Termine a difesa per il nuovo avvocato? Inutile la “furba” scelta difensiva delle parti

L’assenza del difensore di fiducia, non dovuta a legittimo impedimento, non determina la necessità di concedere un termine a difesa al suo sostituto. Tale termine è concesso solo al difensore nominato a causa della cessazione definitiva dall’ufficio del precedente per rinuncia, revoca, incompatibilità o abbandono del mandato.

Così si è espressa la Suprema Corte con sentenza n, 14223/17 depositata il 23 marzo. Il caso. Gli imputati venivano dichiarati colpevoli in primo grado per aver concorso nel reato continuato di dichiarazione fraudolenta mediante l’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti. I condannati impugnavano la sentenza dinanzi la Corte d’appello che confermava la decisione del Tribunale. Avverso quest’ultimo provvedimento i ricorrenti adiscono la Cassazione chiedendo l’annullamento dello stesso e deducendo che, all’udienza conclusiva del processo di primo grado, in quanto privi di difensore, era stato nominato un difensore d’ufficio al quale non era stato concesso alcun termine a difesa. Legittimo impedimento o scelta difensiva furba” degli imputati? La Corte di Cassazione esclude la violazione del diritto di difesa, ravvisando un concreto pregiudizio dell’interesse sia dell’ordinamento che delle parti, quale quello di celebrare un giudizio equo in tempi ragionevoli . Infatti, rileva la Corte, come lo svolgimento e la definizione del processo di primo grado siano stati ostacolati da numerose iniziative difensive allo scopo di ottenere una reiterazione tendenzialmente infinità dell’attività processuale. Il Collegio afferma che l’assenza del difensore di fiducia , nel caso di specie neppure dovuta a legittimo impedimento, non determina la necessità di concedere un termine a difesa a quello nominato in sua sostituzione e ciò trova conferma nell’art. 97, comma 4, c.p.p In particolare, tale diritto spetta solo al difensore nominato a causa della cessazione definitiva dall’ufficio del precedente difensore per rinuncia, revoca, incompatibilità o abbandono del mandato . Per tutti questi motivi, non ravvisando alcuna lesione del diritto di difesa e stante la scelta difensiva oggettivamente ascrivibile agli imputati, la Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 9 dicembre 2016 – 23 marzo 2017, n. 14223 Presidente Rosi – Relatore Aceto Ritenuto in fatto 1. I sigg.ri M.S. e M.F. ricorrono per l’annullamento della sentenza del 27/06/2016 della Corte di appello di Cagliari che, decidendo sull’impugnazione da loro proposta avverso quella del 18/02/2015 del Tribunale di Oristano, ha ribadito la loro responsabilità penale per il concorso nel reato continuato di dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, dichiarazione infedele e occultamento di fatture di cui agli artt. 110, 81, cpv., cod. pen., 2, 4 e 10, d.lgs. n. 74 del 2000, e la condanna alla pena principale rispettivamente di tre anni di reclusione nei confronti del primo e di un anno e due mesi di reclusione nei confronti della seconda, oltre pene accessorie per il solo M.S. . 1.1. Con unico motivo eccepiscono, ai sensi dell’art. 606, lett. b , cod. proc. pen., la violazione e la falsa applicazione degli artt. 48 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, 6 della Convenzione E.D.U., 24, comma 2, Cost., 108, cod. proc. pen Deducono, al riguardo, che all’udienza conclusiva del processo di primo grado, in quanto privi di difensore, era stato nominato un difensore d’ufficio, ai sensi dell’art. 97, comma 4, cod. proc. pen., cui non è stato concesso alcun termine a difesa. 1.2. Con memoria del 22/11/2016, i ricorrenti hanno ulteriormente illustrato le proprie ragioni proponendo altresì questione di legittimità costituzionale degli artt. 97 e 108, cod. proc. pen., per violazione degli artt. 3 e 24, Cost., e 6, Convenzione E.D.U. Considerato in diritto 2. I ricorsi sono inammissibili perché generici. 3. Risulta dalla sentenza impugnata che a in prossimità della chiusura del dibattimento e del trasferimento del giudice ad altra sede, l’imputato M.S. aveva ricusato il giudice b successivamente alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso, gli imputati avevano revocato il mandato al difensore e ne avevano nominato uno nuovo, in persona dell’avv. Appeddu, di altro circondario Cagliari c concesso il termine a difesa, gli imputati avevano quindi dichiarato di aver appreso della rinuncia all’incarico del nuovo difensore, senza peraltro aver mai prodotto l’atto di rinuncia, e di averne nominato uno nuovo d all’udienza fissata per la discussione il nuovo difensore non era comparso ed è stato nominato un sostituto d’ufficio al quale non sono stati concessi i termini a difesa. 3.1. Dati questi presupposti dei quali i ricorrenti non fanno menzione alcuna con conseguente genericità dell’eccezione , la Corte di appello ha giustamente rigettato l’eccezione di nullità della sentenza di primo grado facendo buon governo dei principi affermati da questa Suprema Corte con sentenza Sez. U, n. 155 del 29/09/2011, Rossi, Rv. 251496, che ha escluso qualsiasi violazione del diritto alla difesa, ravvisando un concreto pregiudizio dell’interesse obiettivo dell’ordinamento, e di ciascuna delle parti, alla celebrazione di un giudizio equo in tempi ragionevoli, nel caso in cui lo svolgimento e la definizione del processo di primo grado siano ostacolati da un numero esagerato di iniziative difensive attraverso il reiterato avvicendamento di difensori in chiusura del dibattimento, la proposizione di eccezioni di nullità manifestamente infondate e di istanze di ricusazione inammissibili - con il solo obiettivo di ottenere una reiterazione tendenzialmente infinita delle attività processuali. Ciò sul rilievo che l’abuso del processo consiste in un vizio, per sviamento, della funzione, ovvero in una frode alla funzione, e si realizza allorché un diritto o una facoltà processuali sono esercitati per scopi diversi da quelli per i quali l’ordinamento processuale astrattamente li riconosce all’imputato, il quale non può in tale caso invocare la tutela di interessi che non sono stati lesi e che non erano in realtà effettivamente perseguiti. 3.2.Peraltro, l’assenza del difensore di fiducia, sopratutto se si considera che nel caso di specie non era dovuta a legittimo impedimento nemmeno dedotto dai ricorrenti , non determina la necessità di concedere un termine a difesa a quello nominato in sua sostituzione ai sensi dell’art. 97, comma 4, cod. proc. pen., trattandosi di diritto che spetta al solo difensore nominato a causa della cessazione definitiva dall’ufficio del precedente difensore per rinuncia, revoca, incompatibilità o abbandono del mandato Sez. 5, n. 25487 del 13/03/2015, Passaro, Rv. 265140 Sez. 5, n. 3558 del 19/11/2014, Margherita, Rv. 262847 Sez. 5, n. 4643 del 06/11/2013, Morelli, Rv. 258715 Sez. 5, n. 23728 del 04/02/2013, Tavecchio, Rv. 256520 Sez. 2 n. 26298 del 05/06/2007, Palmiero, Rv. 237152 Sez. 3, n. 11870 del 10/12/2003, Giora, Rv. 230099 in senso contrario l’isolata Sez. 5, n. 10795 del 03/02/2010, Atzeni, Rv. 246843 pronunciata, però, in un caso in cui il difensore non era comparso per asserito legittimo impedimento, non riconosciuto come tale dal giudice . 3.3. In questo caso, come detto, il legittimo impedimento non risulta nemmeno allegato, sicché è un fuor d’opera invocare la lesione del diritto di difesa, visto che la mancata comparizione è oggettivamente ascrivibile proprio ad una scelta difensiva che non può, al di fuori dei casi espressamente consentiti dalla legge, incidere né sull’obbligatorietà dell’azione penale visto che il processo penale è strumento non disponibile dalle parti per l’accertamento della verità cfr. Corte cost., sent. n. 111 del 1993, sent. n. 361 del 1998 , né sul prevalente e cogente interesse pubblico alla definizione dei processi penali in tempi ragionevoli. 4. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi che preclude la possibilità di rilevare cause di estinzione del reato, quale la prescrizione, verificatesi successivamente alla pronunzia della sentenza impugnata consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa dei ricorrenti C. Cost. sent. 7-13 giugno 2000, n. 186 , l’onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si fissa equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di Euro 2.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.