Le decadenze e le disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo determinato hanno applicazione retroattiva?

Sia le decadenze previste dall’art. 32, comma 1, l. n. 183/2010 sia la conseguente proroga di cui al comma 1-bis del medesimo articolo introdotto dall’art. 2, comma 54 d.l. n. 225/2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 10/2011, cd. decreto mille proroghe” si applicano anche ai contratti a termine in somministrazione scaduti alla data di entrata in vigore della legge stessa 24 novembre 2010 , senza la necessità di una specifica previsione di deroga all’art. 11 disp. prel. c.c., atteso che la nuova norma non ha modificato la disciplina del fatto generatore del diritto ma solo il suo contenuto di poteri e facoltà, suscettibili di nuova regolamentazione perché ontologicamente e funzionalmente distinti da esso e non ancora consumati, dovendosi pertanto escludere ogni profilo di retroattività.

E’ quanto emerge dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 8461/2017, depositata il 31 marzo scorso. Il caso. Un lavoratore ha impugnato la sentenza con la quale la Corte d’appello di Brescia ha rigettato il gravame avverso la sentenza del Tribunale della stessa sede che ne aveva respinto, per intervenuta decadenza ex art. 32 comma 4 l. n. 183/2010, la domanda volta ad ottenere la declaratoria di illegittimità dei contratti di somministrazione intercorsi nel periodo dal 9.1.2002 all’11.7.2012, contratti che il lavoratore aveva impugnato solo in data 24.10.2012. Con il ricorso per cassazione il lavoratore ha lamentato il vizio di falsa applicazione dell’art. 6 l. n. 604/1966, come modificato dall’art. 32 l. n. 183/2010 in relazione agli artt. 11 e 14 disp. prel. c.c., per avere la Corte territoriale affermato l’applicabilità, a partire dall’1.1.2012, del termine di decadenza di cui al novellato art. 6 anche ai contratti di somministrazione stipulati prima dell’entrata in vigore dell’art. 32 del Collegato Lavoro 24.11.2010 , sebbene si tratti di norma irretroattiva, come desumibile dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 155/2014 nonché dalla previsione dell’art. 1, comma 39, l. n. 92/2012 che ha espressamente previsto l’applicazione del secondo termine di decadenza di 180 giorni ai licenziamenti intimati dopo la data di entrata in vigore di detta legge. Il contrasto di orientamenti. Nel caso di specie la Suprema Corte ha ritenuto infondato il ricorso, aderendo a un orientamento molto recente che ritiene applicabili la decadenza di cui all’art. 32 del Collegato Lavoro e la proroga di cui al comma 1- bis dello stesso articolo anche ai contratti a termine in somministrazione cessati o stipulati prima della data di entrata in vigore della legge stessa. Tale orientamento si pone in consapevole contrasto con altre decisioni della Suprema Corte, altrettanto recenti, che hanno invece sostenuto che in tema di somministrazione di lavoro il regime della decadenza di cui al novellato art. 6 l. n. 604/1966 e la predetta proroga si applicano ai soli contratti a termine in somministrazione in corso alla data di entrata in vigore della legge stessa e non a quelli già scaduti a tale data, in assenza di una previsione analoga a quella dettata per i contratti a termine in senso stretto. Queste decisioni hanno richiamato la già citata sentenza della Corte Costituzionale n. 155/2014 che ha evidenziato che un contrato di lavoro a tempo determinato, la cui clausola appositiva del termine sia viziata, non può essere assimilato ad altre figure illecite, per cui non è irragionevole la scelta legislativa di applicare retroattivamente un più rigido e gravoso regime della decadenza alla sola categoria dei contratti a termine già conclusi, lasciando immutati per il passato un più favorevole regime per altre forme contrattuali. La tesi dell’applicazione retroattiva. La Suprema Corte ha ritenuto di aderire all’orientamento che ritiene applicabile la novella legislativa dell’art. 6 l. n. 604/1966 anche ai contratti a termine in somministrazione scaduti alla data di entrata in vigore del Collegato Lavoro. In particolare, osservano gli Ermellini, il predetto comma 1- bis dell’art. 32 ha assicurato un adeguato arco temporale di adattamento alla nuova e più rigorosa disciplina di cui non si avrebbe avuto bisogno se la decadenza non fosse stata applicabile anche a contratti cessati prima dell’entrata in vigore della legge. Inoltre, in senso stretto non si è in presenza di una retroattività propriamente detta, ma solo dell’assoggettamento di un diritto già acquisito a un termine di decadenza per il suo esercizio. Infine, la soluzione adottata dalla Suprema Corte si inquadra coerentemente con numerose e distinte pronunce che hanno ritenuto applicabile ai licenziamenti e alle altre ipotesi regolate dall’art. 32 del Collegato Lavoro sia il nuovo regime decadenziale sia il differimento introdotto dal decreto mille proroghe”, proprio in considerazione del ragionevole bilanciamento effettuato dal legislatore tra esigenza di tutela della certezza delle situazioni giuridiche e difesa del lavoratore.

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 13 dicembre 2016 – 31 marzo 2017, numero 8461 Presidente Di Cerbo – Relatore Boghetich Svolgimento del processo Con sentenza depositata il 27.9.2014 la Corte d’appello di Brescia rigettava il gravame di M.P. avverso la sentenza del Tribunale della stessa sede che ne aveva respinto, per intervenuta decadenza ex art. 32, comma 4, L. numero 183/2010, la domanda volta ad ottenere la declaratoria di illegittimità dei contratti di somministrazione in forza dei quali egli aveva lavorato presso Cromodora Wheels s.p.a. nel periodo dal 9.1.2002 all’11.7.2012, contratti che il lavoratore aveva impugnato solo in data 24.10.2012. Per la cassazione della sentenza ricorre il M. affidandosi a un motivo. La società resiste con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c Motivi della decisione 1- Con l’unico motivo di ricorso è prospettata falsa applicazione dell’art. 6 della L. numero 604 del 1966 come modificato dall’art. 32 L. numero 183 del 2010 in relazione agli artt. 11 e 14 disp. prel. al c.c., per avere la Corte territoriale affermato l’applicabilità, a partire dall’1.1.2012, del termine di decadenza di cui al novellato art. 6 L. numero 604 del 1966 anche ai contratti di somministrazione stipulati prima dell’entrata in vigore dell’art. 32 legge numero 183/10 24.11.2010 , sebbene si tratti di norma irretroattiva, come desumibile anche dalla sentenza della Corte costituzionale numero 155/2014 nonché dalla previsione dell’art. 1, comma 39 della L.numero 92 del 2012 che ha espressamente previsto l’applicazione del secondo termine di decadenza di 180 giorni ai licenziamenti intimati dopo la data di entrata in vigore di detta legge e quindi, dopo il 18.7.2012 . Né può invocarsi l’espressa previsione dettata dal comma 4 dell’art. 32 per i contratti a tempo determinato, in quanto fattispecie distinta dai contratti di somministrazione. 2. Il motivo non è fondato. La denunzia, che viene dedotta richiamando la falsa applicazione dell’art. 6 della L.numero 604 del 1966 come novellato dall’art. 32, comma 1, della L. numero 183 del 2010 attiene, più correttamente, alla corretta interpretazione della disposizione richiamata non già ad una errata sussunzione e, in particolare, del comma 4 dell’art. 32 citato, e pone il problema di verificare l’esatto campo di applicazione dello ius superveniens rispetto a fattispecie negoziali già esaurite alla data di entrata in vigore della novella legislativa. 3. In ordine al termine di operatività nei confronti dei contratti di somministrazione delle decadenze previste dall’art. 32, comma 4, della L.numero 183 del 2010, questa Corte ha recentemente espresso un orientamento sentenza numero 2420/2016 in base al quale ha ritenuto che sia le suddette decadenze sia la conseguente proroga di cui al comma 1 bis del medesimo articolo introdotto dall’art. 2, comma 54 del D.L. numero 225 del 2010, convertito con modificazioni dalla L. numero 10 del 2011, c.d. decreto mille proroghe , si applicano anche ai contratti a termine in somministrazione scaduti alla data di entrata in vigore della legge stessa 24 novembre 2010 , senza la necessità di una specifica previsione di deroga all’art. 11 disp. prel. c.c., atteso che la nuova norma non ha modificato la disciplina del fatto generatore del diritto ma solo il suo contenuto di poteri e facoltà, suscettibili di nuova regolamentazione perché ontologicamente e funzionalmente distinti da esso e non ancora consumati, dovendosi pertanto escludere ogni profilo di retroattività . Tale pronuncia si è posta in consapevole contrasto con altra decisione di questa Corte Sez. 6, ordinanza numero 21916/2015, successivamente ribadita dalla medesima Sezione con ord. numero 2462/2016 che, invece, ha sostenuto che - in tema di somministrazione di lavoro - il regime della decadenza di cui al novellato art. 6 della L. numero 604 del 1966 esteso dall’art. 32, comma 4, della L. numero 183 del 2010 e la conseguente proroga di cui al comma 1 bis del medesimo articolo si applicano ai soli contratti a termine in somministrazione in corso alla data di entrata in vigore della legge stessa 24 novembre 2010 , e non anche a quelli già scaduti a tale data, in assenza di una previsione analoga a quella dettata per i contratti a termine in senso stretto. Queste decisioni hanno richiamato la sentenza della Corte costituzionale numero 155 del 2014, che ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 32, comma 4, lett. b , della legge numero 183 del 2010, sollevata, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, evidenziando come un contratto di lavoro subordinato, con una clausola appositiva del termine viziata, non può essere assimilato ad altre figure illecite, per cui non è irragionevole la scelta legislativa di applicare retroattivamente un più rigoroso e gravoso regime della decadenza alla sola categoria dei contratti a termine già conclusi, lasciando immutato per il passato un più favorevole regime per altre forme contrattuali o atti datoriali, come il recesso del committente nei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, il trasferimento del lavoratore, la cessione del contratto di lavoro in caso di trasferimento d’azienda e la somministrazione di lavoro irregolare. 4. Questa Corte ritiene maggiormente convincente la ricostruzione esegetica che ritiene applicabile la novella legislativa dell’art. 6 L.numero 604 del 1966 nonché il differimento dell’operatività della disciplina al 31.12.2011 anche ai contratti a termine in somministrazione scaduti alla data di entrata in vigore della legge stessa ossia al 24.11.2010 . Invero, ai fini di una corretta interpretazione della disposizione in esame, giova rimarcare che - non può giovare il richiamo alla sentenza della Corte cost. numero 155 del 2014 che non prende autonoma posizione sulla correttezza dell’interpretazione proposta dal giudice remittente, ma si limita ad effettuare lo scrutinio di legittimità costituzionale della norma, come interpretata dall’ordinanza di rimessione in cui si ipotizzava un’irragionevole disparità di trattamento fra l’ipotesi del contratto a termine di cui alla lett. b dell’art. 32, comma 4, della legge numero 183 del 2010 e le altre disciplinate dallo stesso articolo - il comma 1-bis dello stesso articolo 32, introdotto dal cd. decreto mille proroghe , ha assicurato un adeguato arco temporale di adattamento alla nuova e più rigorosa disciplina di cui non si avrebbe avuto alcun bisogno se la decadenza non fosse stata applicabile anche a contratti cessati prima dell’entrata in vigore della legge - un’apposita previsione sarebbe stata necessaria per derogare alla regola dell’art. 11 disp. prel. c.c. e munire di retroattività la norma, mentre nel caso in esame non si è in presenza di una retroattività propriamente detta, ma solo dell’assoggettamento d’un diritto, già acquisito, ad un termine di decadenza per il suo esercizio - secondo un risalente, ma pur sempre attuale, insegnamento della S.C. sentenze nnumero 2705/1982, 2743/1975 non sussiste infatti retroattività quando la nuova norma disciplini status, situazioni e rapporti che, pur costituendo effetti di un pregresso fatto generatore siano da questo distinti ontologicamente e funzionalmente e quindi suscettibili di una nuova regolamentazione mediante l’esercizio di poteri e facoltà non consumati sotto la precedente disciplina, come è appunto il caso dell’introduzione d’un termine di decadenza, ove prima non ve ne erano, in cui il potere d’azione era già sorto ma non ancora consumato. Ebbene, la previsione di un regime di decadenza in sostituzione della imprescrittibilità dell’azione di nullità del termine apposto al contratto di somministrazione ha inciso su una situazione in fieri che non si era ancora consumata e, pertanto, la novella non incide sul fatto generatore, ovvero sul contratto di somministrazione asseritamente illegittimo e sui suoi effetti sostanziali, ma sul diverso procedimento impugnatorio, ancora in corso. 5. Le argomentazioni esposte sono corroborate dagli stessi argomenti sviluppati dal ricorrente seppur con obiettivo inverso e relativi all’espressa previsione, nell’art. 1, comma 39, della L.numero 92 del 2012 c.d. legge Fornero , dell’applicazione del nuovo termine decadenziale di 180 giorni anziché 270 solamente ai licenziamenti intimati dopo l’entrata in vigore della legge nonché, nella direttiva 1999/70/CE concernente il recepimento dell’Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, dell’esclusione dei contratti di somministrazione dall’ambito di applicazione della direttiva stessa. Invero, la disposizione della legge Fornero invocata dal ricorrente si correla strettamente con la previsione, in forza della medesima legge comma 38, dell’art. 1 , dell’introduzione di un termine più breve per la proposizione dell’azione giudiziaria o per la richiesta di arbitrato e, dunque, si è resa necessaria proprio per derogare al principio generale, desumibile dall’art. 11 preleggi c.c., che avrebbe reso applicabile con decorrenza dall’entrata in vigore della legge, e quindi, dal 18.7.2012 il nuovo termine anche ai licenziamenti precedentemente irrogati. Nello stesso senso, va altresì notato che analoga disposizione è stata dettata dal comma 12, dell’art. 1 della medesima legge Fornero con riguardo alla novellata sequenza temporale decadenziale introdotta per i contratti a termine, in modo da dilazionare nel tempo l’applicazione di detti termini 120 giorni per l’impugnazione stragiudiziale e 180 giorni per la proposizione del ricorso giudiziale o l’arbitrato e circoscriverla alle cessazioni di contratti intervenute in data successiva all’1.1.2013. 6. Con riguardo alla normativa comunitaria, l’espressa esclusione, dal campo di applicazione della direttiva 1999/70/CE, dei lavoratori messi a disposizione di un’azienda utilizzatrice da parte di un’agenzia di lavoro interinale 4 interlinea del Preambolo dimostra che il legislatore Europeo - ritenendo accumulabili tutte le prestazioni rese, a tempo determinato, a favore di datore di lavoro che fosse, o meno, anche il sostanziale utilizzatore della prestazione - ha ritenuto opportuno escludere espressamente il lavoro interinale dall’alveo della normativa al fine di rendere inequivocabile il campo di applicazione oggettivo dell’intervento. 7. D’altra parte, questa Corte ex multis , sentenze nnumero 9203/2014, 15434/2014 24233/2014 13563/2015 14406/2015 22824/2015 17467/2016 18312/2016 18579/2016 19920/2016 cfr. anche S.U. numero 4913 del 2016 - ritenendo applicabile il differimento previsto dalla legge di conversione numero 10 del 2011 del D.L. numero 225 del 2010 al 31.12.2011 dell’operatività del regime decadenziale del novellato art. 6 della L. numero 604 del 1966 a tutte le ipotesi contemplate dall’art. 32, commi 3 e 4, della L. numero 183 del 2010 - ha già implicitamente ritenuto che il termine decadenziale di 270 giorni si applichi non solo ai licenziamenti intimati prima del 24.11.2010 data di entrata in vigore della L. numero 183 del 2010 ma anche a tutte le ipotesi precedentemente non assoggettate all’onere di impugnativa stragiudiziale tra cui i contratti di somministrazione, di cui all’art. 32, comma 4, a lett. d della L. numero 183 del 2010 . 8. Inoltre, è stato recentemente ribadito Cass. numero 13598/2016 che il termine decadenziale di 270 giorni, di cui all’art. 6, comma 1, della L. numero 604 del 1966 come modificato dall’art. 32 della L. numero 183 del 2010 si applica anche ai licenziamenti intimati prima dell’entrata in vigore della L. numero 183 del 2010, in quanto detta norma non ha posto delimitazioni temporali - ad eccezione di quanto disposto al comma 1 bis dell’art. 32 - per l’applicazione del nuovo regime di impugnativa del licenziamento, né può ritenersi che abbia portata retroattiva, in quanto disciplina status , situazioni e rapporti che, pur derivando da un pregresso fatto generatore, ne sono ontologicamente distinti e, quindi, suscettibili di nuova regolamentazione mediante esercizio di poteri e facoltà non consumati nella precedente disciplina. Medesimo principio ossia che il termine di decadenza connesso al deposito del ricorso giudiziario con esclusione del ricorso cautelare, Cass. numero 19919/2016 è applicabile anche ai licenziamenti intimati ed impugnati prima dei 24.11.2010 - è stato ribadito ancor più recentemente, sottolineandosi che proprio il differimento disposto dal D.L. numero 225 del 2010 consente di ritenere conforme al principio di eguaglianza e di ragionevolezza la sostituzione tra due istituti diversi quali il preesistente termine quinquennale e la decadenza dal diritto di azione Cass. numero 18312/2016 . L’introduzione del nuovo termine di decadenza con efficacia ex nunc non determina violazione dell’art. 24 Cost. o dell’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali della UE o degli artt. 6 e 13 CEDU, perché arco temporale quantitativamente congruo per la conoscibilità della nuova disciplina, attesa che la proroga disposta in sede di prima applicazione” dal citato comma 1 bis. 9. Nel caso dell’art. 32 della L. numero 183 del 2010, il possibile decorso di un termine apprezzabilmente ampio tra l’impugnazione stragiudiziale del licenziamento da effettuarsi entro 60 giorni dalla comunicazione del recesso anche secondo il previgente art. 6 della L. numero 604 del 1066 e l’azione giudiziaria ovvero l’insussistenza di limiti temporali in caso di azioni imprescrittibili potevano configurare situazioni prolungate di assoluta incertezza per le parti che il legislatore ha ritenuto di disciplinare mediante l’introduzione di un doppio regime di decadenza esteso ad una ampia rosa di ipotesi, assetto più severo che è stato bilanciato da un congruo differimento dell’efficacia della novella D.L. numero 225 del 2010 , senza che si possa ravvisare - in tale bilanciamento - un regolamento irrazionale Cass. S.U. numero 15352/2015, di seguito esposta delle due contrapposte esigenze garanzia di una sollecita definizione delle controversie, da una parte, ed affidamento a fruire del termine prescrizionale, dall’altra . Invero, come sottolineato da questa Corte cfr. S.U. numero 4913/2016 e Cass. numero 24258/21016 , proprio la disciplina contenuta nel D.L. numero 225 del 2010 consente di applicare il nuovo regime decadenziale a fattispecie licenziamenti o altre ipotesi regolate dall’art. 32 I. numero 183 del 2010 intervenute prima del 24.11.2010, in quanto la rimessione in termini al 31.12.2011 risponde alla ratio legis di risolvere, in chiave costituzionalmente orientata, le conseguenze legate all’introduzione ex novo del suddetto termine di decadenza. La soluzione adottata nel caso di specie, concernente i contratti di somministrazione stipulati o conclusi prima dell’entrata in vigore dell’art. 32 legge numero 183/10 24.11.2010 , si inquadra, pertanto, coerentemente, nell’ambito dell’orientamento di recente consolidato da parte di questa Corte che - con numerose e distinte pronunce innanzi citate - ha ritenuto applicabile ai licenziamenti e alle altre ipotesi regolate dall’art. 32 L. numero 183 del 2010, e risalenti a periodo precedente il 24.11.2010, sia il nuovo regime decadenziale sia il differimento al 31.12.2011 disposto dal D.L. numero 225 del 2010, proprio in considerazione del ragionevole bilanciamento effettuato dal legislatore tra esigenza di tutela della certezza delle situazioni giuridiche e difesa del lavoratore. 10. Infine, soluzione interpretativa del medesimo tenore è stata adottata dalle Sezioni Unite di questa Corte sentenza numero 15352/2015 con riguardo alle prestazioni indennitarie per epatite post trasfusionale contratte in epoca antecedente all’entrata in vigore della legge numero 238 del 1997 che ha introdotto il termine triennale di decadenza, da ritenersi applicabile dalla data di entrata in vigore della norma anche alle situazioni insorte precedentemente. Le Sezioni Unite hanno rilevato che il ragionevole affidamento nella permanenza nel tempo di un determinato assetto regolatorio ben può essere inciso in senso peggiorativo, in presenza di un determinato interesse pubblico che imponga interventi normativi diretti a incidere anche su posizioni consolidate, a condizione che venga rispettato il limite della proporzionalità dell’incisione rispetto agli obiettivi di interesse pubblico perseguiti cfr., da ultimo, C. cost. 10 marzo 2015 numero 56 . In contesti di tal fatta, l’art. 252 disp. att. c.c. assume il valore di regola generale, come già ritenuto da questa Corte, anche a Sezioni Unite Cass. S.U. 7 marzo 2008 numero 6173 , che ha ribadito sul punto un’ analoga affermazione della Corte costituzionale C. Cost. 3 febbraio 1994 numero 20 . 11. In conclusione, il ricorso va rigettato con l’enunciazione del seguente principio di diritto La decadenza di cui all’art. 32, comma 4, della L. numero 183 del 2010, e la conseguente proroga di cui al comma 1 bis del medesimo articolo, si applicano anche ai contratti a termine in somministrazione cessati o stipulati prima della data di entrata in vigore della legge stessa 24 novembre 2010 . 12. In considerazione del contrasto tra i primi orientamenti di questa Corte in ordine al termine di operatività delle decadenze previste dall’art. 32, della L.numero 183 del 2010, le spese di questo giudizio sono compensate tra le parti. 13. Il ricorso è stato notificato in data successiva a quella 31/1/2013 di entrata in vigore della legge di stabilità del 2013 L. 24 dicembre 2012, numero 228, art. 1, comma 17 , che ha integrato il D.P.R. 30 maggio 2002, numero 115, art. 13, aggiungendovi il comma 1 quater del seguente tenore Quando l’impugnazione, anche incidentale è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l’ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma art. 1 bis. Il giudice da atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l’obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso . Essendo il ricorso in questione avente natura chiaramente impugnatoria integralmente da respingersi, deve provvedersi in conformità. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese del giudizio. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del D.P.R. numero 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13.