Non serve il marchio Vespa, basta l’immagine dello scooter sul souvenir perché vi sia contraffazione

Il reato di introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi può configurarsi anche con la sola riproduzione di una figura, a patto che essa sia idonea ad ingenerare in qualche modo confusione nei consumatori .

Così si è espressa la Corte di Cassazione con la sentenza n. 13078/17 depositata il 17 marzo. Il caso. Un soggetto proponeva istanza di riesame nei riguardi di un sequestro su alcuni beni portachiavi, souvenir, calamite, magliette, specchietti riproducenti l’immagine del noto scooter Vespa” . Veniva contestata a quest’ultimo la violazione dell’art. 474 c.p. introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi” . Il cd. marchio figurativo”. Il soggetto proponeva ricorso in Cassazione lamentando l’inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, essendosi verificata, tramite i beni di sua proprietà, una confusione fra prodotti, ma non già tra marchi . A tal proposito la Corte di Cassazione richiama il principio attinenti al cd. marchio figurativo” anche la sola riproduzione di una figura può integrare il reato, laddove la stessa figura costituisca marchio o segno distintivo del prodotto , sempre che la raffigurazione sia idonea ad ingenerare in qualche modo confusione nei consumatori in ordine all’origine del bene dal produttore titolare del marchio registrato . Per questo motivo il ricorso viene rigettato.

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 24 ottobre 2016 – 17 marzo 2017, n. 13078 Presidente Fumo – Relatore Micheli Ritenuto in fatto Il difensore di K.D. ricorre per cassazione avverso il provvedimento indicato in epigrafe, recante il rigetto di una richiesta di riesame avanzata nell’interesse dello stesso K. in proprio e quale legale rappresentante della K. s.r.l. nei riguardi di un precedente sequestro, convalidato dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma e concernente vari beni rinvenuti nella disponibilità dell’indagato. Il vincolo reale, in particolare, risulta apposto su beni portachiavi, souvenir, calamite, magliette, specchietti riproducenti l’immagine del noto scooter Vespa secondo l’ipotesi accusatoria, i beni de quibus dovrebbero intendersi corpo del reato di cui all’art. 474 cod. pen., stante la evidente contraffazione dei segni distintivi e dunque del marchio dell’anzidetto modello di veicolo a due ruote, con conseguente prospettiva di confisca obbligatoria. Con l’odierno ricorso, la difesa lamenta - inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, per difetto del presupposto del fumus commissi delicti relativamente al reato ex art. 474 cod. pen La tesi difensiva, che mira a distinguere tra i concetti, da un lato, di marchio e segno distintivo e, dall’altro, di prodotto od oggetto, il reato in questione non potrebbe intendersi ravvisabile al cospetto di mere imitazioni figurative di prodotti industriali, realizzate senza riprodurre marchi di sorta in quel caso, potrebbe verificarsi, al più, una confusione tra prodotti, ma non già tra marchi ove, sull’oggetto che costituisce imitazione di un originale, un marchio non vi sia tout court, né impresso né stampato . Questo è quanto accaduto nel caso di specie, non rispondendo al vero la dicitura - che pure si legge nel verbale di sequestro - secondo cui la merce, destinata alla vendita, reca il marchio di fabbrica presumibilmente contraffatto . Sul piano dell’elemento soggettivo, in ogni caso, i giudici di merito avrebbero utilizzato una mera presunzione nel ritenere notorio, per qualunque operatore commerciale, la protezione del marchio proprio del motoveicolo Vespa il K., infatti, ben poteva non essere a conoscenza che i prodotti in suo possesso riproducessero il marchio anzidetto, non foss’altro per l’irrisorio prezzo di vendita pari a 2,00 Euro - violazione di legge e nullità del verbale di sequestro nonché del successivo decreto di convalida . Secondo il ricorrente, il verbale di sequestro non consente neppure di individuare il presunto oggetto materiale del reato ipotizzato, risolvendosi in una semplice elencazione di beni da una griglia prestampata dei quali non viene offerta alcuna descrizione al contrario, si legge nell’atto di impugnazione che il decreto di sequestro probatorio delle cose che costituiscono corpo del reato deve essere sorretto, a pena di nullità, da idonea motivazione in ordine alla sussistenza della relazione di immediatezza tra la res sequestrata ed il reato oggetto di indagine . - violazione di legge e mancanza di motivazione. Il Tribunale ha dato per scontato che nella fattispecie concreta l’immagine del prodotto assunto come contraffatto possa determinare confusione con quella del bene recante il marchio registrato, senza però procedere ad alcuna valutazione effettiva della descritta potenzialità, quanto meno esaminando i beni in sequestro e non limitandosi a riportarne la apodittica descrizione curata dalla polizia giudiziaria in atti non se ne rinvengono neppure riproduzioni fotografiche . A quest’ultimo riguardo, la difesa segnala che, in sede di motivi nuovi di riesame, si era fatto presente al Tribunale che beni identici rispetto a quelli sequestrati presso il K. erano stati restituiti da altro collegio al fornitore dell’odierno ricorrente Z.L. , sul presupposto della non idoneità degli stessi ad integrare il reato di cui all’art. 474 cod. pen. i giudici di merito hanno assunto determinazioni diverse, argomentando che - proprio per il difetto di riscontri fotografici - non sarebbe stata provata la reale identità tra i beni rinvenuti nella disponibilità del K. e quelli dissequestrati allo Z. . In tal modo, però, appare violato il diritto del K. di difendersi compiutamente, essendo semmai onere dell’accusa dimostrare la potenziale confusione tra prodotti autentici e falsi l’inesistenza di foto che non potrebbe essere la difesa a procurarsi, trattandosi di beni in sequestro viene considerata non dirimente quando si tratta di esaminare le peculiarità oggettive del portachiavi o della maglietta, ma è invece decisiva laddove si tratta di valutare il dato comunque pacifico della non alterità di caratteristiche tra gli oggetti detenuti dal K. e quelli rimasti presso chi glieli aveva procurati. Considerato in diritto 1. Il ricorso non può trovare accoglimento. Quanto alla configurabilità del delitto ipotizzato, il Tribunale ha correttamente richiamato i precedenti di questa Corte in tema di c.d. marchio figurativo v. ad esempio Cass., Sez. II, n. 9362 del 13/02/2015, Iervolino , facendo presente che anche la sola riproduzione di una figura può integrare il reato, laddove la stessa figura costituisca marchio o segno distintivo del prodotto . e sempre che detta raffigurazione sia idonea ad ingenerare in qualche modo confusione nei consumatori in ordine all’origine del bene dal produttore titolare del marchio registrato . Ergo, la materiale riproduzione, l’impressione o la stampigliatura del marchio come tale non risulta indispensabile né i giudici di merito avrebbero dovuto necessariamente procedere ad un esame diretto dei portachiavi e degli altri oggetti sequestrati, trovandosi al cospetto di un verbale dove si dava esplicitamente atto che quei beni raffiguravano il modello registrato figurativo Vespa , con chiaro e immediato riferimento ad un motoveicolo di larga diffusione, ragionevolmente assai noto anche a chi faceva commercio dei gadgets in questione. L’indicazione appena evidenziata consentiva altresì di rendere manifesta la relazione di immediatezza tra i beni acquisiti ed il reato oggetto dell’attività di indagine, senza alcuna violazione dei diritti del K. del resto, laddove interessato a far emergere un’assoluta impossibilità di confusione tra il marchio Vespa e le immagini riprodotte sui gadgets anzidetti come pure a documentare l’identità degli stessi rispetto a quelli rinvenuti presso lo Z. od altri , il difensore dell’odierno ricorrente avrebbe avuto piena facoltà di esaminare le cose sequestrate nel luogo dove si trovavano e di procedere ad eventuali rilievi fotografici, stante il combinato disposto degli artt. 366 e 391-sexies del codice di rito. 2. Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. Rigetta il ricorso, e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.