Sequestro preventivo: ammissibile il riesame avverso il provvedimento cautelare ancora non eseguito?

E’ inammissibile la richiesta di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo che non sia stato ancora eseguito, in quanto in tale situazione non può ancora ravvisarsi un interesse concreto ed attuale a proporre impugnazione.

Lo ha affermato la Corte di Cassazione con la sentenza n. 16535/2017, depositata il 3 aprile. Il caso. Il Tribunale del riesame di Milano dichiarava l’inammissibilità del ricorso proposto da O.H. avverso il decreto di sequestro preventivo disposto, ai fini di confisca per equivalente, sulle somme depositate presso diversi conti correnti a lui intestati, ritenendo che, poiché il provvedimento cautelare reale non era stato materialmente eseguito, non era ancora ravvisabile un interessa a proporre l’impugnazione. Avverso l’ordinanza de qua ricorreva per Cassazione l’indagato, lamentando violazione di legge processuale in relazione agli artt. 568, comma 4, 591, comma 1, e 324 c.p.p., eccependo la sussistenza dell’interesse – non ravvisato invece dai Giudici della cautela – all’impugnazione anche in assenza di effettiva esecuzione del provvedimento reale. Riesame contro il decreto di sequestro non ancora eseguito? Il quesito giuridico sottoposto alla cognizione della Suprema Corte è, sostanzialmente, se possa o meno ritenersi ammissibile il ricorso per riesame, ai sensi del combinato disposto degli articoli 322 e 324 c.p.p., avverso il provvedimento di sequestro preventivo disposto ma non ancora eseguito. La Sesta Sezione Penale, nel rigettare il ricorso e nel rispondere negativamente al suddetto quesito, ha avuto modo di affermare il principio di diritto secondo cui è inammissibile la richiesta di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo che non sia stato ancora eseguito, in quanto in tale situazione non può ancora ravvisarsi un interesse concreto ed attuale a proporre impugnazione. Il principio generale in tema di impugnazioni. Il principio generale in tema di impugnazioni – ex artt. 568, comma 4, e 591, comma 1, lett. a , c.p.p. – statuisce che per proporre impugnazione è necessario avervi interesse tale interesse può ritenersi sussistente solo allorquando dall’ipotetica decisione favorevole possa discendere un vantaggio concreto per il ricorrente, ovvero la rimozione di un pregiudizio effettivo che la parte ritiene di aver subito con il provvedimento impugnato, sempre a condizione che l’utilità ad ottenere tale vantaggio persista sino al momento della decisione. Nel caso del mezzo di impugnazione ex art. 324 c.p.p. è chiaro come il risultato tipico di tale mezzo di impugnazione è quello di rimuovere il vincolo reale e di consentire al ricorrente di ottenere la restituzione della cosa sottoposta a sequestro, ragione per cui, chiariscono i Supremi Giudici, ne deriva la carenza di interesse a promuovere il mezzo di impugnazione prima che il vincolo sia stato concretamente apposto. Donde, l’interesse ex art. 568 c.p.p. può ritenersi sussistente solo se con l’impugnazione possa raggiungersi un risultato non solo teoricamente corretto, ma anche praticamente favorevole per il ricorrente, con la conseguenza che tale condizione non ricorre allorquando lo strumento sia attivato al mero fine di ottenere una affermazione di non conformità a diritto di un provvedimento che non ha ancora inciso in nessun modo sulla sfera patrimoniale del soggetto. In effetti, la giurisprudenza di legittimità ha reiteratamente affermato che la richiesta di riesame deve sempre essere sorretta da un interesse concreto ed attuale, derivante, per ogni legittimato, dalla menomazione di una qualunque situazione giuridica soggettiva sulla cosa, apportata con il vincolo impresso dal sequestro. Il discrimine tra il riesame personale e quello reale. Il Supremo Collegio ha altresì categoricamente escluso la possibilità di un parallelismo tra l’impugnabilità del provvedimento cautelare reale non ancora eseguito e la ammissibilità del ricorso avverso un provvedimento restrittivo della libertà personale anche nel caso in cui non sia stato ancora eseguito. Ciò in quanto, chiarisce la Corte Regolatrice, in caso di misure cautelari personali, il codice di rito prevede espressamente, all’art. 309, comma 2, la proponibilità del ricorso da parte del latitante, nell’alveo cioè di una situazione nella quale l’esecuzione del provvedimento è solo formale e non effettiva, e dunque qualificando nella sostanza una situazione di interesse solo potenziale a proporre impugnazione. Lo stesso non può dirsi in tema di ricorso avverso il provvedimento di sequestro non ancora eseguito, in quanto il discrimine tra le due situazioni risiede proprio nella diversa tutela giuridica predisposta dell’ordinamento ai beni della libertà personale e della libertà patrimoniale.

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 26 gennaio – 3 aprile 2017, numero 16535 Presidente Rotundo – Relatore Bassi Ritenuto in fatto 1. Con il provvedimento in epigrafe, il Tribunale di Milano, sezione specializzata per il riesame, ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso proposto da H.O. avverso il decreto di sequestro preventivo disposto a fini di confisca per equivalente, in relazione al reato a lui contestato di cui agli artt. 110, 112 numero 1, 319, 321, 322-bis, comma secondo numero 2, cod. penumero e 3 e 4 legge 16 marzo 2006, numero 146, commesso quale persona di fiducia del ministro algerino dell’energia C.K. nell’ambito di fatti di corruzione internazionale. L’ablazione cautelare ha ad oggetto diverse somme di denaro depositate su quattro conti correnti del ricorrente, nei limiti della differenza tra 197 milioni Euro e quanto già sottoposto a sequestro in forza di precedenti provvedimenti ablativi. A sostegno del decisum , il Collegio della impugnazione cautelare ha evidenziato che il provvedimento cautelare reale non è stato ancora eseguito, essendo stato trasmesso, con richiesta di assistenza giudiziaria, all’Ambasciata d’Italia in Libano per il successivo inoltro all’Autorità Giudiziaria di tale Paese per l’esecuzione, sicché non è ancora ravvisabile un interesse a proporre l’impugnazione. 2. Ricorre avverso l’ordinanza H.O. , a mezzo dei propri difensori di fiducia Avv.ti Roccardo Olivo e Ernesto Gregorio Valenti, e ne chiede l’annullamento per violazione di legge processuale in relazione agli artt. 568, comma 4, 591, comma 1, e 324 cod. proc. penumero L’impugnante rileva che, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale milanese, in capo all’indagato deve ravvisarsi un interesse a coltivare il ricorso anche nel caso in cui il decreto di sequestro preventivo non abbia avuto ancora esecuzione, in quanto l’interesse va individuato in relazione alla posizione complessiva del ricorrente e permane anche laddove la misura sia stata revocata o sostituita, ogniqualvolta dall’impugnazione possa trarsi un’utilità pratica consistente nella rimozione di un pregiudizio ed il correlativo ottenimento di una decisione più vantaggiosa . Sotto diverso profilo, il ricorrente pone in luce che l’art. 322, comma 1, cod. proc. penumero stabilisce che la richiesta di riesame può essere proposta contro il decreto di sequestro emesso dal giudice , senza condizionare l’impugnazione alla condizione della intervenuta esecuzione. Fra l’altro, la Corte di cassazione, pronunciandosi in tema di sequestro conservativo ai sensi dell’art. 318 del codice di rito, ha già avuto modo di riconoscere la proponibilità del ricorso per riesame anche prima dell’esecuzione del provvedimento. Infine, il ricorrente evidenzia l’irrazionalità sul piano dell’economia processuale della soluzione prescelta dal Tribunale, risultando del tutto antieconomico rinviare il vaglio di legittimità sul provvedimento di sequestro ad un momento successivo rispetto alla sua esecuzione, così che l’eventuale accoglimento del ricorso proposto successivamente all’apposizione del vincolo reale porterebbe alla caducazione di tutti gli atti di esecuzione eseguiti - inutilmente - sulla base di un provvedimento ab origine illegittimo. Considerato in diritto 1. Il ricorso deve essere rigettato giusta l’infondatezza delle censure dedotte. 2. La questione sottoposta al vaglio della Corte si incentra sul nodo ermeneutico se possa o meno ritenersi ammissibile il ricorso per riesame, ai sensi del combinato disposto degli artt. 322 e 324 cod. proc. penumero , avverso il provvedimento di sequestro preventivo non ancora eseguito. 3. Ritiene il Collegio che al quesito debba essere data risposta negativa. 3.1. A norma del comma 1 dell’art. 322, l’imputato ed il suo difensore, la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione possono proporre richiesta di riesame anche nel merito a norma dell’art. 324 . Secondo il comma 1 dell’art. 324 cod. proc. penumero , la richiesta di riesame deve essere presentata entro dieci giorni dalla data di esecuzione del provvedimento che ha disposto il sequestro o dalla diversa data in cui l’interessato ha avuto conoscenza dell’avvenuto sequestro . Il dato normativo è inequivoco nell’ancorare il dies a quo a partire dal quale può essere azionato il mezzo impugnatorio alla data di esecuzione del provvedimento che ha disposto il sequestro . Il che vale non soltanto a definire l’intervallo entro il quale può essere avviata una valida procedura impugnatoria, ma svela altresì la volontà del legislatore di individuare quale primo momento utile per proporre impugnazione l’”esecuzione effettiva del vincolo reale. 3.2. Non può invero condividersi la diversa opinione espressa in una pronuncia di questa Corte - peraltro rimasta isolata - secondo la quale il momento di decorrenza iniziale di un termine non serve tanto alla individuazione del primo momento utile per il compimento di un atto, quanto generalmente per il calcolo del termine finale entro il quale l’atto stesso può essere compiuto Sez. 5, numero 29835, 27/05/2011, Giorgianni, non massimata in tema di riesame ex art. 318 cod. proc. penumero . Se può dirsi pacifico che l’indicazione del dies a quo serva a descrivere l’intervallo temporale entro il quale può essere legittimamente fatto valere il diritto all’impugnazione, non può nondimeno svalutarsi la circostanza che, proprio con l’individuazione di tale termine iniziale, il legislatore abbia inteso evidenziare come soltanto a partire da tale momento possano validamente attivarsi gli strumenti di reazione previsti dall’ordinamento avverso il provvedimento ablativo assunto dall’A.G. 3.3. Tale conclusione discende, d’altronde, dalla piana applicazione del principio generale in tema di impugnazioni codificato al combinato disposto degli artt. 568, comma 4, e l’art. 591, comma 1 lett. a , cod. proc. penumero , alla stregua del quale per proporre impugnazione è necessario avervi interesse . Interesse all’impugnazione che può stimarsi sussistente soltanto allorquando dall’ipotetica decisione favorevole possa discendere un vantaggio concreto per il ricorrente cioè la rimozione di un pregiudizio effettivo che la parte asserisce di aver subito con il provvedimento impugnato - e l’utilità ad ottenere tale vantaggio persista sino al momento della decisione Sez. 1, numero 1695 del 19/03/1998, Papajani Rv. 210562 . Orbene, non è revocabile in dubbio che il risultato tipico del mezzo di impugnazione reale disciplinato in via paradigmatica dall’art. 324 cod. proc. penumero - giusta il richiamo espresso contenuto negli artt. 318 e 322 stesso codice - sia quello di rimuovere il vincolo reale e di consentire al ricorrente di ottenere la restituzione della cosa sottoposta a sequestro. Ciò è codificato nell’art. 322, comma 2, cod. proc. penumero , là dove individua i soggetti terzi legittimati a ricorrere nella persona alla quale le cose sono state sequestrate ed in quella che avrebbe diritto alla restituzione , con una netta definizione dell’ambito dell’interesse salvaguardabile con lo strumento del riesame in una chiara prospettiva restitutoria. Ne discende la carenza d’interesse a promuovere il mezzo d’impugnazione prima che il vincolo sia stato apposto. L’interesse prescritto dall’art. 568, comma 4, cod. proc. penumero può invero dirsi sussistente soltanto se con l’impugnazione possa raggiungersi un risultato non solo teoricamente corretto, ma anche praticamente favorevole per il ricorrente, di tal che tale condizione non ricorre allorquando lo strumento sia attivato al mero fine di ottenere un’affermazione di non conformità a diritto di un provvedimento che non ha ancora inciso in nessun modo sulla sfera patrimoniale del soggetto. 3.4. La soluzione ermeneutica sin qui sostenuta poggia solidamente su alcuni arresti di questa Corte - nei quali si è avuto modo di affermare l’inammissibilità della richiesta di riesame avverso decreto di sequestro probatorio non eseguito Sez. 2, numero 29022 del 30/06/2010, Fontana ed altro, Rv. 248144 - e, soprattutto, discende logicamente dall’insegnamento delle Sezioni Unite in tema di sopravvenuta carenza d’interesse ad impugnare il provvedimento cautelare reale in caso di intervenuta restituzione del bene oggetto del vincolo Sez. U., numero 18253 del 24/04/2008, Tchmil, Rv. 239397 . Seppure il principio richiamato sia stato affermato dalla Corte riunita nel suo più ampio consesso in una situazione per un certo aspetto diversa da quella sottoposta al vaglio di questo Collegio cioè in caso di avvenuta restituzione del bene dopo l’esecuzione del sequestro , non può essere trascurata la ratio decidendi della decisione a Sezioni Unite Tchmil secondo la quale è necessario prediligere tra le varie scelte possibili l’interpretazione che più si armonizza col sistema ed, in particolare, col principio generale espresso dal comma 4 dell’art. 568 del codice di rito , in forza del quale la richiesta di riesame deve sempre essere sorretta da un interesse concreto ed attuale, derivante, per ogni legittimato, dalla menomazione di una qualunque situazione giuridica soggettiva sulla cosa, apportata con il vincolo impresso dal sequestro , menomazione che, per quanto sopra detto, cessa con la restituzione della cosa medesima ai sensi dell’art. 262 cod. proc. penumero . Il dictum delle Sezioni Unite è dunque categorico nell’ancorare l’”interesse concreto ed attuale - indispensabile ai fini della presentazione di una valida ed ammissibile impugnazione - alla sussistenza/persistenza di una menomazione di una qualunque situazione giuridica soggettiva sulla cosa che sia però effettiva, tangibile, tanto che non può più dirsi tale in caso di avvenuta restituzione del bene. Da che si ricava, quale naturale corollario, che un interesse concreto ed attuale all’impugnazione non può ravvisarsi allorquando nessuna menomazione della situazione giuridica soggettiva sulla cosa si sia ancora prodotta per non essere stato eseguito il provvedimento ablativo. Provvedimento che, fra l’altro, potrebbe anche non trovare materiale esecuzione per mancanza fisica della res da assoggettare al vincolo. 3.5. Né può trarsi un’indicazione antitetica alla tesi sin qui sostenuta nella previsione del comma 2 dello stesso art. 324, secondo la quale la richiesta di riesame non sospende l’esecuzione del provvedimento . Contrariamente a quanto osservato nel citato precedente di questa Corte numero 29835/2011, la procedura di esecuzione di un provvedimento ablativo non è istantanea, almeno non è necessariamente tale, là dove può riguardare numerosi beni - mobili e immobili -, possibilmente localizzati in luoghi diversi o presso terzi, dunque non attingibili contemporaneamente, di tal che è errato ritenere che l’esecuzione di un decreto di sequestro non sia suscettibile di essere - almeno in ipotesi sospesa. La citata norma del comma 2 dell’art. 324 è espressamente volta a disciplinare il caso in cui la richiesta di riesame sia presentata nella fase iniziale di esecuzione del provvedimento o comunque allorquando l’esecuzione sia ancora in corso, chiarendo come l’attivazione della procedura incidentale non valga quale causa impeditiva dell’ablazione. 3.6. Mette conto di rimarcare come il ricorrente abbia impropriamente valorizzato il precedente di questa Corte numero 26012/2004 Sez. 6, del 27/04/2004, Manghisi, Rv. 229977, altrettanto non correttamente richiamato nella sentenza Sez. 5 numero 12535 del 25/02/2016, Rosolani, non massimata , nel quale si è affermato che l’interesse alla impugnazione è ravvisabile quando sia stato emesso un provvedimento idoneo a produrre una lesione nella sfera giuridica dell’impugnante ed il ricorrente solleciti l’eliminazione o la riforma dello stesso per la realizzazione di un risultato a sé giuridicamente favorevole. Ed invero, se si ha riguardo alla motivazione della citata decisione e - soprattutto - al caso sottoposto al vaglio della Corte in tale caso, risulta evidente come l’”idoneità a produrre una lesione delineata come conditio sine qua non per l’ammissibilità del ricorso non fosse meramente potenziale, ma - al contrario - concreta ed attuale, come risulta pacificamente dimostrato dalla circostanza che, con tale decisione, questa Corte dichiarava l’inammissibilità del ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del Tribunale del riesame in quanto il vincolo reale sul bene era già venuto meno e questo era stato ormai restituito all’avente diritto. In altri termini, contrariamente all’assunto difensivo, nella pronuncia Manghisi non può ritenersi sancito il principio secondo il quale è ravvisabile un interesse a proporre impugnazione avverso un provvedimento di sequestro non ancora eseguito in vista della tutela di un interesse non concreto né attuale, ma solo virtuale. 3.7. La tesi sin qui sostenuta non contrasta, a bene vedere, neanche col principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte nella sentenza numero 21420/2003 del 16/04/2003, Monnier, Rv. 224184 che ha riconosciuto l’ammissibilità della richiesta di riesame avverso la rogatoria diretta all’estero per l’esecuzione di un sequestro probatorio. Ed invero, le Sezioni Unite hanno incentrato l’affermazione di tale principio di diritto sul presupposto che il vincolo di indisponibilità da eseguire all’estero consegue a una decisione sulla rilevanza e legalità della prova che si vuole rendere disponibile per il processo da celebrare in Italia, profilo - quello probatorio - che si appalesa del tutto alieno dal sequestro preventivo che viene in rilievo nel presente ricorso. A ciò si aggiunga che la sentenza Monnier aveva comunque ad oggetto l’impugnabilità col ricorso per riesame della richiesta di commissione rogatoria e non del provvedimento di sequestro probatorio seppure ad essa sottostante. E ciò a tacer del fatto che la decisione non affrontava minimamente il tema della ricorribilità del provvedimento prima della sua esecuzione, esecuzione che per quanto è dato di evincere dal ritenuto in fatto di tale decisione - in tale caso di specie doveva essere già avvenuta, là dove la difesa invocava la conseguente inutilizzabilità della prova acquisita . 3.8. Si deve ancora rimarcare come l’impugnabilità del provvedimento cautelare reale non ancora eseguito non possa desumersi, tracciando un parallelismo, dalla ritenuta ammissibilità del ricorso avverso un provvedimento restrittivo della libertà personale anche nel caso in cui non sia stato ancora eseguito Sez. 3, numero 10388 del 25/01/2012, Romano, Rv. 252343 . Va difatti osservato come, in caso di misure cautelari personali, il codice di rito preveda espressamente la proponibilità del ricorso ex art. 309, comma 2, cod. proc. penumero da parte del latitante, in una situazione nella quale l’esecuzione del provvedimento è solo formale ex art. 165 stesso codice e non effettiva, dunque delineando - nella sostanza - una situazione di interesse solo potenziale a proporre impugnazione. Una disposizione analoga non si rinviene invece in tema di ricorso avverso il provvedimento di sequestro non eseguito. Né tale disparità di trattamento può ritenersi irrazionale o contraria ai principi di eguaglianza e di difesa sanciti dagli artt. 3 e 24 Cost. La stessa Corte costituzionale ha avuto modo di tracciare il discrimen , proprio sul piano della diversa tutela apprestata dall’ordinamento, ai beni della libertà personale e della libertà patrimoniale in relazione ai provvedimenti limitativi di esse adottati in via cautelare dall’A.G., evidenziando come diversi fra loro siano i valori che l’ordinamento prende in considerazione da un lato, l’inviolabilità della libertà personale, e, dall’altro, la libera disponibilità dei beni, che la legge ben può contemperare in funzione degli interessi collettivi che vengono ad essere coinvolti. Ciò comporta, dunque, la possibilità di costruire differentemente il potere del giudice di adottare le misure e, conseguentemente, la tipologia del controllo in sede di gravame, con i naturali riverberi che da ciò scaturiscono sul piano della difesa che gli interessati possono sviluppare Corte cost. numero 48/1994 numero 176/1994 e numero 229/1994 . 3.9. Infine, va rilevato come la lettura interpretativa sin qui sostenuta non conduca di per sé ad un risultato contrastante con il principio di economia processuale, come paventato dal ricorrente. Ragionando in astratto, potrebbe invero darsi effettivamente il caso prospettato dal ricorrente - nel quale lo sbarramento alla proposizione del ricorso avverso il provvedimento di sequestro non eseguito possa comportare il rischio di dare inutile esecuzione ad un provvedimento ablativo suscettibile di rivelarsi ab origine illegittimo all’esito del mezzo di impugnazione successivamente proposto, ma potrebbe darsi anche il caso opposto, nel quale - proprio seguendo l’impostazione suggerita dal ricorrente - si dia corso ad un’inutile attività processuale ritenendo proponibile il ricorso avverso il provvedimento di sequestro preventivo non ancora eseguito, sebbene esso sia insuscettibile di trovare una concreta esecuzione per insussistenza della res da assoggettare a vincolo reale. La compatibilità col principio di economia processuale deve allora essere apprezzata in coerenza col principio dell’interesse all’impugnazione, di tal che deve stimarsi antieconomico tutto quanto non sia utile a realizzare un risultato processuale concretamente - e non solo virtualmente - apprezzabile. 3.10. Conclusivamente, deve essere affermato il principio di diritto secondo il quale è inammissibile la richiesta di riesame avverso decreto di sequestro preventivo che non sia stato ancora eseguito, in quanto in tale situazione non può ancora ravvisarsi un interesse concreto ed attuale a proporre impugnazione. 4. Dal rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.