Non ci sono scuse per colui che ha maltrattato e violentato la compagna, è violenza sessuale

Violenza fisica in senso stretto, intimidazione psicologica, atti di libidine subdoli e repentini compiuti senza il consenso della vittima. Sono questi alcuni tra i caratteri che descrivono il reato di violenza sessuale qui ripercorso dalla Collegio di legittimità.

Lo ha sancito la Corte di Cassazione con sentenza n. 16609/17 depositata il 4 aprile. Il caso. Nel vano tentativo di scampare la condanna per violenza sessuale ai danni della compagna, deducendo l’illogica motivazione con riguardo all’attendibilità della stessa in qualità di persona offesa e una possibile indagine superficiale condotta dai Giudici di merito circa gli eventi e le modalità della condotta di reato, l’imputato ricorre in Cassazione, dando l’opportunità ai Giudici di legittimità di ripercorre i tratti essenziali del reato di violenza sessuale. Violenza sessuale. La Corte di Cassazione, a tal proposto, ribadisce che in tema di violenza sessuale l’elemento oggettivo consiste nella violenza fisica in senso stretto , nell’ intimidazione psicologica in grado di provocare la coazione della vittima a subire gli atti sessuali e nel comportamento di atti di libidine subdoli e repentini compiuti senza accertarsi del consenso della destinataria o comunque prevendendone la manifestazione di dissenso . Inoltre, l’idoneità della violenza o della minaccia, messa in atto dal reo, a coartare la volontà della vittima va valutata in concreto guardando a ogni circostanza oggettiva e soggettiva tale da influire negativamente sul processo mentale di libera determinazione della vittima . Pertanto, ai fini della configurabilità del delitto di violenza sessuale, non si richiede che la violazione sia tale da annullare la volontà del soggetto passivo, ma è sufficiente che la volontà risulti coartata . Inoltre, per quanto concerne il rapporto sessuale, l’uso della violenza o della minaccia non deve essere per forza di cose contestuale per tutto il tempo del rapporto, è sufficiente che tale rapporto non sia voluto dalla vittima o comunque consumato approfittando dello stato di prostrazione, angoscia o diminuita resistenza in cui essa è ridotta. Nel caso di specie, la Cassazione, ritenendo corretta l’indagine svolta dalla Corte d’appello, dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente alle spese processuali.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 24 gennaio – 4 aprile 2017, numero 16609 Presidente Rosi – Relatore Di Stasi Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 20.10.2015, la Corte di appello di Roma confermava la sentenza del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Rieti che aveva dichiarato P.S. colpevole dei reati di cui agli artt. 572 cod.penumero capo a -per aver maltrattato la convivente M.M.G. minacciandola reiteratamente di attentati alla integrità fisica, ingiuriandola, colpendola con calci, con pugni, sottoponendola a vessazioni fisiche e psichiche di ogni genere e provocandole le lesioni di cui al capo b , 81, 582, 585, 576 numero 1 e numero 5, 577 numero 4, 61 numero 2 e numero 2 cod.penumero capo b per avere, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, anche in tempi diversi, al fine di commettere il reato di cui al capo che precede, con la condotta ivi descritta, cagionato alla convivente M.M.G. lesioni personali -, art. 609 bis capo c per aver costretto la convivente M.M.G. a subire atti sessuali congiungendosi con la stessa per via vaginale con violenza esercitata, percuotendola, bloccandola e sopraffacendola fisicamente nonché con reiterate minacce di attentati alla integrità fisica e lo aveva condannato alla pena di anni tre di reclusione ed alle correlate pene accessorie nonché al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile con liquidazione di provvisionale. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione P.S. , per il tramite del difensore di fiducia, articolando due motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’art. 173 comma 1, disp. att. cod. proc. penumero . Con il primo motivo deduce violazione della legge penale e delle norme processuali nonché contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Argomenta che la Corte territoriale offriva una motivazione illogica con riferimento all’attendibilità della persona offesa, in quanto dapprima riteneva che la deposizione della predetta non mostrasse elementi di contraddizione e, poi, valutava del tutto marginali gli elementi di discrasia evidenziati dal difensore. La sentenza, poi, trascurava in maniera superficiale le gravi discordanze tra le varie versioni offerte in merito all’episodio della presunta violenza sessuale, in quanto le modalità del fatto erano state descritte in maniera diversa nella denuncia del 23.4.2014, poi, nelle SIT rese il 27.4.2014 ed, infine, nelle dichiarazioni rese in dibattimento. In particolare, la persona offesa nella prima versione descriveva una costrizione fisica al compimento del rapporto sessuale, mentre nella seconda versione non riferiva la predetta circostanza e parlava della consumazione di un normale rapporto sessuale e nell’ultima versione riferiva di essere stata bloccata per i polsi e di aver pianto durante la consumazione del rapporto sessuale la collocazione temporale della violenza sessuale, infine, non era chiara. Inoltre, la sentenza interpretava in maniera unilaterale, illogica ed immotivata le testimonianze con riferimento alla contestazione del reato di maltrattamenti, non spiegando in maniera plausibile l’assenza di lesioni visibili e la circostanza che dal 2006 al 2011 l’imputato e la persona offesa avevano convissuto con i suoceri e che dai Natale 2013 a fine aprile 2014 aveva convissuto con la coppia il fratello del P. , persone che nulla avevano percepito in merito agli episodi di violenza domestica inoltre, dai tabulati telefonici emergeva che, successivamente alla denuncia, la coppia aveva avuto un riavvicinamento per iniziativa della stessa persona offesa la sentenza, infine, travisava la certificazione medica in atti e trascurava del tutto la consulenza tecnica di parte che davano atto dell’assenza di lesività sui polsi della persona offesa. Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento dell’attenuante speciale di cui all’art. 609 bis comma 3 cod.penumero Argomenta che la Corte territoriale denegava il riconoscimento della minore gravità valutando solo la tipologia dell’atto sessuale ed obliterando la valutazione globale del fatto, come richiesto dalla giurisprudenza di legittimità. Chiede, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata. Considerato in diritto 1. Va evidenziato che ci si trova di fronte ad una doppia conforme affermazione di responsabilità e che, legittimamente, in tale caso, è pienamente ammissibile la motivazione della sentenza di appello per relationem a quella della sentenza di primo grado, sempre che le censure formulate contro la decisione impugnata non contengano elementi ed argomenti diversi da quelli già esaminati e disattesi. È, infatti, giurisprudenza pacifica di questa Suprema Corte che la sentenza appellata e quella di appello, quando non vi è difformità sui punti denunciati, si integrano vicendevolmente, formando un tutto organico ed inscindibile, una sola entità logico giuridica, alla quale occorre fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione, integrando e completando con quella adottata dal primo giudice le eventuali carenze di quella di appello Sez. 1, 22/11/19934/2/1994, numero 1309, Albergamo, riv. 197250 Sez. 3, 14/2 23/4/1994, numero 4700, Scauri, riv. 197497 Sez. 2, 2/3 4/5/1994, numero 5112, Palazzotto, riv. 198487 Sez. 2, 13/11-5/12/1997, numero 11220, Ambrosino, riv. 209145 Sez. 6, 20/113/3/2003, numero 224079 . Ne consegue che il giudice di appello, in caso di pronuncia conforme a quella appellata, può limitarsi a rinviare per relationem a quest’ultima sia nella ricostruzione del fatto sia nelle parti non oggetto di specifiche censure, dovendo soltanto rispondere in modo congruo alle singole doglianze prospettate dall’appellante. In questo caso il controllo del giudice di legittimità si estenderà alla verifica della congruità e logicità delle risposte fornite alle predette censure. Va rimarcato, inoltre, che, in caso di conforme affermazione di responsabilità, il giudice di secondo grado, nell’effettuare il controllo in ordine alla fondatezza degli elementi su cui si regge la sentenza impugnata, non è chiamato ad un puntuale riesame di quelle questioni riportate nei motivi di gravame, sulle quali si sia già soffermato il primo giudice, con argomentazioni che vengano ritenute esatte e prive di vizi logici, non specificamente e criticamente censurate. In tale caso, infatti, le motivazioni della pronuncia di primo grado e di quella di appello, fondendosi, si integrano a vicenda, confluendo in un risultato organico ed inscindibile al quale occorre in ogni caso fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione, tanto più ove i giudici dell’appello abbiano esaminato le censure con criteri omogenei a quelli usati dal giudice di primo grado e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai passaggi logico-giuridici della decisione, cosicché le motivazioni delle sentenze dei due gradi di merito costituiscano una sola entità Sez.3, numero 44418 del 16/07/2013, Rv.257595 sez. 2 numero 34891 del 16.05.2013, Vecchia, rv. 256096, non massimata sul punto conf. sez. 3, numero 13926 del 1.12.2011, dep. 12.4. 2012, Valerio, rv. 252615 sez. 2, numero 1309 del 22.11.1993, dep. 4.2. 1994, Albergamo ed altri, rv. 197250 . Nella motivazione della sentenza il giudice del gravame di merito non è tenuto, inoltre, a compiere un’analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una loro valutazione globale, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo. Ne consegue che in tal caso debbono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata cfr. sez. 6, numero 49970 del 19.10.2012, Muià ed altri rv.254107 sez. 6, numero 1307 del 26 settembre 2002, dep. 14 gennaio 2003, Delvai, rv. 223061 . Va, poi, ricordato che le dichiarazioni della persona offesa possono da sole, senza la necessità di riscontri estrinseci, essere poste a fondamento dell’affermazione di responsabilità penale dell’imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell’attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve, in tal caso, essere più penetrante e rigorosa rispetto a quella cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone Sez U, numero 41461 del 19/07/2012, Rv.253214 . A tal fine è necessario che il giudice indichi le emergenze processuali determinanti per la formazione del suo convincimento, consentendo così l’individuazione dell’iter logico-giuridico che ha condotto alla soluzione adottata mentre non ha rilievo, al riguardo, il silenzio su una specifica deduzione prospettata con il gravame qualora si tratti di deduzione disattesa dalla motivazione complessivamente considerata, non essendo necessaria l’esplicita confutazione delle specifiche tesi difensive disattese ed essendo, invece, sufficiente una ricostruzione dei fatti che conduca alla reiezione implicita di tale deduzione senza lasciare spazio ad una valida alternativa. Il giudice, quindi, può trarre il proprio convincimento circa la responsabilità penale anche dalle sole dichiarazioni rese dalla persona offesa, sempre che sia sottoposta a vaglio positivo circa la sua attendibilità, senza la necessità di applicare le regole probatorie di cui all’art. 192 cod.proc.penumero , commi 3 e 4 che richiedono la presenza di riscontri esterni cfr., Sez. 1, numero 29372 del 27/7/2010, Stefanini, Rv. 248016, Sez.5, numero 1666 del 08/07/2014 . Va, inoltre, ribadito che la valutazione circa l’attendibilità della persona offesa si connota quale giudizio di tipo fattuale, ossia di merito, in quanto attiene al modo di essere della persona escussa tale giudizio può essere effettuato solo attraverso la dialettica dibattimentale, mentre è precluso in sede di legittimità, specialmente quando il giudice del merito abbia fornito una spiegazione plausibile della sua analisi probatoria cfr., Sez. 3, numero 41282 del 05/10/2006, Rv. 235578 . Invero, l’attendibilità di un teste è una questione di fatto, che ha la sua chiave di lettura nell’insieme di una motivazione logica, che non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice sia incorso in manifeste contraddizioni. Va, inoltre, ricordato che compito di questa Corte non è quello di ripetere l’esperienza conoscitiva del giudice di merito, bensì quello di verificare se il ricorrente sia riuscito a dimostrare, in questa sede di legittimità, l’incompiutezza strutturale della motivazione del giudice di appello incompiutezza che derivi dal non aver tenuto presente fatti decisivi, di rilievo dirompente dell’equilibrio della decisione impugnata. La Corte di Cassazione deve circoscrivere il suo sindacato di legittimità, sul discorso giustificativo della decisione impugnata, alla verifica dell’assenza, in quest’ultima, di argomenti viziati da evidenti errori di applicazione delle regole della logica, o fondati su dati contrastanti con il senso della realtà degli appartenenti alla collettività, o connotati da vistose e insormontabili incongruenze tra loro, oppure inconciliabili, infine, con atti del processo , specificamente indicati dal ricorrente e che siano dotati autonomamente di forza esplicativa o dimostrativa, tale che la loro rappresentazione disarticoli l’intero ragionamento svolto, determinando al suo interno radicali incompatibilità, così da vanificare o da rendere manifestamente incongrua la motivazione Sez. 4 del 08/04/2010 numero 15081 Sez. 6, numero 38698 del 26/09/2006, Rv. 234989, imp. Moschetti ed altri . 2. Sulla base di queste premesse va esaminato il primo motivo di ricorso, che involge, in sostanza, doglianze afferenti omissioni e vizi logici della motivazione relativi alla valutazione della attendibilità della persona offesa e del materiale probatorio sul quale si fonda l’affermazione della penale responsabilità dell’imputato. Tale motivo è manifestamente infondato. 2.1. La Corte territoriale ha motivato congruamente, in maniera logica ed adeguata, in ordine alla attendibilità della persona offesa, argomentando non solo sull’analisi della prospettata ricostruzione del fatto ma anche esaminando i riscontri esterni al narrato della persona offesa. In particolare, la Corte di merito ha rilevato la coerenza ed analiticità del racconto, rimarcando come gli elementi di discrasia rappresentati dalla difesa fossero del tutto marginali, in quanto non incidenti sulla ricostruzione del fatto, ed espressione della genuinità della deposizione, perché dovuti alla evidente condizione emozionale della donna durante l’esame testimoniale. Con riferimento alla condotta di maltrattamenti, la Corte territoriale, confermando la valutazione del tribunale, ha ritenuto integrato il reato di maltrattamenti in famiglia sul rilievo che dalle evidenze probatorie era emerso come l’imputato avesse assunto con continuità nel periodo indicato nell’imputazione una condotta criminosa, dando luogo a plurimi fatti lesivi dell’integrità fisica e del patrimonio morale della convivente con ripetute ingiurie, lesioni e percosse determinando in capo costei uno stato di disagio continuo e di asservimento psicologico e una sostanziale privazione della possibilità di svolgere con modalità autonoma le ordinarle attività quotidiane e rendendole in tal modo tormentata e dolorosa la convivenza familiare. Ha, quindi, valutato e disatteso le specifiche censure difensive volte ad evidenziare contraddizioni nel racconto della persona offesa ha rimarcato come, pur avendo i conviventi abitato a lungo presso i genitori del P. , era plausibile quanto dichiarato dalla persona offesa e, cioè, che solo la suocera avesse potuto accorgersi dei lividi, in quanto era emerso uno stretto legame di familiarità tra le due donne del pari plausibile era la circostanza che nulla avesse percepito il fratello dell’imputato in ordine alle condotte di maltrattamenti, in considerazione del breve lasso di tempo che il predetto aveva coabitato con la coppia ha ritenuto plausibile anche la circostanza che la M. non si fosse confidata con i propri familiari il padre ed il fratello , in considerazioni del fatto che i predetti abitavano a Roma e che ella, orfana di madre, aveva riposto tutta la sua fiducia nella suocera ha ritenuto verosimile quanto chiarito dalla M. in ordine alle telefonate intercorse con l’imputato dopo la cessazione della convivenza, originate esclusivamente dalla necessità di contattare con il figlio, in quanto, quando il ragazzo si trovava con il padre, il cellulare del quale era stato dotato veniva spento ha infine, valorizzato quale riscontro esterno alla riferita morbosa gelosia del convivente, il chiaro contenuto della missiva dell’imputato acquisita agli atti, il certificato attestante le lesioni subite dalla M. e lo stato emotivo della predetta, attestato dai carabinieri, subito dopo l’allontanamento dalla comune abitazione pagg. 6-7-8 della sentenza impugnata . La con motivazione è adeguata e logica e si sottrae, pertanto, al sindacato di legittimità. L’impugnata sentenza, inoltre, ha fatto buon governo del quadro dei principi che regolano la materia in esame, uniformandosi alla linea interpretativa costantemente tracciata da questa Suprema Corte, secondo cui la fattispecie incriminatrice descritta dall’art. 572 cod. penumero consiste nella sottoposizione della vittima ad una serie di atti di vessazione continui e tali da cagionare sofferenze, privazioni, umiliazioni, le quali costituiscono fonte di un disagio continuo ed incompatibile con le normali condizioni di vita i singoli episodi, che costituiscono un comportamento abituale, rendono manifesta l’esistenza di un programma criminoso relativo al complesso dei fatti, animato da una volontà unitaria di vessare il soggetto passivo Sez. 6, numero 7192 del 04/12/2003, dep. 19/02/2004, Rv. 228461 nello schema del delitto di maltrattamenti in famiglia, inoltre, non rientrano soltanto le percosse, le lesioni, le ingiurie, le minacce, le privazioni e le umiliazioni imposte alla vittima, ma anche gli atti di disprezzo e di offesa alla sua dignità, che si risolvano in vere e proprie sofferenze morali Sez.6, numero 44700 del 08/10/2013, Rv.256962 Sez. 6, numero 8396 del 07/06/1996, dep. 12/09/1996, Rv. 205563 . Con riferimento alla condotta di violenza sessuale, la Corte territoriale, rispondendo alle censure della difesa, ha specificamente analizzato la ricostruzione del fatto ed ha rimarcato la chiarezza e la precisione del racconto della persona offesa la donna era stata chiara nel riferire che non aveva frapposto alcuna resistenza fisica al rapporto sessuale per il timore che l’imputato l’avesse riempita di botte se si fosse opposta il timore era reale perché il convivente, di fronte al suo rifiuto alla richiesta di consumare un rapporto sessuale, l’aveva già poco prima colpita violentemente al viso intimandole di seguirlo nella camera da letto per un rapporto sessuale altrimenti l’avrebbe riempita di botte la donna aveva anche riferito che nella camera accanto dormiva il figlio e che la sua prima preoccupazione era stata quella di evitare che si svegliasse per le urla durante il rapporto sessuale l’imputato la sovrastava con il suo corpo e le teneva fermi i polsi mentre la M. piangeva e gli manifestava a parole il suo dissenso all’atto sessuale dopo la conclusione del rapporto sessuale la donna aveva allontanato da sé l’imputato ed era rimasta chiusa in bagno sino al mattino successivo. Tale dinamica dei fatti, rileva la Corte di merito, spiegava la presenza di lesioni solo al volto ed il mancato riscontro di segni di violenza fisica sui polsi ed in area vaginale essa, inoltre, affermano i Giudici di appello, rendeva evidente la consapevolezza dell’imputato di agire nonostante il dissenso della convivente, sia perché il rapporto sessuale era stato preceduto da una condotta intimidatoria e violenta sia perché la donna aveva pianto durante il rapporto ed era poi rimasta chiusa nel bagno fino al mattino successivo. La violenza, quindi, secondo i Giudici di merito, risultava integrata dal dissenso della persona offesa al compimento del rapporto sessuale, dissenso del quale era certamente consapevole il P. . La motivazione è congrua ed esente da vizi logici e, pertanto, si sottrae al sindacato di legittimità. Essa, inoltre, è in linea con i principi espressi da questa Corte di legittimità in subiecta materia. Deve, infatti, rammentarsi, che, in tema di violenza sessuale, l’elemento oggettivo consiste sia nella violenza fisica in senso stretto, sia nella intimidazione psicologica che sia in grado di provocare la coazione della vittima a subire gli atti sessuali, sia anche nel compimento di atti di libidine subdoli e repentini, compiuti senza accertarsi del consenso della persona destinataria, o comunque prevenendone la manifestazione di dissenso Sez. 3, numero 6945 del 27/01/2004, Rv. 228493 Sez. 3, numero 46170 del 18/07/2014, Rv. 260985 . Questa Corte ha, inoltre, affermato che, in tema di reati sessuali, l’idoneità della violenza o della minaccia a coartare la volontà della vittima va esaminata non secondo criteri astratti e aprioristici, ma valorizzando in concreto ogni circostanza oggettiva e soggettiva, sicché essa può sussistere anche in relazione ad una intimidazione psicologica attuata in situazioni particolari tali da influire negativamente sul processo mentale di libera determinazione della vittima, senza necessità di protrazione nel corso della successiva fase esecutiva Sez. 3, numero 14085 del 24/01/2013, Rv. 255022 Sez. 3, numero 967 del 26/11/2014, dep. 13/01/2015, Rv. 261637 . Perciò, ai fini della configurabilità del delitto di violenza sessuale, non si richiede che la violenza sia tale da annullare la volontà del soggetto passivo, ma è sufficiente che la volontà risulti coartata. Neppure è necessario che l’uso della violenza o della minaccia sia contestuale al rapporto sessuale per tutto il tempo, dall’inizio fino al congiungimento è sufficiente, invece, che il rapporto sessuale non voluto dalla parte offesa sia consumato anche solo approfittando dello stato di prostrazione, angoscia o diminuita resistenza in cui la vittima è ridotta Sez. 3, numero 3141 del 25/02/1994 Ascari, Rv. 198709 . Inoltre, il dissenso della vittima può essere desunto da una molteplicità di fattori anche a prescindere dalla esistenza di riscontri fisici sul corpo della vittima, essendo sufficiente la costrizione ad un consenso viziato Sez. 3, numero 24298 del 12/05/2010, Rv. 247877 . 2. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Questa Corte ha affermato che, in tema di violenza sessuale, ai fini del riconoscimento della diminuente per i casi di minore gravità di cui all’art. 609-bis, ultimo comma, cod. penumero , deve farsi riferimento ad una valutazione globale del fatto, nella quale assumono rilievo i mezzi, le modalità esecutive, il grado di coartazione esercitato sulla vittima, le condizioni fisiche e psicologiche di quest’ultima, anche in relazione all’età, mentre ai fini del diniego della stessa attenuante è sufficiente la presenza anche di un solo elemento di conclamata gravità Sez. 3, numero 6784 del 18/11/2015, dep. 22/02/2016, Rv. 266272 Sez. 3, numero 21623 del 15/04/201515, Rv. 263821 . Ed è pur vero come dedotto dal ricorrente che deve escludersi che la sola tipologia dell’atto sessuale possa essere sufficiente per ravvisare o negare tale attenuante Sez. 3, numero 39445 del 01/07/2014, Rv. 260501 . Nella specie, però, la Corte territoriale ha escluso correttamente la ricorrenza dell’ipotesi attenuata di cui all’art. 609 bis ult. comma cod. penumero , argomentando non solo sulla tipologia dell’atto sessuale ma anche valutando le modalità dell’azione rimarcando sul punto che il rapporto sessuale si collocava in una abituale e sistematica condotta prevaricatrice dell’uomo nei confronti della donna ed era stato preceduto da uno schiaffo sul viso e dalla minaccia di ulteriori percosse se non avesse acconsentito al rapporto e la compromissione della libertà sessuale della vittima in termini di gravità evidenziando che l’atto era stato percepito dalla vittima come ulteriore oltraggio alla sua persona . La motivazione è adeguata e priva di vizi logici e, pertanto, si sottrae al sindacato di legittimità. 3. Consegue, pertanto, la declaratoria di inammissibilità del ricorso. 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. penumero , non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità Corte Cost. sent. numero 186 del 13.6.2000 , alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura ritenuta equa indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila in favore della Cassa delle Ammende.