È valido l'appello tramite lettera assicurata

La spedizione dell'atto di impugnazione tramite lettera assicurata deve ritenersi valida, essendo tale modalità un servizio accessorio rispetto a quello della raccomandata, idoneo ad assicurare il contenuto, oltre alla tracciabilità. Benché non espressamente elencata dall'art. 583 c.p.p., la lettera assicurata deve pertanto considerarsi utilizzabile, in quanto ancora più efficace e sicura della raccomandata.

E' quanto affermato dalla Corte di Cassazione, con la sentenza n. 15544/2017, depositata il 28 marzo. Il caso. Il PM competente chiedeva l'applicazione della custodia cautelare in carcere nei confronti di un indagato per gli illeciti di maltrattamenti in famiglia, violenza privata e plurimi reati di lesioni nei confronti dei familiari art. 572, 610, 582 c.p. . L' istanza veniva respinta e il PM proponeva appello. Questo veniva dichiarato inammissibile dal Tribunale di Bari e la pubblica accusa ricorreva per cassazione. Alla base della decisione del Tribunale, il rilievo per cui l'appello fosse stato depositato tardivamente presso la cancelleria, due giorni dopo il termine previsto ai sensi dell'art. 309, co. 4, c.p.p., a pena di inammissibilità. Il PM lamentava violazione degli artt. 310, comma 2, 309, comma 1 e 4, e 583, comma 1 e 2, c.p.p., essendo stato spedito – l'atto d'appello – tramite posta assicurata, prima della decorrenza del termine di cui sopra. La lettera assicurata è utilizzabile. La Suprema Corte ha ritenuto fondato il ricorso. Gli Ermellini hanno precisato come la norma disciplinante l'appello art. 310 c.p.p. richiami l'art. 309 del codice di rito, il quale rinvia ulteriormente alle modalità esecutive di cui all'art. 583 c.p.p Quest'ultima disposizione prevede che l'impugnazione possa essere proposta con telegramma o tramite raccomandata è sempre l'art. 583 c.p.p. a chiarire che, in tale ipotesi, l'impugnazione deve ritenersi proposta alla data di spedizione della raccomandata o del telegramma. Il Collegio ha ricordato, inoltre, come la giurisprudenza ritenga la dichiarazione di impugnazione un atto a forma vincolata, con requisiti di forma inderogabili. Le prescrizioni di cui all'art. 583 c.p.p. sono, dunque, tassative. In svariate sentenze sono state ritenute inammissibili l'invio dell'atto di impugnazione a mezzo telefax, perché non è possibile accertarne la provenienza la richiesta di riesame tramite telegramma dettato via telefono, sempre per l'incertezza della provenienza e per l'identità dell'impugnante. Parimenti inammissibile è stata considerata l'impugnazione proposta dal PM tramite posta elettronica certificata, in quanto tale modalità garantisce solo la riferibilità della provenienza dal servizio amministrativo che l'ha spedita. Il Collegio ha ricordato come, invece, sia stata considerata legittima l'impugnazione presentata a mezzo di servizio postale privato, in relazione alle spedizioni effettuate dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n. 261/1999 infatti, in virtù di tale normativa la riserva dei servizi di invio e recapito delle raccomandate relative alle procedure giudiziarie non è più in capo ad un gestore unico. Gli Ermellini hanno precisato che la spedizione tramite lettera assicurata deve ritenersi valida, essendo tale modalità un servizio accessorio rispetto a quello della raccomandata, idoneo ad assicurare il contenuto e non soltanto la tracciabilità. Pur non espressamente elencata dall'art. 583 c.p.p., la lettera assicurata deve considerarsi utilizzabile, in quanto ancora più efficace e sicura della raccomandata. Nel caso di specie, inoltre, è stato accertato che la data di spedizione della lettera assicurata è antecedente a quella del termine previsto a tema di inutilizzabilità. Per le ragioni sopra esposte, la Corte di Cassazione ha annullato il provvedimento impugnato, ordinando la trasmissione degli atti per un nuovo esame.

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 10 febbraio – 28 marzo 2017, n. 15544 Presidente Conti – Relatore D'Arcangelo Ritenuto in fatto 1. Il Pubblico Ministero del Tribunale di Foggia ricorre avverso l’ordinanza del Tribunale di Bari che ha dichiarato inammissibile l’appello dal medesimo interposto avverso il rigetto della richiesta di applicazione della misura coercitiva della custodia cautelare in carcere nei confronti di S.C. , sottoposto ad indagine per i delitti di maltrattamenti in famiglia, di violenza privata e per plurimi delitti di lesioni ai danni della convivente e dei figli minori. 2. Secondo il provvedimento impugnato, infatti, l’appello interposto dal Pubblico Ministero era pervenuto tardivamente nella Cancelleria del Tribunale di Bari in data 26 settembre 2016, essendo ormai decorso da due giorni il termine, previsto a pena di inammissibilità, dall’art. 309, comma 4, cod. proc. pen 3. Il Pubblico Ministero ricorre avverso tale ordinanza e, con unico motivo, deduce la inosservanza della legge processuale e, segnatamente, delle disposizioni degli artt. 310, comma 2, 309, commi 1 e 4, e 583, commi 1 e 2, cod. proc. pen. l’atto di appello era, infatti, stato spedito a mezzo di posta assicurata in data 23 settembre 2016 e, pertanto, prima del decorso del predetto termine. Tale mezzo di spedizione dell’atto di impugnazione è, peraltro, ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità pienamente idoneo a radicare il giudizio di impugnazione ed, applicandosi nella specie l’art. 583, comma 2, cod. proc. pen., il referente temporale per valutare la tempestività dell’opposizione era costituito dalla data di invio e non da quella di ricezione dell’atto. Considerato in diritto 1. Il ricorso deve essere accolto in quanto fondato. 2. La questione di diritto sulla quale si incentra integralmente il presente giudizio verte sulla ammissibilità della spedizione a mezzo di lettera assicurata dell’atto di appello ex art. 310 cod. proc. pen 3. In relazione al procedimento di appello, infatti, l’art. 310, comma 2, cod. proc. pen. richiama espressamente l’art. 309, comma 4, cod. proc. pen., che, a sua volta, a seguito della modifica introdotta dall’art. 16, comma 2, della legge 8 agosto 1995, n. 332, rinvia alle forme previste dall’art. 583 cod. proc. pen 4. Tale norma consente alle parti ed ai difensori di proporre l’impugnazione con telegramma ovvero con atto da trasmettersi a mezzo di raccomandata. Il comma secondo di tale disposizione, inoltre, prevede espressamente che in tali casi L’impugnazione si considera proposta nella data di spedizione della raccomandata o del telegramma . 5. La previsione dell’art. 583, comma 1, cod. proc. pen., è univocamente interpretata dalla giurisprudenza di legittimità nel senso che la dichiarazione di impugnazione costituisce un atto a forma vincolata e, pertanto, le modalità di presentazione e ricezione della stessa costituiscono requisiti di forma inderogabili. In questa prospettiva interpretativa le modalità di spedizione dell’atto di impugnazione contemplate da tale norma sono ritenute tassative e non già esemplificative e, pertanto, non ammettono equipollenti. 6. L’atto di impugnazione, pertanto, non può essere inviato a mezzo di telefax sez. 4, n. 47959 del 27/10/2004, Iannello, Rv. 230288 , poiché se è vero che tale strumento tecnico garantisce la ricezione, esso non è idoneo ad assicurarne la provenienza Sez. U, n. 15 del 5/10/2014, Tibaldi, Rv. 199096 Sez. 1, n. 45711 del 7/11/2011, Maiocchi, Rv. 220370 con riferimento specifico all’impugnazione proposta dal pubblico ministero, Sez. 1, n. 44324 del 18/04/2013, Stasi, Rv. 258319 . È stata, inoltre, ritenuta inammissibile la richiesta di riesame proposta mediante telegramma dettato per telefono, trattandosi di una modalità di trasmissione che non garantisce certezza in ordine all’autenticità della provenienza ed all’identità dell’impugnante, a differenza della spedizione del telegramma da un ufficio postale Sez. 2, n. 10404 del 14/01/2011, Vallelonga, Rv. 249712 . 7. Analogamente è stato ritenuto inammissibile l’atto d’impugnazione proposto dal pubblico ministero nella specie, nei confronti di un provvedimento in materia di misure cautelari personali mediante spedizione tramite posta elettronica certificata Pec , poiché tale mezzo, non consentendo la trasmissione dell’atto scritto in originale e non garantendo la sicura riferibilità dell’atto alla persona fisica legittimata ad adottarlo, non soddisfa i requisiti di forma prescritti, a pena di inammissibilità, per la proposizione e la spedizione dell’atto di impugnazione. Si tratta, infatti, di strumento che, come il fax, garantisce solo la riferibilità della provenienza dal servizio amministrativo che lo spedisce Sez. 4, n. 18823 del 30/3/2016, Mandato, Rv. 266931 Sez. 5, n. 24332 del 05/03/2015, Alamaru, Rv. 263900 . 8. Parimenti è stata esclusa la ammissibilità della spedizione a mezzo del servizio internet di posta raccomandata online Sez. 3, 31/01/2014, n. 7337, Fazi, Rv. 259630 , in quanto lo stesso non consente la trasmissione dell’atto scritto in originale, ed anche a mezzo della posta ordinaria Sez. 2, n. 26850 del 23/05/2013, Faenza, Rv. 257330 Sez. 5, n. 22858 del 27/03/2003, Cito, Rv. 225372 , in quanto solo la raccomandata offre la garanzia di accertamento in ordine alla data di spedizione qualora non pervenga a destinazione. 9. È stata, tuttavia, ritenuta legittima la impugnazione presentata a mezzo di servizio postale privato, regolarmente autorizzato dal Ministero dello sviluppo economico, anche se limitatamente alle spedizioni successive al 30 aprile 2011, epoca di entrata in vigore dell’art. 4 del D.Lgs. 22 luglio 1999, n. 261, posto che solo sulla base di questa disposizione è stata sottratta al gestore del servizio universale identificato in Poste Italiane s.p.a. la riserva dei servizi di invio e recapito delle raccomandate attinenti alle procedure amministrative e giudiziarie Sez. 3, n. 45697 del 27/10/2015, Chessa, Rv. 265269 Sez. 3, n. 20380 del 06/11/2014, Panichi, Rv. 263643 Sez. 3, n. 2886 del 28/11/2013, dep. 2014, Padovano, Rv. 258397 . 10. Secondo l’unico precedente rinvenibile sullo specifico tema oggetto del presente giudizio, deve, tuttavia, ritenersi valida la spedizione dell’atto d’impugnazione effettuata, anziché con raccomandata, come espressamente previsto dall’art. 583, comma 1, cod. proc. pen., con lettera assicurata, atteso che tale mezzo è potenzialmente ancor più idoneo dell’altro al conseguimento dello scopo voluto dalla legge Sez. 6, n. 43167 del 30/09/2004, Magnabosco, Rv. 230200 . 11. Il principio enunciato da tale sentenza merita integrale condivisione. La posta assicurata, infatti, è ascrivibile all’ambito applicativo dell’art. 583, comma 1, cod. proc. pen., in quanto costituisce un servizio accessorio che si affianca alla raccomandata nel caso in cui alla tracciabilità di quest’ultima si intenda aggiungere anche la possibilità di assicurarne il contenuto. Pertanto, non solo la corrispondenza assicurata equivale a quella raccomandata , ma, anzi, la prima conferisce al contenuto spedito una maggiore garanzia. 12. Al pari della raccomandata, infatti, la posta assicurata è idonea a soddisfare i requisiti di forma prescritti, a pena di inammissibilità, dall’art. 583 cod. proc. pen., in quanto garantisce la autenticità e la effettiva riferibilità dell’atto alla parte impugnante ed, al contempo, consente compiutamente l’accertamento in ordine alla data di spedizione, anche qualora non pervenga a destinazione. 13. La posta assicurata non può, pertanto, ritenersi inutilizzabile per il solo fatto che non sia espressamente contemplata dall’art. 583, comma 1, cod. proc. pen., essendo un mezzo di spedizione ascrivibile alla categoria della raccomandata ed anzi potenzialmente più idoneo della stessa a realizzare le finalità di tutela perseguite dalla norma. 14. Declinando tali principi nel caso di specie, deve rilevarsi come la ordinanza impugnata abbia erroneamente ritenuto tardiva la impugnazione proposta ex art. 310 cod. proc. pen. dal Pubblico Ministero. 15. Stante, infatti, la piena legittimità della presentazione dell’atto di appello a mezzo di posta assicurata, l’impugnazione presentata dal Pubblico Ministero del Tribunale di Foggia in data 23 settembre 2016 non era tardiva. 16. L’ordinanza di rigetto emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Foggia, infatti, era stata comunicata al Pubblico Ministero in data 14 settembre 2016, come risulta dalla attestazione di ricezione vergata in calce, e, pertanto, il termine di dieci giorni per la impugnazione della stessa scadeva il 24 settembre 2016. 17. Il Pubblico Ministero ricorrente ha, peraltro, dimostrato di aver spedito, a mezzo di posta assicurata, l’atto di appello in data 23 settembre 2016, producendo la distinta di Poste Italiane n. omissis . 18. Applicandosi nella specie l’art. 583, comma 2, cod. proc. pen. e, pertanto, rilevando la data di spedizione e non quella di ricezione, l’appello proposto non può, tuttavia, essere considerato tardivo. 19. Alla stregua di tali rilievi l’ordinanza impugnata deve essere annullata e deve disporsi la trasmissione degli atti al Tribunale di Bari per nuovo esame. P.Q.M. Annulla l’ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Bari per nuovo esame.