Tende contestate: lui interviene e le rimuove. Condannato

Scenario dell’assurda vicenda è un condominio. Terreno di scontro il posizionamento delle tende ad un balcone. Eccessiva la reazione dell’uomo che ha considerato quel tendaggio un abuso in piena regola.

Scontro in condominio. Casus belli il posizionamento delle tende al balcone di un appartamento. Pur ritenendo quell’intervento un abuso, è assurda la scelta di farsi giustizia in maniera autonoma, provvedendo a rimuoverlo fisicamente. L’autore del blitz viene condannato per violazione di domicilio” Cassazione, sentenza n. 13912/17, sez. V Penale, depositata il 22 marzo . Cortile. Decisive si rivelano alcune fotografie che ritraggono un uomo che penetra nel cortile dell’abitazione – di proprietà di una donna – dove sono posizionate le tende e provvede a staccarle e a riporle a terra . Facile l’identificazione del responsabile del blitz è il condomino che tanto ha contestato il posizionamento del tendaggio , portando addirittura la questione in Tribunale. Per i Giudici è inevitabile riconoscere come l’uomo, invadendo il cortile dell’abitazione della donna, si sia reso responsabile di violazione di domicilio. E la condanna decisa in appello viene ora confermata in Cassazione. Impossibile contestare l’ipotesi dell’ esercizio arbitrario delle proprie ragioni , spiegano i magistrati ribattendo all’obiezione mossa dal legale dell’uomo. Ciò perché egli, per potere staccare le tende , ha dovuto attendere che la donna fosse fuori di casa, in modo da potersi introdurre clandestinamente nel suo domicilio .

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 16 febbraio – 22 marzo 2017, n. 13912 Presidente Settembre – Relatore Scarlini Ritenuto in fatto 1 - Con sentenza del 7 gennaio 2015, la Corte di appello di Lecce, in parziale riforma della sentenza del locale Tribunale, eliminava le sole statuizioni civili, confermando così la condanna, agli effetti penali, di G. F. per il delitto di violazione di domicilio a danno di Monica C., da lui consumato il 16 luglio 2007. La prova delle responsabilità del F. promanava dall'essere stato riconosciuto dalla C. in alcune fotografie in cui era stato ritratto mentre penetrava nel cortile della sua abitazione, staccava le tende e le riponeva a terra. Le istantanee, prodotte agli atti, erano state scattate da una persona che le aveva consegnate ad un conoscente della C. che aveva così potuto identificare il responsabile dello smontaggio delle tende. La Corte, rispondendo ad una censura dell'appellante, affermava anche la sussistenza della violenza sulle cose anche se non era stata contestata la relativa aggravante, prevista dall'art. 614, comma quarto, cod. pen., neppure in fatto , perché l'imputato, introdottosi nel cortile dell'abitazione altrui, aveva smontato le tende e le aveva appoggiate a terra, così mutando lo stato di fatto durante la sua illecita permanenza nelle pertinenze del domicilio. La Corte eliminava, però, le statuizioni civili perchè la parte interessata non aveva presentato, in prime cure, le sue conclusioni. 2 - Propone ricorso l'imputato, a mezzo del suo difensore, articolando le proprie censure in quattro motivi. 2 - 1 - Con il primo motivo deduce la mancata assunzione di una prova decisiva e la violazione di legge. La difesa aveva chiesto invano l'escussione, ai sensi dell'art. 195 codice di rito, dei due soggetti che avrebbero consentito di riferire alla persona offesa che l'imputato aveva violato il suo domicilio colui che aveva scattato le foto che ritraevano il ricorrente all'interno della sua abitazione e colui che, ricevutele dal primo, le aveva consegnate alla C 2 - 2 - Con il secondo motivo lamenta il vizio di motivazione in ordine alla certa identificazione di colui che sarebbe penetrato nel cortile dell'abitazione della C., non ricavabile dalle mere affermazioni di costei. 2 - 3 - Con il terzo motivo deduce la violazione di legge ed in particolare dell'art. 614 cod. pen., avendo i giudici del merito errato nel qualificare il fatto come violazione di domicilio essendo il F. penetrato nel cortile dell'abitazione della C. solo per smontare le tende, sottostanti al suo balcone, in ordine al cui posizionamento pendeva controversia civile. Si sarebbe pertanto dovuta qualificare la condotta come esercizio arbitrario delle proprie ragioni. 2 - 4 - Con il quarto motivo lamenta la violazione di legge ed il difetto di motivazione in riferimento alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti previste dai numeri 2 e 4 dell'art. 62 cod. pen., la cui richiesta era stata oggetto di specifico motivo di appello. La provocazione era consistita nell' applicare illecitamente le tende tanto che un provvedimento d'urgenza del giudice civile ne aveva ordinata la rimozione. 2 - 5 - Con il quinto motivo si deduce l'estinzione per prescrizione del delitto contestato. Considerato in diritto Il ricorso è inammissibile. 1 - Il primo motivo è manifestamente infondato posto che la prova della responsabilità del ricorrente non poggia sulle dichiarazioni della C. come teste de relato ma come teste diretto del fatto che le fotografie in atti ritraggono l'imputato e lo ritraggono mentre è all'interno della sua proprietà, nel cortile del suo domicilio, dove si era clandestinamente introdotto. Non è quindi spazio per l'applicazione del disposto dell'art. 195 del codice di rito. 2 - Il secondo motivo è anch'esso manifestamente infondato perché versato in fatto e perché la Corte territoriale aveva argomentato, con motivazione priva di vizi logici manifesti, come fosse attendibile il riconoscimento dell'imputato da parte della persona offesa, anche in considerazione del riscontro logico consistente nella constatazione che l'individuo che si era introdotto nel suo cortile aveva staccato le tende del balcone, realizzando proprio quella condotta che lo stesso ricorrente afferma di avere perseguito giudizialmente. 3 - Anche il terzo motivo è manifestamente infondato visto che il ricorrente, introducendosi clandestinamente nelle pertinenze del domicilio della C., non ha compiuto una condotta tutta sussumibile nell'ipotesi astratta prevista dall'art. 393 cod. pen. l'esercizio arbitrario delle proprie ragioni, con violenza sulle cose posto che, per staccare le tende, il ricorrente aveva dovuto attendere che la C. fosse assente da casa in modo da potersi introdurre clandestinamente nel suo domicilio, così realizzando un'ulteriore condotta rispetto al mero esercizio arbitrario del proprio diritto consistito nel distacco delle tende dal suo balcone da ultimo Sez. 5, n. 8383 del 27/09/2013, C., Rv. 259044 . 4 - Il quarto motivo, speso in relazione al diniego delle circostanze attenuanti previste dai numeri 2 e 4 dell'art. 62 cod. pen., è inammissibile perché era già tale la censura mossa con l'atto di appello, avendo la difesa censurato la loro mancata concessione non perché ne sussistessero gli elementi di fatto ma solo perché la loro concessione avrebbe condotto il giudice ad irrogare una pena più mite. 5 - Il quinto motivo è manifestamente infondato posto che la declaratoria di inammissibilità del ricorso non consente di tenere conto del decorso del tempo dopo la pronuncia della sentenza impugnata, e, in fatto, al momento della pronuncia della sentenza d'appello, non erano ancora decorsi i sette anni e sei mesi necessari per la sua estinzione. 6 - All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di Euro 2.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2.000,00 in favore della Cassa delle ammende.