In un diverso procedimento possono confluire altre intercettazioni, se…

In tema di intercettazioni di conversazioni, la parte che eccepisce nel procedimento ad quem la mancanza o l'illegittimità dell'autorizzazione per opporsi all'utilizzabilità degli esiti di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni in un procedimento diverso da quello nel quale esse furono disposte, ha l'onere di produrre il decreto autorizzativo se del caso, richiedendone copia ex art. 116 c.p.p. , in modo da porre il giudice in grado di verificare l'effettiva inesistenza nel procedimento a quo del controllo giurisdizionale prescritto dall'art. 15 Cost

Lo ha ribadito la II sezione Penale della Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 13550/17, depositata il 20 marzo. Nozione e finalità delle intercettazioni Le intercettazioni consistono nell’acquisizione di comunicazioni fra più persone, per mezzo di telecomunicazioni telefono, fax, telex, reti informatiche/telematiche o nell’ambiente in cui le stesse si verificano cd. comunicazioni fra presenti . Peraltro, se le intercettazioni ambientali avvengono in privata dimora, per avere l’autorizzazione dell’autorità giudiziaria occorre provare che l’attività criminosa si svolge all’interno di essa. Di contro, l’autorizzazione non occorre per indagini su reati di mafia e nel caso di intercettazione ambientale in autovetture queste ultime non sono infatti da ritenersi private dimore . L’utilizzo delle intercettazioni si pone in evidente contrasto con la libertà e la segretezza nella corrispondenza e nelle comunicazioni beni costituzionalmente tutelati dall’art. 15, comma 1 della Carta Fondamentale . Sussistono pertanto presupposti limitativi di tale strumento esse sono infatti ammesse soltanto nel caso dei reati gravi di cui all’art. 266 c.p.p., con esclusione peraltro delle contravvenzioni. Sono inoltre necessari i gravi indizi di reato mentre bastano sufficienti indizi per reati di mafia, terrorismo, in materia sessuale, di sfruttamento della prostituzione o di minaccia a mezzo di telefono . E’ altresì necessaria l’indispensabilità delle intercettazioni per la prosecuzione delle indagini in cui si ritiene che le stesse debbano essere utilizzate. e i casi di inutilizzabilità. La disciplina vigente prevede pure precise fattispecie di inutilizzabilità delle conversazioni intercettate. In particolare, l’art. 268, comma 3, c.p.p. regola l’ipotesi delle intercettazioni operate con impianti non installati nella competente Procura della Repubblica. In tali casi, occorre l’autorizzazione del PM ad utilizzare impianti in dotazione alla polizia giudiziaria, con decreto motivato eventualmente anche per relationem con il decreto di autorizzazione del GIP , nel caso in cui gli impianti della Procura risultino insufficienti e/o inidonei, e vi siano eccezionali ragioni d’urgenza. Del pari, le intercettazioni eseguite in remoto presso gli impianti della polizia giudiziaria sono utilizzabili, se i dati captati sono comunque immessi nei server situati presso la competente Procura della Repubblica. Risultano invece inutilizzabili le intercettazioni non verbalizzate, quelle svolte in assenza dei presupposti e delle modalità di legge nonché quelle relative a comunicazioni dei servizi segreti in quest’ultima ipotesi, ne avviene la secretazione ed il relativo invio al Presidente del Consiglio dei Ministri. Peraltro l’autorizzazione dell’Autorità Giudiziaria occorre anche per l’acquisizione postuma delle utenze telefoniche effettuabile per mezzo dei tabulati . La sentenza in commento appare particolarmente interessante nella parte in cui afferma che l'inutilizzabilità dei risultati di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni per violazione degli artt. 267 e 268, commi 1 e 3, c.p.p. è rilevata dal giudice del procedimento diverso da quello nel quale furono autorizzate, solo quando essa risulti dagli atti di tale procedimento, non essendo tenuto il giudice a ricercarne d'ufficio la prova. Grava, infatti, sulla parte interessata a farla valere l'onere di allegare e provare il fatto dal quale dipende l'eccepita inutilizzabilità, sulla base di copia degli atti rilevanti del procedimento originario che la parte stessa ha diritto di ottenere, a tal fine, in applicazione dell'art. 116 stesso codice. In passato, le Sezioni Unite della Suprema Corte, con interpretazione meno restrittiva, avevano invece stabilito che, ai fini dell'utilizzabilità degli esiti di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni in procedimento diverso da quello nel quale esse furono disposte, non occorre la produzione del decreto relativo all'autorizzazione, essendo sufficiente il deposito, presso l'Autorità giudiziaria competente per il diverso” procedimento, dei verbali e delle intercettazioni medesime. Peraltro, sempre in tema di utilizzabilità delle intercettazioni disposte in altro procedimento, l'omesso deposito degli atti relativi, ivi compresi i nastri di registrazione, presso l'autorità competente per il diverso procedimento, non ne determina l'inutilizzabilità, in quanto detta sanzione non è prevista dall'art. 270 c.p.p. e non rientra nel novero di quelle di cui all'art. 271 c.p.p. aventi carattere tassativo.

Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 17 febbraio – 20 marzo 2017, n. 13550 Presidente Cammino – Relatore Pellegrino Ritenuto in fatto 1. Con sentenza in data 23/03/2016, la Corte d’appello di Messina confermava la pronuncia di primo grado resa dal Tribunale di Messina in data 14/02/2008 che aveva condannato B.P. alla pena di giustizia in relazione ai seguenti reati artt. 110, 81 cpv., 628 comma 3 n. 1 cod. pen. capo A , artt. 110, 61 n. 2, 81 cpv. cod. pen., 2, 4 e 7 I. n. 895/1967 capo B , artt. 110, 81 cpv., 23, comma 4 I. n. 110/1975 capo C , artt. 110, 648 cod. pen. capo E , con il riconoscimento del vincolo della continuazione tra tutte le violazioni e della recidiva specifica e infraquinquennale nonché l’applicazione delle pene accessorie di legge. 2. Avverso detta sentenza, nell’interesse di B.P. , viene proposto ricorso per cassazione per lamentare - violazione dell’art. 71, comma 12 cod. proc. pen. e vizio di motivazione in relazione all’art. 178 lett. c cod. proc. pen. primo motivo si eccepisce, in particolare, come al momento dell’adozione dell’ordinanza che ha disposto la sospensione del processo tra l’udienza del 25/11/2013 e quella del 23/06/2014 protrattasi sino all’udienza del 28/01/2016 per la accertata incapacità dell’imputato di partecipare coscientemente al processo a suo carico, né in un momento successivo, la Corte territoriale ha adempiuto alle prescrizioni di cui all’art. 71, comma 2 cod. proc. pen. in virtù di tale omissione, l’istruttoria dibattimentale svolta in appello a decorrere dall’adozione della predetta ordinanza è nulla, con conseguente nullità della sentenza di appello - violazione dell’art. 220 cod. proc. pen. e vizio di motivazione in relazione agli artt. 70 e 72 cod. proc. pen. secondo motivo si eccepisce, in particolare, come la Corte territoriale, dopo aver proceduto nel contraddittorio delle parti, ha disatteso la richiesta del difensore di rinnovare l’incarico peritale, stante la superficialità della perizia svolta rispetto ad altra precedentemente eseguita sempre nello stesso procedimento all’esito della quale la medesima Corte aveva ravvisato l’incapacità dell’imputato di partecipare coscientemente al processo a suo carico - violazione degli artt. 70, 71 e 72 cod. proc. pen. e vizio di motivazione terzo motivo si censura la sentenza impugnata che si è limitata ad un mero richiamo alle conclusioni rassegnate dai periti, conclusioni di segno diametralmente opposto rispetto alle relazioni precedenti senza spiegare le ragioni di una simile scelta di preferenza - violazione degli artt. 267, 268, comma 1, cod. proc. pen. in relazione agli artt. 271, comma 1,e 191 cod. proc. pen. e vizio di motivazione quarto motivo si censura la sentenza impugnata che, in merito all’eccepita inutilizzabilità degli esiti delle captazioni ambientali eseguite sull’autovettura in uso a tale C.G. attesa la mancanza in atti del verbale di inizio e fine delle operazioni, ha ritenuto di dover respingere l’eccezione sulla base di un presupposto errato, ossia che il processo celebrato nei confronti del B. fosse diverso rispetto a quello in cui vennero disposte le utilizzate intercettazioni - violazione dell’art. 192, commi 2 e 3 cod. proc. pen. in relazione agli artt. 500, comma 4, 526 comma 1-bis cod. proc. pen., 111 Cost. e 6 lett. d CEDU e vizio di motivazione quinto motivo si censura la sentenza impugnata che ha ritenuto condivisibile la valutazione del giudice di prime cure di ascrivere la reticente condotta tenuta dal collaboratore S.A. esclusivamente alle conseguenze derivanti dalle pressioni subite dal medesimo, non dando credito a quanto evidenziato dalla difesa secondo cui la decisione dello S. fosse da ascrivere all’avvenuta revoca a suo dire, del tutto ingiusta del programma di protezione. Considerato in diritto 1. Il ricorso è manifestamente infondato e, come tale, risulta inammissibile. 2. Va preliminarmente evidenziato come, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte cfr., Sez. 6, n. 10951 del 15/03/2006, Casula, Rv. 233708 , anche alla luce della nuova formulazione dell’art. 606, comma primo lett. e cod. proc. pen., dettata dalla L. 20 febbraio 2006 n. 46, il sindacato del giudice di legittimità sul discorso giustificativo del provvedimento impugnato deve mirare a verificare che la relativa motivazione sia a effettiva , ovvero realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata b non manifestamente illogica , ovvero sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell’applicazione delle regole della logica c non internamente contraddittoria , ovvero esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute d non logicamente incompatibile con altri atti del processo, dotati di una autonoma forza esplicativa o dimostrativa tale che la loro rappresentazione disarticoli l’intero ragionamento svolto dal giudicante e determini al suo interno radicali incompatibilità così da vanificare o radicalmente inficiare sotto il profilo logico la motivazione nell’affermare tale principio, la Corte ha precisato che il ricorrente, che intende dedurre la sussistenza di tale incompatibilità, non può limitarsi ad addurre l’esistenza di atti del processo non esplicitamente presi in considerazione nella motivazione o non correttamente interpretati dal giudicante, ma deve invece identificare, con l’atto processuale cui intende far riferimento, l’elemento fattuale o il dato probatorio che da tale atto emerge e che risulta incompatibile con la ricostruzione adottata dal provvedimento impugnato, dare la prova della verità di tali elementi o dati invocati, nonché dell’esistenza effettiva dell’atto processuale in questione, indicare le ragioni per cui quest’ultimo inficia o compromette in modo decisivo la tenuta logica e l’interna coerenza della motivazione . 2.1. Non è dunque sufficiente che gli atti del processo invocati dal ricorrente siano semplicemente contrastanti con particolari accertamenti e valutazioni del giudicante e con la sua ricostruzione complessiva e finale dei fatti e delle responsabilità, né che siano astrattamente idonei a fornire una ricostruzione più persuasiva di quella fatta propria dal giudicante. Ogni giudizio, infatti, implica l’analisi di un complesso di elementi di segno non univoco e l’individuazione, nel loro ambito, di quei dati che - per essere obiettivamente più significativi, coerenti tra loro e convergenti verso un’unica spiegazione - sono in grado di superare obiezioni e dati di segno contrario, di fondare il convincimento del giudice e di consentirne la rappresentazione, in termini chiari e comprensibili, ad un pubblico composto da lettori razionali del provvedimento. È, invece, necessario che gli atti del processo richiamati dal ricorrente per sostenere l’esistenza di un vizio della motivazione siano autonomamente dotati di una forza esplicativa o dimostrativa tale che la loro rappresentazione sia in grado di disarticolare l’intero ragionamento svolto dal giudicante e determini al suo interno radicali incompatibilità, così da vanificare o da rendere manifestamente incongrua o contraddittoria la motivazione. Il giudice di legittimità è, pertanto, chiamato a svolgere un controllo sulla persistenza o meno di una motivazione effettiva, non manifestamente illogica e internamente coerente, a seguito delle deduzioni del ricorrente concernenti atti del processo . 2.2. Tale controllo, per sua natura, è destinato a tradursi in una valutazione, di carattere necessariamente unitario e globale, sulla reale esistenza della motivazione e sulla permanenza della resistenza logica del ragionamento del giudice. Al giudice di legittimità resta, infatti, preclusa, in sede di controllo sulla motivazione, la pura e semplice rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, preferiti a quelli adottati dal giudice di merito, perché ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa. Queste operazioni trasformerebbero, infatti, la Corte nell’ennesimo giudice del fatto e le impedirebbero di svolgere la peculiare funzione assegnatale dal legislatore di organo deputato a controllare che la motivazione dei provvedimenti adottati dai giudici di merito a cui le parti non prestino autonomamente acquiescenza rispettino sempre uno standard di intrinseca razionalità e di capacità di rappresentare e spiegare l’iter logico seguito dal giudice per giungere alla decisione. Può quindi affermarsi che, anche a seguito delle modifiche dell’art. 606 cod. proc. pen., comma 1, lett. e ad opera della L. n. 46 del 2006, art. 8, mentre non è consentito dedurre il travisamento del fatto, stante la preclusione per il giudice di legittimità si sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito, è,invece, consentito dedurre il vizio di travisamento della prova, che ricorre nel caso in cui il giudice di merito abbia fondato il proprio convincimento su una prova che non esiste o su un risultato di prova incontestabilmente diverso da quello reale, considerato che, in tal caso, non si tratta di reinterpretare gli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione, ma di verificare se detti elementi sussistano Sez. 5, n. 39048 del 25/09/2007, Casavola e altri, Rv. 238215 . 2.3. Pertanto, il sindacato di legittimità non ha per oggetto la revisione del giudizio di merito, bensì la verifica della struttura logica del provvedimento e non può quindi estendersi all’esame ed alla valutazione degli elementi di fatto acquisiti al processo, riservati alla competenza del giudice di merito, rispetto alla quale la Suprema Corte non ha alcun potere di sostituzione al fine della ricerca di una diversa ricostruzione dei fatti in vista di una decisione alternativa. Né, infine, la Suprema Corte può trarre valutazioni autonome dalle prove o dalle fonti di prova, neppure se riprodotte nel provvedimento impugnato. Invero, solo l’argomentazione critica che si fonda sugli elementi di prova e sulle fonti indiziarie contenuta nel provvedimento impugnato può essere sottoposta al controllo del giudice di legittimità, al quale spetta di verificarne la rispondenza alle regole della logica, oltre che del diritto, e all’esigenza della completezza espositiva Sez. 6, n. 40609 del 01/10/2008, Ciavarella, Rv. 241214 . 3. Manifestamente infondato è il primo motivo di ricorso. Nessun dubbio sussiste sul fatto che, disposta la sospensione del procedimento per accertata incapacità dell’imputato, vi sia un preciso obbligo del giudice di nominare un curatore speciale allo stesso, previsione finalizzata a garantire la necessaria tutela al soggetto incapace, con la conseguenza che la sua inosservanza, dando luogo alla violazione della integrità e pienezza del contraddittorio, integra una nullità di ordine generale ai sensi dell’art. 178, comma terzo, cod. proc. pen. cfr., ex multis, Sez. 6, n. 21112 del 09/04/2013, Careri, Rv. 256440 . Tuttavia, del tutto diversa è la situazione - quale la presente - in cui il procedimento venga sospeso al fine di effettuare la perizia tesa ad accertare l’eventuale incapacità dell’imputato qui - ancora - non vi è alcun esito di detto accertamento e, conseguentemente, non è possibile disporre alcuna nomina di curatore speciale, attività anticipatoria che potrebbe rivelarsi del tutto inutile nell’ipotesi in cui si accertasse successivamente che il soggetto non si trovi in una situazione di incapacità a partecipare coscientemente al processo ciò è proprio quanto avvenuto nella fattispecie atteso che i periti nominati, all’esito delle loro indagini tecniche nel corso delle quali il processo è stato sospeso rectius, le udienze sono state differite , hanno concluso per la piena capacità del B. in presenza di un quadro simulatorio del tutto inequivoco. Nessuna omissione risulta quindi essersi verificata e, conseguentemente, nessuna nullità risulta derivata. 4. Manifestamente infondato è il secondo motivo di ricorso. Invero, per consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, nel dibattimento del giudizio di appello, la rinnovazione di una perizia può essere disposta soltanto se il giudice ritenga di non essere in grado di decidere allo stato degli atti cfr., Sez. 2, n. 36630 del 15/05/2013, Bommarito, Rv. 257062, nella quale la Suprema Corte ha precisato che, in caso di rigetto della relativa richiesta, la valutazione del giudice di appello, se logicamente e congruamente motivata, è incensurabile in cassazione, in quanto costituente giudizio di fatto . Nel merito la Corte territoriale, con motivazione del tutto congrua e priva di vizi logico-giuridici, ha riconosciuto come i periti avessero confermato ancora una volta che il presunto quadro di tipo psicotico ipotizzato in precedenza - nel quale si evidenziavano, non a caso, elementi legati in modo preponderante al comportamento del paziente riferite allucinazioni, atti autolesionistici, ecc. - fosse artefatto, sottolineando peraltro quale riscontro come da esso non risultasse alcun dato clinico veramente obiettivo, nessun ricovero, né terapie mirate, nemmeno farmacologiche, nonostante i lunghi anni nei quali la malattia si sarebbe manifestata da più di un decennio . Le conclusioni, ampiamente condivise da questa Corte, sono state nel senso di un quadro simulatorio, in passato, per motivi poco chiari, sfuggito agli specialisti di Messina che lo avevano visitato . 5. Manifestamente infondato è il terzo motivo di ricorso. Anche su questo punto, secondo la costante giurisprudenza di legittimità, va ricordato come il giudice che ritenga di aderire alle conclusioni del perito d’ufficio, in difformità da quelle del consulente di parte, non possa ritenersi gravato dell’obbligo di fornire, in motivazione, autonoma dimostrazione dell’esattezza scientifica delle prime e dell’erroneità, per converso, delle altre, dovendosi al contrario considerare sufficiente la dimostrazione del fatto che le conclusioni peritali siano state valutate in termini di affidabilità e completezza, e che non siano state ignorate le argomentazioni del consulente cfr., Sez. 6, n. 5749 del 09/01/2014, Homm, Rv. 258630 ciò è quanto è accaduto nella fattispecie, avendo le recepite conclusioni peritali - del tutto congrue ed ampiamente argomentate tenuto conto delle osservazioni dei consulenti di parte nella specie, della difesa e spiegato le ragioni in base alle quali le conclusioni di questi ultimi dovessero essere necessariamente disattese, circostanza che rende insindacabile, in sede di legittimità, la valutazione operata dal giudice di merito Sez. 4, n. 8527 del 13/02/2015, Sartori, Rv. 263435 . 6. Generico e manifestamente infondato è il quarto motivo di ricorso. Il ricorrente insiste nell’eccepire l’inutilizzabilità delle disposte intercettazioni per la mancanza agli atti dei verbali di inizio e fine delle operazioni. La Corte territoriale ha rilevato che si è in presenza di intercettazioni disposte in altro procedimento c.d. Operazione OMISSIS ed ha invocato l’insegnamento del precedente giurisprudenziale secondo cui la parte che eccepisce nel procedimento ad quem la mancanza o l’illegittimità dell’autorizzazione, per opporsi all’utilizzabilità degli esiti di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni in un procedimento diverso da quello nel quale esse furono disposte, ha l’onere di produrre il decreto autorizzativo se del caso, richiedendone copia ex art. 116 cod. proc. pen. , in modo da porre il giudice in grado di verificare l’effettiva inesistenza nel procedimento a quo del controllo giurisdizionale prescritto dall’art. 15 Cost. Sez. 6, n. 41515 del 18/09/2015, Lusha, Rv. 264741 . Con detta motivazione del tutto congrua e priva di vizi logico-giuridici, il ricorrente non si confronta finendo assertivamente per ribadire, senza fornire alcuna adeguata dimostrazione in punto di fatto accertamento che, in quanto tale, non è possibile demandare al giudice di legittimità , che si è in presenza di un procedimento che non è possibile definire come diverso sotto questo profilo, v’è pertanto assoluta genericità del motivo avendo il ricorrente omesso di assolvere all’onere di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze. 7. Manifestamente infondato è il quinto motivo di ricorso. I giudici di merito hanno ritenuto che le ritrattazioni dibattimentali rese dal collaboratore S.A. fossero conseguenza delle pressioni dal medesimo subite, così come esaustivamente accertato nell’ambito del sub-procedimento aperto a tal fine, con conseguente applicazione della procedura ex art. 500, comma 4, cod. proc. pen 7.1. La Corte territoriale riconosce comunque che, quand’anche tale condotta di ritrattazione dello S. fosse in qualche modo indirettamente da collegarsi all’avvenuta revoca del programma di protezione, nondimeno, appariva indiscutibile come lo stesso avesse subito forti pressioni e temesse per la propria incolumità. Invero, si afferma che lo S. avesse interesse a rimanere sotto la protezione dello Stato - pur a seguito delle accertate condotte di reato che erano costate allo stesso la revoca del programma - in ragione della posizione di estrema esposizione personale in cui era venuto a trovarsi avendo troncato i rapporti con il proprio ambiente di provenienza mediante la delazione. 7.2. Per evitare di ritenere che la scelta sconsiderata di delinquere esponga il collaboratore a perdere la protezione statuale e, nel contempo, a vedersi vittima della futura controffensiva dell’ambiente delinquenziale di provenienza, con conseguenze del tutto irragionevoli in assenza di un qualsivoglia profilo di utilità per il propalante, non può non darsi rilievo - per spiegare tale necessitata scelta in termini di razionalità intrinseca - al peso delle intimidazioni subite dal dichiarante la cui credibilità era già stata favorevolmente valutata ad opera dell’ambiente delinquenziale di provenienza valutazione - quella della ricorrenza della condotta coartante - che, pur non richiedendo una prova certa oltre ogni ragionevole dubbio, deve fondarsi, come è noto, su parametri di ragionevolezza e persuasività, nel cui ambito può assumere rilievo qualunque elemento sintomatico della intimidazione subita dal dichiarante, se connotato di precisione, obiettività e significatività cfr., Sez. 1, n. 25211 del 12/05/2015, De Vivo e altri, Rv. 264016 . 7.3. Da qui l’enunciazione del seguente principio di diritto La ritrattazione dibattimentale del soggetto già ammesso al programma di protezione quale collaboratore di giustizia non necessariamente deve interpretarsi come esclusivo comportamento meramente ritorsivo nei confronti dello Stato che aveva disposto la revoca del programma a seguito di comportamenti penalmente rilevanti tenuti in epoca successiva dallo stesso, dovendosi necessariamente valutare innanzitutto se tale condotta, ferma la valutazione di credibilità originaria del propalante, sia la conseguenza diretta della situazione di isolamento e di esposizione alle forti pressioni dell’ambiente delinquenziale di provenienza che da tale scelta erano derivate, con conseguente utilizzabilità delle dichiarazioni rese in sede di indagini a norma dell’art. 500, comma quarto, cod. proc. pen. . 8. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in Euro millecinquecento. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro millecinquecento a favore della Cassa delle ammende.