Diniego di autorizzazione per le intercettazioni e ricusazione

Ai fini della ricusazione di cui all’art. 37, comma 1, lett. b , c.p.p., il provvedimento di diniego delle operazioni di intercettazione di cui all’art. 267 c.p.p., non può costituire manifestazione indebita del convincimento del magistrato, ove in motivazione il giudice abbia lecitamente valutato in ordine all’esistenza di gravi indizi di reato e all’assoluta indispensabilità delle intercettazioni ai fini della prosecuzione delle indagini.

Il caso. La questione sottoposta alla Corte sentenza n. 15849/2017, depositata il 30 marzo è originata dal ricorso proposto dalla persona offesa di un procedimento di violenza sessuale, avverso il rigetto di una dichiarazione di ricusazione. Lo stesso era fondato sul rilievo che la Corte di Appello adita, nel valutare il carattere delle esternazioni contenute in un precedente provvedimento di diniego all’autorizzazione di un’intercettazione tra presenti emesso dal GIP, non avrebbe ritento anticipazione di giudizio le motivazioni del giudice sui fatti oggetto di indagini. A seguito del provvedimento del GIP, infatti, il pubblico ministero aveva emesso richiesta di archiviazione, successivamente opposta. L’art. 37, comma 1, lett. b , in materia di ricusazione, prevede che Il giudice può essere ricusato dalle parti se nell'esercizio delle funzioni e prima che sia pronunciata sentenza, egli ha manifestato indebitamente il proprio convincimento sui fatti oggetto dell'imputazione . Ebbene, premesso che la ratio della norma è quella di garantire il regolare andamento del procedimento stante l’imparzialità del giudice, ove le parti ritengano sussistenti i requisiti previsti dalla norma, possono sollevare la questione relativa. Inammissibile la frammentazione del procedimento. La Corte ha, nondimeno, precisato che la richiesta di ricusazione relativa ad un’indebita manifestazione del convincimento del giudice non può fondare una richiesta di ricusazione ove il giudice abbia legittimamente esercitato le proprie funzioni in una data fase del procedimento. Il giudice, infatti, ben può decidere varie istanze di natura incidentale. D’altra parte, ragionando a contrario, si determinerebbe un’illogica frammentazione processuale, che porterebbe ad una continua rimozione del giudice già investito del processo per ogni istanza da decidere. Presupposti della ricusazione. Affinché l’indebita manifestazione di convincimento possa essere considerata presupposto della ricusazione, è necessario che la stessa consti di un’anticipazione di valutazioni non giustificate dalla sequenza procedimentale e senza nesso funzionale con l’atto da compiere nel caso di specie l’eventuale autorizzazione di un’intercettazione tra presenti . In altre parole, la condotta ricusabile deve consistere in un’anticipazione dell’opinione sulla colpevolezza o sull’innocenza dell’imputato, senza che ne esista necessità ai fini della decisione adottata e, quindi, deve essere slegata dalla decisione che riguarda il fatto esaminato. Pertanto, una decisione incidentale può costituire presupposto per la ricusazione solo ed esclusivamente quando il giudice anticipi, effettivamente, una valutazione sul merito ovvero sulla colpevolezza dell’imputato, o, ancora, quando anticipi, in tutto o in parte gli esiti della decisione di merito in questo senso, già Cass., pen., Sez. Un., n. 41263/2005 . Il provvedimento del giudice in ordine alle intercettazioni. Tale non era il contenuto, secondo la Corte, del provvedimento emesso dal GIP, relativo al diniego dell’autorizzazione ad una intercettazione di conversazione tra presenti, mancando qualsivoglia considerazione di merito. Il giudice, invero, nel suo provvedimento si era limitato a valutare la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 267, comma 1, c.p.p., ossia i gravi indizi di reato e l’assoluta necessità ai fini delle indagini. Tale decisione, assolutamente legittima, secondo gli ermellini, non può avere in alcun modo condizionato le scelte del pubblico ministero, che ha un autonomo potere di determinarsi nell’esercizio o meno dell’azione penale. D’altra parte, la valutazione del giudice, nel senso del diniego o dell’autorizzazione all’intercettazione dipende da una precisa valutazione dello stato delle indagini in un dato momento ed, evidentemente, può mutare in un momento successivo.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 25 ottobre 2016 – 30 marzo 2017, n 15849 Presidente Ramacci – Relatore Andronio Ritenuto in fatto 1. - Con ordinanza del 13 gennaio 2016, la Corte d’appello di Napoli ha rigettato la dichiarazione di ricusazione avanzata dalla persona offesa nei confronti Gip del Tribunale di Benevento, nell’ambito di un procedimento penale per violenza sessuale richiesta motivata sulla base di una pretesa indebita manifestazione di convincimento sui fatti oggetto dell’imputazione, nell’esercizio delle funzioni art. 37, comma 1, lettera b, cod. proc. pen. , che sarebbe emersa dalla motivazione del provvedimento di rigetto della richiesta di autorizzazione all’intercettazione di conversazioni tra presenti presentata dal pubblico ministero. 2. - Avverso l’ordinanza la persona offesa ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, deducendo, in primo luogo la violazione degli artt. 37, comma 1, lettera b , e 267 cod. proc. pen., sul rilievo che la Corte d’appello, nel valutare il carattere indebito o meno delle esternazioni contenute nel decreto ritenuto pregiudicante, non avrebbe considerato il limitato onere motivazionale imposto in sede di pronuncia sulla richiesta di autorizzazione alle intercettazioni limitato onere nonostante il quale, il Gip aveva invece redatto una sorta di progetto di sentenza dal contenuto sostanzialmente assolutorio nei confronti dell’indagato. Con un secondo motivo di doglianza, si lamenta la mancanza di motivazione in relazione alla dedotta violazione del diritto difesa, come garantito dall’art. 6 della Convenzione Europea dei diritti nell’uomo. Considerato in diritto 3. - Il ricorso è infondato. Il provvedimento inizialmente censurato dalla difesa della persona offesa è il decreto di rigetto della richiesta di autorizzazione all’intercettazione di conversazione tra presenti, emanato dal giudice poi ricusato il 23 marzo 2015. Al rigetto della richiesta di autorizzazione era seguita la richiesta di archiviazione da parte del pubblico ministero, cui aveva fatto seguito l’opposizione della persona offesa, con conseguente fissazione di udienza camerale di fronte allo stesso giudice-persona fisica, la cui capacità di valutazione - secondo la prospettazione difensiva - non avrebbe potuto essere considerata serena e imparziale, proprio alla luce della motivazione del decreto di rigetto del 23 marzo 2015. La Corte d’appello ha rigettato, con adeguata motivazione, l’istanza di ricusazione, basata dall’interessata sul rilievo che il provvedimento di diniego di autorizzazione alle intercettazioni avrebbe dovuto essere più sintetico e non avrebbe dovuto contenere una anticipazione di giudizio assolutorio nei confronti dell’indagato. La Corte ha infatti sottolineato che il Gip si è limitato a rilevare l’insussistenza di gravi indizi di reato, evidenziando che la versione dei fatti esposta dalla minorenne persona offesa appariva in contrasto con quella resa da una testimone presente all’episodio e che ciò rendeva carente l’attendibilità intrinseca ed estrinseca della denunciante, anche a prescindere dall’inutilità investigativa della richiesta, data dal fatto che le amiche della persona offesa - che avrebbero dovuto essere destinatarie delle intercettazioni - avevano semplicemente avuto notizia della vicenda da quest’ultima e non erano state presenti all’episodio. Come ben sottolineato dalla Corte distrettuale, l’art. 267, comma 1, secondo periodo, cod. proc. pen. prescrive che il giudice debba, nel decreto con il quale provvede sulla richiesta di autorizzazione all’intercettazione, enunciare ì motivi del suo eventuale diniego, che devono intendersi riferiti ai presupposti per l’intercettazione, ovvero all’esistenza di gravi indizi di reato e all’assoluta indispensabilità ai fini della prosecuzione delle indagini. Si tratta, del resto, di una valutazione che si riferisce al preciso momento storico della richiesta e che può evidentemente mutare a seguito del successivo corso delle indagini preliminari. Né può ritenersi che, nel caso di specie, il giudice ricusato abbia, con il suo decreto di rigetto, determinato il pubblico ministero a presentare la richiesta di archiviazione, perché tale determinazione rientra nel potere autonomo dell’accusa. Tali affermazioni della Corte d’appello, pienamente logiche e coerenti, si pongono in armonia con la giurisprudenza di legittimità in tema di indebita manifestazione del convincimento da parte del giudice, la quale ha precisato che la richiesta di ricusazione di cui all’art. 37, comma 1, lettera b , cod. proc. pen. non può essere avanzata in relazione alle funzioni legittimamente esercitate dal giudice nella stessa fase del procedimento, in quanto altrimenti ciò determinerebbe la frammentazione dello stesso e consentirebbe alle parti, con la reiterazione di istanze incidentali, di determinare la rimozione del giudice già investito del processo ex multis, Sez. 6, n. 16453 del 10/02/2015, Rv. 263576 Sez. 6, n. 42975 del 22/09/2003, Rv. 227619 . Dunque, può assumere rilevanza ai fini della ricusazione solo l’anticipazione di valutazioni non giustificate dalle sequenze procedimentali previste dalla legge o tali da invadere, senza necessità e senza nesso funzionale con l’atto da compiere, l’ambito della decisione finale di merito, anticipandone in tutto o in parte gli esiti. In altri termini, l’indebita manifestazione del convincimento del magistrato deve consistere nell’anticipazione dell’opinione sulla colpevolezza o sull’innocenza dell’imputato, senza che ne esista necessità ai fini della decisione adottata e, quindi, fuori da ogni collegamento o legame con l’esercizio delle funzioni giurisdizionali inerenti al fatto esaminato con la conseguenza che il convincimento espresso con una deliberazione meramente incidentale ha rilevanza come causa di ricusazione solo se il giudice abbia anticipato la valutazione sul merito, ovvero sulla colpevolezza dell’imputato, nonché quando essa anticipi in tutto o in parte gli esiti della decisione di merito ex multís, Sez. U, n. 41263 del 27/09/2005, Rv. 232067 . Tali considerazioni si attagliano pienamente anche al secondo motivo di doglianza, riferito alla pretesa violazione dell’art. 6 della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo, come interpretato dalla Corte Europea sentenze Ferratelli e Santangelo c. Italia, n. 3 19874/1992, del 7 agosto 1996 Perote Pellon c. Spagna, n. 45238/1999, del 25 luglio 2002 Gomez de Llano y Botella c. Spagna, n. 21396/2004, del 22 luglio 2008 sotto il profilo della imparzialità oggettiva del giudice, valutata a prescindere dalle scansioni processuali. Deve infatti rilevarsi che, dal tenore del provvedimento emesso dal Gip poi ricusato, non emerge alcuna sua convinzione circa la colpevolezza o l’innocenza dell’indagato, anche prescindendo dalla rilevanza funzionale di tale provvedimento in relazione al suo scopo tipico. Deve essere dunque affermato il seguente principio di diritto Il provvedimento di cui all’art. 267, comma 1, cod. proc. pen. non può costituire manifestazione indebita del convincimento del magistrato, rilevante ai fini della ricusazione di cui all’art. 37, comma 1, lettera b , cod. proc. pen., qualora la sua motivazione sia riferita ai presupposti per le intercettazioni, ovvero all’esistenza di gravi indizi di reato e all’assoluta indispensabilità delle stesse ai fini della prosecuzione delle indagini . 4. - Il ricorso deve essere perciò rigettato, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.