Condanna per il marito che obbliga la moglie a fare sesso

I racconti fatti dalla donna sono ritenuti attendibili e inchiodano il coniuge. Ella è stata costretta anche a sopportare umiliazioni, offese e percosse, oltre a sottostare agli istinti sessuali del marito.

La parola di lei contro la parola di lui. Per i Giudici il racconto fatto dalla donna però è sicuramente attendibile, e ciò è sufficiente per condannare il marito, colpevole di avere maltrattato per anni la moglie, umiliandola, offendendola e costringendola ad avere rapporti sessuali Cassazione, sentenza n. 16608/17, sez. III Penale, depositata oggi . Ribellione. Ricostruita la vicenda, sono emersi in modo chiaro i comportamenti violenti tenuti per lungo tempo dall’uomo nei confronti della coniuge. Solo dopo anni di sopportazione, difatti, la donna ha trovato il coraggio di ribellarsi, denunciando quel marito che per lei è stato un aguzzino. Il quadro da lei tracciato non lascia spazio a dubbi il marito l’ha maltrattata, imponendole condotte umilianti, ingiuriandola con espressioni offensive e volgari , anche in pubblico , e percuotendola in modo da provocarle lesioni serie , e, in diverse occasioni, l’ha costretta, con la minaccia ed usando la forza, ad avere rapporti sessuali con lui . Consequenziale la condanna, prima in Tribunale e poi in Appello, per l’uomo, che, però, vede mitigata la pena da sette anni di reclusione è scesa a quattro anni e tre mesi . Violenza. La riduzione del tempo da trascorrere in carcere resta però l’unica vittoria per il marito violento. In Cassazione, difatti, vengono respinte le obiezioni proposte dal difensore dell’uomo, e finalizzate a sostenere che le dichiarazioni della donna siano state frutto della elevatissima conflittualità esistente fra i due coniugi . Per i magistrati non è in discussione la attendibilità della donna. Ciò vale innanzitutto sul fronte dei maltrattamenti , confermati da certificazioni mediche e da dichiarazioni testimoniali . E identica ottica si applica anche agli abusi sessuali compiuti dall’uomo, con la moglie costretta, anche con atti di violenza fisica di fronte al suo rifiuto, ad avere rapporti intimi con lui . Da confermare in toto, quindi, la condanna a quattro anni e tre mesi di reclusione decisa in Appello.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 31 maggio 2016 – 4 aprile 2017, n. 16608 Presidente Rosi – Relatore Genitli Ritenuto in fatto Il Tribunale di Alba, con sentenza del 20 giugno 2013, ebbe a dichiarare la penale responsabilità di P. G. in relazione ai reati a lui ascritti, consistenti nella violazione dell'art. 572 cod. pen., per avere egli maltrattato la moglie convivente A. R., sia imponendole, con la minaccia di diversi mali ingiusti, condotte umilianti, sia ingiuriandola con espressioni offensive e volgari, anche in pubblico, sia percuotendola in modo tale da infliggerle anche lesioni personali degli artt. 81, cpv. e 609-bis cod. pen., per avere in occasioni ed in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, costretto, con la minaccia ed usando la forza, la moglie ad avere rapporti sessuali con lui contro la sua volontà degli artt. 582, comma 2, e 585, comma 1, cod. pen., per avere cagionato alla moglie lesioni personali guaribili in giorni 7, condannandolo, pertanto, ritenuta la continuazione fra tutti i reati commessi, alla pena di anni 7 di reclusione, oltre alle pene accessorie. Avendo il prevenuto interposto appello avverso la predetta sentenza, la Corte di appello di Torino, con decisione emessa in data 12 maggio 2015, in parziale riforma di quanto statuito dal giudice di primo grado, riconosciute in favore del prevenuto le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulla contestata aggravante, ha rideterminato al ribasso la pena inflitta in anni 4 e mesi 3 di reclusione, provvedendo altresì, alla conseguente rimodulazione delle pene accessorie. Ha proposto ricorso per cassazione avverso detta ultima sentenza il P., in proprio, articolando, premessa una breve ricostruzione della vicenda processuale, tre motivi di doglianza. Col primo di essi il ricorrente, sulla base della ritenuta non corrispondenza tra la sua condotta ed il paradigma normativo di cui all'art. 609-bis cod. pen., ha dedotto la violazione di legge, appunto in relazione alla indicata norma incriminatrice nonché in relazione all'elemento soggettivo del reato a lui contestato. Il secondo motivo di impugnazione ha ad oggetto la asserita violazione di legge, in ordine ai reati di maltrattamenti in famiglia e di lesioni personali, in cui sarebbe incorsa la corte territoriale piemontese, nonché in ordine alla contraddittorietà della motivazione laddove in essa si è dato pieno credito alle dichiarazioni della persona offesa senza che sia stata considerata l'elevatissima conflittualità esistente fra i due coniugi nonché la esistenza di un interesse da parte della persona offesa in relazione alla affermazione della penale responsabilità del prevenuto in ragione delle ricadute che tale dichiarazione potrebbe avere sulle controversie civili pendenti inter partes. Infine col terzo motivo di impugnazione il P. ha lamentato, ancora in relazione ad una dedotta violazione di legge, il fatto che la Corte territoriale, in violazione dell'art. 517 cod. pen., non abbia rilevato la genericità del capo di imputazione a lui contestato sub b della rubrica, in particolare con riferimento all'episodio che si sarebbe verificato presso la scuola superiore Einaudi di Alba, presso la quale l'imputato svolgeva mansioni esecutive, del quale non vi è alcuna descrizione nella imputazione elevata nei suoi confronti, sebbene di esso si faccia espresso riferimento nella sentenza di primo grado. Avendo il ricorrente provveduto a nominare, con atto depositato presso la Cancelleria di questa Sezione in data 30 maggio 2016, un proprio difensore di fiducia, questi, nel corso della odierna udienza, ha provveduto a depositare delle note di udienza, corredate da una dichiarazione a discarico del prevenuto sottoscritta dalla persona offesa. Considerato in diritto Il ricorso è infondato e, pertanto, lo stesso deve essere rigettato. Preliminarmente deve essere rilevata la irricevibilità delle note di udienza prodotte dalla difesa del ricorrente nel corso dell'odierna udienza dibattimentale. Al riguardo osserva, infatti, la Corte che, al di là della problematica in merito alla astratta ammissibilità nel corso del giudizio di legittimità della produzione, all'esito della discussione orale, di mere note riepilogative ad illustrazione ed eventuale chiarimento delle ragioni impugnatorie o difensive già esposte in sede di ricorso o di memoria e trattate nel corso della discussione orale, nel caso in questione lo scritto depositato dalla difesa dell'imputato ha l'unico scopo di veicolare, al fine di farla entrare nell'ambito degli atti del giudizio, una dichiarazione a firma, peraltro neppure autenticata, della parte offesa con la quale si intenderebbe dimostrare che, in relazione agli episodi di violenza sessuale contestati al P., questi non sarebbero sussistenti in quanto non ci sarebbe stata la effettiva coartazione della volontà della donna al congiungimento carnale. E' di tutta evidenza, però, la assoluta irritualità della produzione documentale operata dal ricorrente in sede di udienza di fronte al questa Corte, posto che, come ancora di recente ribadito, nel giudizio di legittimità non è consentita - non essendo riprodotto nel vigente codice di rito il previgente art. 533 - la produzione di nuovi documenti, salvo il caso in cui essa non sia stata possibile nei precedenti gradi di giudizio e concerna documenti non attinenti al merito e dai quali possa derivare l'applicazione dello ius superveniens, di cause estintive o di disposizioni più favorevoli Corte di cassazione Sezione V penale, 7 novembre 2013, n. 45139 , con l'ulteriore condizione ostativa, rilevata in giurisprudenza, che detti documenti non possono costituire una nuova prova e non possono comportare un'attività di apprezzamento circa la loro validità formale e la loro efficacia nel contesto delle prove già raccolte e valutate dai giudici di merito cfr. Corte di cassazione, Sezione III penale, 11 febbraio 2016, n. 5722 . La evidente insoddisfazione delle predette condizioni di ammissibilità relativamente alla produzione documentale tentata dalla difesa del ricorrente, trattandosi di prove nuove trattasi, infatti, di una scheda contenente dichiarazioni rese da un teste già sentito in dibattimento di fronte ai giudici del merito , suscettibili di un apprezzamento di fatto quantomeno in ordine alla loro attendibilità e delle quali non è neppure attestata con certezza la provenienza circostanza che richiederebbe, in linea di principio, un'ulteriore fase istruttoria volta alla verifica della autenticità dello scritto , ne comporta senza dubbio la palese irricevibilità nella presente fase giudiziaria. Venendo, a questo punto, all'esame dei motivi di doglianza formulati dal ricorrente, osserva il Collegio, quanto al primo di essi, che lo stesso è svolto nel senso della inadeguatezza della prova in ordine alla affermazione della penale responsabilità del P. in relazione alle condotte di violenza sessuale in danno della moglie, inadeguatezza determinata, a quanto è dato comprendere, dalla inattendibilità di quanto riferito dalla A Sul punto, ribadito il suo costante insegnamento, in forza del quale, in particolare, ma non esclusivamente, in materia di reati sessuali, la cui perpetrazione spesso, se non di regola, avviene alla sola presenza del soggetto cui è attribuita la condotta delittuosa e della parte offesa, è sufficiente, ai fini della affermazione della penale responsabilità del prevenuto, la valutazione delle dichiarazioni rese dalla sola parte offesa, sebbene le stesse, seppure non necessitanti di riscontri, debbano essere sottoposte ad un accurato vaglio da parte del giudice del merito, attinente sia alla attendibilità soggettiva del dichiarante sia alla credibilità oggettiva di quanto da questo riferito Corte di cassazione, Sezione II penale, 27 ottobre 2015, n. 43278 idem Sezioni unite penali, 24 ottobre 2012, n. 41461 , osserva la Corte che dall'esame della sentenza di primo grado, la quale, in caso di esito conforme -quale è sostanzialmente questo posto che la riforma operata dalla Corte piemontese ha avuto quale suo esclusivo oggetto la concessione delle attenuanti generiche prevalenti e la derivante riduzione del trattamento sanzionatorio in relazione alle quali, sia detto di sfuggita, non è chiaro su che cosa esse abbiano prevalso, atteso che, per una verso, la eventuale aggravante di cui all'art. 609-ter, numero 5-quater, cod. pen., contestata in fatto al P. attraverso la indicazione del rapporto di coniugio fra lui e la persona offesa, essendo stata introdotta nell'ordinamento penale a seguito della entrata in vigore del decreto legge n. 93 del 2013, convertito con modificazioni con legge n. 119 del 2013, non è applicabile, stante la evidente natura sostanziale della modifica normativa, ai fatti commessi precedentemente alla novella codicistica, e, d'altro canto, non risultano contestate, rispetto alla imputazione ritenuta più grave fra quella in continuazione, altre circostanze aggravanti va, peraltro, precisato per completezza che, essendo state le attenuanti generiche ritenute prevalenti, l'imprecisione commessa dalla Corte di merito è stata priva di conseguenze in punto di determinazione della pena, essendo state le dette circostanze attenuanti comunque considerate al predetto fine dalla Corte territoriale - si fonde con la sentenza di appello, così da formare un unicum motivazionale frutto della reciproca integrazione fra le coordinate ragioni decisorie ex multis Corte di cassazione, Sezione III penale, 4 novembre 2013, n. 44418 , emerge con chiarezza che la donna, la quale neppure si è costituita parte civile in danno dell'imputato, ha riferito in sede dibattimentale che il marito la ha più volte costretta, anche con atti di violenza fisica di fronte al suo rifiuto, ad avere con lui rapporti sessuali. Tali dichiarazioni, idonee per quanto sopra detto a fondare il giudizio di condanna a carico del P., non sono state di fatto contestate se non genericamente, dalla difesa dell'imputato, attraverso un vago ed indeterminato riferimento alla sussistenza di una interesse della persona offesa all'esito del presente giudizio, potendo essere lo stesso successivamente speso nel corso di non meglio chiariti giudizi civili esistenti fra le parti. L'argomento, al di là della sua manifesta genericità, è del tutto inadeguato a mettere in discussione la genuinità delle dichiarazioni delle persona offesa, posto che, scaturendo in linea di principio sempre dall'esito del giudizio penale favorevole alla persona offesa la possibilità di agire in via risarcitoria in sede civile, l'adesione alla tesi sostenuta dalla difesa dell'imputato comporterebbe una generale ed indiscriminata svalutazione delle dichiarazioni accusatorie di chi abbia riportato un pregiudizio dalla condotta criminosa, conseguenza questa in aperto contrasto con la ribadita rilevanza ai fini accusatori delle dichiarazioni rese da chi sia stato offeso dal reato. Né vale osservare che in sede di capo di imputazione i fatti di violenza sessuale siano stati solo compendiosamente richiamati nella loro articolata totalità, senza che siano state delineate minutamente le forme in cui i singoli episodi si sono atteggiati, essendo evidente che, al di là della specifica indicazione delle singole fattispecie di violenza, la descrizione dei fatti contestati al prevenuto ha sicuramente consentito a questo di esercitare validamente il proprio diritto di difesa. Analogo discorso vale, per ciò che attiene al secondo motivo di censura, riferito alla attendibilità delle dichiarazioni accusatorie della A. a carico del prevenuto concernenti le imputazioni di maltrattamenti in famiglia e di lesioni personali. Anzi, va rilevato che, con specifico riferimento a tali reati, la Corte di appello ha indicato puntuali riscontri, costituiti da certificazioni mediche e dichiarazioni testimoniali di soggetti diversi dalla parte offesa - della cui esistenza e della cui forza probatoria l'imputato fa mostra di una piena ed ingiustificata negligenza nell'atto impugnatorio da lui depositato - tali da porre la decisione dei giudici torinesi al riparo da ogni censura sul punto. Con riferimento, da ultimo, al terzo motivo di impugnazione, ove si deduce la violazione dell'art. 517 cod. proc. pen. in quanto nel capo di imputazione non risulta essere stato specificamente descritto uno degli episodi di violenza sessuale contestato, in particolare quello verificatosi all'interno dell'istituto scolastico ove il P. prestava all'epoca dei fatti il proprio servizio, va ribadito quanto già in precedenza rilevato in ordine alla legittimità della tecnica di redazione del capo di imputazione seguita dalla pubblica accusa nel caso che interessa. Ritiene, in particolare, il Collegio che non via sia stata alcuna violazione dell'art. 517 cod. proc. pen., come invece denunziato dal ricorrente, nell'avvenuta precisazione nel corso del dibattimento di fronte al giudice del merito delle modalità esecutive di una delle condotte delittuose contestate al ricorrente in continuazione fra loro invero, laddove in sede di rubrica sia stata contestata una serie di condotte omogenee, unificate entro il vincolo della continuazione, non vi è violazione del principio di cui all'art. 517 cod. proc. pen., né, si precisa, del disposto di cui all'art. 521 cod. proc. pen., ove in sede di dibattimento, in occasione della escussione dei testi, si sia focalizzata l'attenzione su taluno degli episodi originariamente contestati nella loro complessità, puntualizzandone le modalità esecutive rispetto a quanto indicato nel capo di imputazione. Ciò in quanto, in una simile evenienza non vi è, per un verso, alcuna contestazione suppletiva da disporre o da compiere, posto che il fatto i cui profili storici siano stati precisati nel corso del dibattimento - ove per effetto di detta più puntuale descrizione, non sia stata ampliata temporalmente né estesa, rispetto alla primigenia oggettività criminale, la precedente contestazione - deve intendersi già contenuto, nei suoi profili oggettivi e soggettivi, nella originaria imputazione. Né, per la stessa ragione, è evidenziabile, in una tale situazione, una qualche distonia fra il fatto siccome contestato e quello accertato in sentenza. Conclusivamente il ricorso proposto dal P. deve essere, pertanto, rigettato e lo stesso va condannato al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.