Non basta un video a prosciogliere il brigadiere che parcheggia nel posto per disabili e picchia due poliziotti

Nel caso in esame il GUP ha escluso la punibilità del brigadiere in maniera troppo frettolosa”, non compiendo la necessaria verifica delle prospettazioni dell’accusa e spogliando l’udienza preliminare della sua funzione di filtro”.

Così si è espressa la Corte di Cassazione con la sentenza n. 15566/17 depositata il 29 marzo. Il caso. Un brigadiere fuori servizio della Guardia di Finanza, dopo aver parcheggiato l’automobile in un posto riservato ai disabili, aveva ingaggiato una colluttazione con due agenti di Polizia stradale che lo intimavano a spostarla. Il GUP, però, lo proscioglieva per insussistenza del fatto anche sulla base di un filmato ripreso con il cellulare da parte di uno dei presenti, che sembrava ritrarre l’indagato in un atteggiamento di resistenza passiva durante la lite, mentre dall’altra parte evidenziava, a parere del giudice, un intervento eccessivo ed ingiustificato ad opera degli agenti. Uno dei due proponeva ricorso in Cassazione. La sentenza di non luogo a procedere. Il ricorrente lamenta il travisamento della regola di giudizio propria dell’udienza preliminare. Il GUP, infatti, non doveva decidere sulla colpevolezza o innocenza dell’imputato, ma sulla sostenibilità o meno dell’accusa in giudizio. E’ insegnamento costante della Corte di Cassazione che nell’udienza preliminare il giudice deve valutare, ai fini di pronuncia di sentenza di non luogo a procedere, se gli elementi probatori acquisiti risultino insufficienti, contradditori o comunque inidonei a sostenere l‘accusa in giudizio, esprimendo un giudizio prognostico circa l’inutilità del dibattimento, senza poter formulare un giudizio sulla colpevolezza dell’imputato . La valutazione, quindi, riguarda l’ effettiva consistenza del materiale probatorio . E va esclusa tale pronuncia in tutti quei casi in cui ci si trovi in presenza di fonti di prova che si prestano ad una molteplicità ed alternatività di soluzioni suscettibili di futuri sviluppi, e dunque processualmente aperte” . Nel caso di specie, tali principi non sono stati rispettati il GUP ha infatti obliterato integralmente la valenza dimostrativa delle fonti di prova raccolte , ha dato eccessiva importanza alla visione diretta del filmato e, in definitiva, omesso una verifica dibattimentale delle opposte prospettazioni , che avrebbe potuto meglio chiarire il reale svolgimento dei fatti. Per questo motivo la sentenza è cassata e la causa rinviata al Tribunale per l’ulteriore corso al fine di accertare la meritevolezza dibattimentale della notitia criminis , secondo i principi sopra enunciati .

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 24 gennaio – 29 marzo 2017, n. 15566 Presidente Carcano – Relatore D’Arcangelo Ritenuto in fatto 1. Il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Tivoli ha pronunciato sentenza di non doversi procedere perché il fatto non sussiste nei confronti di M.T. , imputato di resistenza a pubblico ufficiale, oltraggio a pubblico ufficiale e lesioni aggravate poste in essere in data omissis ai danni degli agenti della Polizia Stradale G.A. ed N.A. . Secondo la prospettazione dell’accusa, l’imputato, un brigadiere della guardia di finanza fuori dal servizio ed in stato di alterazione alcolica, dopo aver parcheggiato la propria autovettura nell’area riservata ai disabili all’interno dell’area di servizio omissis , non aveva accolto l’invito degli agenti della Polizia Stradale a spostarla in particolare, il M. , dopo essersi seduto sul paraurti della propria autovettura, per impedirne la rimozione, aveva ingaggiato una colluttazione con gli agenti, al contempo oltraggiandoli. Il Giudice dell’udienza preliminare con la sentenza impugnata ha, tuttavia, prosciolto l’imputato perché, anche in base alla visione diretta di un filmato ripreso con il cellulare da uno degli astanti, era risultato che il M. non aveva posto in essere alcuno spintonamento, ma si era limitato ad una forma di resistenza passiva. L’intervento degli agenti della Polizia Stradale era stato, inoltre, eccessivo ed ingiustificato. Le lesioni si erano, peraltro, risolte esclusivamente in escoriazioni e contusioni alle dita delle mani degli agenti intervenuti. 2. L’avv. Roberto Porcaro, difensore della parte civile G.A. , ricorre avverso tale sentenza, deducendo la violazione di legge ed il vizio di motivazione, e ne chiede l’annullamento. Si duole la parte civile del travisamento della regola di giudizio propria della udienza preliminare operata nella sentenza impugnata il giudice dell’udienza preliminare, infatti, non avrebbe dovuto decidere della colpevolezza o della innocenza del M. , bensì solo della sostenibilità in giudizio della accusa. Il quadro probatorio, lungi dal rivelarsi asfittico , aveva ampi margini di sviluppo nella dialettica dibattimentale come emergeva dalle stesse espressioni utilizzate dal Giudice dell’udienza preliminare che, da un lato, aveva rilevato la insussistenza delle fattispecie di reato contestate e, dall’altro, aveva ammesso la sussistenza degli elementi costitutivi di tali fattispecie incriminatrici. 3. In data 12 gennaio 2017 l’avv. Giorgio Sacco, difensore dell’imputato, ha depositato nella cancelleria di questa Corte una memoria difensiva nella quale ha rilevato che il ricorso si sostanzia invero in una critica svolta esclusivamente in punto di fatto alla valutazione delle prove operate dal Giudice dell’udienza preliminare, che, essendo finalizzata ad ottenere una diversa ricostruzione del fatto storico, doveva ritenersi inammissibile nel giudizio di legittimità. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato e, pertanto, deve essere accolto. 2. Secondo una consolidata interpretazione della giurisprudenza di legittimità, dalla quale non vi è ragione per discostarsi, stante la funzione di filtro svolta dall’udienza preliminare, ai fini della pronuncia della sentenza di non luogo a procedere, il Gup deve valutare, sotto il solo profilo processuale, se gli elementi probatori acquisiti risultino insufficienti, contraddittori o comunque inidonei a sostenere l’accusa in giudizio, esprimendo un giudizio prognostico circa l’inutilità del dibattimento, senza poter formulare un giudizio sulla colpevolezza dell’imputato ex plurimis Sez. 5, n. 26756 del 26/02/2016, Miglietta, Rv. 267189 . Il giudice dell’udienza preliminare è, pertanto, chiamato ad una valutazione di effettiva consistenza del materiale probatorio posto a fondamento dell’accusa, eventualmente avvalendosi dei suoi poteri di integrazione delle indagini, e, ove ritenga sussistere tale necessaria condizione minima, deve disporre il rinvio a giudizio dell’imputato, salvo che vi siano concrete ragioni per ritenere che il materiale individuato, o ragionevolmente acquisibile in dibattimento, non consenta in alcun modo di provare la sua colpevolezza Sez. 6, Sentenza n. 33763 del 30/04/2015, Quintavalle, Rv. 264427 Cass., n. 3726 del 29/9/2015, Digaetano, Rv 266132 Cass., n. 7748 del 11/11/2015, D’Angelo, Rv 266157 . La pronuncia di non luogo procedere deve, pertanto, essere esclusa ogni qual volta ci si trovi in presenza di fonti di prova che si prestano ad una molteplicità ed alternatività di soluzioni suscettibili di futuri sviluppi, e dunque processualmente aperte sez. 2, n. 48831 del 14/11/2013, Maida, Rv. 257645 . Per converso il Giudice dell’udienza preliminare deve pronunciare sentenza di proscioglimento quando risulta positivamente e inequivocabilmente dagli atti una situazione che esclude l’esistenza del fatto di reato per mancanza degli elementi costitutivi - anche dal punto di vista psicologico - o per mancanza di conformità del fatto concreto al paradigma normativo o la sua commissione da parte dell’imputato, nonché nel caso gli elementi acquisiti siano talmente poco significativi da rendere inutile il vaglio dibattimentale, perché non idonei a determinare la condanna dell’imputato. In tale prospettiva ermeneutica ne consegue che il controllo del giudice di legittimità sulla motivazione della sentenza di non luogo a procedere ha ad oggetto il corretto esercizio da parte del GUP del potere di prognosi riguardo agli eventuali sviluppi della fase processuale con riferimento ad elementi di prova ulteriori che potrebbe offrire il giudizio dibattimentale ovvero alla maggiore affidabilità, derivante dal contraddittorio, di elementi già assunti unilateralmente e, nel caso di prognosi negativa sull’utilità della fase dibattimentale, deve incentrarsi sulla verifica della logicità della valutazione degli elementi disponibili in funzione della pronuncia di proscioglimento ex plurimis Sez. 5, n. 54957 del 14/09/2016, Fernandez, Rv. 268629 . Solo se la prima verifica abbia offerto esiti sicuramente negativi, nel senso che si possa arguire l’inutilità del passaggio alla successiva fase dibattimentale, e la seconda sia priva di incongruenze logiche e sia fondata su una esaustiva e corretta valutazione del materiale probatorio, alla Corte di Cassazione resterà preclusa ogni possibilità di censura della decisione adottata e, tanto meno, la rilettura dei dati informativi acquisiti durante le indagini, anche se eventualmente integrati nel corso dell’udienza preliminare. 3. Declinando tali consolidati principi nel caso di specie deve rilevarsi come il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Tivoli abbia travisato la regola di giudizio propria della udienza preliminare nella sentenza impugnata ha, infatti, formulato un giudizio relativo alla insussistenza della responsabilità penale dell’imputato, obliterando integralmente la valenza dimostrativa delle fonti di prova raccolte dalla Pubblica Accusa ed il loro possibile sviluppo all’esito nella dialettica dibattimentale. Il Giudice dell’udienza preliminare, infatti, lungi dal delibare la sostenibilità della accusa in giudizio, ha deciso nel merito la regiudicanda sottoposta al suo esame. Il Giudice ha, infatti, risolto tutti le possibili alternative tra le ipotesi ricostruttive antagoniste dibattute tra le parti, ignorando, al contempo, la possibilità di mutamento e di sviluppo del quadro probatorio consolidatosi all’esito delle indagini preliminari. Nella sentenza impugnata si esclude recisamente che i quattro occupanti della autovettura del M. si siano rifiutati di spostare l’autovettura all’invito del personale di Polizia, svalutando pregiudizialmente la versione degli inquirenti esclusivamente sulla base del buon senso e di elementari principi di valutazione degli atti . Tuttavia, solo la escussione degli operanti nel giudizio dibattimentale, aperto ai contributi valutativi delle parti e alle possibilità di integrazione probatoria per iniziativa delle parti o del giudice , e non già una aprioristica adesione ad una delle ipotesi ricostruttive antagoniste, avrebbe consentito di acclarare il reale svolgimento dei fatti. La parte civile ricorrente ha, peraltro, evidenziato come nelle indagini siano state escusse anche persone informate sui fatti estranei ai contendenti, quali il C. ed il V. , e tali elementi probatori siano stati pretermessi nella sentenza impugnata. Assolutamente apodittica è, inoltre, la recisa esclusione che l’imputato si sia immotivatamente rifiutato di compiere un gesto così semplice e doveroso come quello di spostare l’autovettura che si trovava parcheggiata nel posto riservato ai disabili , atteso che il medesimo non era un pericoloso delinquente, ma un appartenente alla Guardia di Finanza, più volte qualificatosi come tale . Tale rilievo è, infatti, agevolmente controvertibile ed oblitera le condizioni di aspra contrapposizione che, pur censurabilmente, hanno, da subito, connotato i rapporti tra il M. e gli agenti intervenuti. Parimenti illogica si rivela, inoltre, la sicura esclusione dello stato di ubriachezza del M. , atteso che tale circostanza avrebbe dovuto formare oggetto di verifica in dibattimento e non già di una sua confutazione a mezzo della esclusiva valorizzazione degli asserti del fratello dell’imputato e del medesimo soggetto asseritamente in stato di ebbrezza. Solo la istruttoria dibattimentale e, segnatamente, il confronto dialettico tra le deposizioni degli agenti operanti e quelle del fratello e degli amici del M. avrebbe consentito di chiarire adeguatamente tale circostanza, certamente non priva di rilievo nello svolgimento dei fatti. Eccessivo e, pertanto, fuorviante si rivela, nel contesto della decisione impugnata, anche il ruolo decisivo attribuito alla visione diretta del filmato eseguito da uno degli astanti, atteso che lo stesso, per quanto risulta dalla sentenza impugnata, non ha ritratto tutte le fasi delle condotte in contestazione, ma solo il tratto finale delle stesse. Secondo la opposta prospettazione degli agenti, del resto, il M. si sarebbe non già limitato ad una mera resistenza passiva, ma, all’invito di spostare la propria autovettura, avrebbe alzato le mani nei confronti dei medesimi con intento intimidatorio, ingaggiando con i medesimi una colluttazione. L’atteggiamento del M. di ostile contrapposizione agli agenti di Polizia non sarebbe, peraltro, cessato neppure presso gli uffici della Polizia di Stato, ove l’imputato, accompagnato per la propria completa identificazione, avrebbe rivolto ai medesimi frasi dal contenuto minaccioso. Solo la verifica dibattimentale delle opposte prospettazioni avrebbe potuto, invero, chiarire il reale svolgimento dei fatti per cui si procede. Tale errata impostazione si è riflettuta anche sul segmento della motivazione relativo alle lesioni volontarie cagionate agli agenti di polizia intervenuti. Illogica si rivela, inoltre, per ragioni analoghe a quelle esposte, la aprioristica svalutazione delle lesioni patite dagli agenti della Polizia Stradale tale valutazione è, del resto, fondata esclusivamente sulla visione del filmato e sul rilievo che le stesse non sarebbero occorse ove gli agenti si fossero astenuti dalla loro iniziativa, stigmatizzata, pur senza il necessario approfondimento delle condizioni di contesto, quale abnorme e spropositata . 4. Alla stregua di tali rilievi la sentenza impugnata deve essere annullata e deve essere disposto il rinvio al Tribunale di Tivoli per l’ulteriore corso al fine di accertare la meritevolezza dibattimentale della notitia criminis secondo i principi sopra enunciati. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Tivoli per l’ulteriore corso.