L’irrituale costituzione di parte civile salva il ladro almeno dal risarcimento del danno

Il sostituto processuale del difensore nominato dalla persona offesa non ha il potere di costituirsi parte civile, considerato che il potere di costituirsi parte civile costituisce istituto diverso dal rilascio del mandato alle liti.

Lo ha sancito la Corte di Cassazione con sentenza n. 15812/17 depositata il 29 marzo. Il caso. L’imputato, condannato in secondo grado per il reato di tentata rapina impropria aggravata, ricorre in Cassazione deducendo l’irrituale costituzione della parte civile avvenuta a mezzo di sostituto processuale il cui nominativo non risultava nella procura. Il sostituto processuale e la costituzione di parte civile. Gli Ermellini ritengono che la doglianza sollevata dal ricorrente sia fondata. La recente giurisprudenza, infatti, insegna che il sostituto processuale del procuratore speciale nominato dalla persona offesa non ha il potere di costituirsi parte civile, considerato che l’attribuzione al difensore del potere di costituirsi parte civile costituisce istituto diverso dal rilascio del mandato alle liti. Solo in quest’ultimo caso l’art. 102 c.p.p. prevede la possibilità della nomina di un sostituto che eserciti i diritti e assuma i doveri del difensore. In tal senso, il sostituto processuale non è legittimato a esercitare l’azione civile nel processo penale e tale difetto non è sanabile neppure mediante la presenza in udienza della persona offesa. Il Collegio, adeguandosi a tale orientamento afferma che al sostituto del difensore compete l’esercizio dei poteri rientranti nell’ambito del mandato alle liti, e non spetta l’esercizio di quelli, di natura sostanziale o processuale, che la parte del processo può attribuire al difensore con procura speciale . In particolare, non gli spetta il potere di costituzione di parte civile, considerato che l’attribuzione al difensore del potere di costituirsi parte civile non rientra nel mandato alle liti. Per tutti questi motivi, la Cassazione annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla questione relativa alla condanna al risarcimento del danno e al pagamento delle spese di costituzione di parte civile.

Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 8 – 29 marzo 2017, n. 15812 Presidente Diotallevi – Relatore Rago Considerato in diritto 1. la violazione dell’art. 122 cod. proc. pen La censura è fondata per le ragioni di seguito indicate. La Corte Territoriale ha respinto la medesima censura adducendo la seguente testuale motivazione la Corte rileva come la dichiarazione di costituzione di parte civile sia stata effettuata, come risulta dall’atto depositato, dal difensore del danneggiato e procuratore speciale. Il sostituto processuale, incaricato della presentazione della dichiarazione di parte civile, ha regolarmente depositato l’atto in virtù di una espressa previsione contenuta nella procura speciale medesima rilasciata al difensore prof. avv. Corso da parte del procuratore speciale della società in relazione al presente procedimento. Nell’atto si legge infatti che il dr. C.M. , . conferisce . al medesimo difensore procura speciale perché si costituisca parte civile, in nome e per conto della Esselunga s.p.a., con facoltà di nominare un sostituto processuale anche ai fini della presentazione della dichiarazione di costituzione di parte civile . Diverso sarebbe stato se il procuratore della società non avesse autorizzato la subdelega, limitata peraltro alla semplice presentazione dell’atto di costituzione di parte civile . Questa Corte, osserva, in contrario, che la più recente giurisprudenza di legittimità, alla quale in questa sede va data continuità, è pervenuta, nei casi simili a quelli per cui è processo, ad opposta conclusione. Si è, infatti, rilevato che il sostituto processuale del procuratore speciale nominato dalla persona offesa non ha il potere di costituirsi parte civile, considerato che l’attribuzione al difensore del potere di costituirsi parte civile legitimatio ad causam costituisce istituto diverso dal rilascio del mandato alle liti rappresentanza processuale , in quanto solo per quest’ultimo l’art. 102 cod. proc. pen. prevede la possibilità della nomina di un sostituto che eserciti i diritti e assuma i doveri del difensore, con la conseguenza che il sostituto processuale non è legittimato a esercitare l’azione civile nel processo penale né tale difetto di legittimazione può essere, nella specie, sanato mediante la presenza in udienza della persona offesa, stante l’assenza di quest’ultima Cass. 6680/2009 Rv. 246147 Cass. 24455/2015 Rv. 263730. Il suddetto principio di diritto va, in questa sede, confermato ritenendo questa Corte di adeguarsi pur nella consapevolezza del diverso principio di diritto enunciato da Cass. 14718/2014, seguito dal giudice a quo alla suddetta giurisprudenza ribadita, anche di recente, da Cass. 22473/2016 e Cass. 6184/2015 la quale, in una fattispecie identica a quella per cui è processo, nel richiamare la sentenza n. 2848/2012, ha osservato che Orbene, sul punto la giurisprudenza di questa Corte è pacifica e costante e non vi sono ragioni per disattenderla nel senso che - oltre che personalmente - l’azione civile può essere esercitata soltanto da un procuratore speciale abilitato a costituirsi in nome e per conto del rappresentato, secondo le prescrizioni modali degli artt. 76, 78 e 122 c.p.p., e non anche dal suo sostituto processuale privo di procura speciale , il quale opera in maniera vicaria rispetto al difensore e non al procuratore speciale. Sono invero delegabili le attività defensionali e non i poteri di natura sostanziale. L’atto contenente la manifestazione di volontà del procuratore speciale di costituirsi parte civile poteva anche essere presentato prima dell’udienza ai sensi dell’art. 78 c.p.p., comma 2, ma in tal caso avrebbe dovuto essere notificato all’imputato, il che nella specie non risulta essere stato fatto. In udienza, la manifestazione di volontà poteva essere resa solo dalle parti personalmente o da un loro procuratore speciale, mentre nella specie è stata fatta sia pur depositando un atto a firma del procuratore speciale da un soggetto che era semplice delegato del difensore e non aveva una procura speciale per il compimento della attività di natura sostanziale e non processuale. Sulla questione la giurisprudenza ha invero affermato che Al sostituto del difensore compete l’esercizio dei poteri rientranti nell’ambito del mandato alle liti, e non spetta l’esercizio di quei poteri, di natura sostanziale o processuale, che la parte del processo può attribuire al proprio difensore con procura speciale. In particolare, al sostituto del difensore della persona offesa non spetta il potere di costituzione di parte civile, che la persona offesa o il danneggiato possono delegare ad un terzo o al difensore con apposita procura, eventualmente contenuta nello stesso atto con cui è rilasciato il mandato alle liti Sez. 4^, 13.5.2005, n. 22601, Fiorenzano, m. 231793 La nomina, da parte del difensore della persona offesa, ai sensi dell’art. 102 c.p.p., di un proprio sostituto, non attribuisce a quest’ultimo il potere di costituirsi parte civile, rimanendo tuttavia salva la validità della costituzione ove questa avvenga in presenza della stessa persona offesa, nel qual caso essa deve ritenersi effettuata direttamente dal titolare del relativo diritto Sez. 3^, 27.1.2006, n. 13699, Ibrahim, m. 234.742 Il sostituto processuale del procuratore speciale nominato dalla persona offesa non ha il potere di costituirsi parte civile, considerato che l’attribuzione al difensore del potere di costituirsi parte civile legitimatio ad causam costituisce istituto diverso dal rilascio del mandato alle liti rappresentanza processuale , in quanto solo per quest’ultimo l’art. 102 c.p.p., prevede la possibilità della nomina di un sostituto che eserciti i diritti e assuma i doveri del difensore, con la conseguenza che il sostituto processuale non è legittimato a esercitare l’azione civile nel processo penale né tale difetto di legittimazione può essere, nella specie, sanato mediante la presenza in udienza della persona offesa, stante l’assenza di quest’ultima Sez. 5^, 23.10.2009, n. 6680, Capuana, n. 246147 La nomina di un sostituto processuale art. 102 c.p.p. attribuisce al sostituto i poteri derivanti al difensore dal mandato alle liti rappresentanza processuale , ma non i poteri di natura sostanziale o processuale che la parte può attribuire al difensore, tra cui è da ricomprendere il potere di costituirsi parte civile, è delegabile solo dalla persona offesa o dal danneggiato, ma non dal procuratore speciale tuttavia, l’assenza di legittimazione del sostituto processuale ad esercitare l’azione civile nel processo penale può essere sanata mediante la presenza in udienza della persona offesa, che consente di ritenere la costituzione di parte civile come avvenuta personalmente Sez. 5^, 3.2.2010, n. 19548, Schirru, m. 247497 . Deve dunque confermarsi che non è possibile per il sostituto del difensore procuratore speciale del danneggiato del reato operare in udienza la costituzione di parte civile in assenza di una procura speciale e della stessa parte delegante . . Va, pertanto, disatteso quanto sostenuto - con la memoria del 24/02/2017 dal difensore della parte civile il quale fa leva, sostanzialmente, su due argomenti ossia che a la costituzione di parte civile era stata presentata in udienza da un nuncius, b la norma di riferimento sarebbe l’art. 78 cod. proc. pen Infatti, la suddetta tesi, è smentita dal combinato disposto degli artt. 7678/2 - 122 cod. proc. pen. e dallo stesso art. 102 cod. proc. pen. a norma del quale il sostituto può agire in maniera vicaria rispetto al difensore ma non al procuratore speciale. Da ciò consegue, pertanto, che la costituzione della parte civile, in quanto illegittima, va revocata, con conseguente eliminazione della condanna, a suo favore, del risarcimento del danno e delle spese di lite. 2. L’errata qualificazione giuridica del fatto. La censura è manifestamente infondata alla stregua della ricostruzione in punto di fatto effettuata dalla Corte Territoriale - conformemente a quella del Tribunale - in base alla quale la reazione aggressiva era avvenuta subito dopo che egli ndr il vigilante Locci aveva invitato i due a restituire la merce non pagata e, soprattutto, quando avevano compreso che erano stati chiamati i Carabinieri pag. 6 . 3. La violazione dell’art. 69 cod. Pen La censura è manifestamente infondata in quanto è stata disattesa puntualmente e specificamente dalla Corte Territoriale con motivazione congrua, adeguata ed aderente agli evidenziati elementi fattuali pag. 7 e quindi incensurabile in questa sede. 4. La violazione dell’art. 163 cod. Pen La censura è manifestamente infondata in quanto dalla sentenza impugnata risulta che l’imputato ha già riportato una condanna definitiva alla pena di anni due e mesi di reclusione ed Euro 400,00 di multa e, quindi, non poteva beneficiare della sospensione condizionale a norma dell’art. 164/2 n. 1 cod. pen P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla condanna al risarcimento del danno e al pagamento delle spese di costituzione di parte civile in favore di Esselunga spa, che elimina rigetta nel resto il ricorso.