Se più persone intervengono per dividere i due contendenti non può invocarsi l’esimente della legittima difesa per lesioni prodotte

L’esimente della legittima difesa non è applicabile se il soggetto non agisce nella convinzione, sia pure erronea, di dover reagire ad unico scopo difensivo, ma per risentimento o ritorsione contro chi ritenga essere portatore di una qualunque offesa.

L’elemento imprescindibile dell’attualità del pericolo costituisce il fulcro della struttura della scriminante disciplinata dall’art. 52 c.p., che consente, altresì, di distinguerla sia dalla mera difesa preventiva, diretta ad evitare esclusivamente le cause dell’azione illecita o dannosa, sia della vendetta privata ciò comporta che con la locuzione pericolo attuale deve intendersi un pericolo incombente, cioè in atto, con esclusione di un periculum già esauritosi o addirittura futuro. La Corte di Cassazione, con la pronuncia numero 12274/2017, depositata il 14 marzo u.s., si esprime in tema di legittima difesa, individuando gli elementi caratteristici della scriminante in parola e quelli di diversità rispetto alla mera difesa preventiva o per ritorsione. Il fatto. Con sentenza del 2 marzo 2016 la Corte di appello di Roma, Sezione per i Minorenni, in parziale riforma della sentenza del Tribunale per i Minorenni territorialmente competente, appellata dall’imputato, assolveva il soggetto interessato dal reato di cui all’art. 594 c.p. perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, confermando nel resto il giudizio di non doversi procedere in ordine al reato di lesioni per irrilevanza del fatto, previa esclusione della contestata aggravante minore età equivalente tra vittima e imputato . Nella specie, da una lite avvenuta tra ragazzi in occasione di una partita di calcio scaturivano lesioni personali per uno dei due competitor, che per primo aveva acceso la miccia dell’aggressione. Il difensore dell’imputato avverso tale pronuncia propone ricorso per Cassazione, sollevando 3 motivi di censura, tutti sussumibili nella violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo al mancato riconoscimento della scriminante della legittima difesa, giacché la Corte d’Appello avrebbe escluso, senza un’adeguata motivazione, che l’atteggiamento lesivo dell’imputato dovesse inquadrarsi in una reazione difensiva rispetto all’aggressione partita dalla vittima. Il Procuratore Generale all’udienza del 14 febbraio 2017 chiede dichiararsi l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse all’impugnazione in capo all’imputato. Il ricorso è infondato ai limiti dell’inammissibilità. I Giudici di della Quinta Sezione della Corte di Legittimità respingono ogni censura del ricorrente, rappresentando, tuttavia, la sussistenza dell’interesse ad agire dell’imputato prosciolto in sede minorile per irrilevanza del fatto, col fine di conseguire un proscioglimento nel merito. Con riferimento, invece, alle doglianze difensive, sostanzialmente sovrapponibili tra loro, la Corte di Cassazione ne individua la manifesta infondatezza. A parere degli Ermellini, la Corte di appello di Roma, al pari del Giudice di primo grado, ha escluso – con motivazione congrua ed adeguata – la configurabilità della scriminante di cui all’art. 52 c.p. perché, a tenore delle dichiarazioni dei presenti giocatori, genitori, allenatore , il prevenuto avrebbe potuto sottrarsi all’aggressione della vittima senza a sua volta aggredire, grazie all’aiuto dei presenti che in quella sede intervennero per sedare gli animi. Dunque, il Collegio di secondo grado, ha correttamente ritenuto che nella fattispecie concreta difettasse il requisito della necessità della reazione difensiva, qualificando la condotta dell’imputato in termini di mera ritorsione e vendetta. All’uopo, la Corte di Cassazione, ribadisce il principio già enucleato in precedenti arresti succeditisi di tale tematica, secondo i quali l’esimente della legittima difesa non è applicabile se il soggetto non agisca nella convinzione, sia pure erronea, di dover reagire ad unico scopo difensivo, ma per risentimento o ritorsione contro chi ritenga essere portatore di una qualunque offesa. L’elemento imprescindibile dell’attualità del pericolo costituisce il fulcro della struttura della scriminante disciplinata dall’art. 52 c.p., che consente, altresì, di distinguerla sia dalla mera difesa preventiva, diretta ad evitare esclusivamente le cause dell’azione illecita o dannosa, sia della vendetta privata ciò comporta che con la locuzione pericolo attuale” deve intendersi un pericolo incombente, cioè in atto, con esclusione di un periculum già esauritosi o addirittura futuro . Poiché nel caso di specie, il pericolo di un’offesa ingiusta non poteva dirsi attuale in ragione del comportamento assunto dai soggetti presenti, il ricorso merita rigetto.

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 14 febbraio – 14 marzo 2017, n. 12274 Presidente Palla – Relatore Scotti Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 2/3/2016 la Corte di appello di Roma - Sezione per i Minorenni, in parziale riforma della sentenza del Tribunale per i Minorenni della stessa città del 16/4/2015, appellata dall’imputato, ha assolto F.M. dal reato di cui all’articolo 594 cod.pen. perché il fatto non è previsto come reato, confermando nel resto la sentenza di primo grado che aveva dichiarato non doversi procedere nei suoi confronti in ordine al reato di lesioni in danno di N.M. , con esclusione dell’aggravante contestata con la minore età equivalente, per irrilevanza del fatto. 2. Ha proposto ricorso il difensore di fiducia dell’imputato, avv.Nicola Ottaviani del Foro di Frosinone, con il supporto di tre motivi. 2.1. Con il primo motivo proposto ex articolo 606, comma 1, lett. b cod.proc.pen. in relazione all’articolo 582 cod.pen., il ricorrente lamenta inosservanza o erronea applicazione della legge penale in ordine al requisito materiale e soggettivo della condotta di lesioni volontarie. 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, che aveva riconosciuto che l’aggressione era partita proprio dal N. , che con un pugno aveva provocato al F. una ferita lacero contusa al labbro e la frattura degli incisivi, ma aveva poi escluso l’esimente della legittima difesa, senza tener conto del carattere immediato e istantaneo della reazione dell’imputato. 2.3. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia violazione della legge penale in ordine alla mancata applicazione dell’esimente della legittima difesa avendo il F. agito per difendersi dalla violenta aggressione posta in essere dal N. e da questi ammessa. La sentenza sarebbe contraddittoria laddove riteneva la responsabilità del F. nonostante fosse stato accertato che l’aggressione, violenta e inaspettata, era partita dal N. , che si era avvicinato a lui a fine partita e lo aveva colpito violentemente con un pugno, provocandogli la caduta di due denti. Non si vedeva come fosse possibile escludere in tale situazione gli estremi della legittima difesa perché l’allontanamento dell’assalitore era indispensabile per salvaguardare l’incolumità fisica della vittima dell’aggressione. Considerato in diritto 1. In via preliminare, il Collegio rileva che l’imputato prosciolto in sede minorile per irrilevanza del fatto ai sensi dell’articolo 27 del d.P.R. 22/9/1988 n. 448 ha interesse ad impugnare la sentenza per conseguire un proscioglimento nel merito, poiché tale formula di proscioglimento - ispirata alla necessità di non pregiudicare le esigenze rieducative del minorenne - implica comunque l’accertamento della responsabilità, con la conseguenza che la persona offesa può far valere detto riconoscimento in sede civile. Sez. 4, n. 32738 del 06/06/2006, P.O. in proc. Marro, Rv. 23480801 . 2. Con il primo motivo, prospettato in rubrica ma privo di una corrispondente linea argomentativa, il ricorrente lamenta violazione di legge penale, in relazione all’articolo 582 cod.pen., in ordine al requisito materiale e soggettivo della condotta di lesioni volontarie. In realtà il ricorrente non articola alcuna argomentazione nel corpo dell’atto di impugnazione a supporto del vizio dedotto, poiché l’unica censura svolta è quella inerente la predicata sussistenza degli estremi della scriminante della legittima difesa di cui al secondo e terzo motivo di ricorso. 3. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, laddove aveva riconosciuto che l’aggressione era partita proprio dal N. , che con un pugno al F. aveva provocato una ferita lacero contusa al labbro e la frattura degli incisivi, ma aveva escluso l’esimente della legittima difesa, senza tener conto del carattere immediato e istantaneo della reazione dell’imputato. Con il terzo motivo proposto il ricorrente denuncia violazione di legge in relazione all’articolo 52 cod.pen., in ordine alla mancata applicazione dell’esimente della legittima difesa avendo il F. agito per difendersi dalla violenta aggressione posta in essere dal N. e da questi ammessa. Il ricorrente prospetta la contraddizione fra l’accertamento che la repentina aggressione era partita dal N. , che si era avvicinato a lui a fine partita e lo aveva colpito violentemente con un pugno, provocandogli la caduta di due denti e la ravvisata esclusione degli estremi della legittima difesa perché l’allontanamento dell’assalitore aveva costituito la reazione indispensabile per salvaguardare l’incolumità fisica della vittima dell’aggressione. I motivi, sostanzialmente reiterativi e sovrapposti, possono essere esaminati congiuntamente e appaiono palesemente inammissibili. Il ricorrente mira infatti a sollecitare inammissibilmente dalla Corte di Cassazione una non consentita rivalutazione del fatto storico motivatamente ricostruito dal Giudice del merito, senza transitare, come impone l’articolo 606, comma 1, lett. e cod.proc.pen., attraverso la dimostrazione di vizi logici intrinseci della motivazione mancanza, contraddittorietà, illogicità manifesta effettivamente sussistenti o denunciarne in modo puntuale e specifico la contraddittorietà estrinseca con altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame . La Corte d’appello di Roma, al pari del Giudice di primo grado, ha motivatamente escluso gli estremi dell’invocata scriminante perché, a causa della presenza di numerose persone al fatto giocatori, genitori, allenatore , del resto prontamente intervenute per sedare la lite e dividere i contendenti, F.M. avrebbe ben potuto sottrarsi all’aggressione senza a sua volta aggredire, grazie all’aiuto dei presenti. La Corte territoriale ha quindi ritenuto che mancasse il requisito della necessità della reazione difensiva, implicitamente qualificando la reazione del F. in termini di mera ritorsione e vendetta, e scindendo i due fatti di aggressione e contro-aggressione, separati da una cesura temporale. Del resto, secondo la giurisprudenza della Corte, l’esimente della legittima difesa non è applicabile allorché il soggetto non agisce nella convinzione, sia pure erronea, di dover reagire a solo scopo difensivo, ma per risentimento o ritorsione contro chi ritenga essere portatore di una qualsiasi offesa Sez. 1, n. 3200 del 18/02/2000 Fondi, Rv. 21551301 l’elemento indefettibile dell’attualità del pericolo costituisce l’elemento caratterizzante della difesa legittima, che consente di distinguerla sia dalla mera difesa preventiva, diretta ad evitare esclusivamente le cause dell’azione illecita o dannosa, sia dalla vendetta privata, sicché con la locuzione pericolo attuale si deve intendere un pericolo presente , in atto , in corso , incombente , con esclusione, cioè, del pericolo già esauritosi e di quello ancora futuro. Sez. 1, n. 2771 del 19/01/1984, Bertoncin, Rv. 16333201 . Nulla sulle spese, essendo il ricorrente minorenne all’epoca del fatto articolo 29 d.lgs 28/7/1989 n. 272 . Per la stessa ragione, in caso di diffusione del presente provvedimento. deve essere ordinata l’omissione delle generalità e degli altri dati identificativi a norma dell’articolo 52 d.lgs. 196/203, imposta dalla legge, trattandosi di procedimento attinente a un minore. P.Q.M. Rigetta il ricorso.