Il sottile filo dell’induzione che porta alla punibilità del privato

Nel delitto di induzione indebita a dare o promettere utilità, la condotta prevaricatrice dell’intraneus si sostanzia nella convinzione e non nella costrizione.

Nel delitto di induzione indebita a dare o promettere utilità, la condotta prevaricatrice dell’ intraneus si sostanzia nella convinzione e non nella costrizione e può risolversi anche nello squilibrio di posizione tra il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio e l’altro soggetto, quando il secondo acceda alla illecita pattuizione condizionato dal timore di subire, in caso contrario, gravi conseguenze per il proprio patrimonio e per la propria libertà personale dall’esercizio di poteri pubblicistici, ed il primo sia anche solo semplicemente consapevole di tali preoccupazioni. Se si optasse per una soluzione implicante la necessità di una più stringente prevaricazione, non si giustificherebbe, alla luce dei principi costituzionali, la punibilità dell’autore della promessa o della dazione indebita. In ossequio a tale principio la Cassazione ha confermato la condanna di un Maresciallo della Guardia di Finanza, che aveva abusato della propria posizione. Il caso. Un Maresciallo del Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza viene condannato per il delitto di cui all’art. 319- quater c.p. per aver indotto un imprenditore conosciuto nel corso di un controllo doganale a carico del medesimo a consegnargli, con una serie di condotte successive, un treno di gomme per la propria autovettura, un televisore da 50 pollici e, infine, per averlo convinto ad ospitare a Brescia il proprio nipote, consegnargli la somma di euro 2.000,00 e promettergli l’assunzione del medesimo. Nel corso di un’ampia attività di indagine, fondata essenzialmente su intercettazioni telefoniche, era infatti emerso che l’imputato, oltre ad approfittare della attività d’ufficio, per intessere rapporti con numerosi imprenditori e svolgere nei loro confronti una attività di mediazione commerciale per evidenti fini di vantaggi patrimoniali, si era spinto sino ad ottenere le dazioni appena descritte. Ne era conseguita la condanna in primo grado, con la conferma della penale responsabilità da parte della Corte di appello di Brescia. Alle origini della induzione indebita. Come noto, con la legge n. 190/2012, il legislatore, da un lato, ha ristretto l’ambito precettivo del delitto di concussione di cui all’art. 317 c.p. mentre, dall’altro, ha contestualmente introdotto la fattispecie di induzione indebita. Ciò è avvenuto sia per rispondere a pressanti istanze di penalizzazione provenienti da fonti ed organismi europei e internazionali, sia sulla base del rilievo, sempre più frequente, che la figura della concussione, come tratteggiata a livello legislativo nel codice penale italiano, difettava di precisi limiti tassativi che la distinguessero dalla corruzione. A livello comunitario ed internazionale, infatti, si erano espresse forti perplessità sulla formulazione del reato di concussione nella parte in cui il privato era considerato sempre e senza distinzioni vittima della condotta dell' intraneus e, quindi, andava esente da sanzione, anche allorché avesse ottenuto un indebito vantaggio. La conseguenza, secondo tale impostazione, determinava la possibilità di un uso improprio della fattispecie, in casi di vera e propria corruzione. Così, sulla base di spinte soprattutto sovranazionali, colui che era il concusso per induzione, da persona offesa del reato di cui al vecchio art. 317 c.p. è divenuto ora coautore nella nuova fattispecie di induzione indebita. Va rimarcato, infatti, che la nuova fattispecie dell'induzione si caratterizza per l'assenza di ogni condotta coercitiva” del pubblico agente, sussistendo la quale opererebbe la clausola di riserva salvo che il fatto costituisca più grave reato con applicazione dell'art. 317 c.p I riflessi sul caso di specie. Nel caso oggetto della pronuncia in commento le doglianze del ricorrente si fondavano essenzialmente sulla ritenuta insussistenza di ogni situazione di subordinazione psicologica del privato. Nel dettaglio, contesta il ricorrente che non sarebbe in alcun modo dimostrata l’esistenza di un nesso causale tra l’abuso della qualità di pubblico ufficiale e le dazioni ottenute, che ben potrebbero essere ricondotte a rapporti amicali o commerciali intercorsi tra le parti. La Corte di Cassazione rigetta il ricorso sulla base di un ormai consolidato orientamento giurisprudenziale. Evidenziano, infatti, gli Ermellini che, nel delitto di induzione indebita, la condotta si configura come persuasione, suggestione, inganno, pressione morale con più tenue valore condizionante – rispetto all'abuso costrittivo del delitto di cui all'art. 317 c.p. – della libertà di autodeterminazione del destinatario, il quale, disponendo di più ampi margini decisionali, finisce col prestare acquiescenza alla richiesta della prestazione non dovuta perché motivato dalla prospettiva di conseguire un tornaconto personale, che giustifica la previsione di una sanzione a suo carico. Nel dettaglio, la condotta incriminata del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio è integrata quando costui, abusando delle funzioni o della qualità, attraverso le forme più varie di attività persuasiva, di suggestione, anche tacita, o di atti ingannatori, determini taluno, consapevole dell'indebita pretesa, a dare o promettere, a lui o a terzi, denaro o altra utilità. Deve trattarsi, dunque, di un'attività di suggestione, di persuasione o di pressione morale, avvertibile come illecita da parte del privato, ma che non ne condiziona gravemente la libertà di autodeterminazione, rendendo a lui possibile di non accedere alla richiesta di denaro o di altra utilità. Così ricostruita la fattispecie astratta, appare evidente, secondo la Cassazione come nel caso di specie le dazioni avvenute e le promesse di utilità impegno ad assumere il nipote , lungi dall’essere dettate da spirito amicale o di liberalità, derivino piuttosto dalla evidente situazione di soggezione psicologica dell’imprenditore, che appare di tutta evidenza nelle captazioni telefoniche ripercorse nella sentenza della Corte di appello.

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 17 gennaio – 6 aprile 2017, n. 17573 Presidente Carcano – Relatore Calvanese Ritenuto in fatto 1. P.M. chiede l’annullamento della sentenza indicata in epigrafe limitatamente alla parte in cui confermava la sentenza di primo grado che lo aveva condannato per i reati di cui agli artt. 81 e 319-quater cod. pen. capo XVI e 81 e 615-ter cod. pen. capo XVII , commessi nell’aprile - maggio 2008. 1.1. Il procedimento penale aveva preso le mosse da un’ampia indagine condotta nel 2006 dalla Guardia di Finanza per reati fiscali a carico di vari responsabili legali di società, tra le quali quelle dei fratelli R. . In questo contesto erano emersi i rapporti intrattenuti da questi ultimi con l’imputato, maresciallo del Nucleo di polizia tributaria della Guardia di Finanza. Secondo i giudici di merito, l’imputato, abusando della sua qualità, aveva allacciato frequenti rapporti con i R. , approfittando dell’attività di ufficio effettuata e dedicandosi ad intessere a loro favore, in veste di mediatore, una rete di rapporti commerciali, da cui ricavare vantaggi patrimoniali, e aveva indotto costoro a consegnarli un treno di pneumatici per la sua autovettura gennaio 2008 e un televisore del valore di Euro 2.900 aprile 2008 nonché ad impegnarsi ad assumere il nipote tanto da consegnarli 2.000 Euro e ospitarlo a Brescia . Dalla stessa indagine era risultato inoltre che l’imputato, nella stessa qualità, si era introdotto nel sistema informativo dell’Anagrafe Tributaria, per acquisire informazioni su determinate persone che aveva comunicato ad un legale di Milano, che le utilizzava in cause di separazione. 1.2. Quanto al reato di indebita induzione, la Corte di appello evidenziava che, se la già la genesi e la breve durata del rapporto con i R. sorto nel 2006 per un controllo doganale effettuato dall’imputato e proseguito con la attività di intermediazione con altri soggetti interessati ad entrare in affari, anche essi sottoposti ad attività di controllo da parte del pubblico ufficiale , non deponeva per un legame di amicizia e rendeva verosimile la posizione di subordinazione psicologica dei privati nei confronti dell’imputato, erano state in particolar modo le captazioni telefoniche a chiarire i motivi che avevano spinto i R. ad effettuare le elargizioni a suo favore era stato lo stesso imputato a porre in stretta correlazione il suo status con la necessità di protezione da parte dei privati, la possibilità di sfruttarli, l’effettiva ricezione di utilità e la pretesa di ottenerne altre, con l’assunzione del nipote la Corte di appello riportava i passaggi salienti delle captazioni in cui P. dichiarava che il R. andava sfruttato fino in fondo che li aveva messi con le spalle al muro che questi si stavano impaurendo che stavano perdendo un sacco di affari che stavano facendo tutto il possibile perché lui era della Finanza che loro dipendevano da lui perché probabilmente non avevano la coscienza proprio a posto e avevano bisogno della sua protezione e che questa era la trappola che per i piaceri fatti, gli avevano regalato un televisore da 50 pollici, seimila Euro di roba che il nipote non doveva restituire i 2.000 Euro avuti perché gli avevano fatto tutti quei piaceri che sul piatto della bilancia c’era il discorso del nipote e il suo impegno” . Dalle intercettazioni emergevano anche, secondo la Corte territoriale, sia il preciso impegno assunto dal P. nei confronti dei R. sia i piaceri fatti dal P. , che si correlavano con la pubblica funzione svolta dall’imputato, vuoi per il controllo che egli avrebbe potuto esercitare all’interno della Guardia di Finanza a favore dei R. , vuoi per la tessitura di una rete affaristica legata alle notizie apprese nel corso dell’attività istituzionale. La Corte distrettuale riteneva che, in tale prospettiva, era irrilevante dimostrare la partecipazione dell’imputato alle indagini sui R. o la datazione delle donazioni rispetto alle suddette indagini. 1.3. Quanto all’accesso abusivo, secondo la Corte di appello, era provata la condotta illecita, in quanto era stata la stessa avvocatessa Lupi ad ammettere che P. le aveva fornito informazioni per cause di separazione e l’unica fonte di tali informazioni non poteva che essere logicamente quella della banca-dati tributaria. In relazione alla posizione dei due soggetti intenzionati, dalle intercettazioni era emerso che P. aveva fornito in un caso omissis la risposta negativa della presenza negativa del nominativo nell’archivio informatico, e nell’altro che l’imputato aveva comunicato le dettagliate informazioni su tipo di lavoro, reddito, presentazione di dichiarazione dei redditi, partecipazioni sociali, acquisto immobili, movimenti di capitali, ecc., mano a mano che consultava in diretta la banca-dati. 2. Il ricorrente deduce, come primo motivo di annullamento, la violazione dell’art. 319-quater cod. pen. e relativo vizio di motivazione. I Giudici dell’appello non avrebbero considerato il necessario rapporto tra abuso della qualità di pubblico ufficiale e condotta induttiva e avrebbero comunque motivato sul capo in modo carente, illogico e contraddittorio. Il ricorrente contesta la manifesta illogicità della motivazione là dove ha ravvisato la causa delle dazioni o promesse dei R. da un lato nel controllo all’interno dell’ufficio di appartenenza l’imputato, allorquando nel febbraio 2008 venne sottoposta ad indagini fiscali l’attività imprenditoriale dei R. , non cercò neppure di acquisire notizie a loro favore, circostanza questa neppure smentita dalla stessa Corte di appello , e dall’altro nella tessitura di una rete affaristica per le notizie apprese presso le ditte e mancherebbe totalmente ogni rapporto di abuso di qualità legata alla pregressa attività di ufficio, mentre nei rapporti con i R. il solo fatto di intrattenere frequenti rapporti con imprenditori conosciuti per ragioni di ufficio non avrebbe di per sé potuto determinare la prefigurata situazione di subordinazione psicologica . Illogicamente la Corte territoriale avrebbe escluso la natura amicale dei rapporti tra l’imputato e i R. , sol per la genesi e la durata delle loro frequentazioni, in palese contrasto tra l’altro con i dati processuali, che quel rapporto di amicizia avrebbero confermato. La carenza di elementi probatori a sostenere l’ipotesi accusatoria avrebbe spinto la Corte di appello a dover ammettere la sola verosimiglianza della di una posizione di subordinazione psicologica dei R. nei confronti dell’imputato. Le conversazioni intercettate non risulterebbero all’evidenza suffragare logicamente il ragionamento della sentenza impugnata, incorrendo nel vizio di travisamento della prova quelle con il nipote del P. , anche per la loro collocazione temporale ultima decade di aprile 2008 , testimonierebbero soltanto il crescente risentimento del P. per la mancata attuazione della promessa, e non sono leggibili a senso unico mentre quelle con il R. parlano soltanto di un impegno con altri imprenditori e non alla acquisizione di informazioni riservate presso l’ufficio di appartenenza. Altro passaggio motivazionale illogico sarebbe quello in cui la Corte di appello fa leva sulla pressione psicologica derivante dalla posizione più forte del P. e la debolezza dei R. a seguito delle indagini in corso, visto che nessun collegamento o interessamento del P. era emerso dalle indagini e proprio in quel periodo i R. vennero meno alla promessa fatta in ordine al nipote. 1.5. Relativamente all’altro capo di imputazione, il ricorrente articola un unico motivo di annullamento, relativo alla omessa motivazione ai motivi di appello concernenti gli episodi di accesso abusivo. In ordine al caso omissis , la Corte di appello non si sarebbe posta il problema che il nominativo avvocato milanese non poteva non essere presente nella banca dati e che quindi la risposta negativa doveva significare che un vero accesso non vi fosse stato da parte dell’imputato per la posizione , la comunicazione dei dati non necessariamente conseguiva alla consultazione della banca dati, essendo possibile anche la loro estrazione da documenti cartacei. Considerato in diritto 1. Il ricorso non ha fondamento. 2. Il primo motivo di ricorso riposa su censure che non possono trovare accoglimento. 2.1. Relativamente al reato di cui all’art. 319-quater cod. pen., va ribadito che l’essenza di tale fattispecie, come delineata dalla concorde giurisprudenza di legittimità tra tutte, Sez. U, n. 12228 del 24/10/2013, dep. 2014, Maldera, Rv. 258474 , risiede da un lato nel vantaggio indebito dell’indotto e dall’altro nella esclusione di qualsiasi forma di parità nei rapporti intercorsi tra le parti del rapporto illecito. Pertanto, sussiste il suddetto reato anche se l’erogatore delle somme o utilità si sia determinato alla dazione per mero calciolo utilitaristico, anziché per timore Sez. 6, n. 50065 del 22/09/2015, De Napoli, Rv. 265750, relativa a condotte consumate nel contesto di una verifica fiscale . In tale prospettiva si è efficacemente evidenziato che la condotta prevaricatrice dell’intraneus, con l’abuso della sua qualità o dei suoi poteri, convince l’extraneus alla indebita dazione o promessa v. Sez. U, Maldera, cit., § 24.2 quindi tale prevaricazione, siccome diretta, appunto, a convincere e non a costringere , può risolversi anche nello squilibrio di posizione tra il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio e l’altro soggetto, quando il secondo acceda alla illecita pattuizione condizionato dal timore di subire, in caso contrario, gravi conseguenze per il proprio patrimonio e per la propria libertà personale dall’esercizio di poteri pubblicistici, ed il primo sia anche solo semplicemente consapevole di tali preoccupazioni non necessariamente anche dell’erroneità della loro genesi . D’altro canto, se si optasse per una soluzione implicante la necessità di una più stringente prevaricazione ai fini della configurabilità della fattispecie di cui all’art. 319-quater cod. pen., si determinerebbe una sostanziale assimilazione tra concussione ed induzione indebita, con il risultato di rendere non giustificabile, alla luce di principi costituzionali, la punibilità dell’autore della promessa o della minaccia. Sulla base di quanto premesso, la condotta di induzione indebita si configura quindi come persuasione o pressione morale, ma anche come suggestione e inganno, condizionante della libertà di autodeterminazione del destinatario, il quale, disponendo di più ampi margini decisionali, finisce col prestare acquiescenza alla richiesta della prestazione non dovuta, perché motivato dalla prospettiva di conseguire un tornaconto personale Sez. 6, n. 9429 del 02/03/2016, Gaeta, Rv. 267277 . Va altresì aggiunto che l’abuso di cui all’art. 319-quater cod. pen. non può che essere desunto dalla particolare qualifica dell’agente e dall’oggetto stesso dell’abuso, nel senso che quest’ultimo deve concretarsi nella strumentalizzazione da parte del soggetto pubblico di una qualità effettivamente sussistente abuso della sua qualità o delle attribuzioni ad essa inerenti abuso dei suoi poteri per il perseguimento di un fine immediatamente illecito v. Sez. U, Maldera, cit., § 10 . Orbene, nel caso di abuso della qualità - il c.d. abuso soggettivo - si è in presenza dell’uso indebito della posizione personale rivestita dal pubblico funzionario e, quindi, della strumentalizzazione da parte di costui, non di una sua attribuzione specifica, bensì della propria qualifica soggettiva - senza alcuna correlazione con atti dell’ufficio o del servizio - così da fare sorgere nel privato rappresentazioni induttive di prestazioni non dovute. Per assumere rilievo, in ogni caso, deve sempre concretizzarsi in un facere e avere una efficacia psicologicamente motivante per il soggetto privato costui cioè deve comunque avvertire la possibile estrinsecazione dei poteri del pubblico agente, con conseguenze per sé pregiudizievoli o anche ingiustamente favorevoli e, proprio per scongiurare le prime o assicurarsi le seconde, decide di aderire all’indebita richiesta v. Sez. U, Maldera, cit., § 10.1 . 2.2. La sentenza impugnata si è attenuta ai richiamati principi di diritto, sorreggendo la ricostruzione dei fatti con argomentazioni prive di manifeste illogicità, come in narrativa sintetizzate. Il ricorrente mira al contrario ad evidenziare aspetti non rilevanti diretta correlazione delle dazioni a specifici atti dell’ufficio dell’imputato o a fornire una lettura alternativa delle risultanze processuali, non consentita in sede di legittimità. Quel che rileva è l’instaurazione da parte dell’imputato di rapporti illeciti con i R. , nei quali le dazioni o le promesse di utilità pacificamente ammesse dallo stesso imputato non erano giustificate da mere liberalità, ma, come lo stesso imputato aveva evidenziato dalle captazioni telefoniche, dallo stato di soggezione psicologica di costoro nei confronti del pubblico ufficiale in ragione della strumentalizzazione da parte di costui della propria qualifica soggettiva. 3. Anche il secondo motivo non ha pregio. Va preliminarmente ritenuta non consentita la questione introdotta nella discussione orale della configurabilità del reato di cui all’art. 615-ter cod. pen., alla luce della giurisprudenza delle Sezioni unite Sez. U, n. 4694 del 27/10/2011, dep. 2012, Casani, Rv. 251269 al di là della tardività del motivo, appare dirimente rilevare che la verifica dei limiti e delle condizioni imposte dal titolare del sistema per delimitarne oggettivamente l’accesso costituisce questione di fatto, che non può essere per la prima volta sollevata in cassazione. Venendo alle censure versate nel ricorso, deve osservarsi che, relativamente alla pratica omissis , l’imputato nell’appello aveva evidenziato che all’avv. L. occorreva verificare la irregolare posizione fiscale di questo avvocato, coinvolto in una separazione al fine di presentare una denuncia quindi la risposta negativa dell’imputato non va riferita, come si assume nel ricorso, alla reale situazione fiscale e quindi appare del tutto coerente al ragionamento probatorio della Corte di appello. Quanto alla pratica , le conclusioni tratte dalla Corte di appello sulla consultazione in tempo reale della banca-dati dell’Ufficio sono del tutto logiche e plausibili quelle specifiche informazioni, considerate anche le modalità di consultazione in diretta , non potevano invero che essere desunte dall’archivio informatico. 4. Sulla base di quanto premesso, il ricorso deve essere rigettato con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.