Pene edittali più alte per l’omicidio stradale

Stante la particolare gravità della condotta dell’omicidio stradale e la frequenza con cui avviene è legittimo il potere discrezionale del Legislatore nel formulare pene edittali più alte, soprattutto nel minimo.

La questione di legittimità costituzionale relativa alle pene edittali dell’omicidio stradale. Il Giudice Monocratico di Padova, in ordine alla sollevata questione di legittimità costituzionale circa le pene edittali per l’omicidio stradale, riteneva che questa fosse manifestamente infondata. Il Legislatore, nella sua piena discrezionalità, ha formulato delle pene edittali, più alte, soprattutto nel minimo, per l’omicidio stradale. Tale scelta è dispesa dalla particolare gravità della condotta stessa e dalla frequenza con cui essa avviene, soprattutto con le modalità aggravate. Pertanto, il Giudice ritiene legittimo tale potere discrezionale da parte del Legislatore di ritenere maggiormente grave questa condotta rispetto ad altre forme di omicidio colposo. Ammetteva, poi, la costituzione di parte civile dell’ ASAPS, quale associazione rappresentativa di interessi diffusi che vengono violati dalla commissione del reato. Il Tribunale di Padova, avanti la quale la difesa dell’imputata aveva sollevato le medesime questioni, rigetta con rinvio per relationem all’ordinanza del Giudice Monocratico.

Tribunale di Padova, sez. Penale, ordinanza 5 dicembre 2016 – 20 gennaio 2017, Presidente Marassi Ritenuto in fatto e in diritto In relazione all’istanza dell’Avv. Guido Camera datata 12.01.17, si trascrivono gli stralci dell’ordinanza del Giudice Monocratico di Padova all’udienza del 05.12.16 in ordine al rigetto della questione di legittimità costituzionale ed al rigetto della richiesta di esclusione della parte civile ASAPS Sulla questione di legittimità costituzionale si ritiene che la stessa sia manifestamente infondata atteso che il Legislatore, nella sua piena discrezionalità, ha ritenuto di formulare delle pene edittali, soprattutto nel minimo, più alte per l’omicidio stradale in ragione della particolare gravità della condotta stessa ed anche della frequenza con cui evidentemente essa avviene, soprattutto con le modalità aggravate. Quindi si ritiene che sia un legittimo esercizio del potere discrezionale da parte del Legislatore di ritenere maggiormente grave questa condotta rispetto ad altre forme di omicidio colposo”. Il Giudice ammette la costituzione di parte civile dell’ASAPS, ritenuto ormai pacifico in giurisprudenza da decenni la legittimazione alla costituzione di parte civile delle associazioni rappresentative di interessi diffusi che vengano violati dalla commissione del reato. Nel caso di specie, il reato sicuramente ha violato le finalità per cui l’associazione si è costituita, ovverosia, gli scopi statutari dell’associazione stessa, che quindi, come tale, è soggetto danneggiato dal reato e può quindi legittimamente costituirsi nel presente processo ovviamente al solo fine del risarcimento dei danni morali dell’associazione stessa”. P.Q.M. Il Tribunale di Padova, in composizione Collegiale, avanti al quale la difesa dell’imputata aveva sollevato le medesime questioni, con ordinanza resa all’udienza del 14.12.16 ha rigettato le stesse mediante rinvio per relationem all’ordinanza del Giudice Monocratico.