introdurre una soggettivamente orientata rilettura di alcune circostanze, all’evidenza finalizzata a sollecitare una rivisitazione del compendio probatorio di riferimento inammissibile in questa sede. 3.3 Quanto al difetto del requisito della segretezza delle informazioni divulgate, il ricorrente non ha saputo confutare il presupposto del ragionamento dei giudici di merito e cioè che i dati relativi ai prezzi praticati alle società danneggiate dai fornitori e alla percentuale di ricarico operata ai franchisee da queste ultime costituissero informazioni riservate e non disponibili a soggetti estranei all’ufficio acquisti ed al ceto dirigenziale delle suddette società, tanto che l’accesso alle medesime era stato opportunamente protetto. L’intera confutazione svolta con il ricorso sul punto è invece rivolta ad eccepire la non segretezza dell’identità dei menzionati fornitori mai sostenuta dai giudici del merito ovvero si affida nuovamente ad una rilettura del materiale probatorio di cui solo assertivamente viene prospettata la decisività, per di più attraverso l’evocazione di brani selezionati di alcune testimonianze nemmeno indicate con la necessaria specificità di cui si lamenta l’omessa considerazione, in manifesta violazione del principio di autosufficienza, giacché, soprattutto qualora si eccepisce l’omesso confronto da parte del giudicante con prove di natura dichiarativa, è onere del ricorrente riportare o allegare integralmente il loro contenuto, non consentendosi altrimenti a questa Corte di apprezzare l’effettiva portata del vizio denunziato. 3.4 I secondo motivo è invece infondato, non potendosi certo desumere dall’asserita e indimostrata volontà di aiutare gli affiliati della rete di franchising a onorare i propri debiti verso il franchisor il difetto dell’elemento psicologico del reato. Non solo, infatti, il ricorrente non ha dimostrato - e dunque la sentenza non ha omesso di considerare - la premessa di fondo del proprio ragionamento, basata essenzialmente sulle dichiarazioni dell’imputato circa il movente che lo spinse ad agire, ma nemmeno ha spiegato in che termini tale movente avrebbe potuto incidere sulla rilevanza penale del fatto, in che termini, cioè, avrebbe potuto configurare una giusta causa di rivelazione, giacché a questo si riduce sostanzialmente l’obiezione difensiva. È da chiarire infatti incidentalmente che la presenza di una giusta causa, contrariamente a quanto implicitamente prospettato dal ricorrente, non integra una causa di esclusione del dolo, il quale, al contrario, ne costituisce un presupposto necessario, non potendosi validamente concepire una condotta penalmente scriminata senza che essa sia coperta dalla volontà e dalla rappresentazione del soggetto agente. Per giusta causa deve allora intendersi non una causa di esclusione del dolo, e neppure una causa che unicamente condiziona la punibilità del reato, ma una vera e propria esimente oggettiva che fa venir meno l’antigiuridicità del fatto. Peraltro, anche volendo dar credito alle dichiarazioni dell’imputato, la presunta intenzione di favorire un recupero di crediti che si teme difficoltoso non giustifica la rivelazione di notizie riservate, la quale se da una parte causa un danno ben maggiore da quello che si voleva asseritamente prevenire, dall’altra non appare che uno fra i numerosi altri mezzi, peraltro leciti, disponibili per conseguire quel fine. Non di meno anche sul punto il ricorso non si confronta con la motivazione della sentenza e con un dato di fatto ineludibile considerato dai giudici del merito e di per sé sufficiente a dimostrare quantomeno la volontà di favorire il profitto dei franchisee che oggetto dell’illecita rivelazione non sono stati solo i prezzi praticati dai fornitori a Bricocenter, alla quale i destinatari erano legati dal contratto di franchising, ma altresì quelli praticati a Bricoman, con la quale gli stessi non avevano alcun rapporto. 4. Inammissibile è anche il terzo motivo di ricorso, per cui valgono da una parte le argomentazioni già svolte con riferimento al primo motivo e dall’altro il rilievo per cui la configurata appartenenza del L. ad un consorzio concorrente rispetto alle società danneggiate - circostanza che la sentenza ritiene accertata sulla base di dati fattuali che il ricorrente omette di considerare ed, eventualmente, di smentire - è solo uno dei tanti elementi posti a fondamento della decisione impugnata, e non tale, dunque, da comprometterne la tenuta argomentativa. In altri termini la doglianza si rivela generica nella misura in cui non ne viene esplicitata la decisività. 5. Ed inammissibile è infine anche il quarto motivo. Va infatti ricordato come, secondo il consolidato insegnamento di questa Corte, la condanna generica al risarcimento dei danni - qual è quella di cui si discute - contenuta nella sentenza penale, pur presupponendo che il giudice abbia riconosciuto il relativo diritto alla costituita parte civile, non comporti alcuna indagine in ordine alla concreta esistenza di un danno risarcibile, postulando soltanto l’accertamento della potenziale capacità lesiva del fatto dannoso e dell’esistenza - desumibile anche presuntivamente, con criterio di semplice probabilità - di un nesso di causalità tra questo ed il pregiudizio lamentato, restando perciò impregiudicato l’accertamento riservato al giudice civile sulla liquidazione e l’entità del danno, ivi compresa la possibilità di escludere l’esistenza stessa di un danno eziologicamente collegato all’evento illecito ex multis Sez. 3, n. 36350 del 23 marzo 2015, Bertini e altri, Rv. 265637 . Non era dunque necessario che i giudici dell’appello si pronunziassero sull’effettiva causazione in concreto del danno lamentato dalle parti civili, avendo in ogni caso motivato sulla potenzialità lesiva del fatto. Peraltro il danno che la Corte territoriale ha ritenuto in ogni caso accertato è quello d’immagine nei confronti dei fornitori ed al quale è riferita la provvisionale concessa. Danno di per sé sufficiente a giustificare la condanna generica di cui si è detto e sul quale invero il ricorrente nemmeno si è soffermato, fermo restando che in questa sede non sono deducibili questioni attinenti la liquidazione della provvisionale. 6. Il ricorso deve essere in definitiva rigettato e l’imputato condannato, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, alla refusione di quelle sostenute nel grado dalle parti civile che liquida in complessivi Euro 4.200 per ciascuna, oltre accessori di legge. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna l’imputato al pagamento delle spese processuali ed alla rifusione delle spese di parte civile, liquidate in complessivi Euro 4.200 per ciascuna, oltre accessori di legge.