Convivente o no dell’avvocato, non è l’addetto postale a dover dimostrare la regolarità della notifica

L’addetto postale che deve effettuare la notifica dell’estratto contumaciale della sentenza presso il domicilio del difensore dell’imputato non ha l’onere di verificare se la dichiarazione di convivenza, pervenuta dalla persona diversa dall’interessato che ha ricevuto la notifica, sia effettivamente corrispondente alla situazione reale. Piuttosto, l’onere di dimostrare il contrario colpisce colui che deduce la nullità della notifica per l’irregolarità della sua esecuzione.

Così si è espressa la Corte di Cassazione con sentenza n. 17543/17 depositata il 6 aprile. Il caso. Il Tribunale di Palmi rigettava l’istanza finalizzata alla sospensione dell’ordine di carcerazione dell’imputato o comunque alla declaratoria di non esecutività della sentenza nei suoi confronti con la relativa richiesta di restituzione nel termine per proporre impugnazione, poiché riteneva che la notifica dell’estratto contumaciale della sentenza fosse stata eseguita con regolarità. L’imputato ricorre per cassazione insistendo sulla nullità di tale notificazione, eseguita tramite servizio postale ad un diverso destinatario. La Notifica effettuata tramite servizio postale. La Cassazione rileva che la notifica dell’estratto contumaciale risulta essere stata effettuata dall’agente postale a persona che si è qualificata come coinquilina e convivente dell’avvocato dell’imputato. In tal senso, l’addetto alla consegna non ha l’onere di verificare se la dichiarazione di convivenza tra la donna e l’avvocato corrisponda alla situazione reale, poiché ai fini della notificata è sufficiente la dichiarazione resa dalla persona rinvenuta nel domicilio dell’interessato. Inoltre, proseguono gli Ermellini, estendendo il principio affermato con riguardo alle notificazioni eseguite a mezzo di ufficiale giudiziario, l’interessato che deduca la nullità della notifica, negando, come nel caso di specie, il rapporto di convivenza, deve provare la diversa realtà da lui prospettata. Pertanto, risulta che il Giudice di merito abbia fatto corretto uso di tale principio nell’affermare la regolarità della notifica, stante l’onere, in capo all’imputato, di dimostrare il contrario. Il Collegio rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese.

Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza 9 novembre 2016 – 6 aprile 2017, n. 17543 Presidente Vecchio – Relatore Di Giuro Ritenuto in fatto 1. Il Tribunale di Palmi in composizione monocratica, quale giudice dell’esecuzione, con l’ordinanza in epigrafe indicata, ha rigettato l’istanza formulata nell’interesse di S.D. , finalizzata alla sospensione dell’ordine di carcerazione emesso nei confronti del suddetto e/o alla declaratoria di non esecutività della sentenza di cui a detto ordine e restituzione del suddetto nel termine per proporre impugnazione. Si è rilevata in detta ordinanza la regolarità della notifica dell’estratto contumaciale della sentenza, avvenuta, ai sensi dell’art. 161 cod. proc. pen., presso lo studio dell’Avv. Bruno Zirillo, mediante consegna di copia del plico a mezzo dell’agente postale a tale C.V. , qualificatasi come coinquilina del destinatario, come da avviso di ricevimento in atti. Ha osservato il suddetto Tribunale, a fronte del rilievo difensivo secondo cui la circostanza di cui in ultimo non corrispondesse al vero e non vi fosse alcun rapporto tra la ricevente ed il reale destinatario con conseguente nullità della notifica, che la attestazione di cui alla relata di notifica del rapporto tra il destinatario e la ricevente come coinquilini poteva essere superata da una rigorosa prova contraria da parte di colui che eccepiva la nullità e che a tal fine non era sufficiente la produzione di un contratto di locazione tra la madre del suddetto avvocato e colei che aveva ricevuto l’atto in luogo del medesimo, senza dubbio non in grado di documentare l’assenza di qualsiasi rapporto tra il conduttore, C.V. , e il destinatario dell’atto, Avv. Bruno Zirillo, solo figlio della locatrice . 2. Lo S. , personalmente, propone ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione ed insistendo sulla nullità della notificazione, inoltrata mediante il servizio postale, poiché effettuata a persona diversa dal destinatario, non esistendo alcun legame qualificato tra colei che la riceveva e quest’ultimo, se non il fatto che la suddetta si trovasse nell’immobile quale inquilina della madre dell’avvocato destinatario dell’atto. Argomenti, questi, secondo il ricorrente, idonei a superare una presunzione di convivenza, unicamente dichiarata dalla C. , e non accertata dal notificatore, che nel caso di specie era, trattandosi di notifica a mezzo posta, un agente postale e non un ufficiale giudiziario. Figura, quest’ultima, alle cui attestazioni si riferisce la giurisprudenza richiamata dal provvedimento impugnato e su cui era basato il rigetto. Il ricorrente, quindi, chiede che in riforma del provvedimento impugnato venga dichiarata la nullità della notifica dell’estratto contumaciale della sentenza 120/2014 del Tribunale di Palmi, con tutti i provvedimenti conseguenti . Considerato in diritto 1. Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato. Invero, la notifica dell’estratto contumaciale della sentenza in relazione alla quale si invoca la non esecutività risulta essere stata effettuata dall’agente postale a persona che si è qualificata coinquilina e quindi convivente dell’avvocato cui andava notificato l’atto. Come, invero, specificato da Sez. 5, n. 28617 del 15/06/2004 - dep. 28/06/2004, EI Hadda, Rv. 229314, con riguardo proprio alla notificazione col mezzo della posta dell’estratto della sentenza contumaciale, l’addetto alla consegna del plico non ha l’onere di verificare se la dichiarazione di convivenza tra il soggetto cui la notifica è destinata e quello al quale è stata consegnata la copia dell’atto corrisponda alla situazione reale, essendo sufficiente ed idonea, ai fini della notifica, la dichiarazione resa dalla persona rinvenuta nel domicilio dell’interessato d’altra parte, la certificazione anagrafica, da cui risulti una diversa situazione, non può prevalere sull’attestazione del pubblico ufficiale, in quanto ha un valore meramente indiziario della residenza effettiva, potendo comunque verificarsi che il rapporto di convivenza dichiarato abbia carattere temporaneo, tale da non essere incompatibile con una diversa residenza anagrafica. Si è, poi, affermato con riguardo alle notificazioni eseguite a mezzo di ufficiale giudiziario, ma per quanto appena rilevato trattasi di principio generale che può essere esteso anche alle notificazioni eseguite a mezzo di posta, attesa comunque la qualità di pubblico ufficiale dell’agente postale e la medesima natura dell’attestazione, che l’interessato che deduca la nullità della notifica, negando tale rapporto o allegando la sua avvenuta cessazione al momento della notifica, deve provare, in modo rigoroso, la diversa realtà da lui prospettata, tale onere di prova derivando anche dalla considerazione che l’attestazione dell’ufficiale giudiziario, contenuta nella relata di notifica, circa il rapporto di convivenza tra il destinatario della medesima e il consegnatario dell’atto, proprio perché è basata su un’altrui indicazione e non è il frutto di attività d’indagine del notificante prevale sulle risultanze, eventualmente discordanti, delle certificazioni anagrafiche e, in ogni caso, è compatibile anche con la veridicità di esse, in considerazione della non coincidenza concettuale tra convivenza e coabitazione nonché del possibile carattere solo temporaneo della prima Sez. 4, n. 14752 del 12/01/2006 - dep. 28/04/2006, De Bonis, Rv. 23402501 in termini le più recenti Sez. 5, n. 38578 del 04/06/2014 - dep. 19/09/2014, Salvatore e altro, Rv. 262222 e Sez. 3, n. 5930 del 17/12/2014 - dep. 10/02/2015, Currò, Rv. 263177 . 2. Orbene, l’ordinanza impugnata risulta aver fatto corretta applicazione dei suddetti principi dichiarando la regolarità della notifica avvenuta mediante consegna del plico postale contenente l’estratto contumaciale alla coinquilina dell’avvocato in luogo dello stesso, oltre che avere congruamente motivato sul mancato superamento da parte dell’interessato della presunzione di veridicità della relata di notifica con la produzione di un contratto di locazione ritenuto plausibilmente inidoneo ex se a provare l’assoluta inesistenza del rapporto di convivenza, in assenza di ulteriori elementi specifici e rigorosi . 3. Al rigetto consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna dello S. al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.