Somma versata dal cliente e trattenuta dal direttore dell’ufficio postale: condannato

Il lavoratore si è appropriato di ben 15mila Euro, che la persona presentatasi allo sportello aveva versato per aprire un conto. La condotta tenuta dal direttore dell’ufficio è catalogabile come peculato.

Finta operazione all’ufficio postale, ovviamente ai danni del cliente, che consegna 15mila Euro per l’apertura di un conto e si ritrova a firmare un falso buono fruttifero. Il denaro è intascato dal direttore, che però non può vedersi contestato il reato di appropriazione indebita”. Secondo i giudici, difatti, è più corretto parlare di peculato” Cassazione, sentenza n. 14227, sezione VI Penale, depositata il 23 marzo 2017 . Appropriazione. Nessun dubbio sulla condotta tenuta dal direttore di un ufficio postale situato in Calabria. Significativo il racconto fatto dal cliente raggirato. Decisivi, però, soprattutto gli accertamenti compiuti dai funzionari di Poste Italiane” . Per i magistrati di Cassazione, però, va fatta chiarezza sulla lettura della vicenda. I giudici in appello hanno preso atto della prescrizione , dopo avere esclusa l’ipotesi del peculato e accettato quella della appropriazione indebita . Questa visione viene ora messa in discussione. In sostanza, la prescrizione viene spazzata via, anche perché al direttore dell’ufficio postale viene contestato il reato di peculato . Questo cambio di rotta viene giustificato con la considerazione che il risparmio postale va qualificato come servizio di interesse economico generale . Ciò comporta, concludono i giudici, che l’appropriazione di somme di risparmiatori, commessa con abuso del ruolo, integra il reato di peculato .

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 13 gennaio – 23 marzo 2017, n. 14227 Presidente Conti – Relatore Calvanese Ritenuto in fatto 1. La Corte di appello di Catanzaro, con la sentenza indicata in epigrafe, in riforma della sentenza del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Rossano che, all’esito di giudizio abbreviato, aveva condannato S.R.S. per i reati di peculato capo A , falso capo C e introduzione abusiva in sistema informatico capo D , dichiarava non doversi procedere perché i reati erano estinti per prescrizione, previa riqualificazione dei fatti di cui al capo A nel reato di cui all’art. 646 cod. pen. Allo S. era stato contestato di essersi appropriato, quale direttore di un Ufficio postale, della somma di Euro 15.000, consegnatagli da una cliente per l’apertura di un conto postale, facendole sottoscrivere un falso buono fruttifero di pari importo. Secondo la Corte territoriale, non era ravvisabile in capo all’imputato la qualifica pubblicistica, richiesta dall’art. 314 cod. pen., in ordine all’attività di raccolta del risparmio. La Corte di appello rigettava invece le censure di merito avanzate dall’imputato, non essendovi dubbi sulla sua responsabilità in ordine ai fatti in contestazione, alla stregua delle dichiarazioni della persona offesa e agli accertamenti compiuti dai funzionari di Poste Italiane che avevano ricostruito nei dettagli la condotta appropriativa posta in essere dal predetto. La stessa Corte riteneva infondata la questione dell’asserita capacità di intendere e di volere dall’imputato, in quanto sconfessata dalla perizia psichiatrica disposta in primo grado. 2. Avverso la suddetta sentenza, ricorre per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Catanzaro, denunciando vizio di motivazione e violazione dell’art. 314 cod. pen. i Giudici territoriali non avrebbero tenuto conto del più recente indirizzo giurisprudenziale di legittimità che attribuisce la qualifica di incaricato di pubblico servizio all’addetto ai servizi postali in relazione all’attività di raccolta del risparmio, attraverso libretti di risparmio postale e buoni postali fruttiferi. Il difensore dell’imputato ha depositato il 5 gennaio 2017 una memoria, con la quale contesta la diversa qualificazione richiesta nel ricorso, richiamando la giurisprudenza di legittimità sul tema, e chiede alla Corte di cassazione di ritenere il vizio parziale di mente, previa rinnovazione della consulenza tecnica di ufficio sullo stato di salute al momento del fatto. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato. 2. Questa Corte ha recentemente ribadito che, nell’ambito delle funzioni di tipo bancario esercitate da Poste Italiane S.p.a. per il tramite della divisione Bancoposta, l’attività di raccolta del risparmio postale di cui all’art. 2, comma 1, lett. b del d.P.R. 14 settembre 2001, n. 144, effettuata per conto della Cassa Depositi e prestiti, attraverso libretti di risparmio postale e buoni postali fruttiferi, presenta, a prescindere dalla natura privata di tale società, riveste connotazione pubblicistica Sez. 6, n. 10875 del 23/11/2016, Carloni, non ancora mass. . Il risparmio postale si caratterizza infatti per una peculiare disciplina art. 2, comma 6, d.P.R. n. 144 del 2001 art. 12 d.P.R. n. 156 del 1973, nel testo risultante a seguito dell’entrata in vigore del d. lgs. n. 259 del 2003 che lo qualifica come servizio di interesse economico generale. Assumono particolare rilievo a tale riguardo a la diretta ed esclusiva strumentalità dei fondi raccolti al perseguimento dei compiti istituzionali assegnati per legge alla Cassa Depositi e Prestiti S.p.a., con specifico riferimento al finanziamento dello Stato, delle regioni, degli enti locali, degli enti pubblici e degli organismi di diritto pubblico, nonché al compimento di ogni altra operazione di interesse pubblico prevista dallo statuto della C.D.P. S.p.a. art. 5, comma 7, lett. a, l. n. 326 del 2003 b il fatto che le caratteristiche e le condizioni dei libretti di risparmio postale e dei buoni postali fruttiferi, strumenti di risparmio prudenziale assistiti dalla garanzia dello Stato che presuppongono l’immediata liquidabilità dell’investimento senza perdite in conto capitale o penalizzazioni e la cui emissione e gestione è per legge riservata in esclusiva alla Divisione Bancoposta di Poste Italiane S.p.a., sono stabilite con decreti del Ministero del Tesoro art. 2, comma 2, d.lgs. n. 284 del 1999 c le perduranti connotazioni pubblicistiche della Divisione Bancoposta di Poste Italiane S,p.a. e di C.D.P. S.p.a. - tanto in termini di strutture e modalità organizzative e di gestione, che di controlli - per quanto attiene alle sopra richiamate attività di raccolta del risparmio postale e di finanziamento, in forma esclusiva, di operazioni di pubblico interesse. Sicché l’attività, di carattere intellettivo e non meramente esecutivo o d’ordine, in concreto svolta dagli operatori di Bancoposta, anche in assenza di poteri autoritativi e certificativi propri della pubblica funzione, attiene a bisogni di pubblico interesse non aventi carattere industriale o commerciale, il cui soddisfacimento è perseguito istituzionalmente con capitali pubblici e secondo modalità e forme determinate da regolamentazione di natura pubblicistica, unicamente laddove riguardi la raccolta e la gestione del risparmio postale attraverso libretti di risparmio postale e buoni postali fruttiferi art. 2, comma 1, lett. b, del D.P.R. 14/9/2001, n. 144 , rientrando così nell’alveo della prestazione di pubblico servizio, quale definita all’art. 358 cod. pen. Ne consegue che, in tale ambito, l’appropriazione di somme di risparmiatori commessa con abuso del ruolo integra il reato di peculato. In tal senso si è già espressa più volte questa Corte con riferimento ad analoga attività compiuta da dipendenti di Poste Italiane S.p.a. tra le tante, Sez. 5, n. 31660 del 13/02/2015, Barone, Rv. 265290 Sez. 6, n. 20118 del 08/03/2001, Di Bartolo, Rv. 218903 , restando del tutto isolato e comunque successivo ai fatti contestati all’odierno imputato il contrario orientamento che ha ritenuto non decisivi gli argomenti sopra indicati Sez. 6, n. 18457 del 30/12/2014, dep. 2015, Romano, Rv. 263359 Sez. 6, n. 18457 del 21/10/2014, dep. 2015, De Vito, Rv. 263359 . 3. Quanto ai rilievi mossi in questa sede dalla difesa dello S. , in ordine alla capacità di intendere e di volere dell’imputato al momento del fatto, è sufficiente osservare che la sentenza impugnata ha evidenziato che la disposta perizia psichiatrica aveva escluso che le patologie dedotte dall’imputato avessero inciso sulla sua imputabilità, trattandosi o di patologie manifestatasi in epoca lontana dai fatti o di situazioni non incidenti sulla capacità di controllo degli impulsi ovvero sulla capacità di comprendere le regole sociali e di autodeterminarsi. Le questioni sollevate dalla difesa non possono essere esaminate in questa sede, non essendo stata la sentenza oggetto di impugnazione da parte dell’imputato. 4. Sulla base di quanto premesso, alla riqualificazione della condotta nella fattispecie penale di cui all’art. 314 cod. pen. consegue l’annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla declaratoria di prescrizione del reato di cui al capo A . Avendo la Corte di appello esaminato nel giudizio di appello ogni aspetto di merito sottoposto al suo esame dall’imputato con il gravame, il rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Catanzaro deve essere disposto solo per la determinazione del diverso trattamento sanzionatorio. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla declaratoria di prescrizione del reato di cui al capo A e, qualificato il fatto ai sensi dell’art. 314 cod. pen., rinvia per la determinazione della pena ad altra sezione della Corte di appello di Catanzaro.