Un giorno, un mese, un anno… non è l’arco temporale a stabilire se si tratta di stalking

Il delitto di atti persecutori si configura anche quando le singole condotte sono reiterate in un brevissimo arco temporale, a condizione che si tratti di atti autonomi e che la reiterazione di questi, pur concentrata in un tempo ristretto, una sola giornata, sia la causa effettiva dello stato d’ansia, del fondato timore per l’incolumità o del mutamento delle abitudini di vita della vittima.

Così ha deciso la Corte di Cassazione con sentenza n. 16205/17 depositata il 31 marzo. Il caso. Il GIP di Milano condannava l’imputato per il reato di molestia e disturbo alle persone di cui all’art. 660 c.p., riqualificando l’originaria imputazione che lo accusava del reato di atti persecutori e stalking di cui all’art. 612- bis c.p. in danno di una donna, vittima degli approcci molesti che egli aveva tenuto nei suoi confronti e che le aveva procurato uno stato d’ansia e di insonnia, con conseguente perdita di peso. Veniva escluso il mutamento della abitudini di vita della donna, quale evento idoneo a determinare la configurabilità del reato di atti persecutori, stante il breve arco temporale in cui le condotte si erano esaurite. La questione relativa alla corretta qualificazione della fattispecie in esame è sottoposta all’attenzione della Corte di Cassazione. Il mutamento delle abitudini di vita. La Suprema Corte afferma che ai fini della configurabilità del reato di atti persecutori è sufficiente il realizzarsi di anche uno solo degli eventi alternativi previsti dall’art. 612-bis c.p. ossia il perdurante e grave stato d’ansia o di paura e il fondato timore per l’incolumità propria . Inoltre, prosegue il Collegio, il delitto di atti persecutori è configurabile anche quando le singole condotte sono reiterate in un arco di tempo molto ristretto, a condizione che si tratti di atti autonomi e che la reiterazione di questi, pur concentrata in un brevissimo arco temporale, una sola giornata, sia la causa effettiva di uno degli eventi considerato dalla norma incriminatrice . Nella fattispecie, le condotte contestate erano state commesse nell’arco di 20 giorni e avevano causato alla vittima un certo stato d’ansia oltre che il denunciato, se pur non preso in considerazione dal Giudice di merito, mutamento delle abitudini di vita. Pertanto, gli Ermellini annullano la sentenza e rinviano alla Corte d’appello di Milano per il relativo giudizio.

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 23 febbraio – 31 marzo 2017, n. 16205 Presidente Palla – Relatore Scarlini Ritenuto in fatto 1 - Con sentenza del 28 settembre 2016, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano dichiarava M.M.M. colpevole del delitto previsto dall’art. 660 cod. pen., così riqualificata l’originaria imputazione che l’aveva visto accusato del delitto di cui all’art. 612 bis cod. pen., consumato a danno di D.S.C. , appostandosi sotto la sua abitazione, scrivendo sulla sua autovettura e sul portone dell’abitazione frasi a sfondo sessuale. La persona offesa aveva riferito di avere subito, nel febbraio e nel marzo del 2012, le improprie attenzioni del M. . Aveva anche affermato che tali approcci le avevano causato uno stato d’ansia con insonnia e perdita di peso. Il giudice riqualificava il fatto non emergendo dalla ricostruzione operata dalla D.S. che ella avesse dovuto modificare le sue abitudini di vita, un elemento necessario per la sussistenza del delitto di atti persecutori. Lo stato d’ansia della D.S. si era, poi, protratto per un limitato periodo di tempo sostanzialmente coincidente con le condotte dell’imputato che si erano esaurite nell’arco di circa venti giorni. Le frasi rivolte alla medesima, del resto, erano più scurrili che minacciose, non potendo quindi determinare un particolare timore. 2 - Propone ricorso il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano, nella persona del Procuratore aggiunto F.P. , deducendo, con l’unico motivo, la violazione di legge, ed in particolare degli artt. 612 bis e 660 cod. pen., per avere il giudice errato nell’operare la distinzione fra le fattispecie astratte del delitto di atti persecutori e del reato di molestie. La contravvenzione prevista dall’art. 660 cod. pen. è, infatti, volta anche a tutelare la quiete pubblica, oltre che la tranquillità privata mentre il delitto di atti persecutori tutela la libertà morale dell’individuo. Così, quando le condotte moleste suscitino uno degli eventi disgiuntivamente previsti dall’art. 612 bis cod. pen., lo stato di timore o il mutamento delle abitudini di vita, è solo quest’ultima fattispecie astratta che deve ritenersi violata. E ciò, nei fatti, era accaduto posto che la D.S. aveva deciso di pernottare in luogo diverso dalla sua abitazione, aveva chiamato la madre perché la raggiungesse, cadendo in uno stato d’ansia che aveva travalicato lo stretto ambito temporale delle condotte. 3 - Il difensore dell’imputato ha presentato memoria nella quale ha concluso per l’inammissibilità o il rigetto del ricorso, considerando che la motivazione della sentenza impugnata, con argomentazione priva di manifesti vizi logici, aveva concluso che le condotte poste in essere dall’imputato non erano di tale gravità da poter ingenerare nella persona offesa uno degli eventi descritti dalla norma, lo stato d’ansia o il mutamento delle abitudini di vita. Avendo anche in concreto verificato che ciò non era avvenuto. Considerato in diritto Il ricorso è fondato e la sentenza va, pertanto, annullata con rinvio alla Corte di appello di Milano per nuovo esame. 1 - Deve infatti ricordarsi che, ai fini della configurabilità del reato di atti persecutori, è sufficiente il realizzarsi di anche uno solo degli eventi alternativamente previsti dall’art. 612 bis cod. pen. da ultimo Sez. 5, n. 43085 del 24/09/2015, Rv. 265231 , il perdurante e grave stato di ansia o di paura e il fondato timore per l’incolumità propria . Ciò premesso per sgombrare il campo dall’affermazione contenuta nella sentenza impugnata della necessità del mutamento della abitudini di vita, va inoltre osservato che il giudice non ha fatto buon governo dei principi di diritto inerenti la valutazione della prova dato che aveva affermato che non solo non vi era stata alcuna modifica delle abitudini di vita, ma che neppure le frasi scritte dall’imputato sarebbero state di tenore tale da poter causare un apprezzabile stato d’ansia o di timore, quando invece, con dichiarazione testimoniale della cui attendibilità non si era dubitato a fronte della quale non militava alcuna prova contraria , la persona offesa aveva, invece, affermato sia di avere modificato le proprie abitudini di vita, facendosi raggiungere dalla madre che abitava a qualche centinaio di chilometri ed abbandonando per alcune notti il proprio domicilio, sia di avere patito stati d’ansia e timore tali da causarle difficoltà sul lavoro, insonnia ed ingente perdita di peso. Peraltro, sul piano oggettivo le frasi vergate dall’imputato, in luoghi pubblici sull’autovettura parcheggiata, sul portone esterno del caseggiato erano talmente volgari ed allusive da poter certamente causare il denunciato turbamento. 2 - Né appare decisivo il ristretto ambito temporale in cui le condotte si erano consumate posto che questa Corte ha già avuto modo di affermare che è configurabile il delitto di atti persecutori anche quando le singole condotte sono reiterate in un arco di tempo molto ristretto, a condizione che si tratti di atti autonomi e che la reiterazione di questi, pur concentrata in un brevissimo arco temporale, una sola giornata, sia la causa effettiva di uno degli eventi considerati dalla norma incriminatrice Sez. 5, n. 38306 del 13/06/2016, Rv. 267954 . Tanto più, allora, quando si sia accertato, come nel caso odierno, che le condotte contestate erano state commesse nel giro di una ventina di giorni e, quantomeno per un tempo analogo, avevano causato alla vittima il riferito stato d’ansia, oltre che il denunciato mutamento delle abitudini di vita. 3 - In conclusione, nella sentenza impugnata non si è fatto buon governo degli indicati principi di diritto e dovrà pertanto procedersi a nuovo esame da parte della Corte di appello individuata quale giudice di rinvio ai sensi dell’art. 569, comma 4, cod. proc. pen., posto che il pubblico ministero ha scelto di proporre un ricorso immediato per cassazione pur potendo proporre appello, come prevede l’art. 443, comma 3, cod. proc. pen., dato che l’impugnata sentenza, pur di condanna nel giudizio abbreviato, ha modificato il titolo del reato. 4 - Il titolo del reato impone che, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Milano per il relativo giudizio. Dispone che, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell’art. 52 d.lgs. n. 196/2003.