Piange al telefono, ma qualche volta anche al fax: i possibili danni del cambio di numero

La diligenza del difensore nell’adempiere al proprio mandato si deve ritenere osservata mediante la tempestiva comunicazione all’autorità giudiziaria procedente delle variazioni dei recapiti telefonici intervenute per consentire la regolarità della notifica.

Lo ha ribadito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 16152/17 depositata il 30 marzo. Il fatto. Il difensore proponeva ricorso straordinario, ex art. 625- bis c.p.p. lamentando la nullità assoluta della sentenza derivante dall’omesso avviso di fissazione dell’udienza dinnanzi alla Corte di cassazione in quanto eseguita mediante fax trasmesso a domicilio diverso da quello eletto dall’imputato ed al suo difensore. La Corte ha ritenuto il ricorso infondato. L’articolo 625-bis c.p.p Contrariamente alle abitudini del commentatore, che poi sarei io ma mi hanno detto che da maggior peso scientifico definirsi così, si richiama integralmente il testo di quello che certamente è uno dei meno noti e meno utilizzati articoli del codice di rito. Esso riguarda la possibilità di proporre ricorso avverso ad un provvedimento definitivo reso dalla Suprema Corte, al di fuori delle ipotesi di revisione che, come è noto sono previste e dettate dall’art. 630 c.p.p Recita dunque l’art. 625- bis c.p.p. È ammesso, a favore del condannato, la richiesta per la correzione dell'errore materiale o di fatto contenuto nei provvedimenti pronunciati dalla corte di cassazione. 2. La richiesta è proposta dal procuratore generale o dal condannato, con ricorso presentato alla Corte di Cassazione entro centottanta giorni dal deposito del provvedimento. La presentazione del ricorso non sospende gli effetti del provvedimento, ma, nei casi di eccezionale gravità, la Corte provvede, con ordinanza, alla sospensione. 3. L'errore materiale di cui al comma 1 può essere rilevato dalla corte di cassazione, d'ufficio, in ogni momento. 4. Quando la richiesta è proposta fuori dell'ipotesi prevista al comma 1 o, quando essa riguardi la correzione di un errore di fatto, fuori del termine previsto al comma 2, ovvero risulta manifestamente infondata, la Corte, anche d'ufficio, ne dichiara con ordinanza l'inammissibilità altrimenti procede in camera di consiglio, a norma dell'articolo 127 e, se accoglie la richiesta, adotta i provvedimenti necessari per correggere l'errore . Si tratta di rimedio, addirittura esercitabile ex officio , posto nei confronti di provvedimenti che si fondano, più che contengono, errori di fatto e/o materiali. Nel caso di specie il difensore si lagnava dell’esistenza di errore di fatto costituito dall’aver effettuato la cancelleria della Corte la notifica a mezzo fax ad un numero di utenza non più appartenente o riferibile all’utenza intestata al difensore. Il concetto di diligenza del difensore in caso di cambio dell’utenza telefonica. La Corte di Cassazione ribadisce il principio, già contenuto ad esempio nella pronuncia n. 29828/15, secondo il quale nella specifica ipotesi in cui il difensore abbia modificato l’indirizzo dello studio, con conseguente modifica dei recapiti telefonici, il dovere di adempiere con diligenza il mandato difensivo si può dire osservato mediante la tempestiva comunicazione all’autorità procedente delle variazione intervenute per consentire la regolarità della notifica, funzionale alla corretta instaurazione del giudizio, ancorché analoga comunicazione non sia stata fatta al Consiglio dell’ordine degli avvocati . Dunque ai sensi del generale principio della correttezza processuale, che presiede a quel fair trial ambito e ricercato da Giudici e difensori, il difensore che cambia studio ha l’obbligo di effettuare comunicazione dei nuovi recapiti alla autorità procedente. Detta comunicazione tiene luogo, addirittura, di quella effettuata al proprio ordine di appartenenza che, dunque, secondo la logica argomentativa della Corte, assume minor valore rispetto alla comunicazione direttamente effettuata all’autorità stessa. Il che, francamente, pare corretto e condivisibile. La parte ha l’onere di comunicare ogni mutamento del proprio domicilio all’autorità in modo tale dal non costringerla ad un continuo e costante gioco a nascondino” che finirebbe col rendere impossibile effettuare le notifiche. La violazione dell’obbligo di diligenza. La Corte pare, tra le righe, ammettere che possa verificarsi un caso particolare ovvero quello in cui il difensore abbia omesso di dar comunicazione del cambio di recapito all’autorità procedente ma che, detto mutamento, sia o risulti facilmente riconoscibile dalla Corte stessa. La facile riconoscibilità apre essere indicata dalla Corte nella consultazione degli Albi tenuti presso i locali Ordini e, financo, nella consultazione dei siti internet. Un’apertura al mondo telematico ed all’informalità che appare davvero avere portata innovativa. La conclusione. La Corte, correttamente, rigetta il ricorso poiché dell’intervenuto cambio di utenza telefonica, e conseguentemente di telefax, nelle carte processuali, almeno così si dice nella pronuncia, non v’è traccia alcuna. Né reale né virtuale. Dunque di sentenze viziate da errore materiale o di fatto.

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 14 – 30 marzo 2017, n. 16152 Presidente Bianchi – Relatore Serrao Ritenuto in fatto 1. Con sentenza in data 19/10/2016 la Corte di Cassazione, Sezione terza penale, respinto il ricorso di P.G. , aveva reso definitiva nei suoi confronti la pronuncia emessa in data 11/06/2015 dalla Corte d’Appello di Bologna, che lo aveva condannato alla pena di anni 5, mesi 6 e giorni 20 di reclusione per il reato di associazione per delinquere finalizzata al traffico internazionale di stupefacenti e per il reato di tentata importazione, in concorso di persone, del quantitativo di kg.1.500 di cocaina. 2. Avverso tale sentenza P.G. ha proposto ricorso straordinario ai sensi dell’art. 625 bis cod.proc.pen. lamentando la nullità assoluta della notificazione dell’avviso di fissazione dell’udienza dinanzi alla Corte di Cassazione in quanto eseguita mediante fax trasmesso a domicilio diverso da quello eletto dall’imputato e dal suo difensore. Considerato in diritto 1. Il ricorso è infondato. 1.1. Come dedotto dal ricorrente, l’avviso per l’udienza di discussione del ricorso ordinario del 19 ottobre 2016 è stato fatto mediante trasmissione via fax al n. omissis corrispondente allo studio del difensore Avv. Guido Contestabile sito in omissis quale emergente dalla ricerca effettuata dalla Cancelleria in data 9 agosto 2016 sul sito omissis . 1.2. Il predetto difensore aveva depositato presso la Corte di Cassazione in data 29 gennaio 2016 la nomina ricevuta dal ricorrente quale difensore di fiducia ai sensi dell’art. 96 cod.proc.pen In tale documento si legge che lo studio del difensore è in omissis ed, in calce, è indicato il fax n. omissis . 1.3. Contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, tuttavia, da tale comunicazione non si evince che P.G. ha eletto domicilio presso lo studio del medesimo difensore in omissis l’elezione di domicilio si riferisce, infatti, alla residenza dello stesso ricorrente, pure indicata nell’atto di nomina del difensore. 2. Si pone, dunque, il problema di chiarire se il numero di fax pubblicato sul,, sito del Consiglio Nazionale Forense, e tutt’ora visibile anche sul sito del Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Palmi, ancorché non corrispondente al numero dello studio indicato nell’atto di nomina del difensore, consenta di ritenere validamente eseguito l’avviso di cancelleria. 2.1. Sul punto, il Collegio ritiene che ricorrano i presupposti per applicare al caso concreto la regola secondo la quale sussiste l’obbligo di comunicare tempestivamente all’autorità giudiziaria procedente ogni mutamento del domicilio dichiarato o eletto, proprio per consentire la regolare notificazione degli atti del processo, prevista dall’art. 161 cod.proc.pen. Sez. 5, n. 29828 del 13/03/2015, Cascella, Rv. 26515001, in motivazione . Dalla lettura dell’atto di nomina depositato il 29 gennaio 2016 presso l’Ufficio Protocollo della Corte di Cassazione non risulta, infatti, comunicato che il precedente recapito del difensore fosse stato dismesso, e tantomeno tale circostanza risulta allegata nel presente ricorso, potendosi dunque inferire dalla permanente pubblicizzazione del numero di fax al quale l’avviso è stato trasmesso che l’indirizzo ed il numero di fax indicati nell’atto di nomina non escludano la permanenza del precedente recapito si veda, per un caso analogo, in cui era invece allegata la dismissione del precedente recapito, Sez. 1, n. 30306 del 22/05/2013, Uzoije, Rv. 25619901 . 2.2. È vero che, nella specifica ipotesi in cui il difensore abbia modificato l’indirizzo dello studio, con conseguente modifica dei recapiti telefonici, il dovere di adempiere con diligenza il mandato difensivo si possa ritenere osservato mediante la tempestiva comunicazione all’autorità giudiziaria procedente delle variazioni intervenute per consentire la regolarità della notifica, funzionale alla corretta instaurazione del giudizio Sez. 5, n. 29828 del 13/03/2015, Cascella, Rv. 26515001 , ancorché analoga comunicazione non sia stata fatta al Consiglio del’Ordine degli Avvocati. Ma, nel caso concreto, non risulta comunicata alcuna variazione indicativa della sopravvenuta inesistenza del precedente recapito. 3. Ritiene, quindi, la Corte che, nel caso suddetto, non ricorra l’inesistenza della notificazione per errata individuazione del recapito del difensore domiciliatario, ciò che configurerebbe una nullità assoluta, e che debba escludersi il dedotto errore percettivo in cui la Terza Sezione della Corte sarebbe incorsa nella lettura della regolarità dell’avviso al difensore di P.G. per l’udienza di discussione del ricorso ordinario del 19 ottobre 2016. 4. Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.