La notifica della cartella esattoriale è irrilevante ai fini della prescrizione della pena pecuniaria. Ma…

La disciplina in materia di prescrizione della pena non contempla cause di sospensione o interruzione. Rileva, pertanto, il solo momento dell’inizio dell’esecuzione, che è sufficiente ad evitare l’estinzione della pena, essendo trascurabile il fatto che tale inizio sia avvenuto coattivamente o con la collaborazione del condannato. Con riferimento alla pena pecuniaria, quindi, il pagamento parziale preclude l’estinzione della pena per decorso del tempo.

Così ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 17228/17, depositata il 6 aprile. Il caso. Il Tribunale di Brescia, in funzione di giudice dell’esecuzione, rigettava l’opposizione avverso l’ordinanza emessa dal medesimo Tribunale con la quale veniva respinta l’istanza di declaratoria di estinzione delle pene pecuniarie ex art. 173 c.p. relativamente a due sentenze di condanna rese rispettivamente dai Tribunali di Cremona e Brescia. Il giudice dell’esecuzione, infatti, rilevava che erano stati effettuati volontariamente alcuni pagamenti e che la durata dell’attività di recupero coattivo fosse ininfluente ai fini della prescrizione della pena, essendo sufficiente che il recupero abbia effettivamente avuto inizio. L’interessato proponeva quindi ricorso per cassazione, lamentando l’erronea applicazione dell’art. 173 c.p., nonché manifesta illogicità della motivazione, sostenendo altresì che la notificazione del ruolo sia inidonea ad interrompere la prescrizione della pena pecuniaria in mancanza di espressa previsione normativa. L’art. 173 del codice penale. La ratio sottesa alla norma di cui all’art. 173 c.p. consiste nel venir meno della necessità dell'esecuzione, dovuta al decorso del tempo. La Cassazione, concordando con l’orientamento della dottrina, ha statuito che, in mancanza di un’espressa previsione normativa, la disciplina in materia di prescrizione della pena non contempli cause di sospensione o interruzione, non esistendo in tale ambito disposizioni corrispondenti agli artt. 159 e 160, riferibili soltanto alla prescrizione del reato. Con riguardo all’estinzione della pena per decorso del tempo rileva quindi, quale fatto impeditivo, soltanto il momento in cui l’esecuzione sia effettivamente iniziata. Momento, quest’ultimo, a partire dal quale risultano ininfluenti tempistiche e modalità di esecuzione. È l’inizio dell’esecuzione, dunque, ad essere da solo sufficiente ad evitare l’estinzione della pena, essendo trascurabile il fatto che tale inizio sia avvenuto coattivamente o con la collaborazione del condannato. E la cartella esattoriale? Nel caso di specie, gli Ermellini hanno precisato come il pagamento parziale precluda l’estinzione della pena per decorso del tempo. Conseguentemente, l’eventuale successiva notificazione di una cartella esattoriale per il residuo è irrilevante a tale fine. Dunque, avendo il ricorrente versato alcune rate con riguardo alle sentenze dei Tribunali di Cremona e Brescia, anche in seguito a provvedimenti di rateazione del Magistrato di Sorveglianza, le pene pecuniarie non si sono estinte, poiché detti pagamenti sono stati effettuati precedentemente rispetto al termine quinquennale di cui all’art. 173 c.p., da computarsi a partire dall’irrevocabilità delle sentenze stesse. Pertanto, essendo l’esecuzione iniziata con la collaborazione del condannato, non assumono alcuna rilevanza né che quest’ultimo abbia smesso di pagare, né gli ulteriori atti esecutivi successivi. La Cassazione ha pertanto rigettato il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 3 novembre 2016 – 6 aprile 2017, n. 17228 Presidente Fiale – Relatore Andronio Ritenuto in fatto 1. - Con ordinanza del 17 novembre 2015, il Tribunale di Brescia, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato l’opposizione avverso l’ordinanza del medesimo Tribunale di rigetto dell’istanza di declaratoria di estinzione delle pene pecuniarie per decorso del tempo ex 173 cod. pen., in relazione alle sentenze di condanna del Tribunale di Cremona n. 525 del 2001 e del Tribunale di Brescia nn. 569 del 2002 e 1978 del 2004. Il giudice dell’esecuzione rileva che vi erano stati alcuni pagamenti volontari e che la durata temporale dell’attività di recupero coattivo è irrilevante ai fini della prescrizione della pena, purché il recupero abbia effettivamente avuto inizio. Afferma, inoltre, di non condividere l’interpretazione data dal Tribunale di Milano con un’ordinanza del 7 novembre 2011 - richiamata dalla difesa - nel senso della inidoneità della notificazione della cartella esattoriale ai fini dell’interruzione del termine di prescrizione della multa. 2. - Avverso l’ordinanza l’interessato ha proposto ricorso per cassazione, lamentando, in primo luogo, l’erronea applicazione dell’art. 173 cod. pen e la manifesta illogicità della motivazione. Quanto alla sentenza del Tribunale di Cremona n. 525 del 2001, l’interessato aveva provveduto al parziale pagamento dell’ammenda mediante il versamento di dieci rate, l’ultima delle quali pagata il 3 aprile 2006 vi era stata la successiva emissione di un ruolo coattivo per la somma di Euro 10.000,00, il 29 novembre 2010. Per quanto riguarda la sentenza n. 569 del 2002 del Tribunale di Brescia, vi era stato un pagamento rateale cessato il 5 ottobre 2006, con l’emissione di un ruolo esecutivo, per la somma di Euro 11.333,29, in data 20 settembre 2012. Per la sentenza del Tribunale di Brescia n. 1978 del 2004, vi era stato solo il pagamento di alcune rate, l’ultima delle quali in data 5 ottobre 2006, senza emissione di un ruolo esecutivo. La difesa sostiene che la notificazione del ruolo è inidonea ad interrompere la prescrizione della pena pecuniaria, in mancanza di espressa previsione normativa in tal senso anzi, alla disciplina dettata in materia di prescrizione della pena non possono essere applicate cause di sospensione o interruzione della prescrizione. Considerato in diritto 3. - Il ricorso è infondato. 3.1. - Come evidenziato da parte della dottrina, deve ritenersi, in mancanza di espressa previsione normativa, che la disciplina dettata in materia di prescrizione della pena non contempli cause di sospensione od interruzione non esistono, infatti, in tale ambito disposizioni corrispondenti agli artt. 159 e 160, 6 quali devono intendersi come riferiti alla sola prescrizione del reato. In relazione all’estinzione della pena per decorso del tempo, rileva, dunque, quale fatto impeditivo, il solo momento dell’inizio dell’esecuzione, a partire dal quale le concrete modalità e le concrete tempistiche dell’esecuzione stessa risultano irrilevanti. In altri termini, l’inizio dell’esecuzione è sufficiente ad evitare l’estinzione della pena e nessuna rilevanza - in mancanza di una previsione legislativa in tal senso - assume la circostanza se tale inizio sia avvenuto coattivamente o con la collaborazione del condannato. Anche quanto alla pena pecuniaria, dunque, deve ritenersi che l’effettuazione del pagamento, anche parziale, ne impedisca l’estinzione, indipendentemente dalla circostanza se a tale pagamento parziale seguano altri pagamenti fino al completo adempimento del debito. Il pagamento parziale preclude perciò, in via definitiva, l’estinzione della pena per decorso del tempo con la conseguenza che l’eventuale successiva notificazione di una cartella esattoriale per la somma residua risulta irrilevante a tal fine. 3.2. - Nel caso di specie, è pacifico in atti che, quanto alla sentenza del Tribunale di Cremona n. 525 del 2001, divenuta definitiva il 9 ottobre 2002, vi sia stato un parziale pagamento dell’ammenda da parte dell’interessato mediante il versamento di alcune rate, l’ultima delle quali pagata il 3 aprile 2006, e che vi era stata la successiva emissione di un ruolo coattivo il 29 novembre 2010 per la somma residua. E anche in relazione alle condanne di cui alle sentenze del Tribunale di Brescia nn. n. 569 del 2002 e 1978 del 2004, divenute definitive, rispettivamente, il 26 novembre 2003 il 12 ottobre 2004 vi erano stati pagamenti rateali parziali, fino al 5 ottobre 2006. Per tali ultime condanne, del resto, vi erano stati provvedimenti di rateazione del magistrato di sorveglianza in data 10 febbraio 2005 come risulta da una nota dell’ufficio recupero crediti del Tribunale di Brescia del 21 maggio 2015 Proprio in forza di tali provvedimenti, l’interessato aveva cominciato a effettuare i pagamenti rateali poi interrotti. Ne deriva che le pene pecuniarie non si sono estinte, perché i primi pagamenti erano stati effettuati ben prima del decorso del termine quinquennale di estinzione di cui all’art. 173 cod. pen., da computarsi a partire dall’irrevocabilità delle relative sentenze. Ed essendo l’esecuzione già iniziata, con la collaborazione dello stesso condannato, non assumono alcuna rilevanza né la circostanza che questo abbia poi smesso di pagare, né eventuali ulteriori atti esecutivi successivi. 4. - Il ricorso, conseguentemente, deve essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.